Tributario e Fiscale
Il bilancio di previsione 2006
Il bilancio di previsione 2006
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 3614–B
Attesto che il Senato della
Repubblica,
il 22
dicembre 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del
Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2006
e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008
Art. 1.
(Stato
di previsione dell’entrata
e
disposizioni relative)
1. L’ammontare delle entrate
previste per l’anno finanziario 2006, relative a
imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate,
riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione
dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l’anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti
concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; le competenze relative all’attività di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i
fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato
ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le
variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è
stabilito in 60.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all’articolo
6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni
assumibili dalla SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l’anno finanziario 2006, rispettivamente,
in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì
autorizzata, per l’anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attività di cui
all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una
quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito della unità
previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi
dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di
base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» e «Altri fondi di
riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di
residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di
euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000
milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all’articolo
7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto
dell’articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di
base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni
interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3,
annessi allo stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione
monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono
versati nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale
di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione
dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all’Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21
aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie
Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione
garanzia».
12. Gli importi di compensazione
monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla
competenza dell’anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell’ambito dell’unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei
centri di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al
termine dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei
contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da
istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici non economici, iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo
occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da
ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per
interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell’unità previsionale di
base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la
costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
iscritto nell’unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a
ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi.
14. Ai fini dell’attuazione dell’articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento
dell’unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 è stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Interventi
diversi» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 delle somme affluite all’entrata per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n.
157. Il Ministro dell’economia e delle finanze è,
altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del
predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n.
157 del 1992.
16. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla assegnazione all’unità previsionale di base «Acquedotti e
fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Ammortamento
titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione
sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di
base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2006 delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
19. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto
tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le
amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n.
130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
20. Ferma restando la
disposizione di cui all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti
alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto
nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e danni
bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli
istituti di credito ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono versate nell’ambito della unità previsionale di
base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze) dello
stato di previsione dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza
del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2006, delle
somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall’Unione europea alle attività poste in essere
dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna in accordo con l’Unione europea.
23. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle
elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione
dei referendum dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 alle competenti unità
previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di
spese relative a competenze ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni,
a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura
di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, a trasferire per l’anno 2006 alle unità previsionali di base del
titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa,
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui
con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Nell’elenco n. 7, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono
indicate le spese per le quali possono effettuarsi,
per l’anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
26. Per l’anno 2006 l’Amministrazione
dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè
a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell’economia e delle finanze (Appendice n. 1).
27. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri
decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze le somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni.
28. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l’unità
previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l’unità
previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in
relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
29. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto
Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
30. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad assegnare alle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di
programma» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
ai fini dell’utilizzazione dei fondi relativi al
rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
31. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi,
occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
società per azioni, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
32. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
33. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata
dal Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di
progetti strategici nel settore informatico e
di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese,
approvati dal Comitato dei ministri per la società dell’informazione
ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia
demandata al CNIPA d’intesa con le amministrazioni medesime.
34. Per l’anno 2006, una quota
delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro,
rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici
pubblici dismessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili
stessi.
Art. 3.
(Stato
di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle attività
produttive, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti
effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di
finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e
riscossioni di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese»
dello stato di previsione dell’entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Fondo investimenti –
incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui
concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica.
3. Per l’attuazione dell’articolo
8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l’anno finanziario 2006.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive per l’anno finanziario 2006 delle somme affluite
all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione della legge
17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle attività
produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno
finanziario 2006 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in
relazione all’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè
all’articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge
10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito
di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di
cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5.
(Stato
di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della
giustizia, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli
Archivi notarili, per l’anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva»
(oneri comuni) dello stato di previsione della spesa
degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base,
nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme
prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della giustizia.
Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in
allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri
enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per
l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le
attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di base
«Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione
penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2006.
Art. 6.
(Stato
di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero degli affari
esteri, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di
competenza e di cassa, il bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare,
per l’anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione
alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi
versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2006 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione
alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Istituto agronomico
per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi,
nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2006.
5. Il Ministero degli affari
esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con
il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non
convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni,
e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato
ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli
affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2006, per
l’effettuazione di spese relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche
e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all’estero, ad acquisto
di mobili, suppellettili e macchine d’ufficio e funzionamento degli uffici
all’estero, nonchè alla sicurezza ed all’acquisto dei mezzi di trasporto. Il
Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare,
con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o
intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento
del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri.
6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta
del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di
competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base
9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di
sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo
sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell’istru-zione,
dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2006, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
i fondi iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base «Fondi da
ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire
per l’operatività scolastica» e «Scuole non statali», di
pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione» e
dell’unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed
istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università,
alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e
tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
3. L’assegnazione autorizzata a
favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2006, è
comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal
CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a
favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale
afferente all’area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, all’unità previsionale di base «Ricerca
scientifica» di pertinenza del centro di
responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e
ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo
9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri
interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento
di progetti per la ricerca.
6. In relazione
all’andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi
oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici
scolastici regionali, per i capitoli interessati all’erogazione delle suddette
competenze.
Art. 8.
(Stato
di previsione del Ministero
dell’interno
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell’interno,
per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate
extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del
fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione
dell’entrata per l’anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, per le spese relative all’educazione
fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento
di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato
di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2006.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo
stato di previsione del Ministero dell’interno, sono
indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica
sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per
l’anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui
all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, occorrenti per
l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall’articolo 10, comma
11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e
dall’articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai
trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Sono autorizzati
l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del
Fondo edifici di culto, nonchè l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2006, in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero dell’interno (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui
all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del Fondo edifici di
culto, quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al
bilancio predetto.
7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno,
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2006, conseguenti
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall’attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, per l’anno finanziario 2006, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2006, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le
variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata ed
in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè dall’articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del servizio di informatica
del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli
ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2006, ai sensi dell’articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli
allievi del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole
sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2006, è fissato in 134 unità.
5. Nell’elenco annesso allo stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese
per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2006, i prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di
previsione.
6. Ai sensi dell’articolo 2 del
regolamento per i servizi di cassa e contabilità
delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i
fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e
regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del
centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione
alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la
manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i
servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità
previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie
di porto» dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario
2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e
nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.
8. Ai fini dell’attuazione della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per
Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e
regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle
comunicazioni, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato
di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della difesa,
per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli
ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2006,
ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui
alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 134;
2) Marina n. 645;
3) Aeronautica n. 157;
4) Carabinieri n. 410;
b) ufficiali ausiliari piloti di
complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 225;
3) Aeronautica n. 90;
c) ufficiali ausiliari delle
forze di completamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 49;
2) Marina n. 12;
3) Aeronautica n. 15.
3. La consistenza organica degli
allievi ufficiali dell’Accademia dell’Arma dei
carabinieri, di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l’anno 2006, in n. 102 unità.
4. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dell’Esercito in ferma volontaria a
norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,
è fissata, per l’anno 2006, in n. 1.290 unità.
5. La forza
organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in
ferma volontaria a norma del settimo comma dell’articolo 2 del regio
decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall’articolo 18 della
legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno 2006, in n. 802 unità.
6. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dell’Aeronautica in ferma volontaria a
norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n.
447, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno 2006, in n. 440 unità.
7. Alle spese di cui alle unità
previsionali di base «Accordi ed organismi internazio-nali»
(interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e
«Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l’anno
finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma
dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
8. Alle spese
per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità
previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi)
dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali
emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano
le disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono
descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno
finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione»
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l’amministrazione e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto
nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei
Carabinieri».
10. Ai fini dell’attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n. 424, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
industrie difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’istituzione e il
funzionamento dell’Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle politiche
agricole e forestali, per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni
interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell’articolo
31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per
l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale.
3. Per l’attuazione del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente
e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2006, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per
la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento del
Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
4. Per l’anno finanziario 2006 il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l’anno medesimo delle somme iscritte nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme
iscritte, per residui, competenza e cassa, nell’unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del
centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche
di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agro-industriale e forestale.
6. Ai fini dell’attuazione del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l’orientamento e
la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli
appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Economia montana
e forestale» di pertinenza del centro di
responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l’anno 2006, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali delle somme versate in entrata dall’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i
controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno
finanziario 2006 delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale
dello Stato in virtù di accordi di programma,
convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di
lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell’ambiente, tutela e
salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno
finanziario 2006 delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle
attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 14.
(Stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per
l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in
termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell’unità
previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo»
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli
stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche
e alle attività musicali in Italia e all’estero.
Art. 15.
(Stato
di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della salute,
per l’anno finanziario 2006, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all’unità
previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione»
dello stato di previsione del Ministero della salute
si applicano, per l’anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2006
delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro della salute,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per
l’anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca
e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica»
(interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della
salute, in relazione a quanto disposto dall’articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a riassegnare per l’anno
finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione
e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità di cui
all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dell’attuazione
dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri della salute,
dell’interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra
le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri della salute, dell’interno e della difesa il «Fondo da ripartire per
la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell’area
Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle sostanze alimentari
importate dalla predetta area» dell’unità previsionale di base «Missioni
internazionali di pace» di pertinenza del centro di
responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute per l’anno finanziario 2006.
7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro della salute,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra
le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute per l’anno finanziario 2006, occorrenti per l’attuazione
delle norme contenute nell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
Art. 16.
(Totale
generale della spesa)
1. È approvato, in euro
651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini
di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario
2006.
Art. 17.
(Quadro
generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di
competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato
per l’anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni
diverse)
1. Per l’anno finanziario 2006,
le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di
previsione per le quali il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra
loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l’anno finanziario 2006,
le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati
di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e
nel settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelle indicate nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. In relazione
all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non
esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito delle
unità previsionali di base, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di
base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 alle
pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
6. Ai fini dell’attuazione della
legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dell’Europa centrale e orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità
finanziarie per settori e strumenti d’intervento.
7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri
decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità
previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla
Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per l’attuazione dei
provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n.
300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione dei centri di
responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la soppressione di
unità previsionali di base.
9. Su
proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli
stati di previsione della spesa che nell’esercizio 2005 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8,
nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli
delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di
base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti
per l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo
versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del
personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in
bilancio per l’esercizio 2006, relativamente ai fondi
destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè
quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel
conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali
di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all’entrata del bilancio dello Stato.
14. Al fine della
razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni
statali, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le
spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’acquisto
di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del Ministero degli
affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni
compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
15. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in relazione all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo
1997, n. 59.
16. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni.
17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, provvede
alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il
trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti
individuali.
18. In
relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21
giugno 2001, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad altra
amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico
al personale comandato a carico dell’amministrazione di destinazione.
19. Ai fini dell’attuazione
dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la
ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di
conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi
medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
20. Per l’anno finanziario 2006,
al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono
essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali
del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dell’attuazione
dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate.
22. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l’anno finanziario 2006, delle somme versate all’entrata a
titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. Per l’anno finanziario 2006,
le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo
sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente
legge.
Art. 19.
(Bilancio
pluriennale)
1. È approvato ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per
il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle
tabelle allegate alla presente legge.
IL PRESIDENTE
Tabella A
Unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2006 per le
quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze:
– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e
2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231);
3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri
interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).
– Ragioneria generale dello
Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano
deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie
Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).
– Politiche fiscali: 6.1.2.2
«Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e
3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).
– Politiche fiscali: 6.1.2.2
«Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812
e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero
della giustizia:
– Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.
7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212).
– Amministrazione
penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e
7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia
minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401);
5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri:
– Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041);
Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121);
Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero:
4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici
centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1
«Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione:
7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica,
comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703);
Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali»
(cap. 2401); Italiani all’estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e
diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione
economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);
Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);
Paesi dell’Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle
Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del
Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201);
Paesi dell’Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4301); Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide:
19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 4501).
– Affari amministrativi, bilancio
e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero» (cap. 1501 e 1503);
Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e
culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità previsionali di base per le
quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo
comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze:
– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio:
– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti:
– Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).
– Navigazione e trasporto
marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841).
–
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1
«Edilizia di servizio» (cap. 7341).
– Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità
naturali e danni bellici» (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero
della difesa:
– Segretariato generale: 3.2.3.1
«Ricerca scientifica» (cap. 7101).
– Gabinetto e
uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo
unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).