Enti pubblici
Il 2 ottobre di ogni anno si celebrerà la festa nazionale dei nonni. Istituito anche il premio nazionale del nonno e della nonna d’ Italia. La proposta di legge è stata Approvata dalla Commissione Affari Costituzionali in sede legislativa.
Il 2 ottobre di ogni anno
si celebrerà la festa nazionale dei nonni. Istituito anche il
“premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia”. La proposta di
legge è stata Approvata dalla Commissione Affari Costituzionali in sede
legislativa.
Proposta di legge "Istituzione della Festa nazionale dei
nonni" (approvata dal Senato) (5858)
Articolo 1.
1. E` istituita la " Festa nazionale dei nonni " quale momento
per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle
famiglie e della societa` in generale.
2. Regioni, province e comuni
in occasione della Festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito
della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di
valorizzazione del ruolo dei nonni.
3. La
Festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca impartisce le opportune
direttive affinche´, in occasione della Festa di cui
al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed
approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni
nella famiglia e nella societa`.
Articolo 2.
1. E` istituito il " Premio nazionale del nonno e della nonna
d’Italia ", in favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano
distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e` nominata, senza
oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni
socialmente piu` meritevoli per l’anno in corso,
sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione
alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna
indennita` o compenso ne´
rimborso di spese. 3. La graduatoria deliberata dalla
Commissione di cui al comma 2 non e` valida se non e` controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca.
4. Possono far parte della Commissione di cui al
comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il
" Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia " a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella
graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.
Articolo 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.