Tributario e Fiscale

Tuesday 03 June 2003

ICI. Novità in merito alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote. CIRCOLARE 16 aprile 2003, n.3. (GU n. 123 del 29-5-2003)

ICI. Novità in merito alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote

CIRCOLARE 16 aprile 2003, n.3

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Nuove modalita’ di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote. (GU n. 123 del 29-5-2003)

Ai Comuni

e, per conoscenza

Al  Ministero della giustizia – Ufficio

pubblicazione leggi e decreti

All’Associazione  Nazionale  dei Comuni

italiani (ANCI)

All’Agenzia delle entrate

Con   l’art.  1,  comma  1,  lettera  u)  del  decreto  legislativo

30 dicembre  1999, n. 506, e’ stato soppresso il comma 4 dell’art. 58

del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva

la  pubblicazione  «per  estratto»  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle

deliberazioni  concernenti  l’aliquota  dell’imposta  comunale  sugli

immobili adottata dai comuni annualmente.

Contestualmente,  nella  lettera  s)  della   medesima  norma,  alla

disposizione  contenuta nel comma 2 dell’art. 52 del predetto decreto

legislativo  n.  446,  la quale stabilisce che la pubblicazione degli

atti  regolamentari  e  delle  tariffe  degli enti locali deve essere

effettuata  mediante  «avviso»  e’ stato aggiunto il seguente periodo

«Con  decreto  dei  Ministeri  delle  finanze  e  della  giustizia e’

definito  il  modello  al  quale  i  comuni  devono  attenersi per la

trasmissione,  anche  in  via  telematica,  dei  dati occorrenti alla

pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti

sulle   entrate  tributarie,  nonche’  di  ogni  altra  deliberazione

concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi».

Per   effetto   della   predetta   modifica,   pertanto,  tutte  le

deliberazioni   relative   alla   adozione  di  aliquote,  tariffe  e

regolamenti  di  natura  tributaria  dovrebbe  essere effettuata «per

estratto» nella Gazzetta Ufficiale.

Questo  Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I.,

la   nuova  modalita’  di  pubblicazione  coincide  con  quella  gia’

introdotta   dal   soppresso   comma  4,  dell’art.  58  del  decreto

legislativo   n.   446/1997,  ha  rilevato  che,  relativamente  alle

deliberazioni  tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalita’

di  pubblicazione  risulterebbe inattuabile a causa della particolare

natura   dei  citati  atti,  i  quali,  essendo  atti  di  formazione

secondaria  di  particolare  complessita’.  ed  analiticita’,  non si

prestano  ad  essere  schematizzati e ricondotti a forme sintetiche –

indispensabili  per  definire l’estratto – se non compromettendone il

contenuto.

In  relazione  alle suddette difficolta’ operative, d’intesa con il

Ministero   della   giustizia,  si  e’  convenuto  di  continuare  ad

effettuare  la  pubblicazione  degli  atti  deliberativi in argomento

secondo   le   previgenti   disposizioni,  confermando  di  fatto  le

precedenti   istruzioni   contenute    nella  circolare  n.  49/E  del

13 febbraio  1998  e nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, con

le  quali  furono  fornite  le istruzioni ai comuni per effettuare la

pubblicazione  delle  aliquote  I.C.I,  e  dei regolamenti in materia

tributaria.  In  sostanza,  per  evitare l’interruzione del servizio,

l’Ufficio  pubblicazione  leggi  e decreti ha continuato a pubblicare

per  «estratto»  le  sole  deliberazioni  approvative  delle aliquote

I.C.I.,  mentre questo Ufficio ha provveduto a raccogliere in elenchi

gli  «avvisi»  di approvazione o di modifica dei restanti regolamenti

tributari,   che  periodicamente  venivano  trasmessi  alla  Gazzetta

Ufficiale.

Orbene,  precisato,  innanzitutto, che tale pubblicazione, come del

resto  quella  prevista  dalla  norma  modificata,  non assume alcuna

rilevanza  giuridica in ordine all’entrata in vigore e all’efficacia,

ne’  incide sui termini decadenziali previsti per la impugnazione dei

predetti  atti  –  la  cui  unica forma di pubblicita’ giuridicamente

valida  resta, comunque, disciplinata dalla specifica norma contenuta

nell’art. 124 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, – ma ha

il  solo  scopo  di  fornire ai contribuenti la notizia dell’avvenuta

adozione   di   disposizione  tributarie,  questo  Ufficio,  in  cio’

confortato  anche  dal parere espresso dal Ministero della giustizia,

ritiene   di   poter  dare  attuazione  alla  disposizione  contenuta

nell’art.  1,  comma 1, lettera s), del citato decreto legislativo n.

506/1999,  mediante  una  diversa  forma  di  pubblicazione  che, pur

assicurando,   in   ogni   caso   ai   contribuenti,   la  conoscenza

dell’avvenuta adozione di norme di natura tributaria, consenta, nello

stesso tempo, di acquisire analiticamente, con modalita’ di effettiva

praticita’,  tutte  quelle  informazioni  che  possono  incidere  sul

rapporto di imposta.

Tale diversa forma, che si ritiene possa rispondere pienamente alle

finalita’  di pubblicita’ perseguite dalla norma citata, oltre ad una

maggiore   economicita’  di  effettuazione  del  servizio,  consiste,

analogamente   a   quanto  avviene,  sia  pure  con  diversi  effetti

giuridici,  per  le  deliberazioni in materia di addizionale comunale

all’IRPEF,  nella  pubblicazione  di  dette  deliberazioni  sul  sito

Internet del Dipartimento delle politiche fiscali.

Inoltre,  per  una  maggiore  completezza dell’informazione, questo

Ufficio   provvedera’  a  predisporre  appositi  «avvisi»  sintetici,

riportanti   il   nome  del  comune,  la  data  ed  il  numero  della

deliberazione  e  l’oggetto  della  medesima,  che verranno trasmessi

periodicamente  all’Ufficio  pubblicazione leggi e decreti, affinche’

venga  data  notizia  nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione

delle aliquote I.C.I.

Pertanto,  a  modifica  delle  precedenti  istruzioni  di  cui alla

circolare  n.  49/E del 13 febbraio 1998, si dispone che, a decorrere

dalla  data  dell’inserimento  della  presente circolare sul predetto

sito  informatico,  i  comuni  trasmetteranno,  direttamente a questo

Ufficio, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione

di  approvazione  delle aliquote I.C.I. adottate per l’anno in corso.

Nell’ipotesi  in  cui,  in  tale  deliberazione, l’ente locale si sia

limitato  a confermare la validita’ delle aliquote vigenti in periodi

pregressi,  sara’ indispensabile allegare anche l’atto che riporta la

misura  dell’aliquota o delle aliquote deliberate precedentemente, al

fine  di  fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  per adempiere

correttamente all’obbligo tributario.

La pubblicazione interessera’, ovviamente, anche quella parte della

deliberazione  relativa  alla detrazione per l’abitazione principale,

nonche’  le  eventuali  condizioni  introdotte  dal  comune per poter

beneficiare   dell’ulteriore  detrazione  disciplinata  nel  comma  3

dell’art.  8,  del decreto legislativo n. 504/1992, prevista per quei

soggetti  passivi  che  versino  in particolari condizioni di disagio

economico e sociale.

Modalita’ di invio.

I  comuni,  per le finalita’ sopra indicate, invieranno, unitamente

alla   richiesta   di   pubblicazione,   le  deliberazioni  succitate

esclusivamente   al   seguente   indirizzo   di   posta  elettronica:

dpf.federalismofiscale@finanze.it

In  alternativa,  i  citati atti potranno essere trasmessi anche su

supporto magnetico (floppy disk, ovvero c.d.rom), costituito da testo

e  non  da  immagine,  obbligatoriamente  in  formato Microsoft word,

oppure  Acrobat PDF, al seguente indirizzo: Ministero dell’economia e

delle  finanze  – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del

federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma Eur.

Allo   scopo  di  assicurare  la  celerita’  dell’acquisizione  dei

predetti   supporti  informatici,  i  «file»  che  riportano  i  dati

contenuti  nelle  delibere  in  argomento,  scritti  con il carattere

«Times  New Roman», dimensione «12» dovranno essere nominati nei modi

seguenti:

ici nomecomune anno.doc

ici nomecomune anno.pdf

Per  quanto  riguarda  la  pubblicazione  degli  avvisi,  l’Ufficio

pubblicazione  leggi  e  decreti  fara’ precedere, gli avvisi stessi,

dalle seguenti indicazioni:

Avviso   di   adozione,  da  parte  dei  comuni,  delle  aliquote

dell’imposta comunale sugli immobili.

Avvertenze.

Con  la  presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto disposto

dall’art.  52,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446,  come  modificato  dall’art. 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e

2),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, a dare avviso

della   adozione,  da  parte  dei  comuni,  delle  aliquote  relative

all’imposta comunale sugli immobili.

La  presente  pubblicazione,  che e’ priva di rilevanza giuridica e

non  e’ sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle

deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale,  al  fine di

richiamare   l’attenzione   dei  soggetti  interessati   sull’avvenuta

adozione  delle  aliquote  e  dell’introduzione  delle condizioni per

usufruire della eventuale ulteriore detrazione d’imposta prevista per

l’abitazione  principale.  Pertanto,  le  informazioni  sul contenuto

integrale  delle  delibere  annunciate  in  Gazzetta, potranno essere

assunte, oltre che presso i comuni interessati, direttamente dal sito

www.gov.it nella sottopagina Dipartimento politiche fiscali.

Inoltre,  considerato  che  nelle  more dell’introduzione del nuovo

procedimento  di  pubblicazione  e’ gia’ iniziata la pubblicazione in

Gazzetta  Ufficiale  secondo le precedenti modalita’ degli «estratti»

delle  deliberazioni  di approvazione di aliquote I.C.I. adottate per

l’anno 2003, lo scrivente si fara’ carico di acquisire direttamente i

dati  contenuti nei predetti estratti, per poi trasferirli sul citato

sito,  esonerando  i  comuni  interessati  dall’obbligo  di procedere

all’invio del relativo supporto informatico.

Nell’evidenziare,  infine,  che  la  pubblicazione e’ completamente

gratuita,  si’  fa  presente  che le richieste di pubblicazione delle

aliquote  che  saranno  inoltrate, sia allo scrivente che all’Ufficio

pubblicazione leggi e decreti, successivamente alla diramazione della

presente  circolare,  saranno  evase  solo  dopo  l’invio  di  idoneo

supporto  informatico  avente le caratteristiche sopra indicate. Cio’

soprattutto  per  evitare  che  l’eventuale  omissione  od errore che

potrebbe  conseguire alla acquisizione dei dati dal supporto cartaceo

possa compromettere la corretta informazione per il contribuente.

Si  precisa, infine, che nulla e’ innovato in ordine alle modalita’

di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli «avvisi» concernenti

i  restanti  regolamenti comunali e provinciali di natura tributaria,

relativamente  ai  quali  si  confermano  le  istruzioni  a suo tempo

diramate con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998.

Roma, 16 aprile 2003

Il capo del Dipartimento

per le politiche fiscali

Manzitti