Tributario e Fiscale
ICI. Novità in merito alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote. CIRCOLARE 16 aprile 2003, n.3. (GU n. 123 del 29-5-2003)
ICI. Novità in merito alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote
CIRCOLARE 16 aprile 2003, n.3
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Nuove modalita’ di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote. (GU n. 123 del 29-5-2003)
Ai Comuni
e, per conoscenza
Al Ministero della giustizia – Ufficio
pubblicazione leggi e decreti
All’Associazione Nazionale dei Comuni
italiani (ANCI)
All’Agenzia delle entrate
Con l’art. 1, comma 1, lettera u) del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506, e’ stato soppresso il comma 4 dell’art. 58
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva
la pubblicazione «per estratto» nella Gazzetta Ufficiale delle
deliberazioni concernenti l’aliquota dell’imposta comunale sugli
immobili adottata dai comuni annualmente.
Contestualmente, nella lettera s) della medesima norma, alla
disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 52 del predetto decreto
legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione degli
atti regolamentari e delle tariffe degli enti locali deve essere
effettuata mediante «avviso» e’ stato aggiunto il seguente periodo
«Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e’
definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la
trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti
sulle entrate tributarie, nonche’ di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi».
Per effetto della predetta modifica, pertanto, tutte le
deliberazioni relative alla adozione di aliquote, tariffe e
regolamenti di natura tributaria dovrebbe essere effettuata «per
estratto» nella Gazzetta Ufficiale.
Questo Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I.,
la nuova modalita’ di pubblicazione coincide con quella gia’
introdotta dal soppresso comma 4, dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 446/1997, ha rilevato che, relativamente alle
deliberazioni tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalita’
di pubblicazione risulterebbe inattuabile a causa della particolare
natura dei citati atti, i quali, essendo atti di formazione
secondaria di particolare complessita’. ed analiticita’, non si
prestano ad essere schematizzati e ricondotti a forme sintetiche –
indispensabili per definire l’estratto – se non compromettendone il
contenuto.
In relazione alle suddette difficolta’ operative, d’intesa con il
Ministero della giustizia, si e’ convenuto di continuare ad
effettuare la pubblicazione degli atti deliberativi in argomento
secondo le previgenti disposizioni, confermando di fatto le
precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 49/E del
13 febbraio 1998 e nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, con
le quali furono fornite le istruzioni ai comuni per effettuare la
pubblicazione delle aliquote I.C.I, e dei regolamenti in materia
tributaria. In sostanza, per evitare l’interruzione del servizio,
l’Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha continuato a pubblicare
per «estratto» le sole deliberazioni approvative delle aliquote
I.C.I., mentre questo Ufficio ha provveduto a raccogliere in elenchi
gli «avvisi» di approvazione o di modifica dei restanti regolamenti
tributari, che periodicamente venivano trasmessi alla Gazzetta
Ufficiale.
Orbene, precisato, innanzitutto, che tale pubblicazione, come del
resto quella prevista dalla norma modificata, non assume alcuna
rilevanza giuridica in ordine all’entrata in vigore e all’efficacia,
ne’ incide sui termini decadenziali previsti per la impugnazione dei
predetti atti – la cui unica forma di pubblicita’ giuridicamente
valida resta, comunque, disciplinata dalla specifica norma contenuta
nell’art. 124 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, – ma ha
il solo scopo di fornire ai contribuenti la notizia dell’avvenuta
adozione di disposizione tributarie, questo Ufficio, in cio’
confortato anche dal parere espresso dal Ministero della giustizia,
ritiene di poter dare attuazione alla disposizione contenuta
nell’art. 1, comma 1, lettera s), del citato decreto legislativo n.
506/1999, mediante una diversa forma di pubblicazione che, pur
assicurando, in ogni caso ai contribuenti, la conoscenza
dell’avvenuta adozione di norme di natura tributaria, consenta, nello
stesso tempo, di acquisire analiticamente, con modalita’ di effettiva
praticita’, tutte quelle informazioni che possono incidere sul
rapporto di imposta.
Tale diversa forma, che si ritiene possa rispondere pienamente alle
finalita’ di pubblicita’ perseguite dalla norma citata, oltre ad una
maggiore economicita’ di effettuazione del servizio, consiste,
analogamente a quanto avviene, sia pure con diversi effetti
giuridici, per le deliberazioni in materia di addizionale comunale
all’IRPEF, nella pubblicazione di dette deliberazioni sul sito
Internet del Dipartimento delle politiche fiscali.
Inoltre, per una maggiore completezza dell’informazione, questo
Ufficio provvedera’ a predisporre appositi «avvisi» sintetici,
riportanti il nome del comune, la data ed il numero della
deliberazione e l’oggetto della medesima, che verranno trasmessi
periodicamente all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti, affinche’
venga data notizia nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione
delle aliquote I.C.I.
Pertanto, a modifica delle precedenti istruzioni di cui alla
circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998, si dispone che, a decorrere
dalla data dell’inserimento della presente circolare sul predetto
sito informatico, i comuni trasmetteranno, direttamente a questo
Ufficio, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione
di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l’anno in corso.
Nell’ipotesi in cui, in tale deliberazione, l’ente locale si sia
limitato a confermare la validita’ delle aliquote vigenti in periodi
pregressi, sara’ indispensabile allegare anche l’atto che riporta la
misura dell’aliquota o delle aliquote deliberate precedentemente, al
fine di fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere
correttamente all’obbligo tributario.
La pubblicazione interessera’, ovviamente, anche quella parte della
deliberazione relativa alla detrazione per l’abitazione principale,
nonche’ le eventuali condizioni introdotte dal comune per poter
beneficiare dell’ulteriore detrazione disciplinata nel comma 3
dell’art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, prevista per quei
soggetti passivi che versino in particolari condizioni di disagio
economico e sociale.
Modalita’ di invio.
I comuni, per le finalita’ sopra indicate, invieranno, unitamente
alla richiesta di pubblicazione, le deliberazioni succitate
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpf.federalismofiscale@finanze.it
In alternativa, i citati atti potranno essere trasmessi anche su
supporto magnetico (floppy disk, ovvero c.d.rom), costituito da testo
e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word,
oppure Acrobat PDF, al seguente indirizzo: Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del
federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma Eur.
Allo scopo di assicurare la celerita’ dell’acquisizione dei
predetti supporti informatici, i «file» che riportano i dati
contenuti nelle delibere in argomento, scritti con il carattere
«Times New Roman», dimensione «12» dovranno essere nominati nei modi
seguenti:
ici nomecomune anno.doc
ici nomecomune anno.pdf
Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi, l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti fara’ precedere, gli avvisi stessi,
dalle seguenti indicazioni:
Avviso di adozione, da parte dei comuni, delle aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili.
Avvertenze.
Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e
2), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, a dare avviso
della adozione, da parte dei comuni, delle aliquote relative
all’imposta comunale sugli immobili.
La presente pubblicazione, che e’ priva di rilevanza giuridica e
non e’ sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale, al fine di
richiamare l’attenzione dei soggetti interessati sull’avvenuta
adozione delle aliquote e dell’introduzione delle condizioni per
usufruire della eventuale ulteriore detrazione d’imposta prevista per
l’abitazione principale. Pertanto, le informazioni sul contenuto
integrale delle delibere annunciate in Gazzetta, potranno essere
assunte, oltre che presso i comuni interessati, direttamente dal sito
www.gov.it nella sottopagina Dipartimento politiche fiscali.
Inoltre, considerato che nelle more dell’introduzione del nuovo
procedimento di pubblicazione e’ gia’ iniziata la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale secondo le precedenti modalita’ degli «estratti»
delle deliberazioni di approvazione di aliquote I.C.I. adottate per
l’anno 2003, lo scrivente si fara’ carico di acquisire direttamente i
dati contenuti nei predetti estratti, per poi trasferirli sul citato
sito, esonerando i comuni interessati dall’obbligo di procedere
all’invio del relativo supporto informatico.
Nell’evidenziare, infine, che la pubblicazione e’ completamente
gratuita, si’ fa presente che le richieste di pubblicazione delle
aliquote che saranno inoltrate, sia allo scrivente che all’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, successivamente alla diramazione della
presente circolare, saranno evase solo dopo l’invio di idoneo
supporto informatico avente le caratteristiche sopra indicate. Cio’
soprattutto per evitare che l’eventuale omissione od errore che
potrebbe conseguire alla acquisizione dei dati dal supporto cartaceo
possa compromettere la corretta informazione per il contribuente.
Si precisa, infine, che nulla e’ innovato in ordine alle modalita’
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli «avvisi» concernenti
i restanti regolamenti comunali e provinciali di natura tributaria,
relativamente ai quali si confermano le istruzioni a suo tempo
diramate con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998.
Roma, 16 aprile 2003
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti