Tributario e Fiscale

Wednesday 22 October 2008

ICI a carico del marito proprietario anche se la casa è assegnata alla moglie.

ICI a carico del marito
proprietario anche se la casa è assegnata alla moglie.

Cassazione – Sezione tributaria –
sentenza 26 settembre – 20 ottobre 2008, n. 25486

Presidente Prestipino – Relatore
Botta

Ricorrente Comune di Chiampo

Svolgimento del processo

La controversia concerne
l’impugnazione dell’avviso con il quale il Comune di Chiampo accertava l’omessa
dichiarazione e il mancato versamento ICI per l’anno 1998, accertamento
contestato sulla base della dedotta circostanza dell’affidamento dell’immobile
al coniuge da parte del Tribunale in sede di separazione personale.

La Commissione adita
rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza
in epigrafe, avverso la quale il Comune di Chiampo propone
ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con
controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il
Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3,
D.Lgs. n. 504 del 1992, 922 e 978 c.c., nonché vizio
di motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto
che il coniuge assegnatario sia la parte passiva dell’obbligazione tributaria,
laddove il diritto del coniuge non è un diritto reale sull’immobile, bensì un
diritto personale di abitazione.

Il motivo è manifestamente
fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «In
tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al
quale sia assegnata la casa di abitazione posta
nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto
passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il
diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come
previsto dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione
personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto
al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale,
sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di
proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti
dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto
tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile. Né in proposito
rileva il disposto dell’art. 218 cod. civ., secondo il
quale “Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell’usufruttuario”, in quanto la norma, dettata in tema di regime
di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa
del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la
complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è
inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da
parte dell’altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello
disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o
giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di
proprietà dell’altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da
un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene
(ipotizzante il necessario consenso dell’altro coniuge), di cui si occupa
l’art. 218» (Cass. n. 6192/2007).

Pertanto, il ricorso deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad
altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà
anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di
Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.