Penale

Thursday 26 May 2005

I veicoli in servizio urgente (auto blu, autoambulanze etc.) possono violare il Codice della Strada ma senza creare situazione di pericolo per l’ incolumità pubblica Cassazione – Sezione quarta penale(up) – sentenza 3 febbraio-25 maggio 2005, n. 19797

I veicoli in servizio urgente (auto blu, autoambulanze etc.) possono violare il Codice della Strada ma senza creare situazione di pericolo  per lincolumità pubblica

Cassazione Sezione quarta penale(up) sentenza 3 febbraio-25 maggio 2005, n. 19797

Presidente Olivieri estensore Piccialli

Pg Galati- ricorrente Mirenna

Fatto e diritto

Mirenna Michele ricorre contro la sentenza in data 14 maggio 2004, con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sullaggravante, fermo restando il giudizio sulla responsabilità, condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso il 20 agosto 1997 in danno di Barbaro Magrì, che viaggiava, in qualità di passeggero, sullautocarro militare condotto dal Mirenna.

La Corte fonda la responsabilità dellimputato sulla dinamica dellincidente come ricostruita dal perito di ufficio, che ha stimato la velocità dei mezzo condotto dal Mirenna superiore al limita imposto (65 anziché 60 kmh), sottolineando altresì che le condizioni della strada (terreno bagnato) avrebbero imposto una velocità in ogni caso inferiore ai limiti previsti con il fondo asciutto.

Propone ricorso per cassazione Mirenna Michele articolando due motivi.

Con il primo lamenta la violazione dellarticolo 546 lett. c) Cpp, non essendo riportata nella sentenza impugnata limputazione contestata allimputato.

Con il secondo deduce la mancanza di motivazione della sentenza in relazione alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, relative alla invocata sussistenza della causa di giustificazione delladempimento di un dovere ex articolo 51 Cp ed alle contestazioni critiche alla perizia di ufficio con particolare riferimento allaccertata velocità del mezzo, fondate oltre che sulla consulenza di parte anche sulle dichiarazioni contraddittorie rese in udienza dal perito di ufficio, che avrebbero inficiato la validità della perizia.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Con riferimento al primo motivo, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i fatti contestati allimputato sono dettagliatamente riportati nella parte descrittiva della sentenza.

Parimenti inammissibile il secondo motivo, afferente la asserita carenza di motivazione, risolvendosi in una censura di merito relativa alla valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia ‑valutazione delle condotto dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relativo responsabilità, determinazione dellefficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità so sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Cassazione, Sezione quarta, 28 marzo 2001, Pometti).

Orbene, la lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di illogicità articolate dal ricorrente, giacchè ricostruisce con motivazione corretta le modalità dellincidente stradale in termini coerenti con laddebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti del Mirenna. E ciò fa attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali e dalle conclusioni della perizia dufficio, che ha accertato una velocità dei mezzo superiore ai limiti imposti, nonostante la situazione di pericolosità dei terreno reso viscido dalla pioggia avrebbe dovuto indurre il conducente dei mezzo ad una velocità inferiore al limite consentito. Ulteriore profilo di colpa è stato correttamente individuato nel comportamento del Mirenna, che, nonostante lindicata condizione della strada, pose in essere una brusca manovra di frenata, cosi causando lo sbandamento dei mezzo, che avrebbe potuto essere evitata da unaccorta riduzione delle marce, eseguita invece dallautista del terzo  camion della fila, che, infatti, non sbandò.

Ne deriva un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dellincidente alla esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dellodierno ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità.

Con riferimento alla specifica doglianza sulla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dellesimente di cui allarticolo 51 Cp e sulle doglianze avanzate sulla correttezza della perizia dufficio, innanzitutto va rilevata che tali doglianze non possono trovare accesso in questa sede per difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi dellimpugnazione (articolo 581, lett. c), Cpp): specificità chiaramente insussistente in una impugnazione congegnata limitandosi a richiamare per relationem il contenuto di precedenti doglianze già rivolte al giudice che ha emesso il provvedimento gravato.

Basta in proposito ricordare che, per assunto pacifico, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenuto infondato dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità dei motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentato dalla decisione impugnata e quelle posta a fondamento dellimpugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dellarticolo 691, comma 1, lett. c), Cpp, allinammissibilità (di recente, Cassazione, Sezione seconda,  6 maggio 2003, proc. gen. App. Milano ed altri in proc. Curcillo ed altri; Cassazione, Sezione quarta, 3 dicembre 2003, Tavano; Cassazione, Sezione sesta,  6 luglio 2004, Magno; Cassazione, Sezione quinta, 22 settembre 2004, Beneloucif).

In secondo luogo, è utile ricordare in questa sede che secondo giurisprudenza costante ( v. ex pluribus Sezione prima, 2 ottobre 2003, Graziano) non è fondata la denuncia di carenza della motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di unesplicita pronuncia su una qualsiasi deduzione difensiva, giacché la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dallarticolo 546, comma 1, lettera e), del Cpp, rende non configurabile il vizio allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché dei tutto incompatibili con la ricostruzione dei fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate.

In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere unanalisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

In particolare, il giudice dappello non ha lobbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti, purché dimostri, anche succintamente, di avere tenuto presenti le doglianze dellappellante e di averle ritenute prive di fondamento. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella dappello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v. Sezione sesta, 24 ottobre 2003, Gervasi ed altro).

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, non potendosi accedere ad una rivisitazione, preclusa al giudice di legittimità, dei portato tecnico dei lelaborazione peritale, attraverso la comparazione con le conclusioni ‑ritenute preferibili dal ricorrente‑ dei consulente tecnico di parte.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cassazione, Su, 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cassazione, 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro); questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sullattendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.

Infine, solo per completezza espositiva, con riferimento allesimente invocata dal ricorrente ex articolo 51 Cp, non può non rilevarsi che anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, larticolo 177, comma 2, del D.Lgs 285/92 (codice della strada), pur autorizzando il conducente di detto mezzo‑ qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale – non lo esonera dallosservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida (esemplificando: il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito, ma, allorchè giunga in prossimità di un incrocio percorso

da altri veicoli con diritto di precedenza, devo verificare, prima di immettersi nellincrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito, vedi in tal senso Sezione quarta, 19 settembre 2002, ric. Parte civile Stea in proc Cassano)

Tali principi sono applicabili, a fortiori, nella fattispecie in esame, nella quale il veicolo militare non risulta impiegato in un servizio urgente di istituto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.