Civile

Friday 14 January 2005

I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale 13.1.2005 e quello della legge contestata.

I testi dei quesiti referendari dichiarati ammissibili dalla
Corte costituzionale 13.1.2005 e quello della legge contestata.

Quesito 2. "Per
consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer,
il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le
cardiopatie, i tumori"

Promosso, come il quesito successivo
e quello sulla fecondazione eterologa, dal
"Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla
procreazione assistita", vuole che anche nel nostro Paese si possano
sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.

Testo

Volete voi che sia
abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 12, comma 7, limitatamente
alle parole: "discendente da un’unica cellula di
partenza, eventualmente";

Articolo 13, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative";

Articolo 13, comma 3, lettera c),
limitatamente alle parole: "di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o";

Articolo 14, comma 1, limitatamente
alle parole: "la crioconservazione
e"?

Quesito 3. "Per la tutela della salute
della donna"

Vuole aumentare le probabilità di
successo della riproduzione assistita, garantire la libertà di scelta e la
salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una
possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.

Testo

Volete voi che sia
abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente
alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana";

Articolo 1, comma 1, limitatamente
alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed
è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: "gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente
alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";

Articolo 6, comma 3, limitatamente
alle parole: "fino al momento della fecondazione
dell’ovulo";

Articolo 13, comma
3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del
presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3, limitatamente
alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

Quesito 4. "Per l’autodeterminazione e la
tutela della salute della donna"

Promosso dal "Comitato
referendum per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna"
il quesito è identico al precedente ma con in più
l’abrogazione totale dell’articolo 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i
diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a
quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà acquisite
dalle donne vengano rimesse in discussione.

Testo

Volete voi che sia
abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente
alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana";

Articolo 1, comma 1, limitatamente
alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana";

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.";

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed
è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";

Articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: "gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente
alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";

Articolo 6, comma 3, limitatamente
alle parole: "fino al momento della fecondazione
dell’ovulo";

Articolo 13, comma
3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del
presente articolo";

Articolo 14, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";

Articolo 14, comma 3, limitatamente
alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

Quesito 5. "Per la fecondazione eterologa"

Vuole consentire la donazione di
gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la
trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori
ne sono portatori.

Testo

Volete voi che sia
abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 4, comma 3:
"È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.";

Articolo 9, comma 1, limitatamente
alle parole: "in violazione del divieto di cui
all’articolo 4, comma 3";

Articolo 9, comma 3, limitatamente
alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo
4, comma 3";

Articolo 12, comma
1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a
600.000 euro.";

Articolo 12, comma 8, limitatamente
alla parola: "1,"?

IL TESTO DELLA LEGGE

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 in
materia di procreazione assistita

"Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 2004

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la
infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei
fenomeni della sterilità e della infertilità e
favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne
l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí
promuovere campagne di informazione
e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1
è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2004.

3. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell’articolo 1
della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:

"d-bis) l’informazione
e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l’informazione
sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare".

2. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono applicate in base ai
seguenti princípi:

a) gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato,
da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi.

ART. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e
sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui
rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per
la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di
affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività
delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di
una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere
prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si
tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della
salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell’ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti
dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per
motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve
fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente
legge.

ART. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della salute,
avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, linee guida
contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1
sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono
aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione
tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell’applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno
lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso
la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità
e dell’anonimato della madre).

1. Qualora
si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei
casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito
dell’applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai
sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione
di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e
non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di
obblighi.

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE

TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA

ART. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione
medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture
pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui
all’articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale
delle strutture;

c) i criteri per la
determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei
controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture.

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del
Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro
nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni
formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.

2. L’iscrizione al registro di cui al
comma 1 è obbligatoria.

3. L’Istituto superiore di sanità
raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni
necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L’Istituto superiore di sanità
raccoglie le istanze, le informazioni,
i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente
articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e
all’Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate
dall’articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a
decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

CAPO V

DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in
violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi
viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da
soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per
l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.

5. Chiunque
a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in
strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma,
realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di
euro.

7. Chiunque realizza un processo
volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è
punito, altresí, con l’interdizione perpetua
dall’esercizio della professione.

8. Non sono punibili l’uomo o la
donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di
cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L’autorizzazione concessa ai
sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è
sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione
può essere revocata.

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi
sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale
su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque,
vietati:

a) la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi
o di chimere.

4. La violazione
dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti
di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti
concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal
comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo.

ART. 14.

(Limiti all’applicazione delle tecniche
sugli embrioni).

1. È vietata la crioconservazione
e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento
nell’utero degli embrioni non risulti possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all’articolo 5
sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell’utero.

6. La violazione
di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad
un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente
una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al
presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato
e scritto.

9. La violazione
delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. L’Istituto superiore di sanità
predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma
5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla
base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione
della presente legge.

ART. 16.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed
esercente le attività sanitarie ausiliarie non è
tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando
sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda
unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale
dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da
strutture private autorizzate o accreditate.

2. L’obiezione può essere sempre
revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di
cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese
dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L’obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente
dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture e i centri iscritti
nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi
dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le
tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i
centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco
contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel
periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché,
nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle
tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della
salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio
decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al
comma 2.

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l’accesso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui
all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2004.

3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.