Penale

Monday 24 January 2005

I tempi della chiusura delle indagini preliminari e per l’ esercizio dell’ azione penale non convincono il Tribunale di Catanzaro. Sollevata questione di costituzionalità ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 Dicembre 2002 – 30 Dicembre 2002, n. 1043

I tempi della chiusura delle indagini preliminari e per lesercizio dellazione penale non convincono il Tribunale di Catanzaro. Sollevata questione di costituzionalità

ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 Dicembre 2002 – 30 Dicembre 2002, n. 1043

  Ordinanza del 30 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 2004) emessa dal g.i.p. del tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Nicoscia Pasquale ed altri Processo penale – Chiusura delle indagini preliminari – Obbligo per il pubblico ministero, con sanzione di nullita’ per la inadempienza, di non esercitare l’azione penale, mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio, prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati – Mancata previsione – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio di effettivita’ della difesa. – Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1. – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo. Processo penale – Udienza preliminare – Fissazione dell’udienza – Vaglio preliminare di validita’, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio – Mancata previsione – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge. – Cod. proc. pen., art. 418. – Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo. Processo penale – Udienza preliminare – Fissazione dell’udienza – Vaglio di preliminare ammissibilita’ della richiesta di rinvio a giudizio – Preclusione – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge. – Cod. proc. pen., art. 418. – Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 101, comma secondo. (GU n. 3 del 19-1-2005 )

                                  IL TRIBUNALE

    Letta  la  richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico

ministero  in  data  20  dicembre  2002  nell’ambito del procedimento

n. 5995/01  RG NR mod. 21 DDAe n. 8034/01 RG g.i.p. mod. 20, a carico

di  Nicosia  Pasquale  ed altri dieci, imputati, ed alcuni di essi in

stato   di   custodia   cautelare,  per  omicidio,  associazione  per

delinquere di stampo mafioso ed altro;

    Valutate le risultante degli atti trasmessi a corredo;

                          Premesso in fatto

    1.  –  L’originaria  richiesta  di rinvio a giudizio e la fase di

udienza preliminare.

    Depositata,   dal  pubblico  ministero,  richiesta  di  rinvio  a

giudizio e’ stata fissata preliminare per il giorno 10 dicembre 2002.

    In  tale  sede  e’  stata,  tra le altre questioni, eccepita, dai

difensori,   nullita’   dell’avviso  di  conclusione  delle  indagini

preliminari  e  della  susseguente richiesta di rinvio a giudizio per

omesso  integrale deposito degli atti pertinenti alle intercettazioni

espletate   in  altro  procedimento  connesso,  operazioni  che,  per

espressa  disposizione  scritta  del  pubblico  ministero,  occorreva

fossero traslate nel fascicolo investigativo.

    In particolare, e’ stata evidenziata la mancata acquisizione:

        a)  dei verbali di apertura e di chiusura delle operazioni di

intercettazione;

         b)   delle   note   informative  (impropriamente  qualificate

«richieste»)  della  P.G., richiamate nella motivazione indiretta dei

provvedimenti  autorizzatori  e pertanto costituenti parte integrante

degli atti provvedimentali medesimi.

    2.  –  La  definizione  della  fase  di  udienza  preliminare con

ordinanza 11 dicembre 2002.

    Nel  prosieguo di udienza, in data 11 dicembre 2002, ed all’esito

del  contraddittorio,  e’ stata deliberata e letta in aula, ordinanza

con  la  quale,  in  accoglimento  della  formulata eccezione, questo

giudicante  dichiarava  la  nullita’ dell’avviso di conclusione delle

indagini  preliminari  e  degli atti consequenziali, in primis, della

richiesta di rinvio a giudizio e della collegata udienza camerale, di

stralcio delle conversazioni utilizzabili.

    Tenuta  presente  la  specifica  disciplina  (ex art. 270 c.p.p.,

dettata  in  tema  di  circolazione  di  risultati,  per  loro natura

irripetibili,  delle  intercettazioni disposte quali mezzi di ricerca

di elementi di prova ed utilizzabili in procedimento diverso (perche’

riguardante   differenti   regiudicande)   a   condizione  di  titolo

(afferenza  a  delitti  per  i  quali  e’  obbligatorio  l’arresto in

flagranza)   e   di   stretta   rilevanza   probatoria  (quanto  alla

indispensabilita’  per  l’accertamento)  e  sottolineati i profili di

strumentalita’  acquisitiva  (nel  nesso  tra  mezzo,  integrato  dal

deposito   di  verbali  e  registrazioni,  e  fine,  integrato  dalla

utilizzazione   nel   procedimento  diverso),  questo  giudicante  ha

rilevato in proposito:

        a)  che  nell’ambito ristretto della deroga legale (posto che

il  principio  e’  enunciato  in  forma  di divieto e la eccezione e’

abilitante   alle   condizioni   poste   in  termini   di  preclusione

probatoria)  la  utilizzazione  extraprocedimentale  va  intesa  come

effetto fisiologico di una autonoma valutazione (tale ritenuta per il

giudice   del  processo  ad  quem)  del  materiale  acquisito  (nella

complessita’  di  atti  acquisitivi  e  di  cose  acquisitive,  quali

supporti  incorporanti  dichiarazioni), tant’e’ che la giurisprudenza

si  esprime  nel senso di un vizio di inutilizzabilita’ configurabile

come «invalidita» di tipo «relativo» e non «assoluto» (tra le ultime,

Cass., Sez. II, udienza 10 novembre 2000, depositata il 2 aprile 2001

a 13151, Gianfreda, in Cass. Pen. 2002, 166, pag. 691);

        b)  che al risultato utilizzatorio in procedimento diverso si

perviene  laddove  sia  consentito  al giudice (prima ancora che alla

difesa),  di  verificare la legittimita’ delle operazioni mediante il

rispetto  di  tutte  le  garanzie prescritte come se le registrazioni

fossero   state   eseguite   ex  novo  nell’ambito  del  procedimento

ricevente,  garanzie implicanti la ostensione di tutta la documentata

attivita’   acquisitiva   rilevante  ai  fini  della  valutazione  di

validita’ e di correttezza operativa.

    Ha  quindi  ritenuta  che  tutti i rilievi difensivi, in punto di

mancata acquisizione ed allegazione agli atti di verbali (di apertura

e  di chiusura delle operazioni, ai fini della tempistica sequenziale

acquisitiva)  e  di  note  informative  (richiamate nelle motivazioni

indirette, come tali costituenti parti integranti dei provvedimento i

dispositivi  ed  autorizzativi,  essenziali  ai  fini della validita’

motivazionale  a  sostegno  di requisiti legittimanti, di sostanziale

aprezzabilita), erano fondati.

    La  mancata acquisizione, si e’ argomentato, determina violazione

del  dovere  di compiuto deposito degli atti investigativi in sede di

adempimento correlato al disposto dell’art. 415-bis c.p.p. ed incide,

irreversibilmente,   sull’atto   susseguente,  di  esercizio  in  via

ordinaria dell’azione penale.

    Per l’effetto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico

ministero, per i consequenziali adempimenti.

    3.   –   L’attivita’   acquisitiva   integrativa  ed  i  connessi

adempimenti procedurali.

    Ricevuti   gli   atti,   il   pubblico  ministero  ha  provveduto

prontamente  ad acquisire in copia, nella loro integralita’, gli atti

dei   fascicoli   documentanti  le  attivita’  delle  intercettazioni

disposte  in  altro  procedimento,  e,  in  data 12 dicembre 2002, ha

disposto darsi avviso:

        a)  ai  difensori,  che, a far data dalla notifica, restavano

depositati  per  giorni  cinque tutti gli atti e documenti nonche’ le

registrazioni  afferenti le intercettazioni disposte e/o acquisite al

presente  procedimento n. 5995/01 RGNR Mod.21 DDA, con facolta’ per i

difensori  di  esaminare  gli  atti  e  i documenti e di ascoltare le

relative  registrazioni  nel  termine  assegnato  e  con le modalita’

fissate;

        b)  agli  indagati ed ai rispettivi difensori che le indagini

preliminari  erano  concluse  e  che  essi avevano facolta’, entro il

termine  di  venti  giorni  dalla  notifica,  di  presentare memorie,

produrre  documenti, depositare documentazione di indagine difensiva,

chiedere   il   compimento   di   atti   di   indagine   o   chiedere

l’interrogatorio.

    Sempre  in data 12 dicembre 2002, il P.M. ha inoltrato invito, ex

art. 375  c.p.p.,  di presentazione nei confronti di tutte le persone

sottoposte ad indagine per il giorno 18 dicembre 2002.

    4. – La impugnazione, per abnormita’, della ordinanza 11 dicembre

2002.

    Nel  frattempo,  con atto depositato in data 17 dicembre 2002, il

pubblico  ministero  ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  avverso

l’ordinanza  11 dicembre 2002, denunciandone la abnormita’ per errata

applicazione degli artt. 415-bis, 416, 177 e 178 lett. c) c.p.p.

    Il  ricorrente  ha  rilevato  che  nessuna violazione dei diritti

della  difesa  e,  derivatamente,  degli  atti  susseguenti,  si  era

verificata, posto che:

        era  stato  effettuato  (circostanza,  questa,  pacifica)  il

deposito dei provvedimenti autorizzativi e dei brogliacci;

        il  Gip  avrebbe  dovuto  integrare,  nel corso della udienza

preliminare,  il  materiale  investigativo di cui era stata omessa la

acquisizione  e  che  risultava  mancante al momento della spedizione

dell’avviso  di  conclusione  delle indagini preliminari (richiamando

testualmente,  a  sostegno,  Cass.,  SS.  UU.,  31  maggio 1996 n. 3,

Monteleone e Cass., Sez I, 7 giugno 1997 n. 5364, Massaria ed altri);

        il provvedimento contrastava con il principio di tassativita’

delle nullita’.

    5. -La rinnovata richiesta di rinvio a giudizio.

    Infine,  in  data  20  dicembre  2002,  il  pubblico ministero ha

reiterato la richiesta di rinvio a giudizio.

    Tanto premesso,

                          Osserva e rileva

    Ad  avviso  del  giudicante  si  versa in situazione anomala e di

conflittualita’ istituzionale.

    La  anomalia  deriva  da tutta la situazione sequenziale esposta,

nel  conflitto  tra la osservanza, rivendicata dal giudice, di regole

fondamentali  e  di principio, e la abnormita’ denunciata dalla parte

pubblica,   situazione  nella  quale  la  condizione  di  restrizione

cautelare  della  maggior  parte  degli  imputati  (con  il paventato

rischio di prossima scadenza dei termini di fase) non puo’ comportare

il  mancato  rispetto,  o,  in  situazioni estreme, lo stravolgimento

delle   regole  procedurali  e  le  garanzie  connesse,  di  corretta

ritualita’ procedurale, quanto a tempi e snodi di sviluppo della fase

di prima discovery.

     La  conflittualila’  deriva  dal contegno del pubblico ministero,

che, da un lato, contesta la legittimita’ della ordinanza regressiva,

viziata da abnormita’ e, dall’altro lato, «consumando» le tappe degli

adempimenti  investigativi,  non rispetta il termine dilatorio legale

ed  impone  al  giudice  la  fissazione  di una udienza tanto inutile

quanto economicamente dispendiosa.

    Va  ribadita,  in  primis,  la  sussistenza,  in capo al pubblico

ministero,    dell’obbligo   di   integrale   deposito   degli   atti

investigativi e della sanzione di nullita’ per inottemperanza.

    Ad ulteriore chiarimento si specifica che:

        a)  l’obbligo  va  adempiuto  nell’insurrogabile  momento  di

contestuale  deposito  e  non  puo’  essere rimediato, per la mancata

neutralizzazione   delle   connesse   facolta’  defensionali,  da  un

integrativo  e  successivo deposito, che non sanerebbe il compromesso

diritto  ad  una  immediata  e  tempestiva  conoscenza dei fondamenti

dell’accusa;

        b)  la  sanzione  non puo’ consistere nella inutilizzabilita’

pro parte, che e’ inadeguata per eccesso rispetto alla natura formale

dell’inadempienza (mentre la detta sanzione e’ radicale, sostanziale,

irreparabile)    e    pregiudica   in   maniera   ingiustificatamente

irrimediabile  l’essenza  del  processo,  consistente  nella funzione

ricostruttiva del fatto (il c.d. «scopo di verita»).

    Il  comb. disp. degli artt. 415-bis, comma 1, e 416, comma 1, del

codice di rito penale va letto ultra litteram, nel senso che la prima

disposizione  implica  che il pubblico ministero debba (a) dichiarare

la  chiusura  delle  indagini  preliminari,  (b) disporre il deposito

degli  atti  di  indagine  e  (c)  notificarne  avviso  alla  persona

sottoposta alle indagini e al difensore; correlativamente, la seconda

disposizione  va  intesa  nel  senso  che  la  richiesta  di rinvio a

giudizio  «e’  nulla  se  non  e’  preceduta  dall’avvenuto integrale

deposito  degli  atti  di  indagine  preliminare»  prima  ancora  che

dall’omesso avviso di deposito.

    che  il  pubblico  ministero,  a  conclusione delle indagini, non

possa  sottrarsi  al dovere di deposito di tutti gli atti di indagine

che   concernono   (oggettivamente)   la   formulanda  imputazione  e

(soggettivamente)  la  persona  investigata  e  che  il deposito, per

ragioni   sistematiche  e  di  evidenza  pratica,  concerna  l’intero

fascicolo,   senza   scelte   discrezionali,   e’   stato   statuito,

risolutivamente ed inequivocabilmente, dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 145/1991.

    D’altro  canto,  il  diritto  alla  informazione  tempestiva  (ex

art. 111.2  Cost.,  nel  testo  vigente)  costituisce  la condizione,

preliminare e necessaria, per l’apprestamento di qualunque difesa.

    Detta  garanzia  assume,  per  dettato  normativo,  una  triplice

dimensione:

        temporale,  in  quanto  l’informativa  deve avvenire nel piu’

breve tempo possibile;

        formale, per il prescritto inoltro di informativa espressa;

        sostanziale,  perche’ deve riguardare gli aspetti fattuali (i

motivi) e giuridici (la natura) dell’accusa.

    Poiche’  la  disciplina dell’avviso di conclusione delle indagini

preliminari  e’  finalizzata  alla  effettivita’  difensiva, anche in

applicazione  della  piu’ pronta e sollecita informazione dell’accusa

al destinatario, il deposito degli atti di indagine realizza la piena

conoscenza della indagine e ne consente il controllo sotto il profilo

della   adeguatezza   e   completezza   (sostanziale)  nonche’  della

correttezza  investigativa (formale), e la omissione integra nullita’

che si riflette sul diritto di intervento difensivo.

    Detta  nullita’  va  intesa  come  previsione  integrativa  della

disciplina  speciale  e la sanzione sarebbe comunque desumibile della

regola  generale,  di  cui  all’art. 178.1,  lett. c) c.p.p., ed e’ a

regine  intermedio,  dunque  rilevabile  anche  d’ufficio ex art. 180

stesso codice.

    Il  meccanismo  delineato  dall’art. 415-bis  c.p.p.  deve essere

attivato  prima dell’atto propulsivo del processo (a pena di nullita’

dell’atto  medesimo)  ed e’ ad esso propedeutico, sicche’ la nullita’

si estende, derivatamente, all’anno propulsivo di richiesta di rinvio

a giudizio, costituente esercizio della azione penale.

    La  rilevata  nullita’  non  puo’  che comportare, secondo regola

generale,  la  regressione  del  procedimento  al  momento  in cui la

nullita’  e’  stata  consumata,  con  caducazione  di  ogni  sequenza

intermedia.

    In  presenza della delineata situazione, il pubblico ministero ha

perseguito  da  un lato, la via della impugnazione per abnormita’, e,

dall’altro  lato,  la rinnovazione procedurale, mediante acquisizione

degli   atti  mancanti  e  reiterazione  degli  avvisi,  in  sequenza

frenetica, con invito ex officio a comparire.

    Non   ha   pero’  rispettato  il  termine  (sotto  tale  profilo,

dilatorio)  di  venti  giorni,  riconosciuto  dalla legge, in quanto,

medio  tempore,  senza  attendere  il  compiuto  decorso  del periodo

legale,  ha riesercitato il potere di azione sollecitando (si reputa,

abnormemente)  il  dovere di giurisdizione preliminare in modo da far

«ricadere»  ogni  profilo  di  «urgenza»  sulla struttura dell’organo

giudicante.

    Nel  delineato  contesto  appare  inevitabile, per la risoluzione

delle  questioni  che  di  seguito si articolano e si argomentano, il

ricorso   al   Supremo   Consesso   per  le  opportune  verifiche  di

legittimita’ costituzionale.

    1.  –  Sulla  necessita’ di espressa previsione sanzionatoria per

omesso  rispetto  del  termine  dilatorio  di  deposito degli atti di

indagine.

    Invalido e’ l’atto non conforme al modello legale.

    La validita’ della richiesta di rinvio a giudizio e’ testualmente

condizionata  dall’avvenuto  inoltro  dell’avviso  della  conclusione

delle indagini e dal mancato interrogatorio a richiesta.

    La  patologia  e’  espressamente  prevista dall’art. 416.1 c.p.p.

(nel testo conseguente alla modifica apportatavi dall’art. 17.3 della

legge  16  dicembre  1999  n. 479,  in  sostituzione di quella di cui

all’art. 2.2  della  legge 16 luglio 1997 n. 234), per il caso in cui

il  p.m.,  prima di formulare la richiesta, abbia omesso di informare

l’indagato della conclusione delle indagini preliminari o dell’invito

a presentarsi.

    La nullita’ e’ speciale, per la sua puntualita’ revisionale, ed a

regime intermedio, concernendo l’intervento dell’indagato.

    Posto che vige il principio di naturale progressione del processo

la giurisprudenza e’ attestata nel senso che la regressione alla fase

delle indagini preliminari e’ abnorme se non sia ravvisabile nullita’

nella tassativita’ previsionale specifica.

    Avuto   riguardo  al  testo  normativo  ed  al  diritto  vivente,

necessita prospettare la questione di legittimita’ costituzionale del

comb.  disp. degli artt. 415.1 e 416.1 c.p.p., nella parte in cui non

e’  previsto che la richiesta di rinvio a giudizio e’ nulla se non e’

stata formulata dopo la scadenza del termine di deposito degli atti.

    1.1. – La questione e’ rilevante.

    Si  tratta  di disposizione garantistica, di diretta ed immediata

applicabilita’, avuto riguardo alla situazione procedimentale ed alla

condotta  del pubblico ministero, sollecitante il dovere di esercizio

di  udienza preliminare mediante richiesta formulata anticipatamente,

durante il periodo di rispetto.

    1.2. La questione non e’ manifestamente infondata.

    Il diritto vivente e’ nel senso che la prescrizione sanzionatoria

di  cui  all’art. 416  c.p.p.  abbia natura speciale e tassativa, non

estensibile alle situazioni non descritte e non previste.

    La  segnalata  omessa  previsione  si  pone  in  contrasto con il

principio  costituzionale  di  ragionevolezza  (ex  art. 3 Cost.), in

considerazione della natura dilatoria del termine e del regime che la

legge  garantisce  in situazioni analoghe (si veda l’art. 108 c.p.p.,

in  tema  di termine per la difesa, o l’art. 429.3 c.p.p., in tema di

termine  per  comparire) e con il combinato principio di effettivita’

della  difesa, avuto riguardo al diritto ad esercitare le prerogative

difensive  nel  pieno  rispetto del periodo di tempo prescritto dalla

legge (art. 24.2 Cost.).

    2.  –  Sulla esigenza di preliminare controllo giurisdizionale di

validita’  della richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 20

dicembre 2002.

    Secondo  il testo normativo ed il diritto vivente, in presenza di

richiesta   di  rinvio  a  giudizio  e’  obbligatoria  la  fissazione

dell’udienza  e  non  puo’  essere adottata alcuna ordinanza de plano

(cfr.,  tra  le  ultime,  Cass.,  Sez II, 23 ottobre 2002, udienza 19

settembre  2002, Albanese ed anche per i precedenti giurisprudenziali

richiamati, cui la pronuncia citata dichiaratamente si adegua).

    Si   adduce,   a   sostegno,   l’argomento  letterale:  il  testo

dell’art. 418.1  c.p.p.,  come  modificato  dall’art. 19  della legge

n. 479/1999,  e’  formulato  nel  senso  che  il giudice, ricevuta la

richiesta del p.m., entro cinque giorni «fissa» (dunque, e’ obbligato

a fissare) con decreto l’udienza camerale.

    Si  adduce, ad ulteriore sostegno, l’argomento forte: il rispetto

del  contraddittorio  («il  relativo  adempimento, anche alla stregua

della   garanzia  del  contraddittorio  che  viene  in  tal  modo  ad

assicurare,  costituisce un doveroso atto di impulso che non consente

al giudice di valutare se l’udienza debba o non debba essere fissata»

per  cui  «la  radicale  estraneita’  al  sistema  del  provvedimento

impugnato  ne  svela l’abnormita’ destinandolo all’annullamento»); in

termini, con riferimento alla declaratoria ex art. 129 c.p.p., Cass.,

Sez.  I,  1°  dicembre 1997, p.g./Vito; Cass., Sez. III, 29 settembre

1999, p.m./Grosso.

    Il  citato  orientamento,  quanto  al  vizio  di  validita’ della

richiesta   di   rinvio   a   giudizio,   si   espone  a  censura  di

costituzionalita’ nella parte in cui il principio di progressione non

e’  conciliabile con il primario ed economico controllo preventivo di

validita’ della richiesta.

    2.1. – La questione e’ rilevante.

    E’  evidente  che  in  presenza  di  una  richiesta  di  rinvio a

giudizio,  in  assenza di un preliminare controllo giurisdizionale di

validita’,   occorrerebbe  attivare  gli  adempimenti  connessi  alla

fissazione  di  udienza ex art. 418 c.p.p. sicche’ la disposizione e’

di immediata applicazione.

    2.2. – La questione non e’ manifestamente infondata.

    Appare  irragionevole  (ex art. 3 Cost.) un sistema che, in linea

generale,  impone  al  giudice la immediata rilevazione, in qualsiasi

stato  e  grado,  di  una  nullita’  di  grave rilievo patologico (ex

artt. 179  e  180  c.p.p.) e che invece, nella puntuale disciplina in

esame, ne preclude la rilevabilita’ ufficiosa e pronta.

    Appare   ancora,   oltre  che  sperequata,  contrastante  con  il

principio  di  durata ragionevole del processo, oltre che di economia

processuale (ex art. 111.2 Cost., la necessita’ di fissare, sovente a

distanza  di tempo, una udienza tanto inutile quanto dispendiosa (nel

caso  in esame, con particolare impegno di attivita’ di cancelleria e

con  fissazione  in  plesso  esterno,  trattandosi  di  piu’ imputati

detenuti  da  far tradurre da varie sedi carcerarie, alcuni dei quali

in regime differenziato ed in videoconferenza).

    Non   appare   nemmeno   ragionevole   impone,  nella  attualita’

procedurale, la osservanza dell’obbligo in presenza di un atto nullo,

come  tale  improduttivo di effetti giuridici. La irragionevolezza si

desume  da  un  argomento  sistematico,  posto  che  la  sanzione  di

nullita’, nei limiti e nei termini previsti, e’ prescritta nella sede

propria,  di  presentazione  della  richiesta  (ex  art. 416 c.p.p.),

mentre  la  fissazione  di  udienza  e’ regolata successivamente, due

articoli dopo (ex art. 418 c.p.p.).

    Improprio     appare,    infine,    l’invocato    rispetto    del

contraddittorio, garanzia irrilevante a fronte di un potere officioso

che non presuppone ne’ implica l’ascolto delle parti.

    Non  e’ dato dunque comprendere la ragionevolezza del sistema che

obbliga  a fissare l’udienza preliminare in presenza di una richiesta

invalida perche’ affetta da nullita’ derivata a regime intermedio.

    Se  la  invalidita’ integra una patologia rilevabile d’ufficio il

giudice  che  ne  rileva  la  sussistenza  non  puo’  che dichiararla

immediatamente,   senza   procedere   alla   fissazione  dell’udienza

preliminare.

    Sarebbe    altrimenti   compromesso   anche   il   principio   di

subordinazione del giudice alla legge (ex art. 101.2 Cost., in quanto

il giudice sarebbe inevitabilmente condizionato da abnormi iniziative

di parte.

    3.  –  Sulla esigenza di preliminare controllo giurisdizionale di

ammissibilita’ della richiesta di rinvio a giudizio.

    Reputa  il  giudicante  che  la  richiesta  di  rinvio a giudizio

formulata  con  atto depositato in data 20 dicembre 2002 sia comunque

passibile di inammissibilita’.

                             In diritto

    La  inammissibilita’  e’  sanzione  prevista tassativamente dalla

legge  per  gli  atti  delle  parti in presenza di un vizio dell’atto

stesso  che  non consente al soggetto l’esercizio del diritto o della

facolta’  corrispondenti;  piu’  precisamente, la inammissibilita’ e’

l’invalidita’  prevista  per  le  domande  formulate  dalle  parti  e

mancanti di determinati requisiti, riguarda un atto introduttivo e la

sua  disciplina  sotto  il  profilo  di  atto  non presentabile o non

ricevibile  per  scadenza  del termine perentorio di compimento o per

omesse formalita’ essenziali o per carenze di sostanza.

    Riferendosi alla domanda la patologia non puo’ che ricadere sulla

sequenza procedimentale che l’atto introduce.

    Ferma  restando  la  tassativita’  previsionale  la  sanzione  e’

rilevabile  d’ufficio,  in  ogni  stato  e  grado,  perche’ toglie al

giudice  il  potere di ius dicere in rapporto a quell’atto, esplicato

in assenza delle condizioni prescritte.

    Orbene,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio e’ una domanda ed

introduce   la   fase   processuale:   posto   che  la  comunicazione

all’indagato  dell’avviso  di  cui  all’art. 415-bis  c.p.p. segna la

chiusura   della  fase  procedimentale  (salva  l’eventualita’  della

integrazione delle indagini richiesta dallo stesso indagato), la fase

processuale  si  apre con l’esercizio dell’azione penale, consistente

nella  domanda  rivolta dal pubblico ministero al giudice di decidere

conformemente   all’ipotesi   di   colpevolezza   sintetizzata  nella

imputazione.

    Dunque, ne va verificata la ammissibilita’.

                              In fatto

    Nel  caso  in  esame  il  pubblico  ministero non ha il potere di

azione  perche’,  a fronte della ordinanza di annullamento deliberata

nell’esercizio  della  giurisdizione  processuale  preliminare, si e’

trovato  nella alternativa di ottemperare all’ordinanza camerale o di

attenderne la rimozione all’esito della impugnazione.

    Occorre   rammentare  che,  anche  in  pendenza  di  gravame,  la

ordinanza   emessa  e’  esecutiva  (ex  art. 127.8  c.p.p.);  con  la

ordinanza  emessa  questo  giudice si e’ spogliato del procedimento e

non  ha  potere  (ne’ motivo) di autoannullare la ordinanza medesima,

provvedimento  che  peraltro sarebbe abnorme (perche’ non previsto da

alcuna  norma  processuale  e  al  di fuori dell’ordinamento, come ha

statuito  Cass.,  sez.  VI,  sent. n. 3680 del 21 dicembre 2000 cc 19

ottobre 2000), vieppiu’ in pendenza del ricorso per cassazione.

    Il  pubblico  ministero,  che non puo’ entrare in conflitto con i

provvedimenti  giurisdizionali,  e’  posto,  come si e’ notato, nella

alternativa di ottemperare alla ordinanza emessa oppure di impugnare,

ma,  nella  seconda evenienza, deve attendere l’esito del giudizio di

impugnazione,  il  cui deliberato e’ vincolante, e non puo’ esplicare

poteri   antinomici.   La  esecutivita’  della  ordinanza  e’  dunque

rimovibile   soltanto   dall’annullamento  che  il  Supremo   Collegio

deliberi  di  disporre  (cfr.,  in  tema  di  abnormita’  e  di stasi

processuale,  non altrimenti rimuovibile se non con l’impugnazione ed

il  conseguente  provvedimento,  Cass., sez. I, sent. n. 24705 del 16

giugno 2001, ud. 10 maggio 2001, RV219947).

    3.1. – La questione e’ rilevante

    Trattasi,  anche  in  questo  caso,  di disposizione di immediata

applicazione   alla  vicenda  processuale,  posto  che,  soltanto  in

presenza  di  domanda ammissibile, sarebbe doveroso fissare l’udienza

camerale.

    3.2. – La questione non e’ manifestamente infondata.

    Ricorrono,  per  evidente  parallelismo,  i medesimi parametri di

irragionevolezza (ex art. 3 Cost., avuto riguardo alla disciplina del

procedimento  camerale  che  prevede  la  declaratoria  immediata  di

inammissibilita’  dell’atto  introduttivo  ex  at. 127.9 c.p.p.) e di

antieconomica  protrazione della durata del processo sopra richiamati

in  tema  di  declaratoria  di  nullita’  (ex 111.2 Cost.) nonche’ il

principio  di  subordinazione  del  giudice alla legge (ex art. 101.2

Cost),  che  anche  nella  evenienza  in esame sarebbe compromesso in

quanto  il  giudice  sarebbe  inevitabilmente condizionato da abnormi

iniziative di parte.

    Poiche’  il  diritto  vivente  e’  nel  senso  che  e’ abnorme il

provvedimento con il quale il giudice, in luogo di fissare l’udienza,

dichiari  l’inammissibilita’  della  richiesta  (cfr., con portata di

precedente  stabilizzato,  Cass. sez. I 19 dicembre 1996, Koskovic m.

206762), necessita il ricorso alla verifica di costituzionalita’. . Q. M.

    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della

legge n. 87/1953;

    Provvedendo d’ufficio;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata:

        a)  la  questione  di  legittimita’  costituzionale del comb.

disp.  degli artt. 415-bis e 416.1 c.p.p., in relazione agli artt. 3,

24.2   e   111.   2  Cost.,  nella  parte  in  cui  non  esplicitano,

rispettivamente,  l’obbligo,  a carico del pubblico ministero, di non

esercitare  l’azione  penale  mediante  deposito  della  richiesta di

rinvio  a  giudizio  prima  del compiuto decorso del termine di venti

giorni  di  effettivo  ed  integrale  deposito degli atti di indagine

espletati  (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la

sanzione di nullita’ (a regime intermedio) per la inadempienza;

        b)  la  questione di legittimita’ costituzionale del disposto

dell’art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost.,

nella  parte  in  cui  non prevede, e quindi preclude, il preliminare

vaglio  di validita’, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a

giudizio;

        c)  la  questione di legittimita’ costituzionale del disposto

dell’art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost.,

nella  parte  in cui, posta la validita’ formale della richiesta, non

consente,  e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilita’

della richiesta di rinvio a giudizio.

    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente

ordinanza  venga   notificata al Presidente del Consiglio dei ministri

comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente

della  Camera  dei  deputati,  al pubblico ministero, agli imputati e

alle persone offese.

    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e

sospende il presente procedimento.

      Cosi’ deliberato in Catanzaro, addi’ 30 dicembre 2002.

                        Il Presidente: Baudi