Civile
I tassi usurari per il periodo aprile-giugno 2007. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 marzo 2007
I tassi usurari per il periodo
aprile-giugno 2007. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 marzo
2007
Rilevazione dei tassi effettivi globali
medi. Periodo rilevazione: 1° ottobre – 31 dicembre 2006. Applicazione dal 1°
aprile fino al 30 giugno 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).
IL CAPO
della Direzione V del
Dipartimento del tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al quale «il
Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la
«classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini
della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 19 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 e, in particolare, l’art. 3,
comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi
il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2006 – 31 dicembre 2006
alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2006
– 31 dicembre 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al
trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni
di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal consiglio
direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del
tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, in
sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a fini
conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su
un campione di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di
ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita’ del
vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto ditale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell’ambito di responsabilita’ del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad
anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai
sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2006 – 31 dicembre 2006, sono
indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo
scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’ riportata separatamente in
nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
aprile 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i
tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono
essere aumentati della meta’.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono
tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo
facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
«istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei
cambi.
3. La Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio
2007 – 31 marzo 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle
categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento.
L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e
dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il capo della Direzione: Maresca
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL’USURA
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole
operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette
per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema Periodo di riferimento della
rilevazione: 1° ottobre – 31 dicembre 2006 Applicazione dal 1° aprile fino al
30 giugno 2007
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO in |
TASSI MEDI (su |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) |
fino a 5.000 |
13,09 |
oltre 5.000 |
9,90 |
|
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI |
fino a 5.000 |
7,41 |
oltre 5.000 |
6,43 |
|
FACTORING (3) |
fino a 50.000 |
6,79 |
oltre 50.000 |
6,06 |
|
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE |
10,23 |
|
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI |
fino a 5.000 |
17,19 |
oltre 5.000 |
12,78 |
|
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO |
fino a 5.000 |
16,48 |
oltre 5.000 |
10,26 |
|
LEASING |
fino a 5.000 |
11,56 |
oltre 5.000 fino a |
9,11 |
|
oltre 25.000 fino a |
7,94 |
|
oltre 50.000 |
6,34 |
|
CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO RATEALE E |
fino a 1.500 |
16,39 |
oltre 1.500 fino a |
16,84 |
|
oltre 5.000 |
10,58 |
|
MUTUI CON GARANZIA REALE: |
||
– A TASSO FISSO |
5,72 |
|
– A TASSO VARIABILE |
5,31 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI
INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI
DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a
contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza
trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col
finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 settembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee
attribuendo alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche
dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa
e’ condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e’ data rilevanza alla durata, all’esistenza
di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu’ di
provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato»,
«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di
finanziamento accesi nel trimestre; per esse e’ adottato un indicatore del
costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul
credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito
revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e
sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» – i cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione – vengono rilevati
i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati
sulla base dell’effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e’ compresa nel calcolo del tasso ed e’
oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo
unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art.
106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione
campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni
intervenute nell’universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione.
La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione
casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune
tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all’intero universo attraverso l’utilizzo di
coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita’ degli
strati nell’universo e quella degli strati del campione.
La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra
dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della
rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneita’ delle operazioni evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella – che e’ stata definita sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi –
e’ composta da venti tassi che fanno riferimento alle
predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della
distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione
statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per
ciascuna classe di importo e’ contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosita’ delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita’, alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati
nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito
delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi,
orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di
banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono
ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si
riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00
euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono
corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di
sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal
consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta’, cosi’ come
prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurai.
***
Rilevazione degli interessi di mora.
La
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di
mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione e’ stato interessato un
campione di banche e di societa’ finanziarie individuato
sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le
categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state
verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito
in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca
del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle
operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e’ stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.