Civile

Wednesday 01 October 2008

I tassi anti usura per il periodo ottobre-dicembre 2008.

I tassi anti usura per il periodo
ottobre-dicembre 2008.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DECRETO 24 settembre 2008. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi,
riferiti al periodo 1° aprile-30 giugno 2008.
(http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>GU n. 228 del 29-9-2008

)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Vista la
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l’art. 2, comma 1,
in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2008 e, in particolare, l’art. 3, comma
3, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di procedere per il trimestre
1° aprile 2008-30 giugno 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull’usura" emanate dalla Banca d’Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1°
aprile 2008-30 giugno 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo
successivo al trimestre di riferimento, del valore
medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
determinato dal Consiglio» direttivo della Banca centrale europea, la cui
misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del
tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a fini
conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su
un campione di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita’ del
vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell’ambito di responsabilita’ del vertice amministrativo;

Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto
la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e
poteri alla Banca d’Italia;

Sentita la Banca
d’Italia;

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Decreta:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Art. 1.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>1. I tassi effettivi globali medi,
riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,
determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
relativamente al trimestre 1° aprile 2008-30 giugno
2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo
scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’ riportata separatamente in
nota alla tabella.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Art. 2.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>1. Il presente decreto entra in
vigore il 1° ottobre 2008.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto
devono essere aumentati della meta’.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Art. 3.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>1. Le banche e gli intermediari
finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato
A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si
attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura" emanate dalla
Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca
d’Italia procede per il trimestre 1° luglio 2008-30 settembre 2008 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate
nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento.

L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e
dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008 Il capo della direzione: Maresca

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>Allegato A

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE
BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL
VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI
DELL’EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE – 30 GIUGNO 2008
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2008

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>CATEGORIE DI OPERAZIONI

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>CLASSI DI IMPORTO

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>in unità di
euro

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>TASSI MEDI

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>(su base
annua)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>APERTURE DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>13,27

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>10,09

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>7,83

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>7,15

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>FACTORING

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>7,80

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>7,14

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>CREDITI PERSONALI E ALTRI
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>10,63

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI,
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>16,16

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>12,10

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>13,96

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>10,15

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>LEASING

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>13,30

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000 fino
a 25.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>9,79

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 25.000
fino a 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>8,62

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 50.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>7,48

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO
RATEALE E CREDITO REVOLVING

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>fino a 1.500

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>16,32

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 1.500 fino
a 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>17,18

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>oltre 5.000

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>10,89

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>- A TASSO FISSO

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>6,30

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>- A TASSO VARIABILE

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>6,30

http://www.altalex.com/index.php?idnot=42751“>AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART.
2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.