Lavoro e Previdenza

Friday 30 July 2004

I sanitari dipendenti da enti pubblici non sono obbligati ad iscriversi all’ albo professionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I – parere 17 marzo 2004 n. 133/2004

I sanitari dipendenti da enti pubblici non sono obbligati ad iscriversi
all’albo professionale.

CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. I – parere 17 marzo 2004 n. 133/2004 – Pres. Ruoppolo, Est. Borioni –
Oggetto: Ministero della salute. Richiesta di parere in tema di
obbligatorietà di iscrizione dei sanitari dipendenti da amministrazioni
pubbliche all’albo professionale.

Vista la relazione trasmessa con nota
prot. n.
031/DIRP/VII/15.2.2./9991 del 17 dicembre 2003, con la quale il Ministero della
salute, Dipartimento per la Qualità, Direzione generale delle risorse umane e
Professioni Sanitarie, chiede il parere del Consiglio di Stato sulla questione
indicata in oggetto.

ESAMINATI gli atti e udito il
relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;

RITENUTO in fatto quanto esposto
dall’Amministrazione riferente;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il Ministero della salute pone il
quesito se sia obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi
albi professionali dei sanitari dipendenti da amministrazioni pubbliche.

L’amministrazione riferisce che
l’obbligatorietà dell’iscrizione è affermata da alcune decisioni della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie (da ultimo, 21 aprile 1999, n. 68); da un parere del Consiglio di
Stato (29 settembre 1999, n. 330); da sentenze della Corte di Cassazione
(sezione III, 29 maggio 2003, n. 8639; 18 maggio 2000, n. 6469).

Questo indirizzo riposa sulla
considerazione che l’obbligo di iscrizione non è
correlato allo status lavorativo, ma alla circostanza oggettiva dell’esercizio
dell’attività professionale e alla soggezione che ne deriva alle norme che
costituiscono la deontologia professionale.

Di recente, tuttavia, la Corte di
Cassazione (sezione VI, 1 luglio 2003, n. 28306) si è espressa in senso
negativo, richiamandosi all’art. 3 del D.L.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233, che attribuisce al Consiglio
dell’ordine il potere disciplinare nei confronti dei soli "sanitari liberi
professionisti" (comma 1, lett. f), all’art.10
dello stesso D.L.C.P.S., secondo il quale "i
sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali … non
sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti
all’albo", all’art. 13 del d.P.R. 5 aprile 1950,
n. 221, il quale afferma che "l’iscrizione all’albo dà diritto al libero
esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica".

La Sezione condivide la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione nella
sentenza ora citata.

Alle indicazioni ermeneutiche fornite
dalle norme predette, dalle quali emerge con chiara evidenza che l’iscrizione
all’ordine professionale è obbligatoria per i liberi professionisti,
facoltativa per coloro che esercitano la professione
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, si aggiunge, sul piano sistematico,
la considerazione che per la quasi generalità delle professioni l’iscrizione
all’albo è vietata agli impiegati pubblici (fra le altre, sulla professione di
ingegnere e di architetto, l’art.7 del R.D. 23
dicembre 1925, n. 2537; sulla professione di geometra, l’art.7
del R.D. 11 febbraio 1929, n. 271; sulla professione di attuario,
l’art. 6 della legge 9 febbraio 1942, n. 194; sulla professione di
commercialista, l’art. 3 del R.D. 27 ottobre 1953, n. 1067; sulla professione
di ragioniere e perito commerciale, l’art. 3 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.
1066; sulla professione di geologo, l’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n.
112).

Tale essendo il quadro normativo di
riferimento si comprende come la giurisprudenza abbia potuto attribuire valenza
meramente descrittiva al dissonante disposto dell’art.1
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo il quale
appartengono al ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale "i
dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali" (cit. Cass., sez. VI, luglio 2003, n.
492; Cons. di Stato, sez. IV, 13 novembre 1992, n.
955). In ogni caso, delle norme contenute nel citato d.P.R.
n.761/1979, alle quali faceva riferimento il parere
del Consiglio di Stato n. 330/1999, citato nella relazione, è stata prevista la "disapplicazione"
dall’art. 52, comma 1, lett. d, del C.C.N.L. 20 settembre 2001.

Resta da osservare,
con riferimento alle norme di cui è fatta menzione nella relazione
dell’amministrazione, che l’art.1, lett. d, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e l’art. 2, lett. d, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, concernenti la disciplina di
accesso nei ruoli del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale,
vanno interpretati, secondo il corretto impiego dei canoni di ermeneutica
giuridica, in modo coerente con le indicazioni desumibili dal sistema generale
in cui sono inserite. Sicché deve ritenersi che il requisito dell’iscrizione
all’albo professionale in essi previsto si riferisca
ai soli candidati che non siano già dipendenti del Servizio sanitario e sia
necessario soltanto ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale. Questa
interpretazione, d’altra parte, vale anche ad evitare riflessi sotto il profilo
della legittimità delle norme citate, che, avendo natura regolamentare, devono
uniformarsi alla disciplina posta dalle fonti primarie.

Quanto all’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, che prevedeva per l’accesso
al primo livello della dirigenza l’iscrizione all’albo professionale, è
sufficiente rilevare che la norma è stata sostituita da disposizioni che
rinviano al d.P.R. n. 483/1997, dianzi
citato (art. 2, d.l. 18 novembre 1996, n. 583, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, e successivamente sostituito dall’art. 13, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229).

Per le considerazioni esposte la Sezione
esprime il parere che, allo stato della legislazione, l’obbligatorietà
dell’iscrizione all’albo riguarda soltanto i liberi professionisti, non pure i
sanitari dipendenti pubblici, salvo che non siano autorizzati ad
esercitare anche la libera professione.

P.Q.M

Nei sensi che precedono è il parere
della Sezione.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Visto Il Presidente della Sezione

(Giovanni Ruoppolo)