Imprese ed Aziende

Wednesday 14 May 2003

I requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare. Tribunale di Bari – Sezione quarta civile – sentenza 6 febbraio 2003

I requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare.

Tribunale di Bari Sezione quarta civile sentenza 6 febbraio 2003

Giudice ed estensore Napoleone

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 20.3.2001 la Curatela del fallimento di Bilancia Francesco, deduceva che:

con sentenza del 2.11.98 il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della impresa individuale detta, con oggetto: autotrasporto merci per conto terzi;

dallesame delle scritture contabili e della documentazione di supporto era emerso che il fallito, a mezzo due assegni bancari, tratti sul Banco di Napoli in data 31.12.97 e sulla Banca Pop. Di Puglia e Basilicata, in data 14.2.98, aveva corrisposto alla Spano s.r.l. la somma complessiva di lire 6.970.000;

i pagamenti erano inefficaci ai sensi dellarticolo 67 comma 2 legge fallimentare in quanto eseguiti entro lanno della dichiarazione di fallimento, e laccipiente era consapevole dello stato di decozione del solvens, in ragione dei numerosi protesti subiti dallo stesso e risultanti dai Bollettini Ufficiali;

tanto premesso conveniva in giudizio il nominato creditore soddisfatto per sentir dichiarare inefficaci gli solutori detti (ai sensi, in gradato subordine, degli articoli 66 legge fallimentare e 2901 Cc; 67 comma 1 n. 2 o comma 2 legge fallimentare) con la conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di lire 6.970.000 oltre accessori (interessi e rivalutazione).

La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26.6.2001, deducendo, in sintesi, che:

il pagamento era dovuto e concerneva lacquisto di mobili per uso personale;

il pagamento era avvenuto con limpiego di mezzi normali, né vi era squilibrio tra le due prestazioni contrapposte;

difettava, comunque, anche il presupposto soggettivo dellazione proposta, anche perché si trattava di un rapporto occasionale, connotato dallimmediato adempimento da parte di entrambi i contraenti; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda;

alludienza del 12.11.2002, sulle definitive richieste dei procuratori delle parti, riportate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Ad avviso del giudicante, sulla base degli elementi di valutazione offerti non può che pervenirsi alla reiezione della domanda, effettivamente sfornita di adeguato supporto probatorio quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo dellazione proposta (e questo pur senza considerare la singolarità della azione proposta con il richiamo al ventaglio di tutte le possibili ipotesi di inefficacia degli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, malgrado la diversità, a volte radicale, dei presupposti relativi;

ventaglio, poi, ridottosi, in sede di conclusionale, allarticolo 67 comma 2 legge fallimentare – che riguarda gli atti a titolo oneroso – e in via estremamente gradata allarticolo 64 legge fallimentare (che riguarda gli atti a titolo gratuito).

Deve osservarsi, invero, in punto di fatto che la curatela, se ha provato adeguatamente, attraverso la esibizione delle copie degli assegni, con attestazione di quietanza, lavvenuto pagamento infrannale, (desumibile questultimo, per vero, anche dal fatto che il convenuto ha in pratica ammesso di avere ricevuto la somma in discorso nelle date indicate) non altrettanto ha fatto, appunto, con riguardo alla consapevolezza da parte dellaccipiente dello stato di insolvenza del debitore.

A proposito della scientia decoctionis è ben noto che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, si tratta di una condizione psicologica del creditore soddisfatto (o dellacquirente) effettiva e non meramente potenziale; e che, tuttavia, la prova della reale ricorrenza della stessa può essere desunta anche da elementi indiretti, i quali, in ragione della loro gravità, specificità e concordanza, giustifichino il convincimento circa la ricorrenza della consapevolezza, a motivo della impossibilità che una persona di media avvedutezza non abbia potuto prenderne conoscenza col ricorso alla ordinaria ed esigibile diligenza e ricavarne inevitabilmente la conclusione in discorso.

Anzi, secondo Cassazione 11289/01 «il requisito della scientia decoctionis non può essere desunto dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze oggettive esterne, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dellazione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole&».

Nel caso di specie la curatela, pur avendo dedotto la esistenza di numerosi protesti a carico del debitore poi dichiarato fallito, dati dei quali, in linea generale, non può essere certo disconosciuta la valenza indiziaria, si è limitata a produrre solamente copie informi di bollettini dei protesti, nelle quali sono annotati solo n. quattro protesti indicati come pubblicati nel Boll.17/96; uno solo pubblicato nel Boll. n.23/96; uno nel Boll. n.21/96; uno nel Boll. n. 24/97; uno nel Boll. n. 11/98.

E dunque, pur a volersi trascurare il profilo della inidoneità della documentazione (costituita da semplici copie fotostatiche), certo non influenzato dalla mancata contestazione del convenuto, il quale ha dedotto in radice di non avere avuto conoscenza dei protesti, deve rilevarsi, che dellultimo protesto non può tenersi conto in quanto risultante dal Bollettino del giugno del 1998, successivo – e di molto – alla data dei pagamenti (del dicembre del 1997 e del febbraio del 1998); e che analogamente non può tenersi conto del protesto pubblicato nel Bollettino della seconda quindicina di dicembre del 1997, (comunque successivo alla data del primo assegno) dal momento che notoriamente la effettiva messa a disposizione del pubblico di tali documenti può seguire e di molto la data di pubblicazione risultante dalla facciata. Sicché, in definitiva, restano solo, quali indizi della conoscenza, pochissimi protesti relativi a titoli di importo non rilevante ed in gran parte risalenti (al 1996) rispetto alle date dei pagamenti qui tacciati di inefficacia.

Va aggiunto che la convenuta ha dedotto anche la occasionalità del rapporto, scaturito dallacquisto di mobili da parte del bilancia per uso personale; e che, quindi, la natura dellattività di impresa svolta dallo stesso – afferente allautotrasporto per conto terzi – non era venuta in discorso. Circostanza questa che, unita alla modestia oggettiva del rilievo economico delloperazione e alla ulteriore delladempimento immediato, ben giustificano lidea che la verifica degli indici noti di insolvenza non fosse esigibile in base ai canoni della ordinaria diligenza, alla stregua delle connotazioni note del moderno traffico commerciale.

Resta confermato, quindi, che la domanda non merita accoglimento in ragione del fatto che gli indici da cui il creditore soddisfatto avrebbe dovuto trarre la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, pur a ritenerli utilizzabili nella fattispecie e pure a ritenere che il creditore avrebbe dovuto tenerne conto, non sono di rilevanza decisiva per il numero, la consistenza, la prossimità allepoca del pagamento e non sono quindi connotati da gravità, univocità e concordanza.

Quanto, poi, allunica delle diverse, molteplici e variegate domande subordinate, su cui la curatela sembra volere insistere, ed afferente alla ipotizzata gratuità degli atti di pagamento in discorso, dei quali pure, in linea principale, essa medesima curatela ha dedotto la natura onerosa (!), deve anzitutto rimarcarsi che si tratta, come è del tutto evidente, di azioni (la principale ex articolo 67 comma 2 e la subordinata ex articolo 64 legge fallimentare) che differiscono tra di loro sostanzialmente quanto ai presupposti di fatto e alla configurazione giuridica, nonché alle condizioni di tempo e ai requisiti psicologici di ciascuna di esse (Cassazione 3854/80). Ne consegue che è dubbia la stessa ammissibilità della contemporanea proposizione ancorché con rapporto di subordinazione.

In ogni caso è incontestabile che la curatela avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che gli atti solutori in oggetto siano stati posti in essere senza corrispettivo, trattandosi, appunto, con ogni evidenza dellessenziale presupposto di fatto dellazione esperita, la cui dimostrazione incombe in linea di principio, su chi la deduce per fondarvi la sua pretesa (cfr. in termini Tribunale di Torino 21.7.93 in Il Fall.1993, 1038).

Per quanto concerne le spese, nessuna valida ragione giustifica la deroga alla regola della soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 20.3.2001 dalla curatela del fallimento di Bilancia Francesco nei confronti di Spano srl, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna la curatela istante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in base agli atti, in ¬ 1.200, di cui ¬ 120 per esborsi ed ¬ 800 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario come per legge, Iva e Cnap.