Civile

Wednesday 24 November 2004

I progetti di legge per consentire alle vecchie Fiat 500 di circolare.Progetto di legge S. 826

I progetti di legge
per consentire alle vecchie Fiat 500 di circolare.

Progetto di legge S. 826

Delega al Governo per la
determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della
strada

Articolo 1.

(Principi di riconoscimento delle associazioni
di amatori di veicoli storici)

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più
decreti legislativi volti a disciplinare le associazioni di amatori di veicoli
storici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire
libere associazioni amatoriali di veicoli storici, fondate su base volontaria e
senza vincolo di esclusiva;

b) prevederne la registrazione,
richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime
associazioni garantiscano trasparenza dell’attività e degli assetti
associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle
finalità associative;

c) definire tra i
criteri di rappresentatività il numero minimo di club e scuderie associati, la
loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni ed
il numero minimo di soci iscritti;

d) prevedere la tenuta, ad opera delle associazioni, di registri attestanti le
caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati;

e) prevedere la possibilità di
rilasciare, su richiesta dei propri associati, per i
veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, un targa di
identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del
veicolo.

Articolo 2.

(Modifiche all’articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342)

1. All’articolo 63
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Sono esentati dal pagamento
delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti
ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo
periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia
od in altro Stato.";

b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"3. I veicoli indicati al comma
2 sono individuati, con propria determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determinazione è
aggiornata annualmente".

Articolo 3.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 1, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie
delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti
nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di
veicoli storici, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i
cinquanta chilometri orari.";

b) all’articolo 47, comma 1, è
aggiunta in fine la seguente lettera:

"n-bis) veicoli
d’interesse storico e collezionistico";

c) all’articolo 60:

1) al comma 1, sono soppresse le
parole: ", nonchè i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico";

2) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Sono veicoli d’interesse
storico e collezionistico tutti i veicoli con trent’anni di vetustà calcolati dall’anno
di costruzione. Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle
associazioni di amatori di veicoli storici, per i
quali il periodo di vetustà è ridotto a vent’anni
dalla data di costruzione. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici
richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche
d’epoca e siano classificabili d’interesse storico, l’ammissibilità alla libera
circolazione è subordinata all’approvazione del Dipartimento per i trasporti
terrestri.";

d) all’articolo 80, dopo il comma 4,
è inserito il seguente:

"4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico
e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di
veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni ed avviene con
la consulenza di esperti in veicoli storici. Tali veicoli sono inoltre esentati
dalla prova di analisi dei gas di scarico".

Articolo 4.

(Efficacia degli articoli 2 e 3)

1. Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1.

——

Progetto di legge S. 2575

Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

Articolo 1.

(Modifiche al nuovo codice della strada)

1. Al nuovo codice della strada, di
cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "nuovo codice della strada",
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 9, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie
delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti
di interesse storico dalla commissione di cui
all’articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari";

b) al comma 1 dell’articolo 47, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"n-bis) veicoli
di interesse storico";

c) all’articolo 60 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono soppresse le
parole: "nonchè i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico";

2) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Sono considerati veicoli di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da
apposita commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Automotoclub storico italiano (ASI), dell’Associazione
amatori veicoli storici (AAVS) e di tutti gli altri enti ed associazioni
riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici
(FIVA). I veicoli di cui al presente comma debbono
possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della
circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle
importanti e documentate modifiche d’epoca e siano classificabili di interesse
storico, l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata
all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici";

3) dopo il comma 5, è inserito il
seguente:

"5-bis. Salvo disposizioni
contrarie emanate dagli enti locali, sono esentati
dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i
veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata inferiore ai
1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i
veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli
storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali,
sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino
tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due
tempi, purchè partecipanti a manifestazioni
regolarmente autorizzate";

d) all’articolo 80, dopo il comma 4,
è inserito il seguente:

"4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, la
revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di parametri di
salutazione consoni alle caratteristiche originali del veicolo o motoveicolo in
oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi
dei gas di scarico";

e) all’articolo 93, comma 4, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo
di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato
dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4
dell’articolo 60. In
caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al
pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d’ufficio o a richiesta
del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli
che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di
contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di
poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA,
indipendetemente dalla difformità di grafica e di
formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard
europeo";

f) all’articolo 100, dopo il comma 2,
è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire
alle forze dell’ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri
differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa
supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historic),
sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da
parte dei soggetti di cui all’articolo 60, comma 4".

2. La commissione di cui al comma 4
dell’articolo 60 del nuovo codice della strada, come sostituito dal numero 2
della lettera c) del comma 1 del presente articolo, è istituita con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo
decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonchè le modalità di nomina dei suoi componenti.

Articolo 2.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada)

1. Al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 215:

1) le parole "e collezionistico" ed "o collezionistico",
ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla
commissione di cui al comma 4 dell’articolo 60 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni";

3) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. La data di costruzione dei
veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto risulta
dai registri tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui
al comma 4 dell’articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Le
caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle
esigenze della circolazione";

b) al comma 1 dell’articolo 256 è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite della lettera
"H"".

Articolo 3.

(Modifiche al testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l’articolo 17 del testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Articolo 17-bis. – (Esenzioni per i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque
anni) – 1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i
veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai
venticinque anni.

2. Per i veicoli di cui al comma 1 la
tassa di trasferimento di proprietà è di euro
cinquanta".

Articolo 4.

(Modifica alla legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. È abrogato il
comma 3 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

—————

Progetto di legge S. 2963

Modifica dell’ articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico

Articolo 1.

1. Al comma 4 dell’articolo 60 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "Italiano Alfa Romeo," sono inserite
le seguenti: "Associazione amatori veicoli storici".