Famiglia

Wednesday 07 May 2008

I nuovi livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2008

I nuovi livelli essenziali di
assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7
e 8;

VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286;

VISTO l’articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

VISTO l’articolo 4, comma 10, del
decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, che istituisce una Commissione, nominata e presieduta
dal Ministro della salute, per le attività di valutazione, in relazione alle
risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi
alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e
delle prestazioni in essi contenute.

VISTO il decreto del Ministro
della salute del 25 febbraio 2004, e successive modificazioni, che istituisce la Commissione nazionale
per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA l’intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 5 ottobre 2006
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul “Nuovo Patto sulla Salute” che
impegna il Governo a procedere entro il 31 dicembre 2006 alla revisione
straordinaria dei Livelli essenziali di assistenza vigenti, nell’ambito della
cornice finanziaria programmata;

VISTO l’articolo
1, comma 292, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dall’articolo 1, comma 796, lettera q), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che prevede entro il 28 febbraio 2007 la modifica degli allegati
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata all’inserimento nell’elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,
nonché alla integrazione e modifica delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;

VISTI i documenti approvati dalla
Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, contenenti proposte di modifica del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

VISTO l’Atto della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano n. 90/CSR del 20 marzo 2008 con il quale la medesima
Conferenza sancisce l’intesa sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante “Nuova definizione dei livelli essenziali di
assistenza” come emendato a seguito delle richieste delle Regioni e Province
autonome, a condizione che venga acquisito il
necessario concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO che è stata realizzata la
condizione posta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l’acquisizione del
concerto del Ministero dell’economia e delle finanze come da nota a firma del
Ministro Padoa Schioppa in data 17 aprile 2008 e che, pertanto, è stata
acquisita l’intesa con la
Conferenza medesima;

Sulla proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Capo I

Livelli essenziali di assistenza

Art. 1

1. Il Servizio sanitario
nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza
con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:

a) Prevenzione collettiva e
sanità pubblica b) Assistenza distrettuale c) Assistenza ospedaliera 2. I
livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle
attività, servizi e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli
allegati che ne costituiscono parte integrante.

Capo II

Prevenzione collettiva e sanità
pubblica

Art. 2

Aree di attività della
prevenzione collettiva e sanità pubblica

1. Il livello della Prevenzione
collettiva e sanità pubblica si articola nelle seguenti attività:

a) sorveglianza, prevenzione e
controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi
vaccinali;

b) tutela della salute e della
sicurezza degli ambienti aperti e confinati;

c) sorveglianza, prevenzione e
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) salute animale e igiene urbana
veterinaria;

e) sicurezza alimentare – tutela
della salute dei consumatori;

f) sorveglianza e prevenzione
primaria delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani
ed i programmi organizzati di screening;

g) sorveglianza e prevenzione
nutrizionale;

h) valutazione medico legale
degli stati di disabilità e per finalità pubbliche.

2. Nell’ambito delle attività di
cui al comma 1, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
indicate nell’allegato 1.

Capo III

Assistenza distrettuale

Art. 3

Aree di attività dell’assistenza
distrettuale

1. Il livello dell’assistenza
distrettuale si articola nelle seguenti attività:

a) assistenza sanitaria di base
b) emergenza sanitaria territoriale c) assistenza farmaceutica d) assistenza
integrativa e) assistenza specialistica ambulatoriale f) assistenza protesica
g) assistenza termale h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale
i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

Art. 4

Assistenza sanitaria di base

1. Nell’ambito dell’assistenza
sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i
propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione
ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la
migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le
azioni di promozione e di tutela globale della salute.

2. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:

a) lo sviluppo e la diffusione
della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti
l’adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;

b) l’informazione ai cittadini
sui servizi e le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e
regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;

c) l’educazione sanitaria del
paziente e dei suoi familiari per la gestione della malattia e la prevenzione
delle complicanze;

d) l’attivazione di percorsi
assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il
primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed
ospedaliere, e dell’adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e
la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la
continuità assistenziale nelle fasi dell’accesso al ricovero ospedaliero, della
degenza e della dimissione;

e) il controllo dello sviluppo
fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio,
con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap
neuro-sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche
anche socio sanitarie;

f) le visite ambulatoriali e
domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

g) la prescrizione di medicinali
inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni
specialistiche incluse nel Nomenclatore dell’assistenza specialistica
ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta
di ricovero e la proposta di cure termali;

h) le prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale
applicativa;

i) l’esecuzione degli screening
previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;

j) l’assistenza domiciliare
programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico
perché non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili
con mezzi comuni, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica,
infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con
l’assistenza sociale;

k) le certificazioni obbligatorie
per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido,
alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini
dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;

l) la certificazione di idoneità
allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del
Ministro della sanità del 28 febbraio 1983, art.1, lett. a) e c) nell’ambito
scolastico, a seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica
competente;

m) la certificazione per
l’incapacità temporanea al lavoro;

n) la certificazione per la
riammissione al lavoro, laddove prevista;

o) le vaccinazioni obbligatorie e
le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;

p) l’osservazione e la
rilevazione di reazioni indesiderate post-vaccinali.

Art. 5

Continuità assistenziale

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce la continuità assistenziale per assicurare la
realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili
anche nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi.

2. Nell’ambito della continuità
assistenziale, in relazione al quadro clinico prospettato dall’utente o dalla
centrale operativa, il servizio assicura tutti gli interventi appropriati.

Art. 6

Assistenza ai turisti

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico individuate
sulla base di apposite determinazioni regionali, l’assistenza sanitaria rivolta
alle persone non residenti nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa
fissata dalla normativa regionale.

Art. 7

Emergenza sanitaria territoriale

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce l’attività di emergenza sanitaria territoriale nell’arco
delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento
operativo e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di
soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, ad integrazione, nelle
attività dei D.E.A./Pronto soccorso e aree afferenti.

2. Nell’ambito dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale sono assicurati in particolare:

a) interventi di assistenza e di
soccorso avanzato esterno al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo
la vigente normativa;

b) attività assistenziali e
organizzative in occasioni di maxi-emergenze e NBCR;

c) trasferimento assistiti a
bordo di autoambulanze attrezzate;

d) attività presso centrali
operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.

Art. 8

Assistenza farmaceutica erogata
attraverso le farmacie convenzionate

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei
medicinali e dei preparati galenici appartenenti alla classe a) di cui
all’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537 2. Il Servizio
sanitario nazionale garantisce altresì la fornitura dei medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali, identificati
dall’Agenzia Italiana del Farmaco, fino alla concorrenza del prezzo più basso
del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo
regionale.

Art. 9

Assistenza farmaceutica erogata
attraverso i servizi territoriali e ospedalieri

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i
medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale nonché i farmaci per il periodo immediatamente
successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.

2. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce altresì, qualora non esista valida alternativa
terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata
in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare
per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in un
elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco, conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

Art. 10

Assistenza integrativa

1. Nell’ambito dell’assistenza
integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che
comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per
diabetici e dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare nei limiti e
con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 11

Erogazione di dispositivi medici
monouso

1. Agli assistiti
laringectomizzati, tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e
urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo,
agli assistiti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica ed agli
assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento, sono
garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici
monouso di cui al nomenclatore allegato 2 A. La condizione di avente
diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista, pubblico o
titolare di un rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 8, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, competente per la specifica menomazione o disabilità.

Art. 12

Principi generali per
l’erogazione dei dispositivi medici monouso

1. I principi generale per
l’erogazione dei dispositivi medici monouso sono riportati nell’allegato 2B.

Art. 13

Erogazione di presidi per persone
affette da patologia diabetica

1. Agli assistiti affetti da
patologia diabetica sono garantite le prestazioni che comportano l’erogazione
dei presidi indicati nel nomenclatore di cui allegato 3.

2. Le regioni disciplinano le
modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura
dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno
determinato in funzione del livello di gravità della patologia diabetica. E’
assicurato, in ogni caso, l’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 50
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 14

Erogazione di prodotti dietetici

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce le prestazioni che comportano l’erogazione di prodotti
destinati ad un’alimentazione particolare alle persone affette da malattie
metaboliche congenite, da fibrosi cistica (o malattia
fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi) e da morbo celiaco compresa la
variante clinica della dermatite erpetiforme.

2. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al
compimento del sesto mese di età, l’erogazione dei sostituti del latte materno.

3. I prodotti erogabili alle
persone di cui ai commi 1 e 2 sono elencati nel
Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi
dell’articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. Ai soggetti affetti da
morbo celiaco l’erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti
dei tetti massimi di spesa fissati dal medesimo Ministero della salute.

4. Le patologie di cui al comma 1
sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati
dalle regioni. La condizione di cui al comma 2 è
accertata e certificata da un medico specialista pubblico o titolare di un
rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 8, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le regioni provvedono alla
fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da
nefropatia cronica nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni.

6. Le regioni disciplinano le
modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo
assicurando l’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 50 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 15

Assistenza specialistica
ambulatoriale

1. Nell’ambito dell’assistenza
specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le
prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4.

2. Il nomenclatore riporta, per
ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali
condizioni di erogabilità in relazione ai requisiti necessari a garantire la
sicurezza del paziente, eventuali indicazioni cliniche volte a migliorare
l’appropriatezza della prescrizione.

3. Al solo fine di consentire
l’applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di
prescrivibilità delle prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da
parte dei cittadini, il nomenclatore riporta altresì le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.

4. Le regioni disciplinano le
modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo
assicurando l’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 50 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

5. Sono erogati in forma
ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientate a finalità
diagnostica o terapeutica, definiti con appositi accordi tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo
indirizzi operativi e organizzativi da stabilirsi nei medesimi accordi.

Art. 16

Limiti di erogabilità delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

1. Le prestazioni ambulatoriali
di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale
limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell’allegato 4A.

2. Le prestazioni ambulatoriali
di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale
limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell’allegato 4B.

3. Le prestazioni ambulatoriali
di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale
limitatamente ai soggetti indicati nel nomenclatore in corrispondenza di
ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell’allegato 4C,
nell’ambito di programmi regionali sviluppati sulla base delle migliori
esperienze di collaborazione tra erogatori pubblici e privati accreditati.

Art. 17

Assistenza protesica

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone di cui all’articolo 18 le prestazioni
assistenziali che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili
tecnologici nell’ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla
prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità
funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità
residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito.

2. Il nomenclatore di cui all’allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni
e dei dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di
cui all’articolo 18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio sanitario nazionale
nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d’uso riportate nel medesimo
nomenclatore.

3. Il nomenclatore contiene:

a) le protesi e le ortesi
costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio
della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le
prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di
componenti di ciascuna protesi o ortesi, nonché la prestazione di consulenza
professionale da definirsi con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. I dispositivi e le prestazioni di cui
alla presente lettera sono indicati nell’elenco 1;

b) gli ausili tecnologici di
fabbricazione continua o di serie, indicati nell’elenco 2A,
che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in
condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario
abilitato;

c) gli ausili tecnologici di
fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso,
che non richiedono l’intervento del professionista sanitario abilitato,
indicati nell’elenco 2B.

4. L’apporto dei professionisti
abilitati all’esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria nelle
diverse fasi del processo di erogazione dell’assistenza protesica avviene nel
rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

5. Qualora, d’intesa con
l’assistito sia necessario prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle
tipologie negli elenchi allegati con caratteristiche tecniche superiori o
innovative rispetto a quelle ivi descritte, il servizio sanitario ne garantisce
la fornitura. La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello
descritto negli elenchi rimane a carico dell’assistito;

parimenti,
rimane a carico dell’assistito l’onere di tutte le prestazioni professionali
correlate alle modifiche richieste.

Art. 18

Destinatari delle prestazioni di
assistenza protesica

1. Hanno diritto alle prestazioni
di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti
nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni
e disabilità specificate:

a) le persone con invalidità
civile, di guerra e per servizio, le persone non vedenti e sordomute di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle
menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;

b) i minori di anni 18 che
necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di
un’invalidità permanente;

c) le persone di cui alla lettera
a) affetti da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato
menomazioni permanenti in epoca successiva al riconoscimento dell’invalidità,
in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;

d) le persone che hanno
presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state accertate,
dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per
concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa
superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai
verbali di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

e) le persone in
attesa di accertamento dell’invalidità per i quali il medico specialista
attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio per
la tempestiva attivazione di un progetto riabilitativo, in relazione alle
menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell’invalidità;

f) le persone ricoverate in una
struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico
responsabile dell’unità operativa certifichi la presenza di una menomazione
grave e permanente e la necessità e l’urgenza dell’applicazione di una protesi,
di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione,
per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo.
Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata
la procedura per il riconoscimento dell’invalidità;

g) le persone amputate di arto,
le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di
entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito
un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento
demolitore dell’occhio, in relazione alle suddette menomazioni;

h) le persone assistite in regime
di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza
domiciliare integrata per le quali il medico
specialista certifichi la necessità di un dispositivo di serie di cui
all’elenco 2B, a fronte di una grave disabilità transitoria, per il periodo
necessario al recupero delle funzioni, sulla base delle disposizioni adottate
dalle regioni in materia di riutilizzo dei suddetti dispositivi. per tali finalità;

i) le persone affette da una
malattia rara di cui all’elenco allegato al decreto ministeriale 18 maggio
2001, n. 279, come modificato dal presente decreto, accertata da un presidio
della Rete ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto ministeriale,
in relazione alle menomazioni correlate alla malattia 2. Hanno diritto ai
dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che
comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola
mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con
enucleazione del bulbo oculare; le persone con amputazione di arto hanno
diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.

3. Hanno diritto alla fornitura
di una protesi o di un’ortesi di riserva, previa autorizzazione dell’azienda
sanitaria locale, le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri
soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle
attività essenziali della vita, la Asl è tenuta a provvedere
immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.

4. Agli invalidi del lavoro, i
dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le
indicazioni e le modalità stabilite dall’istituto stesso.

5. Sono fatti salvi i benefici
già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie
assimiliate.

6. In casi particolari, per i
soggetti affetti da gravissime disabilità, le regioni possono garantire
l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle
tipologie riportate nel nomenclatore allegato, sulla base di criteri fissati
dal Ministero della salute, su conforme parere della Commissione nazionale per
la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 4-bis, comma 10, della legge 15 giugno 2002, n. 112.

7. L’assistito è responsabile
della buona tenuta della protesi, dell’ortesi o dell’ausilio tecnologico.
L’azienda sanitaria locale autorizza l’erogazione di una nuova protesi, ortesi
o ausilio tecnologico nei seguenti casi:

a) particolari necessità
terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell’assistito
sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore;

b) rottura accidentale o usura,
non attribuibili all’uso improprio del dispositivo, cui consegue
l’impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non
perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dalla Asl anche con
l’ausilio di tecnici di fiducia.

Art. 19

Modalità di erogazione
dell’assistenza protesica

1. I principi generali relativi
alla procedura di erogazione dell’assistenza protesica e alle modalità di
individuazione degli erogatori nonchè le disposizioni in vigore fino
all’emanazione del repertorio dei dispositivi di serie di cui all’articolo 1,
comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati con intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
8, comma 6 della legge 8 giugno 2003, n. 131 .

Art. 20

Assistenza termale

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale
previste dalla normativa vigente ai soggetti affetti dalle patologie che
possono trovare reale beneficio da tali prestazioni, identificate con decreto
del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL.

2. L’erogazione è garantita nel
limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di
guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili che
possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia
invalidante.

Capo IV

Assistenza sociosanitaria

Art. 21

Percorsi assistenziali integrati

1. I percorsi assistenziali
domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente
Capo prevedono l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti
all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali. Con apposito accordo sancito
dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale,
professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l’apporto delle
autonomie locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse coerenti con
l’obiettivo dell’integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non
autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
297 e successive modificazioni.

Art. 22

Cure domiciliari

1. Nell’ambito delle cure
domiciliari il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti
dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici
e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico,
limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.

2. Le cure domiciliari, come
risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di
fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto
alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 febbraio 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento
sull’integrazione sociosanitaria”.

Il bisogno clinico, funzionale e
sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico
della persona e la definizione del

“Progetto di assistenza
individuale” (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3, lett. a).

3. In relazione al bisogno di
salute dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata
dell’intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti
livelli:

a) cure domiciliari
prestazionali: costituite da prestazioni professionali in
risposta a bisogni sanitari di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo,
anche ripetuti nel tempo, che non richiedono la “presa in carico” della
persona, né la valutazione multidimensionale. Le cure domiciliari prestazionali
sono attivate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o
da altri servizi distrettuali;

b) cure domiciliari integrate
(ADI) di I^ e II^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo
medico, infermieristico e riabilitativo, assistenza farmaceutica e accertamenti
diagnostici a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che
richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sino a
5 giorni ( I^ livello) o su 6 giorni ( II^ livello) in relazione alla criticità
e complessità del caso. Le cure domiciliari di primo e secondo livello
richiedono la valutazione multidimensionale, la “presa in carico”

della
persona e la definizione di un “Progetto di assistenza individuale” (PAI), e
sono attivate con le modalità definite dalle regioni anche su richiesta dei
familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta assume la responsabilità clinica dei processi di cura,
valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

c) cure domiciliari integrate a
elevata intensità (III^ livello): costituite da prestazioni professionali di
tipo medico, infermieristico e riabilitativo, assistenza farmaceutica e
accertamenti diagnostici a favore di persone con patologie che, presentando
elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile
controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati
sui 7 giorni anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al
caregiver.

Le cure domiciliari ad elevata
intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e richiedono la
valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la
definizione di un “Progetto di assistenza individuale”

(PAI). La responsabilità clinica
è affidata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al
medico competente per la terapia del dolore, secondo gli indirizzi regionali.

4. Ai sensi dell’art. 3 septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione
sociosanitaria”, le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto
personale e assistenza tutelare alla persona.

Le suddette prestazioni di aiuto
personale e assistenza tutelare, erogate secondo i modelli assistenziali
disciplinati dalle regioni, sono a carico del Servizio sanitario nazionale per
una quota pari al 50%.

Art. 23

Cure palliative domiciliari alle
persone nella fase terminale della vita

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce le cure domiciliari palliative nell’ambito della Rete di
assistenza ai malati terminali. Le cure sono costituite da prestazioni
professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico,
assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici a favore di persone nella
fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a
rapida evoluzione e a prognosi infausta che, presentando elevato livello di
complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono
continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui 7 giorni
nonché pronta disponibilità medica sulle 24 ore, anche per la necessità di
fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver.

Le cure domiciliari palliative
richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente da
parte di una equipe professionale e la definizione di
un “Progetto di assistenza individuale (PAI). Le cure domiciliari palliative
sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione
multidimensionale.

Art. 24

Assistenza sociosanitaria ai
minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

1. Nell’ambito dell’assistenza
distrettuale il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori,
alle coppie e alle famiglie le prestazioni, anche domiciliari, mediche
specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche,
e riabilitative previste dalle norme vigenti e dal Progetto Obiettivo
materno-infantile ritenute necessarie ed appropriate nelle seguenti aree di
attività:

a) educazione e consulenza per la
maternità e paternità responsabile b) somministrazione dei mezzi necessari per
la procreazione responsabile;

c) consulenza preconcezionale;

d) tutela della salute della
donna;

e) assistenza alla donna in stato
di gravidanza e tutela della salute del nascituro;

f) corsi di accompagnamento alla
nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;

g) consulenza e assistenza per
l’interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;

h) consulenza e assistenza per
problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;

i) consulenza e assistenza per
problemi correlati alla menopausa;

j) consulenza ed assistenza
psicologica per problemi individuali e di coppia;

k) consulenza e assistenza a
favore degli adolescenti;

l) prevenzione, assistenza e
supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono
o vittime di abusi;

m) psicoterapia (individuale, di
coppia, familiare, di gruppo);

n) supporto psicologico e sociale
a nuclei familiari a rischio;

o) adempimenti per l’affidamento
familiare e l’adozione di minori;

p) rapporti con il Tribunale dei
minori.

2. L’assistenza distrettuale ai
minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie è integrata da interventi
sociali.

Art. 25

Assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali

1. Nell’ambito dell’assistenza
distrettuale il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con
disturbi psichiatrici la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di
un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni, anche
domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche
e psicoterapeutiche, e riabilitative previste dalle norme vigenti e dal
Progetto Obiettivo “Tutela salute mentale 1998-2000”, ritenute necessarie e
appropriate nelle seguenti aree di attività:

a) accoglienza;

b) valutazione diagnostica
multidisciplinare;

c) definizione, attuazione e
verifica del programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato;

d) visite psichiatriche;

e) somministrazione di terapie
farmacologiche;

f) colloqui psicologico-clinici;

g) psicoterapia (individuale, di
coppia, familiare, di gruppo);

h) colloqui di orientamento e
sostegno alla famiglia;

i) interventi riabilitativi e
socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e
lavorativa;

j) consulenza e sostegno per
problematiche amministrative;

k) gruppi di sostegno per i
pazienti e per i loro familiari;

l) interventi sulla rete sociale
informale;

m) consulenza specialistica e
collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;

n) collaborazione con i medici di
medicina generale;

o) interventi terapeutici e
riabilitativi a favore dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici
giudiziari, nell’ambito di rapporti convenzionali con l’amministrazione
penitenziaria, anche ai fini della dimissione.

2. L’assistenza distrettuale alle
persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali.

Art. 26

Assistenza sociosanitaria ai
minori con disturbi neuro-psichiatrici

1. Nell’ambito dell’assistenza
distrettuale il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi
neuro-psichiatrici la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un
programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni, anche
domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche
e psicoterapeutiche, e riabilitative previste dalle norme vigenti e dal Progetto
Obiettivo “Tutela salute mentale 1998-2000” e dal Progetto Obiettivo Materno
Infantile 1998-2000, ritenute necessarie e appropriate nelle seguenti aree di
attività:

a) accoglienza;

b) valutazione diagnostica
multidisciplinare;

c) definizione, attuazione e
verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato;

d) visite neuropsichiatriche ;

e) prescrizione, somministrazione
e monitoraggio di terapie farmacologiche;

f) colloqui psicologico-clinici;

g) psicoterapia (individuale, di
coppia, familiare, di gruppo);

h) colloqui di orientamento e
sostegno alla famiglia;

i) abilitazione e riabilitazione
motoria, psico-motoria, del linguaggio, della comunicazione e delle funzioni
cognitive (individuale e di gruppo);

j) interventi psicoeducativi e di
supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana (inclusi
interventi di tipo espressivo, pratico-manuale e motorio, di socializzazione e
risocializzazione, individuali e di gruppo);

k) gruppi di sostegno e training
per i familiari;

l) interventi sulla rete sociale,
formale e informale;

m) consulenza specialistica e
collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;

n) consulenza e collaborazione
con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;

o) consulenza e collaborazione
con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole
di ogni ordine e grado, in riferimento alle
prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e
integrazioni.

2. L’assistenza distrettuale ai
minori con disturbi neuropsichiatrici è integrata da interventi sociali.

Art. 27

Assistenza sociosanitaria alle
persone con disabilità

1. Nell’ambito dell’assistenza
distrettuale il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con
disabilità complesse la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di
un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni, anche
domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche
e psicoterapeutiche, e riabilitative previste dalle norme vigenti, ritenute
necessarie e appropriate nelle seguenti aree di attività:

a) valutazione diagnostica
multidisciplinare;

b) definizione, attuazione e
verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato;

c) gestione delle problematiche
mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e
relativo monitoraggio;

d) colloqui psicologico-clinici;

e) psicoterapia (individuale, di
coppia, familiare, di gruppo);

f) colloqui di orientamento e
sostegno alla famiglia;

g) abilitazione e riabilitazione
estensiva, di recupero e mantenimento funzionale in ambito motorio,
psico-motorio, del linguaggio, della comunicazione e delle funzioni cognitive
(individuale e di gruppo);

h) interventi psico-educativi e
di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana (inclusi
interventi di tipo espressivo, pratico-manuale e motorio, di socializzazione e risocializzazione,
individuali e di gruppo);

i) interventi di supporto alle
attività della vita quotidiana;

j) interventi di socializzazione;

k) gruppi di sostegno e training
per i familiari;

l) interventi sulla rete sociale
formale e informale;

m) consulenze specialistiche nei
reparti ospedalieri e negli altri servizi distrettuali territoriali,
semiresidenziali e residenziali;

n) collaborazione con i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta;

o) collaborazione e consulenza
con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole
di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni
previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’assistenza distrettuale alle
persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali.

Art. 28

Assistenza sociosanitaria alle
persone con dipendenze patologiche

1. Nell’ambito dell’assistenza
territoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con
dipendenze patologiche o comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi
incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e
lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le
prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative previste dalle norme vigenti , ritenute necessarie e appropriate nelle seguenti aree di
attività:

a) accoglienza;

b) valutazione diagnostica
multidisciplinare;

c) valutazione dello stato di
dipendenza;

d) certificazione di
tossicodipendenza;

e) definizione, attuazione e
verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato;

f) somministrazione di terapie
farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il
monitoraggio clinico e laboratoristico g) gestione delle problematiche mediche
specialistiche;

h) interventi relativi alla
prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all’uso
di sostanze;

i) colloqui psicologico-clinici
j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia k) interventi di riduzione
del danno l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

m) interventi riabilitativi e
socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e
lavorativa;

n) interventi di consulenza e
sostegno per problematiche amministrative e legali;

o) promozione di gruppi di sostegno
per soggetti affetti da dipendenza patologica;

p) promozione di gruppi di
sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;

q) consulenza specialistica e
collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;

r) collaborazione con i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta;

s) interventi terapeutici e
riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla
detenzione, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria.

2. L’assistenza distrettuale alle
persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali.

Art. 29

Assistenza residenziale
extraospedaliera ad elevato impegno sanitario

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura, recupero e
mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario ed assistenziale alle
persone con patologie non acute, incluse le condizioni di responsività minimale
e le gravi patologie neurologiche, caratterizzate da complessità, instabilità
clinica e/o gravissima disabilità, che richiedono supporto alle funzioni vitali
e continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza
infermieristica sulle 24h.. I trattamenti sono
costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico,
riabilitativo, infermieristico e tutelare, assistenza farmaceutica ed
accertamenti diagnostici.

2. I trattamenti di cui al primo
comma sono a totale carico del SSN.

Art. 30

Assistenza sociosanitaria
residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti

1. Nell’ambito dell’assistenza
residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:

a) trattamenti intensivi ed
estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con
patologie che pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi
richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza
infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni
professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo e tutelare,
assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.

b) trattamenti estensivi di
riorientamento e tutela personale in ambiente “protesico”

a
persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a
disturbi del comportamento o dell’affettività; i trattamenti sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, con
garanzia di continuità assistenziale;

c) trattamenti di
lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di
sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti
sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e
riabilitativo, con garanzia di continuità assistenziale e da attività di
socializzazione e animazione.

2. I trattamenti intensivi ed
estensivi di cui al comma 1, lettera a) sono a totale
carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio
sanitario nazionale per una quota pari al 60 per cento della tariffa
giornaliera. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma
1, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una
quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

3. Nell’ambito dell’assistenza
semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:

a) trattamenti estensivi di
carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente
“protesico”, ivi compresi interventi di sollievo, a persone con demenza senile;

b) trattamenti di lungoassistenza,
di recupero e di mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo,
a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria;

4. I trattamenti estensivi di cui al comma 3, lettera a) sono a carico del Servizio
sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera, elevabile al 60% nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato
a disturbi del comportamento o dell’affettività. I trattamenti di
lungoassistenza di cui al comma 3, lettera b) sono a
carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento
della tariffa giornaliera.

Art. 31

Assistenza sociosanitaria
residenziale alle persone nella fase terminale della vita

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone nella fase terminale della
vita affetti da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida
evoluzione e a prognosi infausta, incluse le infezioni da Hiv, il complesso
integrato delle prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche,
riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica e gli accertamenti
diagnostici, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno
spirituale, erogate da equipes multidisciplinari e multiprofessionali nei
Centri specialistici di cure palliative-Hospice che assicurano l’assistenza
medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell’assistenza in
via continuativa, sette giorni su sette. Gli Hospice devono disporre di
protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione,
l’alimentazione, l’idratazione e il nursing e di programmi formalizzati per
l’informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia,
l’accompagnamento alla morte e l’assistenza al lutto, l’audit clinico ed il
sostegno psico-emotivo all’equipe e la formazione continua del personale.

Art. 32

Assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali

1. Nell’ambito dell’assistenza
semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multidimensionale e presa
in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e
trattamenti di lungoassistenza, di recupero e mnantenimento funzionale,
nell’ambito dell’attività del Dipartimento di salute mentale. Il trattamento
include le prestazioni ritenute necessarie e appropriate nelle seguenti aree di
attività:

a) attuazione e verifica del
programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato in collaborazione
con il Centro di salute mentale di riferimento;

b) trattamenti psichiatrici;

c) somministrazione di terapie
farmacologiche;

d) colloqui psicologico-clinici;

e) psicoterapia (individuale, di
coppia, familiare, di gruppo);

f) interventi riabilitativi e
socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e
lavorativa;

g) interventi di
risocializzazione (individuali o di gruppo);

h) interventi di tipo espressivo,
pratico manuale e motorio (individuale e di gruppo);

i) interventi sulla rete sociale
informale;

j) collaborazione con i medici di
medicina generale.

2. In relazione al livello di
intensità assistenziale, l’assistenza residenziale e semiresidenziale si
articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi, rivolti a persone che,
anche nella fase della post-acuzie, richiedono interventi
terapeutico-riabilitativi intensivi ed elevata tutela sanitaria nonché a minori
con disturbi comportamentali affetti da patologie di interesse
neuropsichiatrico. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, sono erogati
nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale
socio-sanitario nelle 24 ore;

b) trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi estensivi, rivolti a pazienti in
fase cronica che necessitano di assistenza e di trattamenti
terapeutico-riabilitativi estensivi e l’attuazione di programmi di
reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, salvo
proroga motivata dall’equipe curante, sono erogati nell’ambito di strutture che
garantiscono la presenza del personale sociosanitario per almeno 12 ore;

c) trattamenti residenziali
socio-riabilitativi, rivolti a soggetti parzialmente non autosufficienti, non
assistibili all’interno del proprio nucleo familiare, che necessitano di una
soluzione abitativa e di tutela sanitaria. I trattamenti sono erogati
nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza del personale
sociosanitario per almeno 12 ore;

d) trattamenti semiresidenziali
terapeutico-riabilitativi, rivolti anche a minori con disturbi comportamentali
affetti da patologie di interesse neuropsichiatrico, erogati all’interno di
strutture dotate di équipe multiprofessionali, attive almeno 6 ore al giorno per 6 giorni la settimana.

3. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al
comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
I trattamenti residenziali socio riabilitativi di cui al
comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per
una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti
semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 2, lett. d, sono a
totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 33

Assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità

1. Nell’ambito dell’assistenza
semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, previa valutazione
multidimensionale e presa in carico, trattamenti socio-riabilitativi a
carattere intensivo, estensivo e di mantenimento articolati nelle seguenti
tipologie:

a) trattamenti
socio-riabilitativi intensivi e estensivi a persone con disabilità con elevate
necessità assistenziali, in regime semi-residenziale e residenziale;

b) trattamenti
socio-riabilitativi di mantenimento di diversa intensità, erogati
congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari a persone con gravi
disabilità, in regime semi-residenziale e residenziale;

c) trattamenti
socio-riabilitativi di mantenimento di diversa intensità, erogati
congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari a persone con disabilità
prive di sostegno familiare in regime semi-residenziale e residenziale d)
trattamenti socio-riabilitativi di recupero in laboratori e centri occupazionali
semi-residenziali.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettere a) sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1,
lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per
cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al
comma 1, lettera c) e d) sono a carico del Servizio sanitario per una
quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.

3. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati
dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano
di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all’estero
il concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore nei
casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Art. 34

Assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche

1. Nell’ambito dell’assistenza
semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con dipendenze patologiche ,previa
valutazione multidimensionale e presa in carico, lo svolgimento di un programma
terapeutico individualizzato che include le prestazioni ritenute necessarie e
appropriate nelle seguenti aree di attività:

a) attuazione e verifica del
programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato;

b) gestione delle problematiche
mediche specialistiche;

c) colloqui psicologico-clinici
d) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

e) interventi riabilitativi e
socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e
lavorativa;

f) interventi di
risocializzazione (individuali o di gruppo);

g) interventi di tipo espressivo,
pratico- manuale e motorio;

h) addestramento e formazione al
lavoro i) collaborazione con la rete sociale informale ai fini del
reinserimento sociale;

j) interventi terapeutici e
riabilitativi nei confronti di persone con misure alternative alla detenzione o
in regime di detenzione domiciliare, in collaborazione con l’amministrazione
penitenziaria.

Capo V

Assistenza ospedaliera

Art. 35

Aree di attività dell’assistenza
ospedaliera

1. Il livello dell’assistenza
ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività:

j) pronto soccorso;

k) ricovero ordinario per acuti;

l) day surgery;

m) day hospital;

n) riabilitazione e lungodegenza
post acuzie;

o) attività trasfusionali p)
attività di trapianto di organi e tessuti.

Art. 36

Pronto soccorso

1. Nell’ambito dell’attività di
pronto soccorso, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione degli
interventi diagnostico-terapeutici di urgenza, il primo accertamento
diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari
alla stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il trasporto
protetto del paziente.

2. Nelle unità operative di
pronto soccorso è assicurata la funzione di triage per la selezione e
classificazione dei pazienti in base al tipo e all’urgenza delle loro
condizioni al fine di stabilire le priorità di intervento. Il triage si
articola nelle seguenti fasi:

q) accoglienza;

r) raccolta di dati, di eventuale
documentazione medica e di informazioni;

s) rilevamento dei parametri
vitali e registrazione;

t) assegnazione del codice di
gravità.

Art. 37

Ricovero ordinario per acuti

1. Nell’ambito dell’attività di
ricovero ordinario, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali ai soggetti che, in presenza di problemi
o patologie acute, necessitano di assistenza medico-infermieristica prolungata
nel corso della giornata, osservazione infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali e
tecnologiche ai fini dell’inquadramento diagnostico, della terapia o di
specifici controlli clinici e strumentali.

2. Nell’ambito dell’attività di
ricovero ordinario sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato sano nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi
precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona
pratica clinica, ivi inclusa la diagnosi precoce della sordità congenita e
della cataratta congenita.

3. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del
parto vaginale nelle strutture individuate dalle regioni e all’interno di
appositi programmi volti a diffondere l’utilizzo delle procedure stesse. Le
regioni adottano adeguate misure per disincentivare il ricorso al parto cesareo
in un numero di casi superiore a un valore percentuale/soglia sul totale dei
parti, fissato dalle stesse regioni.

4. Gli interventi di chirurgia
estetica sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale solo in conseguenza di
incidenti, malattie o malformazioni congenite.

Art. 38

Criteri di appropriatezza del
ricovero ordinario

1. Si definiscono inappropriati i
ricoveri ordinari per l’esecuzione di interventi o procedure che possono essere
eseguiti in day hospital o in day surgery con identico beneficio per il
paziente e con minore impiego di risorse.

2. Le regioni adottano adeguate
misure per disincentivare l’esecuzione in ricovero ordinario dei DRG elencati
nell’allegato 6A in numero superiore ad un valore
percentuale/soglia di ammissibilità, fissato dalle stesse regioni, sul totale
dei ricoveri eseguiti in regime ordinario per ciascun DRG.

Art. 39

Day surgery

1. Nell’ambito delle attività di
day surgery il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali per l’esecuzione programmata di interventi chirurgici o di
procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell’intervento,
rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell’arco della giornata,
senza necessità di osservazione post-operatoria prolungata e, comunque, senza
osservazione notturna. Oltre all’intervento chirurgico o alla procedura
invasiva sono garantite le prestazioni propedeutiche e successive, l’assistenza
medicoinfermieristica e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.

Art. 40

Criteri di appropriatezza del day
surgery

1. Si definiscono inappropriati i
ricoveri in day surgery per l’esecuzione di interventi o procedure che possono
essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico beneficio per il paziente
e con minore impiego di risorse.

2. Le regioni adottano adeguate
misure per disincentivare l’esecuzione in day surgery degli interventi
chirurgici elencati nell’allegato 6B in numero
superiore ad un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fissato dalle
stesse regioni, sul totale degli interventi eseguiti nei diversi regimi di
erogazione.

Art. 41

Day hospital

1. Nell’ambito delle attività di
day hospital medico il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali programmate, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali,
nonché assistenza medico infermieristica prolungata, non eseguibili in
ambulatorio. L’attività di day hospital si articola in uno o più accessi di
durata limitata ad una sola parte della giornata, senza necessità di
pernottamento.

Art. 42

Criteri di appropriatezza del
ricovero in day hospital

1. I ricoveri in day hospital per
finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:

a) esami strumentali in pazienti
a rischio che richiedono un’osservazione per più di 1 ora dopo l’esecuzione
dell’esame;

b) esami che prevedono somministrazione
di farmaci, esclusi i mezzi di contrasto per esami radiologici, che necessitano
di oltre 1 ora di monitoraggio dopo l’esecuzione;

c) esami su pazienti che, per
particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico;

d) accertamenti diagnostici a
pazienti non collaboranti che richiedono un’assistenza dedicata e
l’accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti
all’interno della struttura stessa 2. I ricoveri in day hospital per finalità
terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:

a) somministrazione di
chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;

b) somministrazione di terapia
per via endovenosa di durata superiore a un’ora ovvero necessità di
sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di
durata superiore a un’ora;

c) necessità di eseguire esami
ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente
successive alla somministrazione della terapia;

d) procedure terapeutiche
invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.

Art. 43

Riabilitazione e lungodegenza
post-acuzie

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, secondo le
disposizioni vigenti, alle persone non altrimenti assistibili, le seguenti
prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero
ordinario per acuti:

a) prestazioni di riabilitazione
intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che
richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo
riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata
dell’intervento, all’interno di un progetto riabilitativo che definisce le
modalità e i tempi di completamento del ciclo riabilitativo.

b) prestazioni di lungodegenza
post-acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio
instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno
bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di
sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza
infermieristica non erogabile in forme alternative;

c) prestazioni di lungodegenza
post-acuzie a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in
grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da
grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico
ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore.

Art. 44

Attività trasfusionali

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce in materia di attività trasfusionale i servizi e le
prestazioni individuati dall’art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

2. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce altresì la ricerca ed il reperimento di cellule staminali
emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere.

Art. 45

Attività di trapianto di organi e
tessuti

1. Il Servizio sanitario nazionale
garantisce l’attività di prelievo, conservazione e distribuzione di organi e
tessuti e l’attività di trapianto di organi e tessuti in conformità a quanto
previsto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Capo VI

Assistenza specifica a
particolari categorie

Art. 46

Assistenza specifica a
particolari categorie

1. Nell’ambito dei livelli
essenziali di assistenza di cui al presente provvedimento, il Servizio
sanitario nazionale garantisce alle persone appartenenti alle categorie di cui
ai seguenti articoli le specifiche tutele previste dalla normativa vigente
indicate nei medesimi articoli.

Art. 47

Assistenza agli invalidi

1. Ai sensi dell’articolo 57
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli invalidi per causa di guerra e di servizio, ai ciechi, ai
sordomuti ed agli invalidi civili le prestazioni sanitarie specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli
ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833
del 1978.

2. Ai sensi della legge 19 luglio
2000, n. 203, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ed ai
soggetti ad essi equiparati, i medicinali appartenenti
alla classe C) di cui all’art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n.
537, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per
il paziente.

3. Le prestazioni sanitarie
erogate agli invalidi e, ove previsto, ai loro familiari, inclusi i familiari
dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le
modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 48

Persone affette da malattie rare

1. Ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 28 aprile 1999, n. 124, le persone affette dalle malattie
rare individuate dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, come modificato
dal presente decreto, hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo
delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria ed alle specifiche tutele
previste dai suddetti decreti.

2. Il comma 1
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, è
sostituito dal seguente: “Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai
soggetti affetti da malattie rare è istituita la rete nazionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita da presidi
accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Con appositi accordi tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
della Rete nazionale sono individuati presidi dedicati, con valenza interregionale,
per patologie a bassissima prevalenza.”.

3. L’allegato 1 al decreto
ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, è sostituito dall’allegato
7.

Art. 49

Soggetti affetti da malattie
croniche

1. Ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 28 aprile 1999, n. 124, le persone affette dalle malattie
croniche individuate dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.
329, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dal presente
decreto, hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie indicate dal medesimo allegato 1.

2. L’allegato 1 al decreto
ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e successive modifiche e integrazioni, è
sostituito dall’allegato 8.

Art. 50

Soggetti affetti da fibrosi cistica

1. Ai sensi dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei
livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio
dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la
fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.

Art. 51

Nefropatici cronici in
trattamento dialitico

1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico
il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei
limiti e con le modalità fissati dalle regioni.

Art. 52

Soggetti affetti da Morbo di
Hansen

1. Ai sensi della legge 31 marzo
1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito,
gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici
necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l’erogazione del sussidio di
cui all’articolo 1 della legge citata.

Art. 53

Cittadini residenti in Italia
autorizzati alle cure all’estero

1. Ai sensi dell’articolo 3 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, il Servizio sanitario nazionale garantisce, in
via di eccezione, l’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente
autorizzata, limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione che
non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in
forma adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle regioni.

Art. 54

Cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 34 del
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni e dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri
obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia. L’assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Art. 55

Cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni e dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della
gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del
minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la
normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi
internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e
cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi
focolai.

2. Secondo quanto previsto
dall’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1
sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.

Art. 56

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni in materia di
assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi
allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, previa intesa
con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni
previste dalle medesime disposizioni, anche ai fini delle valutazioni
economiche di cui al punto 2.3 dell’ Intesa Stato
Regioni del 5 ottobre 2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

2. Fatta salva l’erogazione dei
comunicatori e i connessi dispositivi di ingresso e di comando per i soggetti
affetti da gravi malattie neurologiche e progressive, le disposizioni in
materia di assistenza protesica, di cui agli articoli 17, 18 e 19 e relativi
allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe
massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni e, comunque, ad
avvenuta stipula dell’intesa di cui all’articolo 19, comma 1, anche ai fini
delle valutazioni economiche di cui al punto 2.3 dell’ Intesa
Stato Regioni del 5 ottobre 2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

3. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la Definizione dei
livelli essenziali di assistenza e successive integrazioni e modificazioni è
abrogato, fermo restando che le relative disposizioni in materia di assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica conservano la loro
efficacia fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
rispettivamente di cui agli articoli 15 e 16 e di cui agli articoli 17, 18 e 19
del presente provvedimento.

4. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri

Il Ministro della salute

Il Ministro dell’economia e delle
finanze