Ambiente

Thursday 15 January 2004

I gestori del servizio di telefonia mobile devono pianificare a tavolino con gli enti locali i siti ove installare gli impianti. E’ il parere del TAR Puglia

I gestori del servizio di telefonia mobile devono pianificare a tavolino con gli enti locali i siti ove installare gli impianti. E’ il parere del TAR Puglia

REPUBBLICA ITALIANA    

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  

Sede di Bari – Sezione Seconda

     

  Nr.

  949/2003

  Reg. Ord.  

  Nr. 1818/2003

  Reg. Ric.        

nelle persone dei Signori:

MICHELE PERRELLI       PRESIDENTE

ANTONIO PASCA            COMPONENTE, Rel.

DORIS DURANTE      COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003;

Visto il ricorso n. 1818/2003, proposto dalla TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA, rappresentata e difesa da Sticchi Damiani Avv. Ernesto;

C O N T R O

– il Comune di Trani, rappresentato e difeso da Narcisi Avv. Patrizia

– il Dirigente F.F.4^ Ripartizione del Comune di Trani;

per l’annullamento  

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot n. 19404 del 7.7.2003 con il quale il Dirigente p.t. della IVa Ripartizione del Comune di Trani ha sospeso la denuncia di inizio attività acquisita al protocollo generale in data 12.6.2003 al n. 19404;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:

–      della nota prot. n. 28069 del 26.8.2003 con la quale il Dirigente p.t. della Va Ripartizione del Comune di Trani ha trasmesso alla Società T.I.M. il succitato provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;

–      del “Regolamento per l’organizzazione e la realizzazione della dislocazione sui territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 nella parte in cui (art.7, commi 4 e 5, e 11, comma, 7) costituisce atto presupposto del provvedimento prot. n. 19404 del 7.7.2003;

-della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 119 del 20.11.2000 recante approvazione del “Regolamento per l’organizzazione e la realizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Udito il relatore Cons. Antonio Pasca ed uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti F. Tondi (in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani) e V. Triggiani (in sosttiuzione di P. Narciso);

Considerato che l’istallazione d’impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescidere da una previa compiuta definizione in via generale della pianificazione localizzativa, la quale –a sua volta- presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori medesimi;

Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 18 dicembre 2003.

Presidente f.to Michele Perrelli

Estensore f.to Antonio Pasca

DEPOSITA IN SEGRETERIA il 18 dicembre 2003