Civile

Friday 23 January 2004

I due anni per denunciare i vizi dell’ opera all’ appaltatore decorrono dal collaudo. Cassazione Sezione prima civile sentenza 29 settembre 2003-13 gennaio 2004, n. 271

I due anni per denunciare i vizi dell’opera all’appaltatore decorrono dal collaudo

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 29 settembre 2003-13 gennaio 2004, n. 271

Presidente Saggio – relatore Morelli

Pm Carestia – difforme – ricorrente Ag. Territoriale per la Casa A.t.c. prov. di Vercelli

controricorrente Nuova Edil Spa

Svolgimento del processo

– L’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc, già Iacpi di Vercelli) ha impugnato per cassazione la sentenza, in data 20 marzo 2000, della Corte di appello di Torino che, in riforma della statuizione dei primo grado, ha respinto, per intervenuta prescrizione biennale ex articolo 1667, comma 3, Cc, le domande da essa proposte nei confronti della Nuova Edil spa e volte al previo accertamento del minor valore del fabbricato da quest’ultima costruito rispetto a quello tra esse parti convenuto in appalto (stante, tra l’altro, un rilevato dislivello della quota di calpestio dei ballatoi e diffusi fenomeni di condensa nelle pareti esterne degli alloggi), con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione del maggior prezzo indebitamente così percepito ed al risarcimento dei danni subiti dall’istituto appaltante.

– Resiste la società con controricorso.

– La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 Cpc.

Motivi della decisione

1. L’odierna impugnazione si compone di tre motivi – il primo dei quali, a sua volta, sub articolato in due censure – con cui l’Atc, rispettivamente, addebita alla Corte di merito di avere:

a) violato, in rito, l’articolo 112 Cpc, dichiarando d’ufficio la nullità della clausola negoziale (articolo 20 capitolato speciale) con la quale la prescrizione (di cui all’articolo 1667 Cc) era fatta decorrere solo dal momento dell’“approvazione del collaudo” (in essa identificandosi la “consegna” dell’opera);

b) violato, altresì, sul piano sostanziale, gli «articoli 358 ss. legge 2248/1865, 121 Rd 350/1895, 1667 Cc, 80 ss Rd 1165/38», non considerando che negli appalti di opere pubbliche, come quello per cui è causa, «l’articolo 1667 cit. è destinato ad operare solo dopo l’accettazione dell’opera»;

c) inadeguatamente motivato, omettendo di considerare che, nella specie, «il termine di prescrizione biennale è(ra) stato numerosissime volte, comunque, interrotto»;

d) ulteriormente, infine errato – con ciò incorrendo, per altri profili, in vizi di motivazione e violazione di leggi (articoli 112 Cpc, 1667, 1668, 1669 Cc), con l’escludere che l’Istituto avesse fatto valere anche l’azione ex articolo 1669 cit., soggetta alla più lunga prescrizione decennale.

4. Precede, per ovvie ragioni di pregiudizialità logica, l’esame della seconda delle riferita censure (quella sub b), evidente essendo che – se, in materia di appalto di lavoro pubblici, la disciplina di settore effettivamente imponga di identificare nella consegna definitiva, “successiva al collaudo” ed alla accettazione, e non anche in una eventuale consegna anticipata (come nella specie), dell’opera, il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione di cui all’articolo1667 Cc – così come, con tal mezzo, sostiene l’Agenzia ricorrente – la clausola del capitolato speciale, stipulato tra le parti, risulterebbe conforme a legge e non si porrebbe il problema, sollevato con il precedente motivo impugnatorio, della rilevabilità, o non, d’ufficio di un suo contrasto con norma imperativa.

2bis. Il motivo, che si viene ad esaminare è fondato.

La sentenza impugnata si è, ben vero, uniformata al principio, a suo tempo, enunciato dalla sentenza di questa Corte 1146/82, a tenore della quale «la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di cui all’articolo 1667 Cc, non derogato da alcuna norma della disciplina dell’appalto di opere pubbliche, è collegata alla consegna dell’opera, anche se effettuata con riserva di verifica».

Ma tale risalente, ed isolato, precedente non resiste, ad avviso del collegio ad una più approfondita lettura della normativa di riferimento.

L’azione, della cui prescrizione qui si discute, attiene infatti alla fase della esecuzione del contratto e non potrebbe logicamente, per ciò, farsi valere in un momento in cui la conclusione dello stesso è ancora aperta, a fronte di una consegna anticipata, ma di fatto subordinata alla verifica ed accettazione dell’opera commissionata.

Ciò, dunque, impone di ritenere che la “consegna”, cui fa riferimento il comma terzo dell’articolo 1667, per gli effetti ivi previsti, sia, appunto, la consegna definitiva, che segua all’accettazione dell’opera, o sia ad essa contestuale o che, comunque, equivalga ad accettazione implicita, ai sensi dell’articolo 1665, comma quarto, Cc.

Il che, a maggior ragione, è vero per l’appalto di opera pubblica, in relazione al quale il soggetto committente ha non già solo il «diritto di verificare l’opera compiuta prima di riceverne la consegna» – come nell’appalto tra privati, ex articolo 1665, comma primo Cc – ma anche il dovere ineludibile di procedere, attraverso il collaudo, ad una siffatta verifica (cfr. articoli 358 ss legge 2248/1865, all. F; 121 Rd 350/1895, 80 ss Rd 1165/38). Collaudo che, in questo caso, oltreché necessario ed obbligatorio (e, quindi, non rinunziabile) è anche formale, nel senso che la volontà di accettare l’opera non può risultare “per fatica concludentia”, ma deve essere sempre espressa, subordinata, come è, ad una particolare procedura. A fronte della quale il privato appaltatore non è, per altro, privo di tutela, essendo normativamente previsto che la collaudazione dell’opera debba essere comunque “conclusa entro sei mesi della ultimazione dei lavori” (articolo 5, comma 1 legge 741/81) ed essendogli riconosciuto il diritto al risarcimento del danno che gli sia derivato da eventuali ingiustificati ritardi da parte dell’Amministrazione committente (cfr. Cassazione 11312/95 per tutte).

3. L’accoglimento, del secondo motivo del ricorso comporta l’assorbimento, per quanto anticipato, del precedente primo mezzo, ma anche delle censure residue (attinenti alla dedotta esistenza di atti interrottivi della prescrizione sub articolo 1667 comma 3, Cc od alla prospettata applicabilità della più ampia prescrizione sub articolo 1669 Cc), in quanto di carattere subordinato rispetto alla doglianza principale sulla decorrenza (dai giudici a quibus erroneamente anticipata) della prescrizione biennale ex articolo 1667 cit..

4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte di appello di Torino, la quale si atterrà ai principi come sopra enunciati nell’esame della eccezione di prescrizione sollevata dalla società appaltatrice.

La stessa Corte provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbita ogni altra censura; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Torino.