Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 16 January 2007

I criteri per la liquidazione del danno morale.

I criteri per la liquidazione del
danno morale.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 4 dicembre 2006-11 gennaio 2007, n. 394

Presidente Di Nanni – Relatore
Massera

Pm Uccella – parzialmente
conforme – Ricorrente Narducci

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18
ottobre-19 dicembre 2001 il Tribunale di Roma condannava Enrico Grevo e la Bavaria
Assicurazioni Spa (ora Milano Assicurazioni Spa) a
pagare in solido ad Emanuela Narducci la somma di lire 162.387.700, a
titolo di risarcimento danni da incidente stradale.

Con sentenza in data 8 marzo-20
aprile 2004 la Ca
di Roma rigettava le contrapposte impugnazioni.

La Corte territoriale osservava
per quanto interessa: l’accertamento del Ctu in ordine
alla entità delle lesioni conseguenti al sinistro appare corretto e il danno
morale è stato liquidato adeguatamente; l’abbandono dell’attività lavorativa e
il trasferimento in Toscana non sono ricollegabili alle lesioni patite nel
sinistro.

Avverso la suddetta sentenza la Narducci ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con
successiva memoria.

La Milano Assicurazioni
ha proposto ricorso incidentale articolato in tre censure.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ai
sensi dell’articolo 335 Cpc.

Con il primo motivo la ricorrente
principale denuncia vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione del
danno biologico comprensivo di quello esistenziale, assumendo che non è stata
valutata l’incidenza dell’evento lesivo sull’accelerazione della sclerosi, che
prima del sinistro si trovava ancora allo stadio latente.

Inoltre lamenta che sono state applicate pedissequamente le tabelle del
Tribunale di Roma senza alcun riferimento alle peculiarità del caso concreto.

Il motivo si articolata, dunque,
in due censure la prima delle quali risulta infondata poiché
la Corte
territoriale ha esplicitamente preso in esame il tema della accelerazione dei
tempi della malattia raccordandosi a quanto ritenuto in proposito dal Ctu (dal
testo della sentenza risulta che, proprio in considerazione della predetta
accelerazione, la valutazione del danno è stata elevata dal 18% al 28%).

Come si evince dalle
argomentazioni poste a sostegno della censura, in realtà la Narducci contesta
soprattutto le valutazioni espresse dal Ctu, ma tale
doglianza non può trovare ingresso in questa sede poiché si verte in tema di
apprezzamento di merito che la sentenza impugnata, riferendosi ovviamente alla
consulenza tecnica, ha motivato in termini sufficienti e razionali, tra l’altro
sottolineando che dalle indagini del Ctu è emerso che la sclerosi multipla si
era già manifestata in epoca antecedente al trauma di almeno un anno.

parimenti
infondata è la seconda censura, poiché essa pecca di assoluta genericità.

Anche recentemente questa Corte
ha ribadito (Cassazione 11039/06) che unica possibile forma di liquidazione –
per ogni danno che sia privo, come il danno biologico
e il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità – è quella
equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura
stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la
dazione di una somma di denaro, che non è reintegratice di una diminuzione
patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza
che non si può fare carico al giudice di non avere indicato le ragioni per le
quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare – costituente,
in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa
(articolo 1226 Cc) – giacchè intanto una precisa quantificazione pecuniaria è
possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in
difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo
preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dare
conto delle circostante di fatto da lui considerate nel compimento della
valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel
determinato risultato.

In particolare, la liquidazione
del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo
equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e
standardizzati, quali le cosiddette “tabelle” (elaborate da alcuni uffici
giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune
esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti
alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno
morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle
stesse “tabelle” utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando,
in questo caso, alla quantificazione del danno morale – in misura pari ad una
frazione di quando dovuto dal danneggiante e a titolo di danno biologico –
purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato” tenendo
conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con
la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o
irrisorie.

Ribadita, dunque, la legittimità
del ricorso alla liquidazione equitativa gabellare, osserva la Corte che la sentenza
impugnata ha tenuto conto della peculiarità della fattispecie e che, per
contro, la ricorrente non ha addotto argomentazioni specifiche per dimostrare
eventuali errori o omissioni, né ha spiegato quali altri elementi sarebbe stato
necessario valorizzare, dal momento che la Corte territoriale ha considerato l’entità delle
lesioni conseguenza diretta del trauma, l’effetto accelerativo spiegato sulla
malattia che si era già manifestata, la non incompatibilità di essa con l’attività lavorativa espletata, la natura delle
lesioni, la durata della malattia, l’entità dei postumi.

Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta vizio di motivazione anche con riferimento al danno da
inabilità lavorativa generica e specifica e al danno morale.

Detto motivo, anche con
riferimento al quale valgono le osservazioni precedenti, si raccorda alla prima
delle censure contenute nel motivo precedente e risultata, al pari di essa, infondata, poiché la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente,
motivato in ordina ad entrambe le questioni.

La ricorrente contesta ancora una
volta le indicazioni del Ctu e le conseguenti valutazioni del giudice di
appello, svolgendo considerazioni che implicano necessariamente apprezzamenti
di fatto non consentiti in questa sede, considerato che la motivazione della
sentenza impugnata non presenta, in proposito, omissioni rilevanti, né fratture
logiche evidenti.

Pertanto il ricorso principale va
rigettato.

Con il primo motivo del ricorso
incidentale la
Milano Assicurazioni denuncia vizio di motivazione con
riferimento alla liquidazione del danno sotto il profilo che la Ca non avrebbe
tenuto conto dei precedenti eventi morbosi e traumatici evidenziati
anche dal Ctu.

La censura è manifestamente
infondata in quanto la sentenza impugnata ha fatto proprie le valutazioni del
Ctu che, proprio per quanto riferito dalla stessa ricorrente incidentale, aveva
considerato gli eventi pregressi.

In realtà anche la Milano, come già la Narducci, contesta gli
accertamenti e le valutazioni del Ctu, quindi anche la sua doglianza è
infondata per le medesime ragioni illustrate superiormente.

Con il secondo motivo la Milano lamenta violazione
di legge e vizio di motivazione in tema di condanna alle spese dei due gradi di
giudizio.

Il Tribunale
prima e la Ca
dopo hanno applicato il principio della soccombenza sostanziale, restando nei
limiti del potere discrezionale che la normativa attribuisce nella materia al
giudice.

D’altra parte la censura è espressa
in termini assolutamente generici, tali da determinare l’inammissibilità.

Con il terzo motivo la Milano chiede la
restituzione delle somme erogate nel caso di accoglimento del ricorso
incidentale.

Trattasi di motivo che presuppone
l’accoglimento dei primi due e che, pertanto, resta travolto dalla infondatezza
di essi.

Anche il ricorso incidentale va,
dunque, rigettato.

Si ritiene sussistano giusti
motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Spese compensate.