Civile

Monday 06 November 2006

I criteri per il risarcimento dei danni da lite temeraria.

I criteri per il risarcimento dei danni da lite temeraria.

Tribunale di Roma Sezione sesta civile sentenza 18 ottobre 2006

Giudice Di Marzio

Ricorrente Wamax Srl – Controricorrente Vasciminni

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il giorno 8 novembre 2005 Wamax Srl ha agito nei confronti di Vasciminni Maurizio ed ha chiesto dichiararsi linesistenza, inefficacia o inopponibilità a sé del contratto di locazione stipulato dal resistente con riguardo al box di proprietà di essa ricorrente, sito in Roma, via Marco Atilio 21/23, con condanna del resistente, quale occupante senza titolo, al rilascio e al risarcimento dei danni; ovvero in subordine dichiararsi la risoluzione del menzionato contratto, con condanna al pagamento della morosità maturata; ovvero in subordine dichiararsi la cessazione del rapporto per scadenza del termine.

La società ricorrente, a fondamento della domanda, dopo aver premesso di essere proprietaria dellimmobile menzionato, ha sostenuto che esso sarebbe stato concesso in locazione al convenuto da una persona fisica la quale avrebbe operato in qualità di falsus procurator della società.

Allesito della fissazione delludienza di discussione e della notificazione del ricorso e del decreto, Vasciminni Maurizio ha resistito alla domanda, deducendo anzitutto che limmobile in contestazione era stato oggetto di pignoramento in epoca antecedente alla stipulazione del contratto di locazione.

Per leffetto il resistente ha concluso per il rigetto dellavversa domanda, ed in riconvenzionale per la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni, anche per lite temeraria.

La causa, istruita con produzione di documenti, è stata discussa e decisa alludienza del giorno 18 ottobre 2006.

Motivi della decisione

1. Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Wamax Srl.

2. Occorre anzitutto porre in evidenza che la società ha agito in giudizio quale proprietaria dellimmobile, omettendo di riferire che esso era stato oggetto di pignoramento, antecedente alla stipulazione del contratto di locazione, nel quadro di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare instaurato ad istanza di un istituto bancario.

Di qui, avendo la parte resistente dato prova dellesistenza del pignoramento, sorge la questione sollevata da Vasciminni Maurizio e, comunque, rilevabile dufficio se la legittimazione a spiegare lazione proposta, in tale frangente, competa al proprietario ovvero al custode.

Con la precisazione, al riguardo, che nessun rilievo riveste la circostanza della ipotetica titolarità della veste di custode da parte della società, quale debitrice esecutata, dal momento che Wamax Srl, come si è già detto, ha agito nella qualità di proprietaria, senza neppure allegare in uno con lintervenuto pignoramento la titolarità della custodia.

3. Sullargomento, occorre rammentare che il pignoramento immobiliare produce non soltanto leffetto, rilevante sul piano astratto del commercio giuridico, di determinare linefficacia degli atti di alienazione nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nellesecuzione (articolo 2913 Cc), ma anche lulteriore effetto, pratico ed immediato, di privare il proprietario del potere di godere della cosa, facendone propri i frutti e le altre utilità.

Quanto a questo secondo effetto, infatti, per un verso, il debitore esecutato può continuare ad abitare nellimmobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia, soltanto con lautorizzazione del giudice dellesecuzione, la quale è parimenti richiesta per la stipulazione del contratto di locazione (articolo 560 Cpc), e, per altro verso, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata rimangono assoggettati al pignoramento, andando a confluire nel complessivo importo destinato al soddisfacimento delle ragioni creditorie (articolo 2912 Cc).

4. In tale contesto si inserisce la disciplina della custodia, la quale è in linea generale dettata dallarticolo 65 Cpc, secondo cui: «La conservazione e lamministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode quando la legge non dispone altrimenti».

Orbene, pur considerando la scheletrica formulazione della norma, non è possibile dubitare che il custode, unitamente a poteri di carattere strettamente sostanziale, detenga altresì corrispondenti poteri sul piano della legittimazione processuale, giacché sarebbe altrimenti senza scopo riconoscergli poteri sostanziali disgiunti dalla legittimazione a che essi siano fatti valere in sede giudiziaria.

Ed in effetti tanto la dottrina quanto la giurisprudenza convengono nel ritenere che il custode detenga unampia legittimazione processuale per tutto quanto attiene alla conservazione ed alla amministrazione del bene oggetto di pignoramento.

Così, ad esempio, è stata riconosciuta la legittimazione del custode per le azioni concernenti in genere la conservazione e lamministrazione dei beni (Cassazione 381/74, inedita, concernente il custode dei beni sequestrati); per le azioni dirette ad ottenere il rilascio nei confronti del occupante sine titulo (Cassazione 2068/86, Riv. dir. proc., 1987, 487; Foro it., 1987, I, 3121: è sufficiente confrontare, riassuntivamente, la massima ufficiale al CED della S.C.); per la riscossione dei canoni dovuti in forza del contratto di locazione maturati successivamente al pignoramento (Cassazione 1193/96, Rass. loc. cond., 1996, 342: in questo caso non è invece sufficiente la lettura della massima al CED della S.C., la quale è riferita alla limitazione della legittimazione del proprietario-locatore alla riscossione dei soli canoni maturati fino al pignoramento); per le controversie relative ai rapporti concernenti i beni sottoposti a sequestro giudiziario (Cassazione 8146/97, inedita, che si segnala per la definizione del compendio sequestrato quale «patrimonio separato»); per la riscossione di quanto dovuto a titolo di danno e maggior danno ai sensi dellarticolo 1591 Cc, nonché della penale (Cassazione 12556/99, Giur. it., 2000, I, 1, 1373; Rass. loc. cond., 2000, 273; Arch. loc. cond., 2000, 37); per tutto quanto attiene, ancora una volta, alla tutela e conservazione delle cose sequestrate (Cassazione 9692/01, Giust. civ., 2002, I, 2238; Dir. fall., 2002, I, 28); per il pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di locazione (Cassazione 19323/05, inedita, a quanto sembra, la quale si segnala per lespressa precisazione che, a tal riguardo, la legittimazione sostanziale spetta in via esclusiva al custode).

Sul piano del complessivo inquadramento, poi, si tende in prevalenza a ritenere che la menzionata legittimazione discenda dalla stessa posizione, di rilievo pubblicistico, che il custode detiene in quanto ausiliare del giudice, mentre paiono recessive le diverse opinioni che discutibilmente inquadravano in passato il fenomeno nellambito della sostituzione processuale ovvero della rappresentanza: le quali si prestavano, da un lato, allobiezione che il congegno della sostituzione processuale, ai sensi dellarticolo 81 Cpc, deve essere espressamente prevista dalla legge, e, dallaltro lato, che la rappresentanza in disparte la più che dubbia identificazione del rappresentato non troverebbe alcuna fonte normativamente individuata.

5. Poste tali premesse di carattere generale, è agevole osservare che lazione in questo caso promossa dalla società ricorrente rientra senzaltro nel campo coperto dalla legittimazione del custode.

Ed invero, una volta stabilito che a questultimo spetta, sul piano sostanziale, la custodia ed amministrazione della cosa, non può disconoscersi che egli sia legittimato ad agire tanto per far dichiarare linopponibilità del contratto di locazione stipulato, quale locatore, dal terzo non proprietario, quanto per conseguire la condanna al rilascio dellimmobile detenuto senza titolo ovvero, egualmente, la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente risarcimento del danno.

È di tutta evidenza, infatti, che simili azioni intentate sul piano processuale non costituirebbero altro che il mero riflesso del dovere di custodire ed amministrare il bene nellarco temporale intercorrente tra il pignoramento (ed il conseguente sorgere della custodia) e laggiudicazione del bene subastato.

6. La conclusione così raggiunta, tuttavia, non risolve definitivamente la questione sottoposta allesame del tribunale, dal momento che occorre ancora interrogarsi se la menzionata legittimazione appartenga in esclusiva al custode, ovvero si tratti di legittimazione concorrente con quella del proprietario.

Questultima soluzione, però, è palesemente da scartare, poiché indipendentemente dai problemi applicativi e pratici cui con tutta evidenza condurrebbe si scontra con lovvia considerazione che al proprietario non possono competere poteri di ordine processuale i quali risultino del tutto disgiunti dai corrispondenti poteri, sul piano sostanziale, di custodia e gestione.

Detto in altri termini, dunque, non è pensabile che il proprietario di un bene ormai pignorato possa agire vuoi in dipendenza dellaccertata occupazione senza titolo da parte del resistente, vuoi in conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ritenuto validamente stipulato per conseguire il godimento di quel bene che, come si è visto, più non gli compete, ovvero per conseguire il pagamento di quel corrispettivo che parimenti non gli spetta, essendo rimasto colpito, unitamente ai frutti della cosa in genere, dallintervenuto pignoramento.

Né rileva alcunché lindirizzo giurisprudenziale che pare avere ipotizzato una concorrente legittimazione del proprietario «quando lufficio preposto allamministrazione dei beni assoggettati allesecuzione tralasci di farlo». E ciò sul presupposto che «la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene è per il locatore non assoluta, ma relativa, essendo ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore da cui possa derivare per loro un pregiudizio» (Cassazione 12556/99).

Difatti, indipendentemente dalla condivisibilità del precedente assunto il quale pare imbattersi nellosservazione che, secondo tale ricostruzione, il proprietario agirebbe a tutela di un diritto attualmente insussistente, ma solo ipoteticamente destinato, se così può dirsi, a riespandersi in caso di estinzione della procedura esecutiva , nella specie vi è un evidente ostacolo in fatto ad ammettere una simile legittimazione concorrente.

Ed infatti, la ricorrente non ha fatto cenno alcuno alla titolarità della custodia, sicché non può escludersi che questultima spetti proprio ad essa, così come può ipotizzarsi che competa ad un terzo. Ed allora, delle due luna: a) o Wamax Srl è essa stessa custode, ed allora non potrebbe evidentemente agire in proprio, dovendosi al contrario stigmatizzare, semmai, che non abbia agito nella qualità; b) o custode è un terzo, e allora non risulta neppure dedotto che «lufficio preposto allamministrazione dei beni assoggettati allesecuzione» abbia tralasciato «di farlo».

7. Ovvio, in conclusione, che la società ricorrente risulti priva di legitimatio ad causam, spettante invece al custode.

8. Una brevissima osservazione merita lassunto della ricorrente secondo cui la parte resistente non avrebbe avuto interesse a sollevare leccezione di difetto di legittimazione attiva (oltre a quella di difetto di interesse).

A tal riguardo, non mette conto soffermarsi sul rilievo, nella materia, di Cassazione 7157/91 che con tutta evidenza non è stata richiamata a proposito , invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, giacché è assorbente lo scontato rilievo che il difetto di legittimazione ad causam è senza dubbio rilevabile dufficio.

9. Quanto alla domanda risarcitoria, connessa ad asserite mancanze poste in essere dalla proprietaria nella gestione della cosa, spiegata in via riconvenzionale dal resistente indipendentemente dai rilievi che le considerazioni prima svolte potrebbero comportare sulla legittimazione passiva della società è assorbente la considerazione che il ricorrente in riconvenzionale non ha dato la prova di alcuno specifico pregiudizio determinato nel quantum, neppure sussistendo i presupposti per la liquidazione equitativa ai sensi dellarticolo 1226 Cc.

10. È invece fondata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.

10.1. Sullan di detta domanda non possono nutrirsi dubbi di sorta.

La società ricorrente ha taciuto la circostanza del pignoramento nonostante essa fosse evidentemente rilevante, anche secondo la tesi difensiva poi sviluppata dalla stessa società in seguito alla costituzione della parte convenuta, al fine di sostenere lassunto che si è peraltro visto essere del tutto privo di fondamento di una propria permanente legittimazione ad causam.

Insomma, anche a voler ritenere che la tesi della sussistenza di una legittimazione concorrente del proprietario, a fianco di quella del custode, potesse meritare di essere sostenuta, è incomprensibile come Wamax Srl abbia creduto di poter tacere la circostanza del pignoramento, così prospettando un quadro radicalmente diverso da quello entro cui la lite doveva essere decisa: essa ha cioè introdotto il giudizio al fine di conseguire per sé un bene della vita (il rilascio del bene o il reddito da esso prodotto) che, quale debitrice pignorata, mai e poi mai poteva spettarle.

Ed è palese che una simile condotta non possa essere stata perpetrata se non, quantomeno, a causa di marcata negligenza, tale da integrare gli effetti (si ripete: quantomeno) della colpa grave.

Si versa senzaltro, in conclusione, in una situazione di coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero di difetto della normale diligenza per lacquisizione di detta consapevolezza, che, secondo lindirizzo della Sc, integra gli estremi dellelemento soggettivo di cui allart. 96 Cpc (tra le molte, Cassazione 9060/03).

10.2. Alcuni approfondimenti occorrono, invece, sullidentificazione e liquidazione del danno di cui allart. 96 Cpc.

10.2.1. È noto che, secondo unopinione molte volte ribadita dalla Sc, lart. 96 Cpc contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata, la quale si pone con carattere di specialità rispetto allart. 2043 Cc, di modo che tale responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti (tra le molte, Cassazione 13455/04).

Linquadramento dellart. 96 Cpc nellambito del comparto aquiliano, secondo questinquadramento, comporta dunque che il danno al quale la norma fa riferimento debba essere identificato con la perdita ed il mancato guadagno di cui allart. 1223 Cc, per il tramite dellart. 2056 Cc, e che lonere della prova debba essere ripartito secondo la regola generale stabilita dallarticolo 2697 Cc.

Per questo, si trova sovente ripetuto che lart 96 Cpc, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilita processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dellan che del quantum: ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente lesistenza.

Orbene, questa impostazione ha condotto nei fatti ad un pressoché totale oblio della norma, la cui applicazione, pur dinanzi ad una palese sussistenza dellelemento soggettivo da essa contemplato, ha costantemente finito per infrangersi contro la difficoltà, intuitivamente elevata, di fornire una dettagliata deduzione e prova del pregiudizio subito.

10.2.2. Latteggiamento interpretativo così riassunto non può più essere condiviso e, anzi, una lettura in chiave costituzionale dellart. 96 Cpc impone di facilitarne limpiego, sicché essa scoraggiando le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di essere possa fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito dallart. 111 Costituzione.

In tal senso merita incondizionata adesione laffermazione dellAssemblea Plenaria della Corte Suprema di Cassazione, riunitasi il 21 luglio 2005 ai sensi dellart. 93 O.G., la quale, in riferimento alla novella dellart. 385 Cpc, ha osservato: «Sanzionare in modo più efficace ogni forma di abuso del processo rappresenta una misura di razionalizzazione indispensabile se si vuole mantenere lattuale regime di sostanziale gratuità della giustizia senza determinare sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa inevitabilmente scarsa, quale è quella del processo. Da più parti è avvertita la necessità di superare lattuale disciplina della responsabilità aggravata, resa sostanzialmente inoperante dalla difficoltà di dare la prova del danno patrimoniale conseguente allabuso del processo».

In detta prospettiva occorre allora sottolineare che, se lart. 96 Cpc, inserendosi nel contesto della disciplina aquiliana, risponde essenzialmente ad una logica risarcitoria, ciò non esclude che la stessa disposizione manifesti anche una assolutamente evidente funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per lintera collettività: detta funzione, di qui, non può non tradursi in una agevolazione, sotto il profilo dellallegazione e prova, degli oneri gravanti sul danneggiato.

Questultima conclusione, la quale possiede valenza generale, trova riscontro in due significativi elementi recenti di ordine normativo e giurisprudenziale.

Per un verso, infatti, merita rilevare che lart. 385 Cpc, nella sua versione attuale, consente di colpire colui che in sede di ricorso per cassazione agisca o resista con mala fede o colpa grave con una condanna che, anche dufficio, senza ulteriori sostegni, può dilatarsi fino al doppio delle spese legali previste nel massimo: e non può dubitarsi che detta norma segni una strada che non può rimanere insignificante per linterprete che si trovi ad amministrare lapplicazione dellart. 96 Cpc.

Per altro verso, va posto laccento su quellindirizzo giurisprudenziale, derivato dalla giurisprudenza della CEDU, secondo cui, in caso di danno da eccessiva durata del processo, pur non essendo in re ipsa il pregiudizio, lo è però la prova di esso, nel senso che la sussistenza di un danno morale, sotto forma di sofferenza interiore, è ordinariamente correlata alla protrazione di qualunque processo oltre i limiti della sua ragionevole durata (il riferimento è alle note Cassazione, Su, 1339/04; 1340/04; la successiva giurisprudenza vi si è adeguata, a quanto consta senza eccezioni).

Con riguardo a questultimo aspetto, dopo aver ricordato che nellattuale assetto della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale il risarcimento del danno non patrimoniale è sempre ammesso, ogni qual volta venga in questione la lesione di un interesse dotato di copertura costituzionale (Cassazione 8828/03; 8827/03; Corte costituzionale 233/03), occorre dire che,

sul piano del danno esistenziale (su cui v. per tutte Cassazione, Su, 6572/06), lazione in giudizio o la resistenza infondata comporta perdita di tempo (esame dellatto, colloqui con il legale, ricerca della eventuale documentazione utile ed altri supporti istruttori, presenza in udienza ecc.), che, se non è sottratto allattività lavorativa remunerativa, è sottratto alle attività di svago;

  sul piano del danno morale, se produce sofferenza interiore il prolungarsi del giudizio oltre i limiti di durata ragionevole, a maggior ragione ne produce, nei confronti della controparte, latteggiamento di azione o resistenza in giudizio ab origine connotati da mala fede o colpa grave.

Ecco, allora, che, mentre la domanda di danni per lite temeraria deve per ciò stesso essere riferita, anche in mancanza di ulteriori specificazioni dellinteressato, al danno esistenziale/morale che, normalmente, scaturisce dalla domanda o resistenza caratterizzata da mala fede o colpa grave, la liquidazione del danno ben può essere effettuata in applicazione dei medesimi parametri che la giurisprudenza applica in caso di applicazione della c.d. «legge Pinto».

10.3. Il danno, allora, tenuto conto delle circostanze del caso, può essere qui equitativamente liquidato, allattualità, nellimporto di euro 2.500,00.

11. Le spese seguono la prevalente soccombenza della ricorrente.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Wamax Srl nei confronti di Vasciminni Maurizio, nonché sulla riconvenzionale da questultimo spiegata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1.- dichiara il difetto di legittimazione attiva;

2.- condanna la società ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria nei confronti del resistente nella misura di euro 2.500,00.

3.- condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 250,00 per esborsi e euro 1.250,00 per diritti.