Enti pubblici

Friday 07 May 2004

I criteri per il rilascio dell’ autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione ai lavori pubblici. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n.115

I criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione ai lavori pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n.115

  Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU n. 104 del 5-5-2004) 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto  l’articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400;

  Visto l’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

come  integrato  dall’articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre

2000,   n.  388,  in  base  al  quale  l’offerta  da  presentare  per

l’affidamento  dei  lavori  pubblici  e’ corredata da una cauzione da

prestare  anche  mediante  fideiussione  rilasciata  da  intermediari

finanziari  iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del

testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato

con  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  di  seguito

denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente

attivita’  di  rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di

intermediazione   finanziaria,   approvato  con  decreto  legislativo

24 febbraio  1998, n. 58, ed in particolare l’articolo 161 in base al

quale  la  CONSOB  provvede  alla  tenuta  di  un albo speciale delle

societa’   di   revisione  abilitate  all’esercizio  delle  attivita’

previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico;

  Visto   il  testo  unico  ed  in  particolare  l’articolo  107  che

disciplina  l’iscrizione  degli  intermediari  finanziari nell’elenco

speciale;

  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  30 maggio 1996,

recante   criteri   di   iscrizione   degli  intermediari  finanziari

nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107, comma 1, del testo

unico;

  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  22 luglio 1994,

recante  la  definizione,  ai  sensi  dell’articolo 106, comma 4, del

testo  unico,  del  contenuto  delle  attivita’ indicate nello stesso

articolo 106,   comma   1,   nonche’  in  quali  circostanze  ricorre

l’esercizio delle suddette attivita’ nei confronti del pubblico;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della

programmazione  economica  in  data  2 aprile  1999, pubblicato nella

Gazzetta   Ufficiale   n.   86   del   14 aprile   1999,  recante  la

determinazione,  ai sensi dell’articolo 106, comma 4, lettera b), del

testo  unico,  dei  requisiti patrimoniali relativi agli intermediari

che  svolgono  in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di

garanzie;

  Visto  l’articolo  114 del testo unico secondo il quale il Ministro

del tesoro disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da

parte  di  soggetti  aventi  sede  legale all’estero, delle attivita’

indicate nell’articolo 106, comma 1;

  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell’8 agosto  1994,

recante disciplina dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da

parte  di  soggetti  aventi  sede  legale all’estero, delle attivita’

finanziarie elencate all’articolo 106 del testo unico;

  Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 dicembre 2003;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 2004;

  Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Nel presente decreto si intende per:

    a) «testo  unico»,  il  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385;

    b) «elenco  speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107, comma

1, del testo unico;

    c) «rilascio  di  garanzie», l’attivita’ indicata all’articolo 2,

comma  1,  lettera  f),  del  decreto del Ministro del tesoro in data

6 luglio  1994,  relativo  alla  determinazione  del  contenuto delle

attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unico;

    d) «mezzi  patrimoniali»,  l’ammontare determinato ai sensi delle

disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo

5  del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri

di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale;

    e) «esercizio  in  via  prevalente  dell’attivita’ di rilascio di

garanzie»  la  fattispecie,  rilevante ai fini dell’articolo 30 della

legge  11 febbraio  1994,  n. 109, che si verifica quando dall’ultimo

bilancio  approvato  di  un  intermediario  risulti  uno dei seguenti

presupposti:

      1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al

totale delle attivita’ dello stato patrimoniale;

      2.  ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di

garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

  2.  Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del

comma  1,  non  si  tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di

banche   o   di  altri  intermediari  finanziari  in  relazione  alla

concessione di finanziamenti per cassa.

——————————————————————————–

          Avvertenza:

            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l’efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              – L’art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione

          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di

           promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di

          leggi e regolamenti.

              – La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina

          dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del  Consiglio  dei Ministri» e’ pubblicata nel supplemento

          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.

          214; si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1, lettera

          a):

              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere

          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti

          per disciplinare:

                a) l’esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti

          legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;».

              – La  legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante: «Legge

          quadro  in  materia  di  lavori pubblici» e’ pubblicata nel

          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio

          1994, n. 41; si riporta il testo dell’articolo 30, comma 1,

          come  integrato  dall’articolo  145,  comma 50, della legge

          23 dicembre  2000,  n.  388  (recante  «Disposizioni per la

          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –

          legge   finanziaria  2001»  –  pubblicata  nel  supplemento

          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n.

           302):

                «1.  L’offerta  da  presentare per l’affidamento dell

          esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata da una cauzione

          pari  al  2  per cento dell’importo dei lavori, da prestare

          anche  mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa  o

          rilasciata    dagli    intermediari   finanziari   iscritti

          nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  decreto

          legislativo  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via

           esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie, a

          cio’  autorizzati  dal Ministero del tesoro, del bilancio e

          della   programmazione   economica,   e   dall’impegno  del

          fidejussore  a  rilasciare  la  garanzia di cui al comma 2,

          qualora  l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione

          copre  la  mancata  sottoscrizione  del contratto per fatto

          dell’aggiudicatario  ed  e’  svincolata  automaticamente al

          momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non

          aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni

          dall’aggiudicazione.».

              –  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,

          recante  «testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e

          creditizia»  e’  pubblicato  nel supplemento ordinario alla

          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il

          testo dell’art. 107:

              «Art.   107.   (Elenco  speciale).  –  1.  Il  Ministro

          dell’economia  e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e

          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili

          all’attivita’  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra

          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono

          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono

          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca

          d’Italia.

              2.    La   Banca   d’Italia,   in   conformita’   delle

          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti

          nell’elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto

          l’adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio

          nelle  sue  diverse configurazioni nonche’ l’organizzazione

          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca

          d’Italia  puo’  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,

          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli

          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con

          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita’  la  Banca

          d’Italia   puo’   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad

          assicurarne il regolare esercizio.

              3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le

          modalita’  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni

          periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.

              4.  La  Banca  d’Italia  puo’  effettuare ispezioni con

          facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti

          ritenuti necessari.

              4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari

          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione

           di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del

          presente decreto.

              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell’elenco

          speciale  restano  iscritti  anche  nell’elenco generale; a

          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.

              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell’elenco

          speciale,  quando  siano stati autorizzati all’esercizio di

          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con

          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al

          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste

          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli

          artt. 86,  commi  6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57,

          commi  4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia

          di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell’art. 21 della

          legge 6 febbraio 1996, n. 52.

              7.  Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal

          comma  1  che  esercitano  l’attivita’  di  concessione  di

          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le

          disposizioni dell’art. 47.».

              – Il   decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58

          recante:  «testo  unico  delle  disposizioni  in materia di

          intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli artt. 8 e 21

          della  legge  6  febbraio  1996,  n. 52.» e’ pubblicato nel

          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  26 marzo

          1988, n. 71; si riporta il testo dell’art. 161:

                «Art.   161.   (Albo   speciale   delle  societa’  di

          revisione).  – 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo

          speciale    delle    societa’    di   revisione   abilitate

          all’esercizio delle attivita’ previste dagli articoli 155 e

          158.

              2. La CONSOB iscrive le societa’ di revisione nell’albo

          speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti

          dall’art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio

          1992, n. 88, e del requisito di idoneita’ tecnica. Non puo’

          essere iscritta nell’albo speciale la societa’ di revisione

          il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni

          previste  dall’art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo

          27 gennaio 1992, n. 88.

              3.  Le  societa’  di  revisione  costituite  all’estero

          possono  essere  iscritte  nell’albo  se  in  possesso  dei

          requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa’ trasmettono

          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita

          all’attivita’   di  revisione  e  organizzazione  contabile

          esercitata in Italia.

              4.  Per l’iscrizione nell’albo le societa’ di revisione

          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,

          assicurazioni  o intermediari iscritti nell’elenco speciale

          previsto   dall’articolo   107    del   decreto  legislativo

          1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti

          dall’esercizio dell’attivita’ di revisione contabile.»

              – Il  decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio

          1996,  recante:  «Criteri  di iscrizione degli intermediari

          finanziari  nell’elenco speciale di cui all’art. 107, comma

          1,  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e’

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125.

              – Il  decreto  del Ministro del tesoro in data 6 luglio

          1994,  recante:  «Determinazione,  ai  sensi dell’art. 106,

          comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

          del  contenuto  delle  attivita’ indicate nello stesso art.

          106,   comma   1,  nonche’  in  quali  circostanze  ricorre

          l’esercizio  delle  suddette  attivita’  nei  confronti del

          pubblico.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio

          1994, n. 170.

              – Il   testo  dell’art.  106  del  decreto  legislativo

          1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi

          nota precedente) e’ il seguente:

              «Art.  106.  (Elenco  generale).  –  1. L’esercizio nei

          confronti  del  pubblico  delle  attivita’ di assunzione di

          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto

          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e

          di  intermediazione  in  cambi  e’ riservato a intermediari

          finanziari   iscritti   in   un   apposito   elenco  tenuto

          dall’U.I.C.

              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1

          possono   svolgere  esclusivamente  attivita’  finanziarie,

          fatte salve le riserve di attivita’ previste dalla legge.

              3. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al ricorrere

          delle seguenti condizioni:

                a) forma  di  societa’  per  azioni,  di  societa’ in

          accomandita  per  azioni,  di  societa’  a  responsabilita’

          limitata o di societa’ cooperativa;

                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque

          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle

          societa’ per azioni;

                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni

          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli

          artt. 108 e 109.

              4.  Il  Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti

          la Banca d’Italia e l’UIC:

                a) specifica  il  contenuto  delle attivita’ indicate

          nel   comma   1,   nonche’  in  quali  circostanze  ricorra

           l’esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al

          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del

          pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci;

                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono

          determinati  tipi  di  attivita’,  puo’, in deroga a quanto

          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma

          giuridica,   consentire   l’assunzione   di   altre   forme

          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

              5.   L’U.I.C.   indica   le   modalita’  di  iscrizione

          nell’elenco e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca

          d’Italia e alla CONSOB.

              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per

          l’iscrizione   nell’elenco,  l’U.I.C.  puo’  chiedere  agli

          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,

          se  necessario,  puo’  effettuare  verifiche presso la sede

          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di

          altre autorita’.

              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari

          comunicano   all’U.I.C.,  con  le  modalita’  dallo  stesso

          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre

          societa’ ed enti di qualsiasi natura.»

              – Il  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e

          della  programmazione  economica  in  data  2 aprile  1999,

          recante:  «Determinazione, ai sensi dell’art. 106, comma 4,

          lettera  b),  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

          385,  dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari

          che  svolgono  attivita’  di rilascio di garanzie nonche’ a

          quelli  che  operano  quali  intermediari  in  cambi  senza

          assunzione  di  rischi  in  proprio  (money  brokers).»  e’

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86.

              – Il   testo  dell’art.  114  del  decreto  legislativo

          1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi

          nota precedente) e’ il seguente:

              «Art.  114.  (Norme finali). – 1. Fermo quanto disposto

          dall’art.  18,  il  Ministro  dell’economia e delle finanze

          disciplina  l’esercizio nel territorio della Repubblica, da

          parte  di  soggetti  aventi  sede  legale all’estero, delle

          attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1.

              2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano

          ai soggetti gia’ sottoposti, in base alla legge, a forme di

          vigilanza    sostanzialmente   equivalenti   sull’attivita’

          finanziaria  svolta.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle

          finanze,  sentiti la Banca d’Italia e l’U.I.C., verifica se

          sussistono le condizioni per l’esenzione.».

              – Il  decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio

          1994,  recante:  «Disciplina  dell’esercizio nel territorio

          della  Repubblica,  da parte di soggetti aventi sede legale

          all’estero,  delle  attivita’ finanziarie elencate all’art.

          106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

           385.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994,

          n. 184.

              – Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300

          recante:  «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma

          dell’art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e’

          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta

          Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203.  Si  riporta il testo

          dell’art. 23:

              «Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). –

          1. E’ istituito il Ministero dell’economia e delle finanze.

              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti

          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,

          finanziaria    e    di    bilancio,   programmazione   degli

          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e

          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema

          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,

           programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi

          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e

          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi’ i

          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita’ e le funzioni

          relative ai rapporti con autorita’ di vigilanza e controllo

          previsti dalla legge.

              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti

          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e

          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle

          attribuite,  anche dal presente decreto. ad altri Ministeri

          o  ad  Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli

          effetti  degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e

          b)  della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite

          dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali

          e alle autonomie funzionali.».

          Note all’art. 1:

              – Per  il  titolo  del decreto legislativo 1° settembre

          1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

              – Per  il  testo  dell’art. 107 del decreto legislativo

          1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

              – Per  il titolo del decreto del Ministro del tesoro in

          data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

              – Per  il  testo  dell’art. 106 del decreto legislativo

          1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

               – Per  il titolo del decreto del Ministro del tesoro in

          data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.

              – Il  testo  dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1994,

          n. 109 e’ il seguente:

              «Art.  30.  (Garanzie  e  coperture assicurative). – 1.

          L’offerta  da  presentare per l’affidamento dell’esecuzione

          dei  lavori pubblici e’ corredata da una cauzione pari al 2

          per  cento  dell’importo  dei  lavori,  da  prestare  anche

           mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata

          dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale

          di  cui  all’art.  107 del decreto legislativo 1° settembre

          1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente

          attivita’  di  rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal

          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione

          economica,  e  dall’impegno del fidejussore a rilasciare la

          garanzia  di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse

          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione

          del   contratto   per   fatto   dell’aggiudicatario  ed  e’

          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione

           del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e’

          restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

              2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una

          garanzia  fidejussoria  del 10 per cento dell’importo degli

          stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta

          superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fidejussoria e’

          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli

          eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al

          20  per  cento,  l’aumento  e’ di due punti percentuali per

          ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

              2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la  polizza

          assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra’ prevedere

          espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva

          escussione  del  debitore  principale e la sua operativita’

          entro  quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della

          stazione  appaltante.  La  fidejussione  bancaria o polizza

          assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovra’

          avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data di

          presentazione dell’offerta.

               2-ter.  La  garanzia  fidejussoria di cui al comma 2 e’

          progressivamente   svincolata   a  misura  dell’avanzamento

          dell’esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento

          dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e

          per  le  entita’ anzidetti, e’ automatico, senza necessita’

          di  benestare del committente, con la sola condizione della

          preventiva   consegna   all’istituto   garante,   da  parte

          dell’appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di

          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale

          o  in  copia  autentica,  attestanti l’avvenuta esecuzione.

          L’ammontare  residuo,  pari  al  25 per cento dell’iniziale

           importo  garantito,  e’  svincolato  secondo  la  normativa

          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in

          deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla

          consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione

          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti

          dell’impresa  per  la  quale  la  garanzia  e’ prestata. La

          mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo

          determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della

          cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che

          aggiudica  l’appalto  o  la  concessione al concorrente che

          segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il

          mancato  od  inesatto  adempimento e cessa di avere effetto

          solo  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo

          provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si

          applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai

          soggetti   di   cui   all’art.  2,  comma  2,  lettera  b),

          anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.

              3.  L’esecutore  dei  lavori  e’  altresi’  obbligato a

          stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le

          amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti

          aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di

          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli

          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente

          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e

          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita’ civile

          per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data

          di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

              4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari

          stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,

          l’esecutore   e’   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con

          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di

          collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,

          nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi,

          della   medesima  durata,  a  copertura dei fischi di rovina

          totale  o  parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti

          da gravi difetti costruttivi.

              5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della

          progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data

          dall’approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di

          responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti

          dallo  svolgimento  delle  attivita’ di propria competenza,

          per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di

          emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La

          polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,

          oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori

          costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti

          di  cui all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie

          in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e’ prestata per un

          massimale   non  inferiore  al 10 per cento dell’importo dei

          lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per

          lavori  di  importo  inferiore  a  5 milioni di ECU, I.v.a.

          esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento

          dell’importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2

          milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5

          milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da

          parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le

          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella

          professionale.

              6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei

          lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei

          termini  e  con  le modalita’ stabiliti dal regolamento, la

          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui

          all’art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita’ alla

          normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall’accertamento

          della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono

          ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione

          delle  opere.  Con  apposito regolamento, adottato ai sensi

          dell’art. 3, il Governo regola le modalita’ di verifica dei

          progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

                a) per  i lavori di importo superiore a 20 milioni di

          euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di

           controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI

          EN 45004;

                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di

          euro,  la  verifica  puo’  essere  effettuata  dagli uffici

          tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto

          sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse

          stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di

          controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati

          secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

                c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica

          del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria

          civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo

           svolgimento dell’attivita’ di propria competenza.

              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo’ essere

          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o

          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del

          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare

          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a

          soggetti di fiducia della stazione appaltante.

              7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le

          cauzioni previste dalla normativa vigente.

              7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi

          dell’art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

          con   il   Ministro   dell’industria,   del   commercio   e

          dell’artigianato,    previo    parere    delle   competenti

          Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta

          giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e’

          istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni

          di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui

          possono  avvalersi  i  soggetti di cui all’art. 2, comma 2,

          lettere  a)  e  b).  Il  sistema,  una  volta istituito, e’

          obbligatorio  per  tutti  i  contratti  di cui all’art. 19,

          comma  1,  lettera b), di importo superiore a 75 milioni di

          euro.»

                               Art. 2.

Autorizzazione  ai  sensi  dell’articolo  30,  comma  1  della  legge

                      11 febbraio 1994, n. 109

  1.  L’autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell’articolo 30,

comma  1,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  come integrato

dall’articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’

rilasciata   dal   Ministero   dell’economia  e  delle  finanze  agli

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale che svolgono in

via  esclusiva  o  prevalente  l’attivita’ di rilascio di garanzie, a

condizione   che  tali  intermediari  siano  sottoposti  a  revisione

contabile  da  parte  di una societa’ di revisione iscritta nell’albo

previsto  dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58.

  2.   La   domanda   di  autorizzazione,  da  inviare  al  Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV,

indica:

    a) le  complete  generalita’  della  persona  che  sottoscrive la

domanda;

    b) la   denominazione,   la   sede   legale,  l’oggetto  sociale,

l’ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;

    c) gli estremi dell’iscrizione nell’elenco speciale.

  3.   La   domanda  di  autorizzazione  e’  corredata  dei  seguenti

documenti:

    a) copia dello statuto vigente della societa’;

    b) dichiarazione  resa  dal  legale rappresentante della societa’

che  attesta l’esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio

di  garanzie;  la  dichiarazione  non  e’ dovuta se l’oggetto sociale

prevede l’esercizio in via esclusiva di tale attivita’;

    c) copia   dell’ultimo   bilancio   approvato,   corredato  della

relazione  della  societa’ di revisione contabile ovvero, nel caso in

cui  non  sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che

comprova  l’avvenuto  conferimento  dell’incarico  ad una societa’ di

revisione  iscritta  nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    d) attestazione,   sottoscritta   dal   presidente  del  collegio

sindacale  e dalla societa’ di revisione contabile prevista dal comma

1,  da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca

d’Italia  in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle

attivita’     patrimoniali     prontamente    liquidabili    detenute

dall’intermediario.

  4.  L’autorizzazione  e’  rilasciata  entro 90 giorni dalla data di

ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La

domanda  si  intende  ricevuta  nel giorno in cui e’ stata presentata

ovvero  e’  pervenuta  al Ministero dell’economia e delle finanze con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  5.  Il  termine  di  cui  al  comma  4  e’  interrotto  qualora  la

documentazione  presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti

che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l’acquisizione

di   informazioni   integrative;   in   tale   ipotesi  il  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze indica all’intermediario finanziario

interessato  le integrazioni necessarie e comunica l’interruzione del

termine;  in  tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio

dell’autorizzazione e’ prorogato di 30 giorni.

  6.   L’autorizzazione   e’    revocata   qualora   si   accerti  che

l’intermediario  non  abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche

da  un  singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori

di  attivita’  diversi  da  quello  delle opere pubbliche. Si applica

l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  7.  Il  provvedimento  di  autorizzazione e la sua eventuale revoca

sono  immediatamente  comunicati alla Banca d’Italia perche’ provveda

alla  relativa  annotazione  nell’elenco  di cui all’articolo 107 del

testo unico.

——————————————————————————–

          Note all’art. 2:

              – Per  il  testo  dell’art.  30,  comma  1, della legge

          11 febbraio  1994,  n.  109,  come integrato dall’art. 145,

          comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note

          precedenti.

              – Per  il  testo  dell’art. 161 del decreto legislativo

          24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse.

              – La  legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme

          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di

          accesso   ai  documenti  amministrativi  e  pubblicata  nel

          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 agosto

          1990, n. 192. Si riporta il testo dell’art. 7:

              «Art. 7. – 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento

          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita’  del

          procedimento,    l’avvio   del   procedimento   stesso   e’

          comunicato,  con  le  modalita’  previste  dall’art.  8, ai

          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’

          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per

          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le

          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un

          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti

          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi

          diretti  destinatari, l’amministrazione e’ tenuta a fornire

          loro,  con  le  stesse  modalita’,  notizia dell’inizio del

          procedimento.

              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, resta salva la

          facolta’  dell’amministrazione  di  adottare,  anche  prima

          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo

          comma 1, provvedimenti cautelari.»

              – Per il testo dell’art. 107 del decreto legislativo n.

          385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.

                               Art. 3.

Disposizioni  per  i  soggetti  aventi  sede  legale  all’estero  che

esercitano  nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del

Ministro  del tesoro in data 28 luglio 1994, attivita’ finanziarie di

           cui all’articolo 106, comma 1, del testo unico.

  1.  Le disposizioni dell’articolo 2, si applicano anche ai soggetti

esteri  che,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del tesoro in data

28 luglio 1994, esercitano attivita’ finanziarie nel territorio della

Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:

    a) al  capitale  sociale,  devono intendersi riferite al fondo di

dotazione;

    b) al  legale  rappresentante  e  al  collegio  sindacale, devono

intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione

dell’organizzazione operante in Italia;

    c) allo  statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi

dell’organizzazione operante in Italia;

    d) al  bilancio,  devono  intendersi riferite alla corrispondente

documentazione contabile relativa all’attivita’ svolta in Italia.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.  E’  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 30 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro

n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105

——————————————————————————–

          Note all’art. 3:

              – Per  il titolo del decreto del Ministro del tesoro in

           data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

              – Per il testo dell’art. 106 del decreto legislativo n.

          385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse