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I criteri distintivi delle strade pubbliche e private. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 4 febbraio 2004 n. 373
I criteri distintivi delle strade pubbliche e private.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 4 febbraio 2004 n. 373 – Pres. Frascione, Est. Buonvino – Giordano (Avv.ti Pellegrino e Orlandini) c. Comune di Lecce (Avv. De Salvo)
F A T T O
1) – Con gli appelli in epigrafe sono impugnate le sentenze con cui il TAR ha:
– respinto il ricorso n. 4420/2000, proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, da parte dell’amministrazione comunale di Lecce, di aree di proprietà dei medesimi, ubicate in località “Canuta” di Casalabate, in NCT, fg. 1, p.lle 2, 5, 106, 107, 120, 559, 560, 641 e 654, nonché per la condanna al risarcimento dei danni;
– respinto, per gli stessi motivi di cui al rigetto del ricorso che precede, il ricorso n. 1643/2001, proposto dai medesimi odierni appellanti per la loro reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni immobili sopra indicati, con l’immediato ordine al Comune di ripristinare lo stato dei luoghi.
Il primo di detti ricorsi è stato definito con la sentenza n 460 del 13 febbraio 2003, qui gravata con l’appello n. 3533/2003; il secondo è stato definito con sentenza in pari data n. 461/2003, qui gravata con l’appello n. 3532/2003.
Gli appellanti deducono, anzitutto, l’erroneità delle sentenze appellate nella parte in cui, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, ha ritenuto sussistente nella fattispecie la giurisdizione del giudice amministrativo.
In subordine, ne deducono l’erroneità nel merito.
Resiste nei due appelli il Comune di Lecce, che insiste per il rigetto degli stessi e la conferma delle sentenze appellate.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
D I R I T T O
1) – Con la prima delle sentenze in esame (n. 460/2003; ricorso in primo grado n. 4420/2000; appello n. 3533/2003) il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, da parte dell’amministrazione comunale di Lecce, di aree di proprietà dei medesimi, ubicate in località “Canuta” di Casalabate, in NCT, fg. 1, p.lle 2, 5, 106, 107, 120, 559, 560, 641 e 654, nonché per la condanna al risarcimento dei danni .
Con la seconda delle sentenze in esame (n. 461/2003; ricorso in primo grado n. 1643/2001; appello n. 3532/2003), il TAR ha respinto, per gli stessi motivi di cui al ricorso che precede, il ricorso proposto dai medesimi odierni appellanti per la loro reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni immobili sopra indicati, con l’immediato ordine al Comune di ripristinare lo stato dei luoghi.
Con i due appelli in esame vengono proposte le medesime censure.
Con la prima di esse, si deduce che erroneamente i primi giudici avrebbero disatteso l’eccezione, sollevata dal Comune resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia (giurisdizione del G.A. che i medesimi originari ricorrenti avevano, invece, affermato innanzi al TAR).
Con il secondo, subordinato motivo, deducono l’erroneità della sentenza nel merito, in quanto le sedi stradali di cui si tratta, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbero state affatto gravate da servitù ventennale di uso pubblico, essendo sempre state, le stesse, al più, utilizzate uti cives dagli abitanti del comprensorio in cui si collocavano (una lottizzazione abusiva, peraltro non repressa dal Comune) e non dalla collettività.
2) – Gli appelli in epigrafe, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, possono essere riuniti.
Gli stessi sono infondati.
Quanto alla giurisdizione, la stessa appartiene, invero, al giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 (e successive modifiche), infatti:
“1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Nella specie, i comportamenti materialmente posti in essere dal Comune, non preceduti da nessun atto formale di natura ablatoria, hanno comportato la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (impianto di pubblica illuminazione); si tratta, quindi, di comportamenti che attengono all’uso del territorio da parte della P.A. e adottati in materia urbanistica, come tali rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3) – Nel merito, i ricorsi sono infondati.
Le strade sulle quali è intervenuto il Comune, infatti, come rilevato dal TAR, erano da oltre un ventennio, al momento della realizzazione delle opere, gravate da servitù di uso pubblico.
Come si desume dalle aerofotogrammetrie prodotte dal Comune, la prima delle quali risalente al 1978, le aree in cui si collocano le strade in questione erano già state lottizzate e in parte i lotti erano stati ceduti a terzi (v. note di trascrizione versate in atti dalla difesa comunale, le prime risalenti al 1977).
Le strade stesse non risulta (né è dedotto) che recassero cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso; anzi, esse, oltre che assoggettate all’uso della collettività locale (e, cioè, degli acquirenti dei lotti) apparivano anche collegate alle locali strade vicinali, con le quali costituivano, in effetti, un unico reticolo, privo, come si ripete, di precise delimitazioni della proprietà o di manufatti comunque realizzati ad excludendum l’uso da parte di una collettività indeterminata di possibili utenti (e la vicinanza con la zona costiera lascia anche intendere un uso stagionale per l’accesso alla spiaggia, come sembra comprovare il fatto che sono in corso trattative tra le parti per dotare l’area di un lungomare).
E poiché, come è noto, ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio non è determinante l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato “iure servitutis pubblicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. la decisione della Sezione 24 ottobre 2002, n. 5692; cfr. anche Cass., Sez. II Civ., 10 ottobre 2000, n. 13485; 7 aprile 2000, n. 4345; Sez. I Civ., 3 ottobre 2000, n. 13087), ne consegue che nella specie ricorrevano i requisiti per riconoscere l’uso pubblico ultraventennale delle aree in questione e, quindi, il legittimo utilizzo delle aree stesse da parte del Comune per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore e, anzi, primario responsabile.
Con l’aggiunta, ad ogni buon conto – come rilevato dai primi giudici – che la realizzazione della rete pubblica di illuminazione costituisce una utilitas ed una sorta di valore aggiunto non solo per gli abitanti della zona, ma anche per la stessa proprietà qui appellante; e che, inoltre, l’innalzamento dei pali di illuminazione pregiudica la proprietà in termini irrisori, dato il suo carattere assolutamente puntiforme.
Le foto prodotte dimostrano, infine, che l’impianto di cui si tratta è stato eseguito sul margine esterno delle sedi viarie e, quindi, sulla pubblica via e non all’interno dei lotti; gli stessi ricorrenti, del resto, lamentano l’invasione delle sole particelle catastali destinate alla viabilità e non di altre destinate – ancorché abusivamente – ad uso edilizio.
4) – Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l’effetto, debbono essere respinti.
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.000(quattromila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma l’11 novembre 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:
EMIDIO F R A S C I O N E – Presidente
RAFFAELE C A R B O N I – Consigliere
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
CLAUDIO MARCHITIELLO-Consigliere
ANIELLO C E R R E T O – Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo Buonvino f.to Emidio Frascione
Depositata in segreteria in data 4 febbraio 2004.