Penale
I correttivi alla legge sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo il rinvio di Ciampi alle Camere.
I correttivi alla legge sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo il rinvio di Ciampi alle Camere.
Approvato dalla Commissione Giustizia il 26 gennaio, il nuovo testo è in calendario in Aula alla Camera per lunedì 30. Ddl Senato 3600 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Articolo 1.
1. Larticolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 593. – (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e limputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, rigetta l’appello e provvede ai sensi dell’articolo 591.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dellammenda”.
Articolo 2.
1. Allarticolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: “, quando lappello tende ad ottenere una diversa formula” sono soppresse.
Articolo 3.
1. Allarticolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dellarticolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini”.
Articolo 4.
1. Larticolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) limputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dallarticolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dellarticolo 606.
3. Sullimpugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dallarticolo 127″.
Articolo 5.
1. Allarticolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se limputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”.
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,” sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: “Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può” sono sostituite dalle seguenti: “La parte civile può altresì”.
Articolo 7.
1. Larticolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 580. – (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui allarticolo 12, il ricorso per cassazione si converte nellappello”.
Articolo 7.
1. Al comma 1 dellarticolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2”;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
Articolo 9.
1. Allarticolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”.
Art. 10.
1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. 2. All’articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: “e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa” sono soppresse.
Articolo 11.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. Lappello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dellarticolo 623 del codice di procedura penale.