Imprese ed Aziende

Tuesday 03 June 2003

I contributi regionali per l’esercizio dell’attività alberghiera possono essere concessi solo a chi abbia già la licenza o almeno ne abbia fatto richiesta. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima ter, sentenza n. 4638/2003 del 23.

I contributi regionali per l’esercizio dell’attività alberghiera possono essere concessi solo a chi abbia già la licenza o almeno ne abbia fatto richiesta.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima ter, sentenza n. 4638/2003 del 23.5.2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima ter,

composto dai Signori Magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Carmelo Pellicanò Consigliere

Giampiero Lo Presti Primo Ref. est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 244/94 R.G. proposto da soc. Holyday Lavinio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Mele, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via s. Agatone Papa 50,

CONTRO

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Dall’Oglio, selettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma via Marcantonio Colonna 27,

E

Ente Provinciale per il Turismo in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio

PER L’ANNULLAMENTO

Della deliberazione della Giunta regionale n. 6905 in data 8.9.1993, comunicata in data 21.10.93.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2003, il magistrato relatore, Primo Ref. Avv. Giampiero Lo Presti;

Udito altresì l’avv. Caterina Mele per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società istante, in data 6.4.1992, chiedeva alla Regione Lazio la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 53/84, così come modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988 n. 45, per la realizzazione di opere di miglioramento ed ammodernamento di un esercizio alberghiero sito in Roma, via dei Liguri 7.

Assumeva l’istante di condurre in locazione l’immobile in relazione al quale esisteva licenza di esercizio alberghiero in favore del proprietario e precedente gestore dell’albergo.

La Regione Lazio, con il provvedimento indicato in epigrafe, denegava l’istanza di concessione dei contributi considerato che la società istante non era proprietaria dell’immobile né titolare di licenza di esercizio alberghiero.

Con ricorso notificato in data 10.12.1993 la società impugnava il citato provvedimento assumendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale 28 luglio 1988 n. 45 e del regolamento regionale 4 marzo 1985 n.1, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Assume la ricorrente che il diritto a percepire i contributi in parola è riconosciuto dalla legge anche in favore di coloro che, pur non esercitando in atto l’attività alberghiera, intendono avviarne una presso un immobile del quale abbiano la disponibilità a qualunque titolo; cosicché illegittimamente la Regione avrebbe denegato la concessione del contributi richiesto in favore dell’istante, locataria dell’immobile in cui era già stata esercitata attività alberghiera dal proprietario ed intenzionata a chiedere la voltura del titolo abilitativo a questi rilasciato.

Si è costituita in giudizio la Regione intimata per chiedere il rigetto del gravame, considerato che il contributo non può essere rilasciato in mancanza della titolarità della licenza di esercizio alberghiero, da ritenersi elemento condizionante il riconoscimento del diritto.

Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2003 la causa è stata rimessa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’art. 2 della legge regionale 28 luglio 1988 n. 45 [1], che novella l’art. 3 della precedente legge n. 53/84, prevede la concessione di contributi regionali per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, la trasformazione, il miglioramento e l’ammodernamento di immobili da adibire o già adibiti ad esercizio alberghiero ed individua i soggetti ammessi al contributo in coloro i quali esercitino o intendano esercitare nel territorio regionale attività anche di tipo alberghiero.

Assume la ricorrente che, considerato che la norma ammette al contributo anche i soggetti che non esercitano in atto ma intendono esercitare in futuro l’attività alberghiera [2], la concessione del contributo non può essere condizionata alla titolarità attuale né del diritto di proprietà sull’immobile da adibire ad esercizio alberghiero, né della licenza di esercizio.

L’assunto può condividersi solo in parte.

Se infatti deve ritenersi sufficiente la concreta disponibilità dell’immobile, anche a titolo diverso rispetto alla titolarità del diritto di proprietà, purchè tale da consentire l’effettività dell’esercizio dell’attività programmata, sotto l’ulteriore profilo della titolarità del titolo abilitativi, ritiene il Collegio che debba quanto meno essere richiesto il rilascio della licenza alberghiera al momento della presentazione dell’istanza volta alla concessione del contributo.

L’intento di esercizio dell’attività, cui la norma in esame attribuisce la valenza di presupposto soggettivo di legittimazione alla richiesta del contributo, deve trovare estrinsecazione formale nell’avvio del procedimento volto al rilascio del titolo autorizzatorio prescritto dalla legge per lo svolgimento dell’attività alberghiera programmata.

Diversamente argomentando, sarebbero da ritenersi ammessi al contributo soggetti che non hanno assunto alcuna iniziativa volta all’avvio dell’attività che, pure, dichiarano di volere esercitare, così determinandosi un eccessivo ampliamento dello spettro degli aventi diritto, in maniera palesemente illogica e contrariamente alla ratio della normativa in esame che è evidentemente quello di favorire lo sviluppo dell’attività turistico ricettizia in termini di effettività e concretezza.

In altri termini, se pure può concordarsi con parte ricorrente, laddove assume che non è necessaria l’attuale titolarità del titolo autorizzatorio all’epoca della domanda di contributo, è però logico e conforme alla ratio della norma ritenere necessario l’avvio a quel momento del procedimento volto al rilascio o alla voltura della licenza di esercizio di attività alberghiera, in relazione ad immobile del quale il richiedente abbia la giuridica disponibilità.

Alla luce delle superiori considerazioni si appalesa l’infondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente la quale, sebbene già locataria dell’immobile, alla data della domanda di ammissione al contributo (6 aprile 1992) non aveva ancora inoltrato la domanda di voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera nell’immobile de quo (domanda presentata soltanto in data 25.5.1993).

Il sopravvenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio, peraltro in data 26.10.1993 successiva alla data del provvedimento di diniego impugnato, non può valere a sanare retroattivamente un difetto originario dei requisiti soggettivi per l’ammissione al contributo.

Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8.5.2002.

Luigi Tosti Presidente

Giampiero Lo Presti Giudice est.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2003