Imprese ed Aziende
I chiarimenti in ordine al contenuto dell’attività di agenzia in attività finanziaria.
I chiarimenti in ordine al contenuto dell’attività di agenzia in attività finanziaria
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 17 aprile 2003, n.1 (G.U. n. 120 del 26-5-2003)
Decreto 12 dicembre 2001, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2002 (Regolamento emanato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attivita’ finanziaria). Chiarimenti in ordine all’area di applicazione.
Con l’art. 2 del decreto n. 485 del 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2002, e’ stato specificato, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999, il contenuto dell’attivita’ di agenzia in attivita’ finanziaria.
In particolare, tale disposizione stabilisce che esercita nei confronti del pubblico l’attivita’ di agente in attivita’ finanziaria
– ed e’, quindi, tenuto ad iscriversi nell’apposito elenco istituito presso l’Ufficio italiano dei cambi – chi viene stabilmente incaricato da uno o piu’ intermediari finanziari di “promuovere e concludere contratti”.
Cio’ premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiarisce che nella previsione di detta disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell’intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedono a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile).
Roma, 17 aprile 2003
Il direttore generale della direzione V
del Dipartimento del tesoro
Maresca