Tributario e Fiscale

Thursday 19 July 2007

I chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

I chiarimenti in materia di
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Agenzia delle Entrate. Risoluzione
n. 167 del 12.07.2007. Oggetto: Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Interpretazione dell’articolo 1 della Legge n. 449 del 1997.

QUESITO

L’istante, insieme alla moglie,
intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un edificio di esclusiva
proprietà di quest’ultima. L’immobile di cui si tratta è composto di tre
singole unità immobiliari distintamente accatastate una come
A4 e le altre due, ad essa pertinenziali, come C2.

Premesso che le spese saranno
sostenute in parte dalla proprietaria e in parte dal coniuge convivente, si
pongono i seguenti quesiti:

1. quale sia il limite di spesa
complessivo sul quale applicare la detrazione del 36%;

2. quale sia il corretto criterio
per l’imputazione dei costi alle singole unità immobiliari nel caso di
sostenimento di spese che riguardino congiuntamente le tre unità immobiliari
(costi di perizie, sopralluoghi e oneri sostenuti per il rilascio del permesso
di costruire);

3. quale sia il limite di spesa
per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio;

4. come debba essere emessa la
fattura di acconto per i lavori non ancora eseguiti, con particolare
riferimento alla necessità di evidenziare, anche in tal caso, il costo della
manodopera;

5. come possa fruire della
detrazione del 36% il coniuge convivente che partecipa alle spese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante espone le seguenti
soluzioni interpretative:

1. quanto al limite di spesa sul
quale calcolare la detrazione ritiene che, trattandosi di un intervento rivolto
a tre unità immobiliari distintamente accatastate, ciascuna di queste sia
ammessa a godere della detrazione del 36% nel limite massimo di 48.000 euro per
unità immobiliare;

2. nel caso di costi per i quali
non sia possibile individuare univocamente l’unità immobiliare alla quale si
riferiscono, ritiene che si possa procedere ad un’ imputazione
proporzionale delle stesse sulla base di un riparto millesimale commisurato
alla superficie delle singole unità immobiliari;

3.nell’ipotesi, inoltre, di
interventi realizzati sulle parti comuni, trattandosi di un unico proprietario,
ritiene di dover procedere, come nel caso precedente, ad un’imputazione
proporzionale delle spese;

4. quanto alle fatture di
acconto, ritiene di non dover indicare alcun costo di manodopera, che, a suo
parere, dovrà essere evidenziata solo nella fattura emessa a titolo di saldo
una volta conclusi i lavori;

5. con riferimento all’ultimo
punto, ritiene che, in qualità di coniuge convivente, possa indifferentemente
fare riferimento o ad una comunicazione di inizio lavori inviata in nome
proprio o ad una comunicazione inviata dal coniuge proprietario.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione alle questioni
oggetto dell’interpello si premette che la legge Finanziaria 2007 ha prorogato l’agevolazione fiscale prevista ai fini Irpef in
materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una
detrazione d’imposta in misura pari al trentasei per cento delle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per
ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, della L. n. 457/1978,
lettere a), b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle parti comuni,
lettere b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle singole unità.

Il predetto limite di 48.000
euro, dal 1 ottobre 2006, si riferisce alla singola unità immobiliare sulla
quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e pertanto, prescinde
dal numero degli aventi diritto alla detrazione.

La suddetta legge, inoltre, al
comma 388, ha
confermato quanto disposto dall’art. 35, comma 19, del D.L. 223/2006, riguardo l’obbligo, pena il diniego dell’agevolazione, di indicare in
fattura l’importo il costo della manodopera.

Tanto premesso, in riferimento ai quesiti posti si fa presente quanto segue:

Limite di spesa complessivo per
le diverse unità.

La scrivente ritiene che
l’istante, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, sempre che sostenga effettivamente la spesa, e il proprietario stesso,
abbiano diritto alla detrazione del 36% nel limite complessivo di 48.000 euro.
Al riguardo occorre richiamare la Risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007 in cui, alla luce
delle recenti modifiche normative, viene chiarito che
"il limite di 48.000 euro va riferito all’unità abitativa e alle sue
pertinenze unitariamente considerate".

E’ opportuno precisare che il
limite in discorso va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l’onere delle stesse non sia stato
sopportato in uguale misura.

Pertanto il secondo quesito,
concernente la ripartizione dei costi di ristrutturazione tra le singole unità
è assorbito dalla risposta precedente, la quale porta ad escludere la necessità
di procedere all’imputazione dei costi dell’intervento alle singole unità
immobiliari (l’unità abitativa le due pertinenze).

Limite di spesa per le parti
comuni.

Per quanto concerne il quesito
riguardante il limite di spesa su cui computare la detrazione, relativamente ai
lavori sulle parti comuni, la scrivente esprime l’avviso che, nel caso di
specie, non possa essere considerato un autonomo
limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni.

Anche se dalla lettura combinata
della Circolare n. 121 del 1998 e della Circolare n. 95 del 2000 si desume che
il concetto di "parti comuni" non richiede l’esistenza di una
pluralità di proprietari, si deve ritenere tuttavia che tale concetto
presupponga la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

Poiché nel caso in esame
l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative
pertinenze non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come
"parti comuni" e pertanto non è praticabile un autonomo limite di
spesa ad esse riferibile.

Fattura d’acconto con indicazione
del costo della manodopera.

La Circolare 11/E del 16
febbraio 2007, par. 3.2, la scrivente ha chiarito "che il costo della
manodopera può essere indicato quale dato complessivo senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti
impiegati".

La stessa circolare ha precisato
che nella fattura deve essere indicato non solo il costo della manodopera
impiegata direttamente, ma anche il costo della manodopera impiegata da
appaltatori o subappaltatori.

Per quanto riguarda il quesito
concernente la sussistenza o meno dell’obbligo di evidenziare il costo della
manodopera anche nella fattura d’acconto la scrivente esprime l’avviso che non
sia causa di decadenza l’assenza di tale indicazione nella fattura d’acconto,
fermo restando l’obbligo di evidenziare il costo della manodopera nella fattura
emessa a titolo di saldo, nella quale dovrà farsi riferimento al costo relativo
alla manodopera impiegata per l’intera esecuzione dei lavori, tenendo conto
anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori.

Adempimenti per fruire della
detrazione.

Per quanto concerne gli
adempimenti che il coniuge convivente col titolare dell’immobile deve porre in
essere per fruire delle detrazioni, si fa presente che la Risoluzione n. 184/E
del 2002 ha
chiarito che "se i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di
uno, è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modulo e che il
contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di
chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione
dei redditi".

La presente risposta, sollecitata
con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1,
ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.