Lavoro e Previdenza

Tuesday 28 September 2004

I chiarimenti dell’ INPS sull’ attività di vigilanza svolta dai suoi ispettori

I chiarimenti dellINPS sullattività di vigilanza svolta dai suoi ispettori

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 20 settembre 2004, n.132

Attività di vigilanza. Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124. Indirizzi operativi

SOMMARIO:

Coordinamento e razionalizzazione dellattività di vigilanza – I poteri degli ispettori di vigilanza – Attività di prevenzione e promozione – Il diritto di interpello – Conciliazione monocratica – Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro.

Con circolare n.24 del 24 giugno 2004 (all.1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato i chiarimenti e le indicazioni operative per lattuazione del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124 (all.2), attuativo della delega contenuta nellart.8 della Legge Biagi.

Di particolare valenza è lassunzione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di tutte le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale garantendo, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.

A tal fine si avvale della Direzione Generale, da istituire ai sensi dellart.2 del Decreto Legislativo, e della Commissione Centrale di coordinamento dellattività di vigilanza.

La Direzione generale, secondo il dettato normativo, avrà compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive, assicurando lesercizio unitario e luniformità di comportamento degli Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e degli Enti Previdenziali.

Alla Commissione Centrale di coordinamento, nominata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, presieduta dallo stesso Ministro o da un Sottosegretario delegato e composta dal Direttore della Direzione Generale, dai Direttori Generali degli Enti previdenziali, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dellAgenzia delle Entrate, dal Coordinatore Nazionale delle Aziende Sanitarie Locali, dal Presidente del Comitato Nazionale per lemersione del lavoro non regolare di cui allart.78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, spetta il compito di individuare gli obiettivi e gli indirizzi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.

Alla stessa Commissione, secondo la previsione dellart.10 del Decreto Legislativo, può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione della banca dati e di definire le linee per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi.

Ciò premesso, le norme di maggiore interesse riguardano:

– il coordinamento dellattività di vigilanza a livello territoriale (artt.4 e 5);

– la razionalizzazione e coordinamento dellattività ispettiva (art.10);

– i poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza (artt.6 e 13);

– lattività di prevenzione e promozione (art.8);

– il diritto di interpello (art.9);

– la conciliazione monocratica (art.11);

– i ricorsi ai Comitati Regionali per il Lavoro (art.17).

Nel merito dei singoli aspetti si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Coordinamento a livello territoriale

Gli artt.4 e 5 del Decreto Legislativo prevedono forme di coordinamento a livello regionale e provinciale attribuite, rispettivamente, alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Si sottolinea al riguardo la valenza attribuita dal Decreto, e ribadita nella circolare del Ministero, al coinvolgimento dei Direttori Regionali e Provinciali dellINPS e dellINAIL, da attuarsi attraverso consultazioni e riunioni periodiche da tenersi almeno ogni tre mesi.

Viene inoltre istituita, a livello regionale, la Commissione Regionale di coordinamento, costituita dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro, che la presiede, dai Direttori Regionali dellINPS e dellINAIL, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dal Direttore Regionale dellAgenzia delle Entrate, dal Coordinatore Regionale delle Aziende Sanitarie Locali, da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In tale quadro è pertanto necessaria una partecipazione attiva da parte dellIstituto alle predette riunioni nelle quali i Dirigenti interessati prospetteranno gli indirizzi forniti da questa Direzione Generale in materia di attività ispettive per concordare, in tale sede, le rispettive attività in modo tale da evitare duplicazioni di indagini e ottimizzare lutilizzo delle risorse.

Si ritiene che, nel corso delle riunioni, particolare attenzione dovrà essere attribuita ai risultati delle diverse iniziative programmate, in modo da valutare lefficacia delle azioni e, se del caso, modificare o integrare i programmi predisposti.

2. Razionalizzazione dellattività di vigilanza

Fra gli obiettivi del Decreto, come si è detto, vi è quello di evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della stessa azienda, indice questo di inefficacia dellattività di vigilanza.

A tal fine lart.10 prevede la creazione di una banca dati telematica sulla quale far affluire tutte le informazioni circa linizio e i risultati delle singole verifiche, da qualsiasi amministrazione siano state effettuate.

Nelle more dellemanazione del Decreto Ministeriale, al quale è demandata la definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della predetta banca dati, la circolare ministeriale ha previsto che le informazioni, al momento, siano trasmesse tramite posta elettronica, secondo modalità da definire in sede locale.

Al fine di facilitare loperatività delle Sedi si sta predisponendo, nellArchivio Nazionale Vigilanza, una specifica funzione che consente di evidenziare tutte le ispezioni iniziate in un determinato periodo, da individuare a scelta delloperatore.

La stessa funzione trasforma in foglio excell lelenco delle aziende interessate riportando, per ciascuna, tutti gli estremi anagrafici; tale elaborato sarà utilizzato per la comunicazione.

Sempre ai fini della comunicazione è necessario pertanto che lArchivio sia costantemente aggiornato sulliter della pratica (assegnazione, inizio, definizione).

Parimenti si sta predisponendo, sempre nellArchivio Vigilanza, una particolare sezione ove far confluire le informazioni provenienti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dagli altri Enti che svolgono attività di vigilanza.

E di tutta evidenza che, prima di disporre o iniziare una indagine, tale archivio va consultato dal responsabile dellarea vigilanza o dal funzionario ispettivo.

Sempre in materia di razionalizzazione la norma prevede che, attraverso un prossimo Decreto Interministeriale, verrà adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi ad uso degli Organi di vigilanza, secondo le linee che potranno essere definite dalla Commissione Centrale di coordinamento.

Di particolare rilevanza è, infine, il dettato del comma 5, secondo il quale i verbali di accertamento del personale che effettua vigilanza costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere reciprocamente utilizzati per ladozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, di competenza dei diversi organi ispettivi.

A tale riguardo, considerati i riflessi che possono derivare dai singoli accertamenti e, in particolare, la previsione di cui allart.3, terzo comma della legge 29 luglio 1996, n.402 che impedisce il reiterarsi delle indagini se non in casi definiti dalla norma stessa, è necessario che venga posta la massima cura nella rilevazione delle irregolarità, recependo informazioni che possono essere di utilità anche per le altre Amministrazioni.

Se poi laccertamento disposto è riferito solo ad alcune tipologie di irregolarità o a periodi di tempo limitati, la limitatezza del mandato va esplicitata nel verbale, come va esplicitata la riserva relativamente ad altre inadempienze al momento non rilevate.

La completezza delle informazioni, ed eventuali riserve per ulteriori accertamenti sono necessarie, anche per i verbali che pervengono allIstituto da parte di altre Amministrazioni, e ciò al fine di evitare una duplicazione di interventi al solo scopo di acquisire elementi per la quantificazione degli addebiti.

Si ritiene pertanto opportuno che, in sede di coordinamento regionale e/o in sede di riunioni periodiche presso le Direzioni Provinciali del lavoro, siano definite, fra tutte le Amministrazioni coinvolte, linee comuni che evitino gli inconvenienti sopra indicati.

3. I poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo, e in particolare dagli artt.6 e 13, i poteri attribuiti agli ispettori previdenziali vengono confermati e ampliati.

Confermati in quanto il comma 3 dellart.6 del D.lgs. 124/2004, di fatto, ribadisce le disposizioni già vigenti, (art.13 della legge 638/83 di conversione del D.L.463/83) sul conferimento agli ispettori previdenziali dei vari poteri di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro.

Ampliati perché viene attribuito, dal comma 4 dellart.13, agli ispettori previdenziali il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative.

La diffida può riguardare unicamente comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni amministrative, che siano accertati nel corso di unispezione e che possono considerarsi sanabili.

Al riguardo si sottolinea che dopo lentrata in vigore dellart.116, comma 12 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha riformato il sistema sanzionatorio, anche amministrativo, gli illeciti amministrativi che possono formare oggetto di contestazione da parte dei funzionari di vigilanza dellIstituto sono quelli riconducibili agli artt.14 e 35, 7° comma della legge 24 novembre 1981, n.689.

In allegato (all.3) si riporta unelencazione dei principali illeciti amministrativi che possono ritenersi sanabili.

4. Attività di prevenzione e promozione

Lart.8, al comma 4, attribuisce anche agli Enti previdenziali, secondo le rispettive competenze, la possibilità di svolgere attività di prevenzione e promozione, attraverso la diffusione di informazioni sulle novità legislative di maggior rilievo e/o su questioni di carattere generale che investono il rapporto previdenziale-assicurativo.

Sulla materia, peraltro, si fa riserva di successive istruzioni, considerando che la circolare ministeriale rinvia lapplicazione della disciplina a dopo lemanazione del citato Decreto.

5. Il diritto di interpello

Lart.9 del decreto introduce, in materia di lavoro e previdenziale-assicurativa, il diritto di interpello da esercitare esclusivamente da parte di Enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa lapplicazione della normativa.

Per quanto di competenza dellIstituto, linterpello dovrà riguardare materie strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile contributivo ecc. e potrà essere inviato, solo in via telematica, alla Direzione Centrale Entrate Contributive, allindirizzo di posta elettronica interpello.entratecontributive@inps.it di prossima istituzione, ovvero alle Sedi dellIstituto che provvederanno a trasmetterlo alla predetta Direzione Centrale, che curerà listruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero.

Non potranno essere inoltrati, sotto forma di interpello, e quindi evasi, quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende, restando peraltro impregiudicata lattività abitualmente svolta finalizzata a dare informazioni e chiarimenti a singole aziende o lavoratori.

Circa gli effetti che possono scaturire ad un eventuale adeguamento da parte del datore di lavoro agli indirizzi forniti a seguito di interpello si rinvia alle precisazioni fornite dalla circolare ministeriale.

Per quanto di interesse dellIstituto, si fa presente che, ferme restando le conseguenze sul piano previdenziale, la valutazione del comportamento adesivo agli indirizzi forniti a seguito di interpello, produrrà, in analogia a quanto previsto dalla citata circolare in materia di sanzioni amministrative, la non applicazione di sanzioni civili e somme aggiuntive.

6. Conciliazione monocratica

E di esclusiva competenza delle Direzioni del lavoro e si rinvia, per il necessario approfondimento, alla circolare ministeriale allegata.

Per la parte di interesse dellIstituto si richiamano peraltro gli effetti, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, che dalla stessa derivano.

La norma prevede, infatti, che sulle somme conciliate vengano versati i contributi che, secondo la circolare ministeriale, non possono essere inferiori a quelli calcolati sui minimali previsti per legge.

Occorrerà quindi, al fine della quantificazione del dovuto e del conseguente accredito sulle posizioni individuali, che le somme conciliate siano ripartite per i periodi di competenza.

Circa il momento di insorgenza dellobbligo contributivo si ritiene che lo stesso coincida con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore. Conseguentemente, il versamento di quanto dovuto allIstituto dovrà avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo al predetto termine.

Si fa riserva di fornire successive istruzioni circa le modalità di versamento e la compilazione della modulistica.

Ulteriore condizione, affinché la conciliazione esplichi i suoi effetti, è che i contributi siano effettivamente versati in unica soluzione, o anche ratealmente con la dimostrazione, secondo lindirizzo ministeriale, del versamento della prima rata della dilazione.

Al riguardo di sottolinea che, oltre ad impostare adeguati canali di comunicazione con le Direzioni Provinciali del Lavoro per ricevere e trasmettere i dati necessari a dare esecuzione al dettato normativo, è necessario che le dilazioni concesse a tale titolo siano costantemente monitorate fino alla loro conclusione.

I casi per i quali si verificassero interruzioni nei pagamenti, infatti, andranno immediatamente comunicati alle Direzioni del Lavoro per gli eventuali adempimenti di loro competenza.

7. Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro

Lart.17, infine, introduce importanti novità in materia di gravame amministrativo.

Infatti, i ricorsi avverso i verbali ispettivi aventi ad oggetto la qualificazione e la sussistenza dei rapporti di lavoro, che fino allentrata in vigore del Decreto Legislativo erano di competenza dei Comitati Regionali dellIstituto, sono ora attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali del Lavoro, organi di nuova istituzione, composti dal Direttore Regionale del Lavoro, che lo presiede, e dai Direttori Regionali dellINPS e dellINAIL.

I ricorsi vanno decisi entro novanta giorni dalla loro presentazione, decorsi i quali devono intendersi respinti.

Al riguardo, la circolare ministeriale fissa un termine per la presentazione del ricorso (30 giorni dalla notifica della contestazione) e prevede che in caso di assenza o impedimento dei membri del Comitato, questi possano essere sostituiti dai rispettivi vicari.

Sotto laspetto operativo le Direzioni regionali concorderanno, in sede di Comitato Regionale per il Lavoro, le modalità e i tempi di trasmissione degli atti, designando il funzionario che affiancherà il Segretario di tale Comitato per listruttoria dei ricorsi e per leventuale attività consulenziale.

Relativamente ai ricorsi presentati fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), come già indicato nel messaggio n. 20291 del 25 giugno 2004 (all.4), questi restano attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali dellIstituto.

Il Direttore Generale

Crecco