Tributario e Fiscale
I chiarimenti dell’ Agenzia per le Entrate per il trattamento fiscale dei risarcimenti per eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Agenzia delle Entrate Circolare n. 13E del 23 marzo 2004
I chiarimenti dell’Agenzia per le Entrate per il trattamento fiscale dei risarcimenti per eccessiva durata dei procedimenti giudiziari
Agenzia delle Entrate Circolare n. 13E del 23 marzo 2004
Oggetto: Registrazione dei decreti emessi in tema di equa riparazione ex lege 24 marzo 2001, n. 89 [ 1]
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla portata, rilevante ai fini fiscali, dei decreti in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, emessi dalle Corti di Appello ex lege 24 marzo 2001, n. 89.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
l’articolo 2 della citata legge n. 89 stabilisce che “Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”;
il successivo articolo 3 prevede che “1. La domanda di equa riparazione si propone dinnanzi alla Corte d’Appello
(…).
6. La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per Cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo”;
c) l’articolo 5-bis (aggiunto dall’articolo 2 del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, nel testo integrato dalla legge di conversione del 10 maggio 2002, n. 91 [ 2] ) stabiliva: “Il procedimento di cui all’articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato…”, mentre nulla disponeva in tema di imposta di registro. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tuttavia, l’esenzione ha continuato a persistere dato che l’articolo 10, comma 1, dello stesso testo unico espressamente stabilisce: “Non è soggetto al contributo unificato (…) il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89”.
In ordine ai rapporti tra contributo unificato e imposta di registro, è stato precisato, con circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002, che le norme sul contributo unificato “…non interessano l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari, la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto”.
Con riferimento ai decreti di equa riparazione, presentati alla registrazione, è stato posto il quesito se gli stessi siano esenti, oltre che dal contributo unificato, anche dall’imposta di registro, e, nella negativa, se sono soggetti alla registrazione a debito, vale a dire senza il contemporaneo versamento dell’imposta dovuta, ex articolo 59 del testo unico dell’imposta di registro.
Dal quadro normativo su richiamato emerge chiaramente che i decreti in esame devono essere registrati in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro, posto che sul punto la predetta legge n. 89 non reca nessuna disposizione derogatoria alle norme generali in materia.
Conferma indiretta della tesi, secondo cui tali decreti debbono essere assoggettati ad imposta di registro, è rinvenibile nello stesso testo unico delle spese di giustizia che, all’articolo 18, prevede l’esenzione esclusivamente ai fini dell’imposta di bollo (Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato…).
Per quanto riguarda il quesito concernente la registrazione a debito, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico dell’imposta di registro, “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
“le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato…”.
Circa la portata di questa norma il Consiglio di Stato, con parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996, ha affermato che “…occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (articolo 59 lett. a). Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un’amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito (…) nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell’esistenza del presupposto (…) di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte di una amministrazione dello Stato”.
I decreti di equa riparazione sono pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 89 del 2001, “il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia (…) del Ministro della Difesa (…) del Ministro delle Finanze (…) del Presidente del Consiglio dei Ministri” e, pertanto, rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito.
Nel caso di rigetto, con provvedimento passato in giudicato, della domanda di “equa riparazione” l’imposta di registro – prenotata a debito per gli stessi decreti – sarà recuperata dagli uffici giudiziari (v. nota del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2004) in capo al ricorrente. Non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l’irragionevole durata del processo.
L’interpretazione – secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 sono soggetti alla registrazione in termine fisso e il cancelliere è l’organo tenuto a richiedere la “registrazione a debito ex articolo 10, lettera c), del testo unico dell’imposta di registro (cfr. Ris. n. 350 del 17 novembre 1994, e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996) con le modalità previste dal successivo articolo 60 – è stata condivisa dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplifica “…anche le modalità di pagamento delle somme che il decreto ingiunge all’Amministrazione di pagare, evitando un’inutile complicazione (pagamento dell’imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell’Amministrazione).
Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno riscosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all’esito effettivamente dovuto” (consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003).