Penale

Monday 15 September 2003

Guida in stato di ebbrezza . La sospensione della patente disposta dal Prefetto vale come “presofferto” all’ esito del processo. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 15 aprile-1 agosto 2003, n. 11714

Guida in stato di ebbrezza . La sospensione della patente disposta dal Prefetto vale come presofferto allesito del processo

Cassazione Sezione prima civile sentenza 15 aprile-1 agosto 2003, n. 11714

Presidente Grieco relatore Genovese

Pm Golia conforme ricorrente Venica

Svolgimento del processo

1. Venica Giancarlo proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto della provincia di Udine che aveva disposto la sospensione della patente di giuda del predetto, ai sensi dellarticolo 224, comma 1, Codice della strada, per la durata di un anno. La sanzione, considerata lesistenza di un precedente provvedimento di sospensione della patente, soprattutto, era inflitta per la pronuncia di una sentenza penale (del 13 ottobre 1999), con la quale il giudice penale aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per il periodo di un anno, in relazione allaccusa di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso, con recidiva. Sosteneva, tuttavia, il ricorrente che la sentenza di patteggiamento non era del Gup (come sostenuto dal prefetto, nel suo provvedimento) ma del Tribunale di Udine, e la stessa non era ancora passata in giudicato, perciò chiedeva lannullamento del provvedimento per lerroneità del suo presupposto.

2. Il Giudice di pace, investito del ricorso, tratteneva la causa in decisione alludienza del 3 novembre e depositava la sentenza il 23 successivo.

3. Contro di essa propone ricorso il Venica, affidato a tre motivi. La Prefettura intimata non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la nullità della sentenza per lomessa lettura, da parte del giudice del merito, del dispositivo, alludienza di discussione) il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe nulla perché sarebbe stata completamente omessa la fase della discussione della causa, onde la parte ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di illustrare le proprie difese (sia per iscritto che per via orale).

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione degli articoli 445 Cpp e 115-116 Cpc, nonché larticolo 2697 Cc) il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto, come certi e incontestabili, i fatti sui quali era intervenuta la sentenza di patteggiamento, ai sensi dellarticolo 444 Cpp, mentre questa non sarebbe stato nei giudizi civili e amministrativi.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe completamente omesso la pronuncia e lesame del motivo di opposizione con il quale si era chiesta la revoca del decreto prefettizio, di sospensione della patente di guida, per insussistenza dei presupposti, perché basata su atto inesistente (pronuncia del Gip, mai intervenuta, essendo stata pronunciata dal Tribunale penale).

4. Il ricorso è infondato e va rigettato.

4.1. Il primo motivo di ricorso nella sostanza invoca a suo fondamento il precedente di cui alla decisione 1144/99 di questa Corte. Esso ha enunciato il principio di diritto in base al quale è nulla la sentenza resa nel giudizio dopposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ove sia stata omessa, nelludienza di discussione della causa svoltosi innanzi al Giudice di pace, limmediata lettura del dispositivo (e ciò perché, allapplicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio dopposizione ad ordinanza ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nellarticolo 23 della legge 689/81).

Per quanto astrattamente applicabile al caso in esame, tale principio in realtà non si attaglia perfettamente ad esso e la doglianza va respinta in ossequio allorientamento di questa Corte, già espresso nella sentenza 2959/03. In questa, infatti, è stato affermato, in una massima-fattispecie, il principio dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi a termini del quale, in relazione alla decisione della causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex articolo 23, settimo comma, della legge 689/81 «non vè logica incompatibilità tra la riserva di decidere, risultante dal verbale di udienza e la successiva attestazione contenuta nella sentenza in pari data, di lettura del dispositivo in udienza, ben potendo il giudice riservarsi la decisione, ritirarsi in camera di consiglio, rientrare in udienza e dare lettura del dispositivo della decisione assunta».

Orbene, dallesame del fascicolo processuale, cui è obbligato il giudice di legittimità della natura del vizio (error in procedendo) denunciato, si evince che il dispositivo venne letto, da parte del Giudice di pace, nella stessa data in cui ne era stata fatta riserva, in conformità alla regola giuridica enunciata dalla sentenza di questa Corte, sopra richiamata, e contro la quale nessuna nuova ragione è stata posta dal ricorrente né la Corte ha motivo di rilevare.

Neppure al riguardo è ammissibile, ex articolo 221 Cpc, una querela di falso, non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, non potendo tali carenze essere sanate successivamente, proprio perché previste a pena di inammissibilità (sentenza 2959/03, citata).

4.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto eccentrico rispetto al provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso introduttivo.

Infatti, il Prefetto, con il suo provvedimento non ha fatto altro che applicare larticolo 224, primo comma, del codice della strada, secondo il quale egli deve adottare il provvedimento comminatorio irrogativi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata stabilità dallautorità giudiziaria, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna siano divenuti irrevocabili.

Si tratta in sostanza di un atto dovuto, conseguente a statuizione penale definitiva, il cui raccordo tra amministrazione e giurisdizione è stato stabilito dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte, le quali hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via cautelare dal Prefetto e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice.

Con la sentenza 20/2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, allesito dellaccertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sullautore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se lapplicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se allapplicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dellautorità giudiziaria procedente.

4.3. Il terzo motivo di ricorso, infine, introduce una censura allaccertamento in fatto compiuto (negativamente per il ricorrente) dal giudice del merito, con riguardo ad una sentenza che, indicata dal prefetto nel suo provvedimento di sospensione della patente come pronunciata dal Gip, era stata identificata dal giudice di primo grado, a seguito dellistruttoria espletata, nella sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città, senza che lerronea indicazione dellautorità, in presenza di un puntuale riscontro di ogni altro elemento indicativo del provvedimento di condanna, divenuto definitivo, fosse stata ritenuta rilevante dal primo giudice. Tale richiesta di riesame è inammissibile in questa sede.

5. Non vè materia per provvedere sulle spese, non avendo lintimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.