Assicurazione ed Infortunistica

Monday 17 September 2007

Guida in stato di ebbrezza anche per i ciclisti.

Guida in stato di ebbrezza anche
per i ciclisti.

Tribunale di Bologna

Sentenza 21 giugno 2007, n. 1752

Sentenza n. 1752/07

Pronunziata il 13.06.2007

Motivazione depositata il
21.06.2007

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. MAURIZIO
PASSARINI

all’udienza
dibattimentale del 13 GIU 2007
ha pronunciato

e
pubblicato mediante lettura del dispositivo

la
seguente

SENTENZA

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nei
confronti di:

XX nato il (omissis)/1963 in
Algeria

– contumace –

IMPUTATO

del
reato p. e. p. dall’art. 186, 1° comma, 2° comma e 4°
comma bis D.Lvo nr. 285/92 COME MODIFICATO DALLA L. 284/03, conduceva il velocipede marca Concordia, in condizione di alterazione
psicoficica determinata dall’assunzione di bevande alcooliche, rimanendo
coinvolto in sinistro stradale. Tasso alcoolemico accertato mediante prelievo
ematico pari a 282 mg./100ml.

In Bologna il 4 settembre 2004.

In esito all’odierna udienza,
sentiti:

il P.M.
che ha concluso:

come da
verbale

Il difensore dell’imputato che ha
concluso:

come da
verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato è stato tratto a
giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero ai sensi
dell’ art. 550 c.p.p.

Nel corso del giudizio, svoltosi
in contumacia dell’ imputato, sono stati sentiti i
testi Nanetti e Tartari (rispettivamente, assistente ed ispettore della Polizia
Municipale di Bologna) e Giuseppina M.

All’esito dell’
istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’ art. 511 c.p.p., sono stati
dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è
dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della. decisione.

Le parti hanno successivamente
concluso come da verbale di udienza

* * *

Dalle dichiarazioni dei testi N.
e T. emerge che l’imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in
un incidente stradale con un autobus. Allorquando i testi intervennero, il XX era già stato condotto all’ospedale.

Dall’ esame alcoolimetrico cui
l’imputato, lo stesso giorno dell’incidente, fu sottoposto in ospedale, emerge
che lo stesso presentava un altissimo tasso alcolico (282 mg/100 ml: v. referto
acquisito agli atti del giudizio), ben superiore a quello massimo consentito
dalla normativa in materia di circolazione stradale.

Il teste G. M. – indicato dalla
difesa – ha riferito che poco prima dell’incidente aveva notato l’imputato
armeggiare intorno al manubrio della propria bicicletta, manubrio che appariva
storto. La teste non ha peraltro poi assistito all’incidente.

In forza della testimonianza G.
M., assume la difesa dell’imputato che costui non viaggiava sulla sua
bicicletta. L’assunto appare privo di ogni pregio, in quanto:

il fatto
che, poco prima dell’incidente, l’imputato stesse armeggiando intorno al
manubrio del suo velocipede non è in alcun modo incompatibile con il fatto che,
di lì a poco, lo stesso sia rimasto coinvolto in un incidente;

i testi
N. e T. descrivono un sinistro in cui pacificamente è rimasta coinvolta la
bicicletta del ciclista XX, tra l’altro trasportato all’ospedale subito dopo il
sinistro.

Del tutto priva di pregio è poi
l’ulteriore tesi, sostenuta dalla difesa dell’imputato, secondo la quale la
norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza non trova
applicazione per i ciclisti. È vero soltanto – ma è
cosa all’evidenza ben diversa – che in caso di guida in stato di ebbrezza di
una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.

Deriva da quanto precede che è
dimostrato che:

l’imputato,
conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un sinistro;

l’imputato
presentava un tasso alcolico nettamente superiore a quello consentito.

Il XX va
pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli.

La sua incensuratezza consente la
concessione delle attenuanti generiche.

Valutati tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p., si reputa equa la sua condanna alla
pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda (pena base: mesi uno ed
euro 900; ridotta per effetto delle attenuanti generiche).

Consegue per legge la condanna
dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Sulla base di un favorevole
giudizio prognostico, può concedersi all’imputato il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 533
e 535 c.p.p.

dichiara

XX colpevole del reato
ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di
giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.

Pena sospesa.

Bologna,
13.6.2007

Il Giudice

(Dr. Maurizio Passarini)

La presente sentenza è stata
redatta senza l’ausilio delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in sede di
istruttoria dibattimentale, in quanto la A. L. non ha provveduto
a fornire dette trascrizioni nei termini previsti dal contratto nazionale per
il servizio di documentazione degli atti dibattimentali stipulato in data
5.5.2006 e, in ogni caso, in tempo utile per il rispetto, da parte di questo
giudice, del termine per il deposito della sentenza.

Motivazione depositata in
Cancelleria il 21 GIU 2007.