Penale

Monday 30 June 2003

Gratuito patrocinio. Secondo il Tribunale di Messina è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della possibilità di interporre gravame contro la revoca dell’ ammissione al beneficio. N. 369 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2003.

Gratuito patrocinio. Secondo il Tribunale di Messina è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della possibilità di interporre gravame contro la revoca dellammissione al beneficio

N.   369   ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2003.

  Ordinanza emessa il 21 gennaio 2003 dal tribunale di Messina sul ricorso proposto da Bontempo Scavo Sebastiano Processo penale – Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti – Revoca del provvedimento di ammissione al beneficio disposta dal giudice d’ufficio in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali – Possibilita’ di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d’appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca – Mancata previsione – Disparita’ di trattamento rispetto alla ipotesi analoga della revoca del beneficio a seguito di richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria – Lesione del diritto di difesa. – Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6 e 10. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 25 del 25-6-2003) 

IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva assunta all’udienza in camera di consiglio

del  13  dicembre  2002,  previa  lettura degli atti del procedimento

instaurato   con  ricorso  del  31  luglio  2002  da  Bontempo  Scavo

Sebastiano,  nato  a  Tortorici (Messina) il 21 febbraio 1952, difeso

dall’avv. Claudio Faranda, ha emesso la seguente ordinanza.

    Con  decreto depositato in data 24 giugno 2002 la Corte di assise

di  Messina,  seconda  sezione, disponeva la revoca del provvedimento

del  13  giugno  2000  con  cui  Bontempo  Scavo Sebastiano, imputato

nell’ambito  del  procedimento  scaturito  dalla c.d. Operazione Mare

Nostrum,  il  cui  dibattimento e’ in corso di celebrazione davanti a

quella  Corte  (n. 19/1998  R.G.),  era  stato  ammesso al patrocinio

gratuito  a  spese  dello Stato da questo Tribunale con provvedimento

del  13  giugno  2000 in seguito all’accoglimento di una impugnazione

avverso   la   declaratoria   di   inammissibilita’  dell’istanza  di

ammissione pronunciata dalla Corte procedente il 11 gennaio 2000.

    Il   provvedimento   di   revoca   scaturiva   dall’esito   degli

accertamenti  disposti dalla Corte con decreto del 12 marzo 2001, con

il  quale,  in  ossequio  al  disposto  dell’art. 152  della legge 23

dicembre  2000,  n. 388,  era  stato  richiesto  alla amministrazione

finanziaria  e alla polizia tributaria di procedere ad indagini sulle

effettive  condizioni  patrimoniali e sulle disponibilita’ economiche

dell’imputato ammesso al citato beneficio.

    Acquisito l’esito degli accertamenti e verificato il superamento,

negli  anni  1999  e  2000, dei limiti di reddito per l’ammissione al

patrocinio,  la  Corte ordinava la revoca dell’ammissione, nonche’ il

recupero delle somme non versate all’Erario per effetto del godimento

del beneficio revocato.

    Avverso  il  provvedimento  di  revoca, con atto depositato il 31

luglio  2002,  ha  proposto  ricorso il Bontempo Scavo, lamentando il

carattere presuntivo del reddito attribuito al nucleo familiare dalla

Corte,   contestando   in   concreto   il  superamento  della  soglia

reddituale, ed in via subordinata chiedendo l’applicazione del limite

previsto  dalla prima parte dell’art. 11 della legge n. 217/1990 e la

non retroattivita’ della revoca.

    In  esito alla comparizione delle parti questo giudice, designato

per  la  trattazione  con  provvedimento presidenziale del 16 ottobre

2002, ha riservato la decisione.

    Ai   fini   dell’esatto   inquadramento   delle  questioni  poste

all’attenzione  del  decidente  dal  ricorso  in  esame e del tipo di

sbocco che allo stato si impone sono necessarie alcune considerazioni

in  merito  al  potere  esercitato  nel caso di specie dalla Corte di

assise  di  Messina  e  conseguentemente  al  tipo  di  provvedimento

adottato,  e,  in  secondo  luogo,  ai  rimedi eventualmente previsti

dall’ordinamento.

    Con  riferimento al primo aspetto della questione va rilevato che

nel sistema della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche come modificato

in seguito alla novella del 2001 (legge n. 134 del 29 marzo 2001), il

potere  di  revoca  del  provvedimento  di ammissione al patrocinio a

spese  dello  Stato  e’ attribuito al giudice innanzitutto in caso di

mancata  comunicazione  nei  termini  delle  eventuali  variazioni di

reddito  o  di mancata presentazione della documentazione relativa ai

redditi  prodotti  dallo  straniero  all’estero  (l’art. 10,  dopo le

modifiche  del  2001,  non  si  riferisce  piu’  alla  documentazione

«prescritta»,   ma  solo  a  quella  «richiesta»,  ma,  eliminato  il

riferimento  al comma 5 dell’art. 5, abrogato il comma 2 dello stesso

art. 5,  e modificato conseguentemente il comma 4 – ormai di fatto il

n. 3  –  dello  stesso  articolo,  emerge un difetto di coordinamento

della   novella   piu’  recente).  Altro  possibile  presupposto  per

l’esercizio  del  potere  di revoca, contemplato dallo stesso art. 10

della  legge  n. 217,  e’ quello della variazione delle condizioni di

reddito  risultante  dalla comunicazione tempestiva dell’interessato.

Tutti  i  casi  elencati  sono  assimilati quanto alla forma (decreto

motivato), all’organo competente a provvedere (il giudice che procede

al  momento  della  scadenza  dei  termini  o  al  momento  in cui e’

effettuata la comunicazione) e al regime delle impugnazioni (in prima

battuta  ricorso al tribunale o alla Corte d’appello a cui appartiene

il  giudice  che  ha emesso il provvedimento di revoca o modifica, il

quale  provvede  nelle forme di cui all’art. 29 della legge 13 giugno

1942,  n. 794,  e  quindi  ricorso  per  cassazione per violazione di

legge).

    L’art.  10  della  legge n. 217 prevede poi, al secondo comma, un

potere  di  revoca  o  di  modifica  del provvedimento di ammissione,

esercitabile  in  ogni  momento,  su  richiesta del competente organo

dell’amministrazione  finanziaria  (non  piu’  del pubblico ministero

dopo  il  breve  periodo  di  vigenza  dell’art. 152  della  legge 23

dicembre  2000,  n. 388,  abrogato  espressamente  dall’art. 23 della

legge  29  marzo  2001,  n. 134),  richiesta che puo’ tuttavia essere

avanzata  –  di  fatto condizionando il potere di revoca o modifica –

solo  finche’  non  siano  decorsi  cinque anni dalla definizione del

procedimento  per  il quale l’interessato ha ottenuto l’ammissione al

patrocinio  a  spese  dello  Stato.  In  questo caso il procedimento,

disciplinato  ancora dall’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794,

e’  direttamente  attribuito  alla  cognizione  del tribunale o della

Corte  d’appello  a  cui  appartiene  il  giudice  che  ha provveduto

all’ammissione  (e’  stato  ritenuto  illegittimo  e  suscettibile di

annullamento  senza rinvio il provvedimento di revoca emesso, ad es.,

dal  g.i.p.  che  a  suo  tempo  aveva concesso il beneficio: Cass. 4

ottobre  1999,  Terranova),  e  contro  l’ordinanza  che decide sulla

richiesta e’ ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

    Significative  divergenze  di  opinione  ha invece evidenziato in

giurisprudenza  la  soluzione  della questione dell’ammissibilita’ di

una  revoca  ex officio del provvedimento di ammissione al beneficio,

disposta  dallo  stesso  giudice  che  ha  accordato il patrocinio in

relazione al difetto di un presupposto di ammissibilita’, ovvero alla

mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali.

    Rileva   sotto   il   primo   profilo   soprattutto  l’ammissione

erroneamente  disposta  con  riguardo a reati contravvenzionali per i

quali   la   legge  n. 217  originariamente  escludeva  l’accesso  al

patrocinio  a  spese  dello Stato: in tale ipotesi, destinata ormai a

perdere  di  attualita’  in  seguito  all’abrogazione  del  comma  8,

dell’art. 1 della legge n. 217 (art. 2, legge 29 marzo 2001, n. 134),

la  giurisprudenza ammette da tempo la revoca ex officio, ritenendola

espressione   del   generale  potere  di  autotutela  della  pubblica

amministrazione, escludendo che sia ostativa la mancata previsione di

tale possibilita’ tra i casi di revoca di cui all’art. 10 della legge

n. 217,  ed  assoggettando  il relativo provvedimento al «reclamo» di

cui  all’art. 6,  quarto  comma,  con la correlativa esclusione della

ricorribilita’  diretta  per  cassazione  (cosi’ Cass. 26 marzo 1998,

Sinisi, e gia’ Cass. 19 ottobre 1994, Carriere; Cass. 14 aprile 1995,

Marinaci).

    Piu’  problematica  l’ammissibilita’  di  una  revoca per difetto

delle  condizioni  di  reddito  legittimanti,  ovviamente  consentita

dall’art. 10  se  preceduta  dalla  richiesta  del  competente organo

dell’amministrazione finanziaria, ma non sempre ritenuta possibile in

assenza  di  tale  richiesta.  Secondo  un  primo  gruppo di pronunce

infatti  anche  in questo caso, ed anche se la mancanza dei requisiti

reddituali  e’ originaria, non potendo il giudice essere condizionato

dalla  richiesta  dell’intendente di finanza (ora direttore regionale

delle  entrate),  il  potere  di  revoca,  pur  se non esplicitamente

contemplato  dall’art.  10 della legge, e’ espressione della generale

potesta’  di  autotutela della pubblica amministrazione, assumendo la

decisione  in  ordine  al  patrocinio  a   spese  dello  Stato  natura

sostanzialmente  amministrativa  (Cass. 29 novembre 2001, PM in proc.

Di  Stefano; Cass. 12 ottobre 1999, Carbonelli). A questa opinione si

contrappone quella illustrata in altre decisioni, secondo le quali la

revoca  per  mancanza del requisito reddituale e’ esercizio di vero e

proprio   potere   giurisdizionale   che  non  puo’  essere  attivato

d’ufficio,     ma    presuppone    necessariamente    la    richiesta

dell’amministrazione  finanziaria  (Cass. 24 aprile 2001, Meci; Cass.

3 dicembre   2001,   PM   in  proc.  Musumeci),  con  la  conseguente

illegittimita’   del   provvedimento  adottato  in  difetto  di  tale

imprescindibile condizione (Cass. 6 giugno 2001, Venuto).

    Sul  piano  della  tutela la questione del rimedio esperibile non

forma oggetto di specifiche affermazioni di principio, poiche’ per un

verso  incidentalmente  si  afferma  che  in  caso  di modifica della

condizione  reddituale  lo  strumento  utilizzabile secondo il citato

art. 10  sarebbe  il ricorso per cassazione (cosi’ la citata Cass. 26

marzo  1998, Sinisi), mentre per altro verso si reputa implicitamente

ammissibile,  in  caso  di  revoca  disposta  d’ufficio  per mancanza

originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, l’impugnazione

di   cui  all’art. 6, quarto comma, della legge n. 217 (cosi’ Cass. 12

ottobre 1999, Carbonelli).

    Orbene,  se  da  un  lato  un criterio di ragionevolezza induce a

ritenere  sempre  consentito  al giudice che procede il controllo sul

diritto  alla  conservazione  del  beneficio in relazione al possesso

delle  condizioni reddituali necessarie per l’ammissione al beneficio

del  patrocinio  a  spese  dello  Stato, a prescindere dall’eventuale

inerzia  di  altri  organi,  dall’altro lato appare problematica, nel

contesto normativo richiamato, l’individuazione di un soddisfacente e

completo  sistema  di  tutele  avverso una tipologia di provvedimenti

destinati  ad  incidere  in  modo significativo sull’effettivita’ del

diritto di difesa.

    Da  un lato il ricorso per cassazione e’ previsto dall’art. 10 in

caso  di  revoca del provvedimento quando risulti provata la mancanza

originaria  o  sopravvenuta  delle  condizioni  di  reddito,  ma  sul

presupposto     di    una    richiesta    del    competente    organo

dell’amministrazione  finanziaria  rivolta  al  giudice  naturalmente

individuato  dalla legge per la decisione sulle impugnazioni relative

ai provvedimenti in materia di patrocinio per i non abbienti (art. 6,

quarto  comma),  e  conseguentemente  di un provvedimento adottato da

quest’ultimo:  non  appare  assimilabile a questa la situazione della

revoca  disposta  d’ufficio  dallo  stesso giudice che ha concesso il

beneficio o comunque dal giudice che procede.

    Dall’altro   lato   l’ammissibilita’  dell’impugnazione  prevista

dall’art. 6,  quarto  comma,  della  legge  n. 217 incontra il limite

della  tassativita’,  che  appare  insuperabile  in  caso  di  revoca

disposta,  come  nel  caso  in  esame, in relazione alla sopravvenuta

mancanza  delle condizioni di reddito necessarie per la fruizione del

patrocinio  per  i  non  abbienti.  Mentre infatti con qualche sforzo

l’ipotesi di accertato difetto iniziale del requisito potrebbe essere

assimilata  a  quella  del  diniego,  con la conseguente applicazione

diretta  del  sistema  delineato  nei  commi  4 e 5 del citato art. 6

(secondo  la  linea  interpretativa  delineata  per  l’ipotesi  della

erronea  concessione  del  beneficio  in relazione a procedimento per

reati  contravvenzionali),  del  tutto impraticabile si presenta tale

percorso  in  caso  di  accertata mancanza sopravvenuta del requisito

reddituale:  in  questa  ipotesi  l’impugnazione  di  cui all’art. 6,

quarto comma non e’ ammissibile perche’ la legge non la prevede e non

e’  suscettibile  sul  punto  di  interpretazione adeguatrice, con la

conseguenza   di   privare   gli   interessati   di  adeguata  tutela

giurisdizionale  in  un  settore  nevralgico  per  la  garanzia della

effettivita’  della  tutela giurisdizionale; e cio’ sia in violazione

dell’art. 3 Cost., in quanto in presenza di provvedimenti che muovono

da presupposti comuni (l’accertata mancanza del requisito reddituale)

non  e’  assicurata  la  medesima  garanzia  giurisdizionale,  sia in

contrasto   con   la   garanzia  del  diritto  di  difesa  apprestata

dall’art. 24 Cost., la cui effettivita’ puo’ risultare compromessa in

caso  di mancata previsione di adeguate forme di tutela relativamente

ai  provvedimenti  che  concernono l’ammissione al patrocinio a spese

dello Stato.

    Non  appare  pertanto  manifestamente  infondata  la questione di

legittimita’  costituzionale  degli  articoli 6  e  10 della legge 30

luglio  1990,  n. 217,  e successive modificazioni, in relazione agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono,

in  caso  di  revoca  del provvedimento di ammissione al patrocinio a

spese  dello  Stato,  disposta  d’ufficio  dal  giudice in seguito ad

accertata   mancanza   dei   requisiti   reddituali,   originaria   o

sopravvenuta,   la   possibilita’   per   l’interessato  di  proporre

impugnazione  davanti  al  tribunale  o alla Corte d’appello ai quali

appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio.

    Va  infine  rilevato – ma la notazione assume carattere meramente

incidentale  e  conferma  piuttosto  la  necessita’  di un intervento

diretto  ad  orientare  eventuali  aggiustamenti  normativi  – che la

situazione  non  e’  destinata  a  mutare in seguito al mutamento del

quadro  di  riferimento normativo determinato dall’entrata in vigore,

dal   1° luglio   2002   (qualche   giorno   dopo   il  deposito  del

provvedimento,  e  prima  della  presentazione  dell’impugnazione  in

esame),  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115,  che  ha tra l’altro

espressamente  abrogato  tanto  la  legge 30 luglio 1990, n. 217, che

buona  parte  della  successiva  novella  del 2001 (art. 299). Mentre

infatti  l’art. 99  del citato d.P.R. prevede e disciplina, con norma

che  sostanzialmente  ricalca  quella  dell’art. 6,  quarto  e quinto

comma,  della  legge  n. 217,  l’impugnazione  dei  provvedimenti  di

rigetto  dell’istanza di ammissione, in tema di revoca (a causa della

riproduzione  solo  parziale  dell’art.  10  della  legge  del  1990)

l’attuale  art. 113  del  d.P.R. n. 115 (inserito in un apposito capo

VII  del  titolo  II della parte III del provvedimento, dedicato alla

Revoca  del  decreto  di  ammissione  al patrocinio) ha riprodotto la

possibilita’  del  ricorso  per  cassazione  nell’ipotesi  di  revoca

chiesta  dall’amministrazione,   ma  il  testo  unico non contempla la

possibilita’  di  impugnare  la revoca del beneficio negli altri casi

(che  sia  qualificabile quale «revoca» anche il provvedimento emesso

in  seguito ad accertata insussistenza iniziale dei limiti di reddito

emerge testualmente dall’art. 112, primo comma, lett. d, del d.P.R.).