Imprese ed Aziende
Grandi imprese in crisi. Convertito in legge (con modifiche) il decreto legge 3.5.2004 n. 119 – LEGGE 5 Luglio 2004, n. 166
Grandi imprese in crisi. Convertito in legge (con modifiche) il decreto legge 3.5.2004 n. 119
LEGGE 5 Luglio 2004, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 156 del 6-7-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni
correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in
stato di insolvenza, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita’
Produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
—-
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2952):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita’ produttive
(Marzano) il 7 maggio 2004.
Assegnato alla 10ª commissione (Attivita’ produttive),
in sede referente, il 7 maggio 2004 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalita’, l’11 e 12 maggio 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 19, 25 maggio;
15 e 16 giugno 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5072):
Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive), in
sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI,
XIII e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004.
Esaminato in aula il 30 giugno 2004 ed approvato il
1° luglio 2004.
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Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
106 del 7 maggio 2004.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119
L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
” ART. 1. – (Funzioni del commissario straordinario e programmi
per le imprese del gruppo). – 1. All’articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: “decreto-legge n. 347”,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “svolge anche le funzioni attribuite al
commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e” sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Il giudice delegato, prima dell’autorizzazione del
programma di ristrutturazione, puo’ autorizzare il commissario
straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio’ sia
necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione
dell’attivita’ d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa
stessa”;
c) il comma 2 e’ abrogato;
d) al comma 3, le parole: “Il commissario straordinario” sono
sostituite dalle seguenti: “Quando ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario
straordinario”, e le parole: “al tribunale di cui all’articolo 2,
comma 1″ sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale che ha
dichiarato l’insolvenza dell’impresa di cui all’articolo 2, comma 1″;
e) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al
comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla
capogruppo, a norma dell’articolo 4, comma 2, ovvero in via
auto-noma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un
programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo
4, commi 2 e 3″ “.
All’articolo 2, al comma 1:
prima della lettera a), sono inserite le seguenti:
” Oa) al comma 1, la parola: “cinque” e’ sostituita dalla
seguente: “quindici”; le parole: “sentito il commissario
straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il
commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore
nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3″ ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “La sentenza determina, con riferimento
alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in
quanto compatibili”;
OOa) al comma 1-bis, le parole: “Qualora il tribunale accerti
l’insussistenza dell’insolvenza, ovvero anche di uno solo dei
requisiti previsti dall’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti:
“Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello
stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo
dei requisiti previsti dall’articolo 1,” “;
alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: ” senza ritardo “
sono sostituite dalla seguente: ” tempestivamente “;
dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
” b-bis) al comma 4, le parole: “su richiesta del commissario”
sono sostituite dalle seguenti: “sentito il commissario” “.
All’articolo 3, al comma 1:
alla lettera b), le parole da: ” e le parole ” fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: ” e dopo le parole: “o
ad alcune categorie di essi” sono inserite le seguenti: “nonche’ a
societa’ da questi partecipate” “;
alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: ” o societa’ da
questi partecipate ” sono inserite le seguenti: ” o societa’,
costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato “;
alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: ” dei
relativi importi e delle cause di prelazione ” sono aggiunte le
seguenti: ” ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non
consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati,
saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo
complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari “; il
quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ” Comunica, inoltre, con
le stesse modalita’, il provvedimento di cui al comma 7 “; dopo il
quinto periodo e’ inserito il seguente: ” I creditori ammessi possono
impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ” e, al sesto periodo, le
parole: ” I termini per proporre opposizione ” sono sostituite dalle
seguenti: ” I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione “;
alla lettera l), capoverso 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ” Il giudice delegato stabilisce altresi’ i criteri di
legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui
importo complessivo e’ gia’ stato ammesso al voto “;
alla lettera m), il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “
nel quarto periodo, dopo le parole: “I creditori che non fanno
pervenire il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si
legittimano al voto” e le parole: “si ritengono consenzienti” sono
sostituite dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione
del concordato” “;
alla lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: ” la
maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 ” sono sostituite
dalle seguenti: ” la maggioranza di cui al comma 8 “;
alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo e’ soppresso.
All’articolo 4, capoverso ” ART. 4-ter “, al comma 2, le parole: “
Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato “
sono sostituite dalle seguenti: ” Nel caso in cui sia stata
autorizzata la presentazione di una proposta di concordato “.
Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:
” ART. 4-bis. – (Effetti del decreto di ammissione immediata
all’amministrazione straordinaria). – 1. All’articolo 2 del
decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento
del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della
gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni
dell’imprenditore insolvente. Determina altresi’ gli effetti di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42,
44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario
straordinario”.
ART. 4-ter. (Modificazioni all’articolo 5 del decreto-legge n.
347). – 1. All’articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attivita’ produttive”
sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delle attivita’
produttive”;
b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attivita’ produttive”
sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero delle attivita’
produttive”.
ART. 4-quater. – (Disposizioni in materia di azioni revocatorie).
– 1. All’articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “dall’articolo 49” sono sostituite dalle
seguenti: “dagli articoli 49 e 91” e le parole: “anche dopo
l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche’ funzionali, nell’interesse dei creditori, al raggiungimento
degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti:
“anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di
ristrutturazione, purche’ si traducano in un vantaggio per i
creditori”;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga
attraverso un concordato, si applica l’articolo 4-bis, comma 1,
lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III
del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 2 dell’articolo 2. Tale disposizione si applica anche in
tutti i casi di conversione della procedura in fallimento” “.