Imprese ed Aziende

Wednesday 07 July 2004

Grandi imprese in crisi. Convertito in legge (con modifiche) il decreto legge 3.5.2004 n. 119 – LEGGE 5 Luglio 2004, n. 166

Grandi imprese in crisi. Convertito in legge (con modifiche) il decreto legge 3.5.2004 n. 119

LEGGE 5 Luglio 2004, n. 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 156 del 6-7-2004)  

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  Il  decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni

correttive  ed  integrative  della  normativa sulle grandi imprese in

stato  di  insolvenza,  e’  convertito  in legge con le modificazioni

riportate in allegato alla presente legge.

    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 5 luglio 2004

                               CIAMPI

                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita’

                              Produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                                 —-

                         LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 2952):

              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri

          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  attivita’ produttive

          (Marzano) il 7 maggio 2004.

              Assegnato  alla 10ª commissione (Attivita’ produttive),

          in  sede  referente,  il  7  maggio  2004  con parere delle

          commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 14ª.

              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  consultiva,  sull’esistenza  dei  presupposti  di

          costituzionalita’, l’11 e 12 maggio 2004.

              Esaminato  dalla  10ª commissione il 18, 19, 25 maggio;

           15 e 16 giugno 2004.

              Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.

          Camera dei deputati (atto n. 5072):

              Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive), in

          sede  referente,  il 22 giugno 2004 con pareri del Comitato

          per  la  legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI,

          XIII e XIV.

              Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004.

              Esaminato  in  aula  il  30 giugno 2004 ed approvato il

          1° luglio 2004.

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          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  3  maggio  2004,  n.  119,  e’ stato

          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.

          106 del 7 maggio 2004.

              A  norma  dell’art.  15, comma 5, della legge 23 agosto

          1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e

          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),

          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione

          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua

          pubblicazione.

              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di

          conversione  e  corredato delle relative note e’ pubblicato

          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.

                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

               AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119

   L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:

   ”  ART.  1.  – (Funzioni del commissario straordinario e programmi

per  le imprese del gruppo). – 1. All’articolo 3 del decreto-legge 23

dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio  2004, n. 39, di seguito denominato: “decreto-legge n. 347”,

sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al comma 1, le parole: “svolge anche le funzioni attribuite al

commissario  giudiziale  di cui al decreto legislativo n. 270 e” sono

soppresse;

   b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

   “1-bis.   Il   giudice  delegato,  prima  dell’autorizzazione  del

programma   di  ristrutturazione,  puo’  autorizzare  il  commissario

straordinario  al  pagamento  di creditori anteriori, quando cio’ sia

necessario  per  evitare  un  grave  pregiudizio  alla  continuazione

dell’attivita’ d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa

stessa”;

   c) il comma 2 e’ abrogato;

   d)  al  comma  3,  le  parole: “Il commissario straordinario” sono

sostituite  dalle  seguenti:  “Quando  ricorrono le condizioni di cui

all’articolo  81  del  decreto  legislativo  n.  270,  il commissario

straordinario”,  e  le  parole:  “al tribunale di cui all’articolo 2,

comma  1″  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “al  tribunale  che ha

dichiarato l’insolvenza dell’impresa di cui all’articolo 2, comma 1″;

   e) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

   “3-bis.  Le  procedure  relative alle imprese del gruppo di cui al

comma  3  possono  attuarsi  unitariamente  a  quella  relativa  alla

capogruppo,   a  norma  dell’articolo  4,  comma  2,  ovvero  in  via

auto-noma,  attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un

programma  di  cessione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo

4, commi 2 e 3″ “.

   All’articolo 2, al comma 1:

   prima della lettera a), sono inserite le seguenti:

   ”  Oa)  al  comma  1,  la  parola:  “cinque”  e’  sostituita dalla

seguente:    “quindici”;   le   parole:   “sentito   il   commissario

straordinario”   sono   sostituite   dalle   seguenti:   “sentiti  il

commissario  straordinario,  ove lo ritenga necessario, e il debitore

nelle  ipotesi  di  cui  all’articolo  3, comma 3″ ed e’ aggiunto, in

fine,  il  seguente   periodo: “La sentenza determina, con riferimento

alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione

straordinaria,  gli  effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in

quanto compatibili”;

   OOa)  al  comma  1-bis,  le  parole: “Qualora il tribunale accerti

l’insussistenza   dell’insolvenza,  ovvero  anche  di  uno  solo  dei

requisiti  previsti dall’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti:

“Qualora  il  tribunale  respinga la richiesta di dichiarazione dello

stato  di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo

dei requisiti previsti dall’articolo 1,” “;

   alla  lettera  b),  capoverso  2-bis, le parole: ” senza ritardo “

sono sostituite dalla seguente: ” tempestivamente “;

   dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

   ”  b-bis)  al  comma  4, le parole: “su richiesta del commissario”

sono sostituite dalle seguenti: “sentito il commissario” “.

   All’articolo 3, al comma 1:

   alla  lettera  b),  le  parole  da: ” e le parole ” fino alla fine

della  lettera sono sostituite dalle seguenti: ” e dopo le parole: “o

ad  alcune  categorie  di essi” sono inserite le seguenti: “nonche’ a

societa’ da questi partecipate” “;

   alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: ” o societa’ da

questi  partecipate  ”  sono   inserite  le  seguenti:  ”  o societa’,

costituite   dal  commissario  straordinario,  le  cui  azioni  siano

destinate   ad   essere  attribuite  ai  creditori  per  effetto  del

concordato “;

   alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: ” dei

relativi  importi  e  delle  cause  di  prelazione ” sono aggiunte le

seguenti:  ” ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non

consentano  l’individuazione  nominativa  dei  soggetti  legittimati,

saranno   ammessi   nell’elenco   i    crediti   relativi  all’importo

complessivo  di  ogni singola categoria di strumenti finanziari “; il

quarto  periodo  e’ sostituito dal seguente: ” Comunica, inoltre, con

le  stesse  modalita’,  il provvedimento di cui al comma 7 “; dopo il

quinto periodo e’ inserito il seguente: ” I creditori ammessi possono

impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100

del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267 ” e, al sesto periodo, le

parole:  ” I termini per proporre opposizione ” sono sostituite dalle

seguenti: ” I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione “;

   alla  lettera  l),  capoverso 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  ”  Il  giudice  delegato  stabilisce  altresi’ i criteri di

legittimazione  al  voto dei portatori di strumenti finanziari il cui

importo complessivo e’ gia’ stato ammesso al voto “;

   alla  lettera  m),  il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “

nel  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  “I  creditori che non fanno

pervenire  il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si

legittimano  al  voto”  e le parole: “si ritengono consenzienti” sono

sostituite  dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione

del concordato” “;

   alla  lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: ” la

maggioranza  di  cui  al  primo periodo del comma 8 ” sono sostituite

dalle seguenti: ” la maggioranza di cui al comma 8 “;

   alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo e’ soppresso.

   All’articolo 4, capoverso ” ART. 4-ter “, al comma 2, le parole: “

Nel  caso  in  cui  sia stata presentata una proposta di concordato “

sono  sostituite  dalle  seguenti:  ”  Nel  caso  in  cui  sia  stata

autorizzata la presentazione di una proposta di concordato “.

   Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:

   ”  ART.  4-bis.  –  (Effetti  del  decreto di ammissione immediata

all’amministrazione   straordinaria).   –   1.   All’articolo  2  del

decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

   “2-bis.  Il  decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento

del  debitore  e  l’affidamento  al  commissario  straordinario della

gestione     dell’impresa    e    dell’amministrazione    dei    beni

dell’imprenditore  insolvente.  Determina altresi’ gli effetti di cui

all’articolo  48   del  decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42,

44,  45,  46  e  47  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle

controversie,   anche  in  corso,  relative  a  rapporti  di  diritto

patrimoniale   dell’impresa,   sta   in   giudizio   il   commissario

straordinario”.

   ART.  4-ter.  (Modificazioni  all’articolo  5 del decreto-legge n.

347). – 1. All’articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le

seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attivita’ produttive”

sono   sostituite  dalle  seguenti:  “Il  Ministero  delle  attivita’

produttive”;

   b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attivita’ produttive”

sono   sostituite  dalle  seguenti:  “al  Ministero  delle  attivita’

produttive”.

   ART.  4-quater. – (Disposizioni in materia di azioni revocatorie).

–  1.  All’articolo  6  del  decreto-legge  n. 347, sono apportate le

seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “dall’articolo 49” sono sostituite dalle

seguenti:  “dagli  articoli  49  e  91”  e  le  parole:  “anche  dopo

l’autorizzazione  alla  esecuzione del programma di ristrutturazione,

purche’  funzionali,  nell’interesse dei creditori, al raggiungimento

degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti:

“anche  nel  caso  di  autorizzazione all’esecuzione del programma di

ristrutturazione,   purche’  si  traducano  in  un  vantaggio  per  i

creditori”;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   “1-bis.  Nel  caso  in  cui la soddisfazione dei creditori avvenga

attraverso  un  concordato,  si  applica  l’articolo  4-bis, comma 1,

lettera c-bis).

   1-ter.  I  termini  stabiliti dalle disposizioni della sezione III

del  capo  III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di

cui al comma 2 dell’articolo 2. Tale disposizione si applica anche in

tutti i casi di conversione della procedura in fallimento” “.