Civile
Gli utenti hanno il diritto di conoscere in chiaro i numeri telefonici chiamati. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Oggetto : fatturazione dettagliata relativa ai numeri a tariffazione specifica (numerazione 899 e 709).-Newsletter 182 27
Gli utenti hanno il diritto di conoscere “in chiaro” i numeri telefonici chiamati.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Oggetto : fatturazione dettagliata relativa ai numeri a tariffazione specifica (numerazione 899 e 709). Newsletter 182 27.5.2003
Con riferimento alle segnalazioni, numerose, che continuano a pervenire in materia di fatturazione dettagliata, relative anche alla numerazione a tariffazione specifica quali ad esempio i numeri 899 e 709, si comunica che all’esito degli accertamenti svolti, questa Autorità è in procinto di adottare un nuovo procedimento al riguardo.
Nelle more della sua adozione, l’Autorità ha constatato che, malgrado quanto segnalato a codesta società già con decisione del 5 ottobre 1998, si determino ancora situazioni nelle quali, ad abbonati lesi da attività ingannevoli di terzi, articolazioni di codesta non permettono di esercitare agevolmente i relativi diritti, nonostante quanto previsto dalla legge 675/1996.
Riassumendo nuovamente quanto evidenziato in varie decisioni riguardanti anche singoli ricorsi al Garante, va ricordato ancora una volta che, fermo restando l’obbligo di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni (articolo 5 comma 3 decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171), deve essere successivamente riconosciuta all’abbonato una duplice possibilità.
Da un lato, tale soggetto può ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate qualora emerga un’esigenza di tutela rispetto a verifiche da compiere sull’esattezza o sulla legittimità di determinati addebiti, o i contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate, nei limiti previsti dal citato provvedimento del 5 ottobre 1998 (cfr. articolo 20, comma 1, lettera g della legge 31 dicembre 1996, n. 673, nonché provvedimenti citato).
Dall’altro lato l’abbonato ha diritto di esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della stessa legge, per ottenere “in chiaro” dal fornitore telefonico i numeri contattati. Come più volte rappresentato, in quest’ultimo caso l’abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione ai fini dell’esercizio del diritto di recesso e può rivolgersi al titolare del trattamento con una procedura snella ( ex. Articolo 17, comma 1, del D.P.R. n.501/1998). Ciò ferma restando la necessità, per il fornitore del servizio, di verificare l’identità del soggetto istante.
L’osservanza dei principi richiamati nel menzionato provvedimento del 1998 e nel predetto art.13 È rilevante sul piano della liceità e concorrenza del complessivo trattamento dei dati.
Con riserva di dare comunicazione del nuovo provvedimento di ordine generale, in ordine al quale codesta società potrà fornire, ove ritenuto utile, altri elementi di valutazione, si invita quindi a tener conto, nel frattempo, delle indicazioni già formulate dal Garante.