Tributario e Fiscale
Gli USA tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti per i militari di stanza a Camp Darby. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Cassazione. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n.290/2004
Gli USA tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti per i militari di stanza a Camp Darby. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Cassazione
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n.290/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Stati Uniti d’America hanno impugnato, nei confronti del Comune di Pisa, con ricorso notificato il 5 novembre 2001, la sentenza della C.T.R. di Firenze, depositato il 27 ottobre 2000, confermativa di quella di primo grado, che aveva respinto il proprio ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla tassa per la raccolta ed il rapporto dei rifiuti solidi urbani degli anni ’94, ’95 e ’96, inerenti allo stabilimento balneare, sito in località Tirrenia, Pisa, viale del Tirreno n. 8/b, gestito a favore dei dipendenti della base militare di Camp Darby.
Lamenta il ricorrente: la nullità dell’impugnata sentenza perché priva di motivazione; l’insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’immunità da imposizione fiscale degli Stati esteri; l’irragionevolezza della tariffa, applicata senza tener conto dei parametri, fissati dal regolamento comunale del 13 ottobre ’94 in relazione al D.Lgs. 507/93; nonché la contraddittorietà con altre decisioni della C.T.P. di Pisa e l’eccesso di potere per l’illogica determinazione tariffaria; l’illegittimità dell’efficacia retroattiva al regolamento del 13 ottobre ’94.
Con controricorso notificato il 6/12/1, il comune di Pisa resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Privo di fondamento è il rimo motivo, dato ce, contrariamente all’assunto del ricorrente, il rigetto del suo appello incidentale risulta adeguatamente motivato sulla base della riscontrata mancanza di specifiche censure all’impugnata sentenza nell’atto di appello; in cui vengono semplicemente ribaditi i motivi di doglianza del ricorso introduttivo.
Anche il secondo motivo è destituito di fondamento atteso che, come rilevato dai giudici di merito, l’immunità fiscale riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario a favore degli Enti Sovrani, e recepita ex art. 10 comma 1 Cost. [1] Nel nostro ordinamento, concerne esclusivamente le attività essenziali all’espletamento delle loro funzioni istituzionali e non certo quella di natura privatistica, che, come quella in esame (gestione di uno stabilimento balneare per i dipendenti), siano del tutto estranee alle stesse, alle quali risultino solo indirettamente ed occasionalmente collegate.
Parimenti privo di fondamento è il terzo motivo, atteso che si fonda su apodittiche affermazioni di illogicità e irragionevolezza delle tariffe applicate, che, come rilevato dal giudice di appello, non tengono in alcun conto della dettagliata ed esaustiva motivazione fornita sul punto del giudice di primo grado.
Mentre inconferente per la sua assoluta irrilevanza, l’asserito contrasto giurisprudenziale sul tema nell’ambito della C.T.P. di Pisa.
Infine, di evidente marca defatigatoria l’ultimo motivo, col qual il ricorrente lamenta la retroattiva applicazione del reg. Comunale del 30 ottobre ’94, dei cui parametri, invece, nella precedente doglianza ne aveva denunciato l’omessa applicazione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, come in dispositivo indicate.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado in Euro 1.100, di cui Euro 100 per spese.
16/6/2003.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.