Civile
Gli ultimi chiarimenti del ministero sul divieto di fumo.MINISTERO DELLA SALUTE – Circolare 17 dicembre 2004
Gli ultimi chiarimenti del ministero sul divieto di fumo.
MINISTERO DELLA
SALUTE – Circolare 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”
Nell’approssimarsi della data di
piena entrata in vigore delle prescrizioni dell’art.
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non
fumatori – prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 – si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento
è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584
dell’11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b) direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 1996, n. 11);
c) art. 52, comma
20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
301);
d) art. 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato-regioni
del 24 luglio 2003;
f) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata – e,
in particolare, l’art. 51 della legge n. 3/2003 – persegue il
fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con
l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come
tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata
esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più
importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno
dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la
prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione
attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della
politica sanitaria del nostro Paese e dell’U.E.
La nuova normativa si
inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario
garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento
delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma
anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto
"utenti" dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività
lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro
mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali
rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato
divieto, la realizzazione di aree per fumatori non
rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi
e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali
riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l’ambito
oggettivo di applicazione della norma, essa applica il
divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o
al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell’art. 51 della legge n.
3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni
in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole,
ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello
Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di
pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane,
treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e
portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del
citato art. 51 "tutela della salute dei non fumatori" della legge n.
3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità
dei "locali chiusi" privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al
comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli
privati e tutti i locali di intrattenimento, come le
discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le
sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i
teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.
Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di
fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se
non in spazi di inferiore dimensione attrezzati
all’interno dei locali, proprio per la definizione "riservati ai
fumatori" utilizzata al comma 1b dell’art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente
le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l’art. 7
della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal
comma 5 dell’art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall’art.
52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di
fumo e per coloro cui spetta, in base all’art. 2 della legge n. 584/1975, di
curare l’osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere
esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l’art. 4, lettera
c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
1995, il quale prevede testualmente: "Per i locali condotti da soggetti
privati, il responsabile della struttura, ovvero
dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689".
Al riguardo si precisa che sui
soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi
di:
1) richiamare formalmente i
trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre
cartelli, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione
si applicano le misure sanzionatorie previste
dall’art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico" con particolare riferimento all’art. 2 della medesima legge.
5. L’art. 2 della legge n. 584
dell’11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico
della disciplina all’esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei
gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione
del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di
dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti
previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.
Infatti, il tenore letterale del
sopra citato art. 2, che recita testualmente "… curano
l’osservanza del divieto …", risulterebbe assolutamente privo di
concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei
gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in
alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie,
comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall’art. 52,
comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il
comma 9 dell’art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l’altro mantenuto in vigore
anche l’art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli
obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo
da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio
del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata
nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si
debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al
momento dell’accertamento della violazione: principio inequivoco,
idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta
materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di
divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente
superata con l’apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle
variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l’accordo definito nella
seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre
2004 è stata data attuazione al comma 7 dell’art. 51
della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per
l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i relativi processi verbali.
L’approvazione di tale accordo ha
completato il quadro organico della disciplina di settore relativa
al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i
dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche
individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del
divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi
abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare
tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell’amministrazione pubblica
sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare
le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni di autorità assicurare l’ordine interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private
soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza,
dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il
personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle
disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
vigilano sull’osservanza dell’applicazione
del divieto;
accertano le infrazioni, contestando
immediatamente al trasgressore la violazione;
redigono in triplice copia il verbale di
contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del
responsabile della struttura o suo delegato e contenere – oltre agli estremi
del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può
avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta – l’indicazione
dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;
notificano il verbale ovvero, quando non sia
possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta
(entro novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione), secondo la procedura
prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora espresse,
ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di
maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento
e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell’ambito
dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall’art. 13, quarto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i
soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto
si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi
formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente
circolare, richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e provvedono a
segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni
di cui sopra, corre l’obbligo di ribadire anche in
questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla
normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei
non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale "è
proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private
e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle
caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 2003".
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro della salute Sirchia