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Saturday 01 November 2003

Gli oneri di urbanizzazione costituiscono una obbligazione propter rem che si trasferisce in caso di alienazione dell’ opera al nuovo proprietario.

Gli oneri di urbanizzazione costituiscono una obbligazione propter rem che si trasferisce in caso di alienazione dell’opera al nuovo proprietario.

TAR ABRUZZO – L’AQUILA – Sentenza 23 ottobre 2003 n. 879 – Pres. Balba, Est. De Leoni – Moschella e altri (Avv. Lanciaprima) c. Comune di Montorio al Vomano (Avv. Scarpantoni) – (respinge).

F A T T O

         Con ricorso notificato il 19 luglio 1997, i ricorrenti impugnano gli atti specificati in epigrafe, con cui il Comune di Montorio al Vomano ha chiesto il pagamento del contributo concessorio, relativo alla concessione edilizia n. 45 del 7.5.1994, rilasciata a Moscianese Domenico, ma della quale i ricorrenti, con domanda del 15 maggio 1997, hanno chiesto la volturazione a loro favore, concessa con provvedimento del 20 maggio 1997 dal Comune di Montorio.

         I ricorrenti deducono:

1)- violazione dell’art. 1 della legge n. 10 del 1977; eccesso di potere per contrasto con i principi generali in tema di trasformazione urbanistica del territorio; assenza dei presupposti di legge; difetto di istruttoria, poiché il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi sul costo di costruzione costituiscono obbligazione geneticamente ed intimamente collegata al concreto esercizio dell’attività edilizia. Nel caso di specie l’attività costruttiva è riconducibile all’appaltatore originario, intestatario della concessione, avendo, i ricorrenti, acquistato delle singole unità abitative, già realizzate.

         Ne consegue che la voltura della concessione edilizia non comporta il trasferimento dell’obbligazione pecuniaria, poiché gli interessati non hanno posto in essere alcuna attività costruttiva. Né può essere ipotizzata un’obbligazione solidale tra cedente e cessionario, salvo il caso in cui entrambi abbiano partecipato ad attività costruttiva;

2)- eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell’atto; illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, poiché è incontestato che il fabbricato fosse stato già realizzato, mentre la voltura della concessione si è resa necessaria al fine di ultimare attività di completamento per ottenere l’abitabilità degli appartamenti;

3)- abnormità , inesistenza, nullità assoluta dell’atto di proroga di due anni della concessione edilizia n. 45 del 7 maggio 1994, assoluta carenza di motivazione, in quanto la proroga del termine triennale di ultimazione dei lavori può essere concessa solo in presenza di fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori; mentre nel caso di specie i lavori erano ultimati.

         Concludono per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

         L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.-

D I R I T T O

         Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

         Il contributo, dovuto al Comune in relazione al rilascio di concessione edilizia, va configurato, nel sistema della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come oggetto di una sorta di obbligazione propter rem, strettamente inerente alla “res”, costituita dall’area edificabile e dalla costruzione eseguita in forza della concessione.

         Da ciò deriva che, una volta che vi sia stato il trasferimento della concessione edilizia (mediante voltura) ovvero il trasferimento della costruzione (mediante alienazione o altro negozio traslativo), l’obbligazione di pagamento del contributo di concessione, se non ancora adempiuto dall’iniziale titolare della concessione o per la parte non ancora adempiuta, si trasferisce necessariamente sull’avente causa, che è tenuto al relativo pagamento (salvo le questioni, che non rilevano in questa sede, della configurabilità di una solidarietà passiva a carico dell’originario titolare e di un diverso regolamento dell’incidenza del contributo stabilito convenzionalmente tra originario e nuovo titolare).

         Ciò posto in via generale, è evidente la legittimità del provvedimento del Comune di Montorio al Vomano inteso ad ottenere il contributo dai nuovi titolari della concessione nonché acquirenti dell’immobile.

         Anche gli altri motivi di censura, dedotti dai ricorrenti, sono infondati.

         Quanto alla illegittimità della voltura e della proroga della concessione, va innanzitutto rilevato che tali provvedimenti furono adottati dal Comune anteriormente all’emanazione del provvedimento impugnato in questa sede, a seguito di apposite istanze degli aventi causa dell’originario titolare della concessione edilizia (oggi ricorrenti) , mentre è del tutto irrilevante che la proroga ed il relativo provvedimento precedano, sia pure di pochi giorni, gli atti relativi alla voltura.

         Ciò, da un lato, esclude la configurabilità dell’interesse a ricorrere avverso provvedimenti dei quali era stata chiesta l’emanazione e, dall’altro, vale a dimostrare che i soggetti stessi ritenevano necessario sia la voltura della concessione che la proroga del termine di operatività della stessa, proprio perché i lavori non erano, all’epoca dell’acquisto dell’immobile, ancora ultimati.

         Circostanza quest’ultima, confermata in sede di accertamento tecnico preventivo richiesto dal tribunale di Teramo, nonché dall’Ufficio tecnico comunale.

         Il che vale a dimostrare che, comunque, al momento del trasferimento della proprietà la concessione edilizia era ancora operativa e, pertanto, il contributo di concessione era dovuto dagli utilizzatori della concessione stessa.

         Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

         Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2500.00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2003, con la partecipazione dei magistrati:

Santo    BALBA – Presidente

Luciano  RASOLA – Maria Luisa DE LEONI

Luciano   RASOLA – Consiglieri

Depositata in segreteria in data 23 ottobre 2003.