Lavoro e Previdenza

Saturday 25 September 2004

Gli obesi potranno ottenere l’ assegno d’ invalidità .

Gli obesi potranno ottenere lassegno dinvalidità. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 luglio 2000, R. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dellassegno ex art. 13 legge n. 118/1971, richiesto in via amministrativa e negatole perché riconosciuta invalida in misura inferiore al 74%.

Il Ministero, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.

Espletata consulenza tecnica medico- legale, il Tribunale, con sentenza del 12- 30 gennaio 2001, rigettava la domanda.

Avverso tale decisione la G. proponeva appello con ricorso depositato il 10 aprile 2001, chiedendone lintegrale riforma e laccoglimento delle originarie pretese.

Il Ministero del Tesoro resisteva al gravame.

Con sentenza del 3luglio- 7 agosto 2001, ladita Corte dappello di Torino rigettava il gravame sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, ove risultava una invalidità della G. pari al 67% e, pertanto, al di sotto del limite richiesto dallart. 13 legge n. 118/1971 (come modificato dallart. 9, 1° comma, D.Lgs. n. 509 del 23 novembre 1988) per godere dellassegno di invalidità.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Ministero del Tesoro si è limitato a chiedere, con Atto DI costituzione, la conferma dellimpugnata pronuncia.

Su istanza del PG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, manifestamente infondato, la Corte è stata chiamata a decidere nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2004, udita la relazione della causa svolta dal dott. P. Stile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso R. G. denuncia violazione dellart. 13 legge 30 luglio 1971 n. 118 (come modificato dallart. 9, 2° comma, D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509), dellart. 2, 1° comma, D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e del D.M. 5 febbraio 1992 (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità), nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5).

In particolare, la ricorrente osserva che il CTU di primo grado, dopo aver accertato, allesame obiettivo, la presenza di obesità ginoide con aspetto elefantiasico delle cosce

H: m. 1,50 perso: kg 130, nonché la presenza di PAOS: 160/90, ha affermato che secondo le tabelle ministeriali per linvalidità civile D.L. 1992 il grado di invalidità poteva essere indicato nella misura del 40% per lobesità (cod. 7105) e del 45% per la cardiopatia ipertensiva in paziente diabetica: e così complessivamente nella misura del 67%.

Aggiunge che tale conclusione, recepita dal Giudice di primo grado, era stata censurata nellatto di appello con riferimento alla valutazione del grado di inabilità determinato dallobesità, perché non rispettosa di quanto prescritto dal D.M. 5 febbraio 1992; ma, ciò, senza esito alcuno, avendo la Corte territoriale rigettato il gravame, omettendo finanche di rinnovare la consulenza medico- legale disposta dal primo Giudice, ed incorrendo, in tal modo, nelle violazioni sopra denunciate.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Ai fini della determinazione del grado di invalidità civile deve farsi riferimento al D.M. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni effettuata dallOMS (v. art. 2, 1° comma, D.Lgs. n. 509/1998 cit.).

Tale tabella include lobesità nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, prevedendo al codice 7105 lobesità, (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche.

Sennonché lindice di massa corporeo della G. risulta ben superiore a 40, tenuto conto che detto indice, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, si ottiene dividendo il peso del soggetto per il quadrato della sua statura espresso in metri e cioè, nel caso in esame: kg. 130: 2,25 (1,50 per 1,50) = 57,77

Deve quindi concludersi che erroneamente i Giudici di merito hanno condiviso lopinione del CTU, in quanto lo stesso ha preso in considerazione, a sua volta errando, il cod. 7105 di cui al D.M. richiamato, che stabilisce un grado di invalidità tra il 31% ed il 40% per lindice di massa corporea tra 35 e 40, mentre quello della G. era di 57,77; situazione, questa, che richiede unindagine diretta ad acclarare il grado di invalidità della ricorrente, svincolata dai limiti specificati nella richiamata tabella.

Il ricorso va, pertanto accolto.

Conseguentemente limpugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice dappello, come designato in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte dappello di Genova.

Roma, 24 febbraio 2004.

Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2004.