Lavoro e Previdenza
Gli interventi urgenti in materia di occupazione: convertito con modificazioni il d.l. 249/2004
Gli interventi urgenti in materia di occupazione: convertito con modificazioni il d.l. 249/2004
Ddl Senato 3135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL DECRETO
Articolo 1.
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
2. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro” e le parole: “entro il 31 dicembre 2004” dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2005”.
3. soppresso
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito lindennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dellarticolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per lanno 2004 a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del presente articolo, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
3-quater. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1º gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto allarticolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dellindennità di mobilità, si estendono i benefìci di cui allarticolo 8, comma 4, ed allarticolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefìci di cui allarticolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefìci di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dallattuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nellambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per lanno 2005, 64 milioni di euro per lanno 2006, 67 milioni di euro per lanno 2007, 64 milioni di euro per lanno 2008, 64 milioni di euro per lanno 2009 e 37 milioni di euro per lanno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dallattuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per lanno 2005, 12 milioni di euro per lanno 2006, 10 milioni di euro per lanno 2007, 10 milioni di euro per lanno 2008 e 8 milioni di euro per lanno 2009.
4. LIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefìci contributivi, consentendo lerogazione dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per lanno 2005, 76 milioni di euro per lanno 2006, 77 milioni di euro per lanno 2007, 74 milioni di euro per lanno 2008, 72 milioni di euro per lanno 2009 e 37 milioni di euro per lanno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delleconomia e delle finanze, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alladozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per loccupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia allaccredito contributivo ai sensi dellarticolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dellimpresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-ter
1. È istituito, presso lINPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e delloccupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dellorario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dellattività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dallattuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.
Art. 1-quater.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ed in attesa dellarmonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei princìpi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, limporto complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
2. Larticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, lindennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2005 larticolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.
4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dellaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dellaccantonamento relativo al Ministero dellinterno.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies.
1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonchè ai sensi del primo periodo del comma 1 dellarticolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dellarticolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti lofferta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici”.
Articolo 2
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l’associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall’articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la concessione di contributi per l’acquisto di beni di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l’attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l’integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l’anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.
2. All’onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di di cui allarticolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.