Imprese ed Aziende

Thursday 09 December 2004

Gli impegni della Coca Cola Company per non abusare della propria posizione dominante a livello europeo.

Gli impegni della Coca Cola Company per non abusare della propria posizione dominante a livello europeo.

Comunicazione a norma dellarticolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/A. 39.116/B2 Coca-Cola (2004/C 289/08) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

1) La Commissione europea ha ricevuto comunicazione di una serie di impegni, formalmente assunti dalla società The Coca Cola Company (in prosieguo “TCCC”) e dalle sue tre principali imprese di imbottigliamento nellarea SEE: Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola Enterprises e Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (in prosieguo, tutte congiuntamente, “le società”). Questi impegni sono stati presi nel corso di unindagine condotta dalla Commissione sulle pratiche commerciali delle società nellarea comprendente la Comunità europea, la Norvegia e lIslanda, nel contesto dellarticolo 82 del trattato CE e dellarticolo 54 dellaccordo SEE.

2) Con la presente pubblicazione, la Commissione intende invitare i terzi interessati a pronunciarsi sulla proposta di impegni presentata dalle società, in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, circa il rispetto delle regole di concorrenza in relazione alle pratiche delle società oggetto dellindagine. In base allesito della consultazione dei terzi, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente lapplicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, al fine di rendere vincolanti per le società gli impegni proposti che rispondono alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Detta decisione non avrebbe lo scopo di accertare né la sussistenza, né la persistenza o meno di uninfrazione.

2. Valutazione preliminare

3) Con lettera del 18 ottobre 2004, la Commissione ha comunicato alle società la sua valutazione preliminare ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

4) Secondo tale valutazione preliminare, TCCC e le rispettive imprese di imbottigliamento detengono collettivamente una posizione dominante in alcuni mercati nazionali della fornitura di bibite analcoliche gassate nellarea comprendente la Comunità europea, la Norvegia e lIslanda, in almeno uno dei due seguenti canali di distribuzione: il canale per il consumo domestico (supermercati e altri punti di vendita al dettaglio) ed il canale per il consumo sul posto, ossia quello del consumo allesterno, presso alberghi, ristoranti, bar.

5) Le pratiche che suscitano preoccupazione si riferiscono, per entrambi i canali di distribuzione, a: condizioni di esclusiva; sconti che vengono concessi a condizione che il cliente raggiunga, su base trimestrale, obiettivi di acquisto individuali fissati distintamente per le bevande a base di cola e per quelle non a base di cola; accordi di vendita abbinata e accordi in base ai quali i rivenditori accettano di vendere una gamma di prodotti a base di cola e una gamma di prodotti non a base di cola. Nel canale per il consumo domestico, le società applicano accordi relativi allassegnazione dello spazio sugli scaffali in virtù dei quali i supermercati riservano ai prodotti di marca TCCC una vasta parte dello spazio assegnato alle bibite analcoliche gassate. Nel canale per il consumo sul posto, i rivenditori ricevono un finanziamento anticipato dopo essersi impegnati ad acquistare per un certo numero di anni i prodotti di marca TCCC. Inoltre, le società hanno imposto certe restrizioni riguardanti lesclusività come condizione allinstallazione di apparecchiature per la vendita di bevande, quali i mobili refrigerati destinati a contenere bevande, i distributori a sifone di bevande o i distributori automatici.

6) Secondo la valutazione preliminare, tutte le pratiche hanno reso più difficile per i concorrenti laccesso ai mercati, danneggiando in ultima istanza i consumatori. In particolare, la valutazione preliminare ha rilevato che le società avrebbero potuto far leva sul potere di mercato delle proprie marche forti e sullampia gamma di prodotti di cui dispongono per mantenere ed espandere la propria posizione di mercato.

3. Impegni

7) Gli impegni sono riassunti brevemente in appresso e pubblicati in versione integrale non riservata in lingua inglese sul sito web della Direzione generale Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/ 39116/tccc_final_undertaking_041019.pdf

8) Le società propongono di attuare gli impegni in tutti gli Stati membri, in Norvegia e in Islanda nella misura in cui, lo scorso anno, le vendite nazionali di bibite analcoliche gassate di marca TCCC avvenute attraverso il canale per il consumo domestico oppure attraverso quello per il consumo sul posto, siano state pari ad oltre il 40 % e superiori al doppio della quota venduta dal principale concorrente.

9) Per quanto concerne entrambi i canali di distribuzione, le società si impegnano a:

non imporre clausole di esclusiva ai propri rivenditori;

non offrire sconti a obiettivo per bibite analcoliche gassate di marca TCCC, vale a dire sconti o altro genere di vantaggi in cambio del raggiungimento da parte del rivenditore di determinate soglie di acquisto singolarmente stabilite;

non imporre accordi di vendita abbinata che subordinino la fornitura di cola o aranciata di marca TCCC allulteriore acquisto di una o più bevande di marca TCCC;

definire separatamente fra loro tutti gli accordi relativi allassortimento e alla gamma per la cola classica, la cola light e laranciata di marca TCCC. Nel caso in cui gli impegni indicano specificatamente un trattamento distinto per laranciata di marca TCCC, ciò vale esclusivamente per quei paesi in cui le vendite nazionali della bevanda “Fanta Orange Regular”, avvenute attraverso il canale per il consumo domestico o quello per il consumo sul posto, sono state superiori al doppio della quota venduta dalla principale marca concorrente di bibite analcoliche gassate al gusto di arancia;

non subordinare la fornitura di qualsiasi bibita analcolica gassata di marca TCCC, ovvero la portata di determinati vantaggi, allobbligo da parte del rivenditore di interrompere, ridurre o modificare i rapporti commerciali con altri fornitori.

10) Con riferimento specifico al canale per il consumo domestico, le società si impegnano a:

definire tutti gli accordi che riservano una percentuale o una determinata parte dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente nei punti vendita dei rivenditori (in appresso “accordi relativi allassegnazione dello spazio sugli scaffali”) separatamente fra loro per la cola, laranciata e qualsiasi altra bibita analcolica gassata di marca TCCC;

non riservare, in qualsiasi accordo relativo allassegnazione dello spazio sugli scaffali, una quota dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente per le bevande analcoliche gassate alla cola di marca TCCC che risulterebbe superiore alla quota delle vendite di cola di marca TCCC registrata lanno precedente sul totale nazionale delle vendite di bevande analcoliche gassate, meno il 5 % di detta quota;

non riservare, in qualsiasi accordo relativo allassegnazione dello spazio sugli scaffali, una quota dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente per le bevande analcoliche gassate allaranciata di marca TCCC che risulterebbe superiore alla quota delle vendite di aranciata di marca TCCC registrata lanno precedente sul totale nazionale delle vendite di bevande analcoliche gassate.

11) Con riferimento specifico al canale per il consumo sul posto, le società si impegnano a:

limitare la durata di tutti gli accordi di finanziamento ad un massimo di cinque anni concedendo al contempo ai rivenditori, con preavviso di tre mesi, la possibilità (a) di ripagare in contanti la quota di finanziamento dovuta o (b) di porre termine allaccordo senza penale per il rimborso anticipato. Tali accordi, inoltre, non saranno subordinati allacquisto di un tipo specifico di bibita analcolica gassata di marca TCCC;

limitare la durata di tutti gli accordi di disponibilità ad un massimo di cinque anni concedendo al contempo ai rivenditori, non prima che siano trascorsi tre anni, la possibilità di porre termine ogni anno allaccordo senza dover pagare penali;

in caso di sponsorizzazioni in luoghi pubblici (come nel caso di stadi o parchi tematici), richiedere lesclusiva sul luogo soltanto per quanto riguarda le marche o le categorie dei gusti da pubblicizzare. In caso di sponsorizzazione di eventi (come nel caso di eventi sportivi o festival), le società possono imporre i diritti di fornitura esclusiva per lintera gamma di bibite analcoliche gassate delle società.

12) Con riferimento specifico agli accordi di natura commerciale nel canale di vendita per il consumo sul posto conclusi a seguito di unaggiudicazione mediante gara, le società possono imporre la fornitura esclusiva di bevande. Se la gara viene organizzata da grandi clienti del settore privato, gli accordi avranno una durata massima di cinque anni e ai clienti verrà concessa, non prima che siano trascorsi tre anni, la possibilità di porre termine ogni anno allaccordo senza dover pagare penali. Le società limiteranno inoltre il volume di vendita di tali accordi conclusi con clienti privati a seguito di unaggiudicazione mediante gara, che contengono diritti di fornitura esclusiva delle bibite analcoliche gassate, al 5 % delle vendite annuali di bibite analcoliche gassate delle società nel canale di vendita per il consumo sul posto.

13) Con riferimento specifico allinstallazione di apparecchiature destinate alla vendita di bevande, le società si impegnano:

in caso di mobili refrigerati destinati a contenere bevande, ad applicare le condizioni seguenti: in primo luogo, qualora vengano concessi gratuitamente in comodato duso, le società possono imporre lesclusiva per tali mobili refrigerati destinati a contenere le bibite analcoliche gassate, a meno che il punto vendita non sia provvisto di altro mobile analogo accessibile direttamente ai clienti, nel qual caso il rivenditore potrà utilizzare almeno il 20 % del mobile per la sistemazione di qualunque altro prodotto di sua scelta; in secondo luogo, se il rivenditore noleggia un mobile refrigerato, può, in ogni caso, utilizzare almeno il 20 % dello stesso per la sistemazione di qualunque altro prodotto di sua scelta; in terzo luogo, se il rivenditore acquista un mobile refrigerato, avrà la piena libertà di deciderne luso;

in caso di distributori a sifone di bevande, a lasciare ai rivenditori la libertà di installare distributori analoghi di società concorrenti, limitando al contempo la durata massima di qualsiasi obbligo di acquisto di prodotti venduti attraverso distributori a sifone a non più di tre anni, con la possibilità per il rivenditore di porre un termine in ogni momento allobbligo di acquisto dopo un primo periodo non superiore a due anni;

in caso di distributori automatici, a lasciare ai rivenditori

la libertà di installare distributori automatici di

società concorrenti.

4. Le intenzioni della Commissione

14) In base allesito della presente consultazione dei terzi, la Commissione intende adottare una decisione a norma dellarticolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che dichiari vincolanti per le società tali impegni proposti che rispondono alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. A tal fine, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

15) I terzi interessati sono inoltre invitati a presentare una versione non riservata delle proprie osservazioni nella quale siano stati soppressi i segreti aziendali e gli altri passaggi riservati. Le informazioni soppresse saranno eventualmente sostituite dalla dicitura “[segreti aziendali]” o “[riservato]”.

16) Le osservazioni dovranno indicare il riferimento: “COMP/ A.39.116/B2 Coca-Cola” ed essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Antitrust Registry

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 01 28