Tributario e Fiscale
Gli avvocati non titolari di studio non sono soggetti all’ IRAP.
Gli avvocati non titolari di studio non sono soggetti all’IRAP.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SEZ. II – Sentenza 9 maggio 2003 n. 316/2/03 – Pres. de Lorenzis, Est. Cannata – Gandolfi (Avv. Monti) c. Agenzia delle Entrate di Bologna e Regione Emilia Romagna.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SEZIONE 02
riunita con l’intervento dei Signori:
DE LORENZIS LORENZO Presidente
CANNATA LUIGI Relatore
GUALANDI CARLO
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 2481/O2 depositato il 14/11/2002
– avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. IST. RIMB. 30/5/2002
IRAP 1998
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BOLOGNA 4
proposto dal ricorrente:
GANDOLFI CRISTINA VIA GIORDANI 2 40137 BOLOGNA BO
difeso da:
MONTI AVV. GIAN LUIGI
VIA D’AZEGLIO N.39 40100 BOLOGNA BO
terzi chiamati in causa:
REGIONE EMILIA ROMAGNA
40100 BOLOGNA BO
L’Avv. Cristina GANDOLFI di Bologna ha proposto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di Bologna 4 in relazione all’istanza di restituzione dell’IRAP versata per l’anno 1998.
La ricorrente ha motivato il ricorso sostenendo l’inesistenza – nel quadro della propria attività professionale – di una struttura autonomamente organizzata, presupposto essenziale richiesto dalla normativa (art. 2 del D. Lgs. 447/97 così come modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs137/98) per l’applicazione dell’imposta. Infatti aveva trovato ospitalità, nel periodo dell’imposta citato,presso uno studio legale condotto da altri avvocati per i quali avrebbe esercitato, prevalentemente, la propria attività, come documentato da contratto d’affitto, fatture ENEL e Telecom, dichiarazione IVA e da 4 fatture rilasciate ai titolari dello studio per onorari ricevuti a fronte di prestazioni professionali rese in regime collaborativo.
Per l’esercizio di tale l’attività, la ricorrente non si sarebbe avvalsa di collaboratori e avrebbe usato modesti mezzi di trasporto propri come pure un computer e alcuni mobili di non elevato valore.
A sostegno della propria tesi, è stata richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/2001, nella parte in cui è stata ritenuta ipotizzabile un’attività professionale abitualmente svolta in assenza di elementi di organizzazione e la conseguente inapplicabilità dell’IRAP per mancanza di presupposto.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che:
a) un’organizzazione autonoma è ravvisabile unicamente in assenza di coordinamento e controllo da parte di altri (cfr. sentenza 23/10/2002, n. 120/15/02 della CTR dell’EmiliaRomagna) e, cioè, quando il rapporto professionale si svolge direttamente con il committente che ha richiesto la prestazione;
b) l’organizzazione dell’attività professionale non costituisce requisito qualificante di un libero professionista iscritto al relativo “albo”, in quanto la sua attività non potrà svolgersi senza la sua presenza (cfr. sentenza n. 11/35/03 del 13/3/2003 della CTR dell’Emilia-Romagna, sez. distaccata di Parma).
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto sostenendo che – come stabilito dalla risoluzione n. 32 del 31/1/2002 – i professionisti sono sempre soggetti passivi dell’IRAP in quanto la loro attività ha come presupposto l’esistenza di una autonoma organizzazione individuata dalla coordinazione non importa se anche di entità minima (cfr. sentenza n 82/2002 della CTR di Venezia).
Sono escluse soltanto le attività rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa nonché le prestazioni occasionali.
Nel caso in esame esisterebbe una apprezzabile struttura organizzativa che determinerebbe l’applicabilità dell’imposta.
La Commissione rileva, innanzitutto, che con l’introduzione del requisito dell’esistenza di una autonomia organizzativa il legislatore abbia voluto operare una distinzione tra le diverse realtà in cui viene svolta l’attività professionale agli effetti di delimitare il campo di applicazione dell’imposta.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n.156/2001, nel ribadire la natura reale dell’IRAP – imposta alla quale è assoggettato il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata – ammette, tra le varie realtà, che l’attività professionale possa svolgersi anche in assenza di un’organizzazione di capitali o lavoro altrui, escludendo – in tal caso – l’applicabilità dell’imposta per mancanza di presupposto.
In ordine alle controverse tesi delle parti, la Commissione ritiene che:
1. una autonoma organizzazione può essere riscontrata solo in relazione alla possibilità di esercizio di prerogative da parte del titolare dell’organizzazione stessa – che non ammettano facoltà di limitazioni o interferenze da parte di altri. Tali prerogative si manifestano, tra l’altro, nella più ampia discrezionalità di gestione e della destinazione dell’organizzazione esclusivamente alla propria attività professionale.
Considerati gli stretti vincoli tra organizzazione autonoma e attività professionale, ne consegue che soltanto l’attività esercitata in nome e per conto proprio ha la possibilità di essere qualificata come autonomamente organizzata.
2. Chi svolge attività professionale non è necessariamente soggetto passivo del tributo in quanto il presupposto dell’esistenza di una organizzazione autonoma deve essere verificato caso per caso.
3. L’entità minima dell’organizzazione affinché si verifichi l’esistenza del presupposto può variare in rapporto all’attività professionale esercitata. Comunque, è da escludere che possa essere individuata un’organizzazione nel senso voluto dalla norma il possesso e l’uso di strumentazione di base che, nel complesso, riveli inadeguatezza per un qualsivoglia coordinamento.
La ricorrente ha dimostrato documentalmente – mediante fatture Enel e Telecom nonché contratto di affitto intestato allo studio legale ospitante – di non essere titolare di alcuna struttura.
Ha documentato a mezzo fatture che le prestazioni professionali sono state rese direttamente ai titolari del predetto studio legale, senza alcun esclusivo contatto e assunzione di responsabilità verso i “clienti” e, pertanto, di non aver agito in nome e per conto proprio.
Ha offerto, a mezzo copia di dichiarazione IVA per l’anno 1998, elementi probatori circa lo svolgimento dell’attività professionale prevalentemente nei termini sopra descritti.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione accoglie il ricorso. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Bologna, 9/5/2003.
IL PRESIDENTE IL RELATORE