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Gli aumenti per l’ energia elettrica e il gas. AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. DELIBERAZIONE 30 marzo 2005
Gli aumenti per l’energia elettrica e il gas.
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS. DELIBERAZIONE 30 marzo 2005
Aggiornamento per
il trimestre gennaio-marzo 2005 e per il trimestre aprile-giugno 2005 delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 56/05). (GU n.
100 del 2-5-2005)
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 30 marzo 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n.193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: DPCM 31 ottobre 2002);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell’Autorità 29
novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell’Autorità 12
dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell’Autorità 4
dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell’Autorità 29
settembre 2004, n. 169/04 (di seguito: deliberazione n. 169/04).
la delibera dell’Autorità 29 dicembre
2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
le ordinanze del tribunale
amministrativo regio-nale per la
Lombardia (di seguito: Tar
Lombardia) 25 gennaio 2005, n.151/05, n.156/05, n.157/05, n.158/05, n.159/05, n.160/05, n.161/05, n.162/05, n.163/05, n.164/05, n.165/05, n.166/05, n.167/05, n.169/05, n.170/05, n.171/05, n.172/05, n.173/05, n.174/05, n.176/05, n.177/05, n.178/05, n.179/05, n.180/05, n. 181/05, n.182/05, n.183/05, 1° marzo 2005, n. 524/05;
l’ordinanza del Consiglio di Stato del
22 marzo 2005, n.1525/05.
Considerato che:
con le ordinanze sopra richiamate,
confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato, il Tar
Lombardia ha sospeso in via cautelare l’efficacia delle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, mediante le quali l’Autorità
ha, in particolare:
a) modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di cui alla
deliberazione n. 195/05;
b) disposto il
conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005, delle
condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 138/03;
rispetto al valore definito nella
deliberazione n.169/04, l’indice dei prezzi di
riferimento It, relativo al gas naturale, calcolato
ai sensi della deliberazione n.195/02, relativamente
al periodo marzo-novembre 2004,
ha registrato una variazione maggiore del 5%;
rispetto al valore dell’indice It, di cui al precedente alinea, il medesimo indice
calcolato con riferimento al periodo giugno 2004-febbraio 2005, non ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
nel caso in cui la sentenza di merito
del Tar Lombardia, confermi la legittimità degli
articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, gli esercenti l’attività di vendita
procederanno al conguaglio delle somme risultanti a favore dei clienti finali
oggetto delle condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03.
Ritenuto che sia necessario:
per il trimestre gennaio-marzo 2005, in virtù della
variazione dell’indice It sopra riportata rispetto al
valore definito nella deliberazione n.169/04,
modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui
all’articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all’ingrosso previsto dall’articolo 7, comma 1, della
medesima deliberazione;
per il trimestre aprile-giugno 2005,
confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui al
precedente alinea;
Delibera:
1. Di aumentare, per il primo trimestre
(gennaio-marzo) 2005, di 0,0457 centesimi di euro/MJ
le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi
dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas (di seguito: l’Autorita) 4 dicembre 2003, n.138/03 (di seguito: deliberazione n.138/03);
tale aumento è pari a 1,7604 centesimi di euro/mc per
le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento
pari a 38,52 MJ/mc.
2. Di confermare per il secondo
trimestre (aprile-giugno) 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas
naturale determinate ai sensi dell’art. 3 della
deliberazione n.138/03, come aggiornate al precedente
alinea;
3. Di pubblicare la
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
Milano, 30 marzo 2005
Il presidente: Ortis