Penale

Wednesday 19 March 2003

Giuliano Ferrara non ha diffamato Stefania Ariosto quando l’ha paragonata alla cortigiana Ipsala.

Giuliano Ferrara non ha diffamato Stefania Ariosto quando l’ha paragonata alla cortigiana Ipsala.

Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 6 novembre 2002-18 marzo 2003, n. 12662

Presidente Ietti – relatore Di Popolo

Pg Viglietta – ricorrente Ferrara

Fatto e diritto

L’adita corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna di Ferrara Giuliano (direttore responsabile del quotidiano “Il Foglio”) alla pena di giustizia per il contestato reato di cui all’articolo 57 Cp, connesso alla diffamazione commessa in danno di Ariosto Stefania con la pubblicazione dell’articolo redazionale del 19 marzo 1996, intitolato “Stefania e Ipsala – Splendori e miserie di cortigiane, giudici, avvocati, delatori…” e contenente le frasi “Nulla sappiamo di Stefania Ariosto. Nulla fuorché tre cose che ormai sanno tutti: è una graziosa contessa, ha il potere di incantare gli uomini di potere, pur di salvare la patria è pronta ad ingiuriare i suoi amici. Tre attitudini fatali che le stanno imponendo di scrivere un fiammeggiante capitolo dell’eterna storia dei rapporti tra le cortigiane ed il potere”.

A confutazione delle doglianze dell’impugnazione ha considerato, confermando e riportando integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, che:

– è ben chiara ed inequivocabile la portata dispregiativa dell’operato accostamento alla prostituta “Ipsala”, personaggio storico realmente esistito;

– e, pertanto, correttamente sono stati ravvisati gli estremi della diffamazione in danno dell’Ariosto, “pur volendo circoscrivere al solo titolo dell’articolo l’esame delle frasi contestate nel capo di imputazione”, posto che proprio il titolo si risolve in un mero effetto di richiamo e risalto giornalistici; – non sono ravvisabili, d’altra parte, i presupposti di operatività della disciplina di cui all’articolo 51 Cp, per quanto, pur sussistendo l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, “l’ingiuriosa volgarità dell’espressione usata ha platealmente violato il principio della continenza”, del quale è necessario il rispetto anche in ipotesi di satira o di critica politiche.

Il ricorrente denunzia, innanzi tutto, che né derivata violazione dell’articolo 52 Cpp. Sostiene, in particolare, che il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado ha comportato l’indebita valutazione del contenuto dell’articolo (che non è ricompresso negli elementi dell’imputazione contestata e che invece è stato illegittimamente considerato dai primi giudici a conferire valenza diffamatoria alle espressioni “neutre” esplicitate nel titolo).

Col secondo motivo lamenta che, comunque, la sentenza impugnata è inficiata da violazione ella disciplina di cui all’articolo 51 Cp e da connesse illogicità della motivazione, evidenziando al riguardo che:

– l’articolo è ascrivibile ad esercizio della satira politica, che consente meno rigorosi parametri della continenza espositiva e della stretta verità dei testi enunciati; si è trattato in ogni caso di legittimo esercizio della critica politica, attraverso la rappresentazione di fatti, desumibili dal racconto autobiografico della stessa Ariosto, sostanzialmente definitasi come “donna di corte berlusconiana”, in tale rappresentazione apprezzandosi il richiamo ad Ipsala nei suo termini reali di inesigibile esempio letterario; – in tal modo la corrispondenza dei fatti esposti a quelli emergenti dalla pubblicata autobiografia dell’Ariosto lascia ipotizzare anche il legittimo esercizio del diritto di cronaca; – mentre le rilevanti carenze motivazionali si consolidano nel riscontro di un approssimativo procedimento argomentativi, esaurito sostanzialmente (e materialmente) dal mero richiamo alle valutazioni della sentenza di primo grado.

La prospettazione difensiva (che ricollega la pubblicazione dell’articolo in questione a legittimo esercizio del diritto di critica politica, articolatasi in corretta e continente esposizione di satira) merita di essere accreditata, in quanto fondata, non ravvisandosi, d’altra parte, gli estremi della addotta violazione di cui all’articolo 522 Cp (e ciò per quanto l’imputazione, seppure estesa al contenuto dell’articolo, ha mantenuto lo stretto collegamento alla rappresentazione dei fatti esposti dalla querelante, il cui riferimento alla portata diffamatoria del titolo comportava la contestualizzazione dell’addebito al contenuto dell’articolo).

Ora, ben vero essendo che, come ha rilevato nella sua requisitoria il Pg a sostegno del richiesto rigetto del ricorso, che l’espressione “cortigiana” contiene di per sé la connotazione di una generica accusa e che non è consentita in questa sede di legittimità la rivalutazione in punto di fatto delle risultanze processuali quanto la correttezza del procedimento argomentativi comporti l’incensurabilità della disamina espletata in sede di merito, proprio i risultati di tale disamina lasciano prefigurare la diversa valenza giuridica del fatto già ricostruito in termini definitivi ed ineccepibili.

In particolare, rileva che: il titolo dell’articolo denota già una effettiva portata di critica politica, riferita non soltanto all’Ariosto (“cortigiana” come Ipsala), ma anche a “splendori e miserie di forgiane, giudici, avvocati, delatori”; si tratta così di manifestazione della valutazione critica giornalistica (di evidente e dichiarato intervento politico-giudiziario) per tutta una evocata e prefigurata complessa vicenda, della quale si offre un quadro – condivisibile o meno che sia – che non denota oggettivi risultati di violazione dei limiti della necessaria continenza espositiva, neppure nella rappresentazione del ruolo assunto dalla Ariosto, che, raccontato nell’accostamento letterario al personaggio liviano, rivela un intento di sottile satira erudita (né vale considerare se tale risultato sia stato conseguito presso i lettori, posto che non risulta perseguito con modalità espositive trasmodanti rispetto ai limiti della continenza; né vale considerare, per le stesser ragioni, che l’Ariosto non è propriamente un personaggio politico al quale possa essere riservata legittimamente la relativa critica giornalistica, posto che l’addebitata qualificazione dei “cortigiana” risulta rapportata, a quanto emerge dall’imputazione, alla sua oggettiva presenza nel predetto quadro complessivo rappresentato, al quale propriamente è riservata la valutazione critica dell’autore dell’articolo). In tal modo il semplice riferimento al ruolo di “cortigiana” resta ancora funzionale all’esercizio legittimo del diritto corrispondente e non realizza intenti distinti di diffamazione della querelante, prescindendosi dalla valutazione che non compete in questa sede e che, se necessaria, potrebbe indurre a riconoscimento di carenze motivazionali della sentenza impugnata che abbia tralasciato la disamina di correlative allegazioni difensive – della rappresentazione e del racconto che di sé abbia fatto pubblicamente la stessa Ariosto come esponente della “corte berlusconiana”.

Si verte così in ipotesi scriminante di legittimo esercizio del diritto di critica politica posto in essere dall’autore dell’articolo.

Al ricorrente è stato, però, contestato, ai sensi dell’articolo 57 Cp, il correlativo omesso controllo per la prefigurata sottostante ipotesi di diffamazione, che, per quanto esposto, è rimasta esclusa dalla evidenziata sussistenza di situazione scriminante. Per modo che deve riconoscersi, ai fini del conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che il fatto contestato non sussiste, nei termini della ipotizzata omissione di controllo, proprio in quanto non ravvisabile in fattispecie di pubblicazione di articolo di critica politica legittima.

PQM

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.