Penale
Giudice di Pace e procedimento penale. Niente incostituzionalità per la mancata previsione dell’ invio della conclusione delle indagini preliminari
Giudice di Pace e procedimento penale. Niente incostituzionalità per la mancata previsione dellinvio della conclusione delle indagini preliminari
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza emessa il
15 novembre 2004 dal giudice di pace di Rutigliano, nel procedimento
penale a carico di Natale Maria Teresa, iscritta al n. 178 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2004 il giudice di
pace di Rutigliano – nell’ambito di un procedimento penale a carico
di un imputato per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 del
codice penale – ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte
in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di
cui all’art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede
l’archiviazione, esercita l’azione penale» senza l’obbligo di
notificare all’indagato l’avviso della conclusione delle indagini
preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
riferisce che la violazione dell’art. 3 Cost. apparirebbe evidente
per la disparita’ di trattamento che viene riservata al cittadino
imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello
imputato dinanzi al giudice ordinario;
che, quanto alla violazione dell’art. 24 della Costituzione,
sarebbe in sostanza negata all’imputato la possibilita’ di difendersi
in ogni stato e grado del procedimento in quanto egli verra’ a
conoscenza della pendenza a suo carico di un processo penale
solamente con la notifica del decreto di citazione, comprimendosi
ingiustificatamente quel fondamentale diritto di difesa che deve
caratterizzare anche la fase antecedente il processo;
che, infine, la violazione dell’art. 111 Cost. sarebbe
evidente perche’ verrebbe disatteso il disposto del terzo comma,
secondo cui «nel processo penale la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel piu’ breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo
carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare la sua difesa»;
che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata poiche’ questioni analoghe sono state gia’ dichiarate
manifestamente infondate dalla Corte costituzionale.
Considerato che il giudice di pace di Rutigliano dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione,
della legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14, della legge
24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che il pubblico
ministero, ricevuta la relazione di cui all’art. 11 del citato
decreto legislativo, «se non richiede l’archiviazione, esercita
l’azione penale» senza l’obbligo di notificare all’indagato l’avviso
della conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis
cod. proc. pen.;
che secondo il remittente la disposizione censurata determina
una irragionevole disparita’ di trattamento tra il soggetto indagato
per un reato di competenza del giudice di pace, che si trova
nell’impossibilita’ di svolgere adeguatamente la sua difesa, e il
soggetto sottoposto a indagini per reati di competenza del giudice
ordinario, e si pone altresi’ in contrasto con l’art. 111, terzo
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona
accusata di un reato deve essere informata nel piu’ breve tempo
possibile dell’accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
che, con le ordinanze n. 85 del 2005, n. 349 e n. 201 del
2004, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe
questioni di legittimita’ costituzionale, sollevate in riferimento ai
medesimi parametri, sul rilievo che il procedimento davanti al
giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con
il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe
ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare
incompatibile con le finalita’ di snellezza, semplificazione e
rapidita’ che connotano questa particolare forma di giurisdizione
penale;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’artt. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo
comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Rutigliano con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.
Il Presidente: Capotosti
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005..
Il direttore della cancelleria: Di Paola