Penale

Wednesday 16 November 2005

Giudice di Pace e procedimento penale. Niente incostituzionalità per la mancata previsione dell’ invio della conclusione delle indagini preliminari

Giudice di Pace e procedimento penale. Niente incostituzionalità per la mancata previsione dellinvio della conclusione delle indagini preliminari

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

    Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,

Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso

QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto

legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza

penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell’art. 14  della  legge

24 novembre   1999,   n. 468),   promosso  con  ordinanza  emessa  il

15 novembre  2004 dal giudice di pace di Rutigliano, nel procedimento

penale  a  carico  di  Natale  Maria  Teresa,  iscritta al n. 178 del

registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2005.

    Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei

ministri;

    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice

relatore Alfio Finocchiaro;

    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 15 novembre 2004 il giudice di

pace  di  Rutigliano – nell’ambito di un procedimento penale a carico

di  un  imputato  per  i  reati  di cui agli artt. 594, 612 e 582 del

codice penale – ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale

dell’art. 15   del   decreto   legislativo   28 agosto  2000,  n. 274

(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma

dell’art. 14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468), in riferimento

agli  artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte

in  cui  prevede  che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di

cui  all’art. 11  del  citato  decreto  legislativo, «se non richiede

l’archiviazione,   esercita   l’azione  penale»  senza  l’obbligo  di

notificare  all’indagato  l’avviso  della  conclusione delle indagini

preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

        che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente

riferisce  che  la  violazione dell’art. 3 Cost. apparirebbe evidente

per  la  disparita’  di  trattamento che viene riservata al cittadino

imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello

imputato dinanzi al giudice ordinario;

        che,  quanto alla violazione dell’art. 24 della Costituzione,

sarebbe in sostanza negata all’imputato la possibilita’ di difendersi

in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  in quanto egli verra’ a

conoscenza  della  pendenza  a  suo  carico  di  un  processo  penale

solamente  con  la  notifica  del decreto di citazione, comprimendosi

ingiustificatamente  quel  fondamentale  diritto  di  difesa che deve

caratterizzare anche la fase antecedente il processo;

        che,   infine,  la  violazione  dell’art. 111  Cost.  sarebbe

evidente  perche’  verrebbe  disatteso  il  disposto del terzo comma,

secondo  cui  «nel  processo  penale la legge assicura che la persona

accusata  di  un reato sia, nel piu’ breve tempo possibile, informata

riservatamente  della  natura  e dei motivi dell’accusa elevata a suo

carico,   disponga  del  tempo  e  delle  condizioni  necessarie  per

preparare la sua difesa»;

        che  nel  giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio

dei  ministri,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente

infondata  poiche’  questioni  analoghe  sono  state  gia’ dichiarate

manifestamente infondate dalla Corte costituzionale.

    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di Rutigliano dubita, in

riferimento  agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione,

della    legittimita’   costituzionale   dell’art. 15   del   decreto

legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza

penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell’art. 14,  della legge

24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che il pubblico

ministero,  ricevuta  la  relazione  di  cui  all’art. 11  del citato

decreto  legislativo,  «se  non  richiede  l’archiviazione,  esercita

l’azione  penale» senza l’obbligo di notificare all’indagato l’avviso

della  conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis

cod. proc. pen.;

        che secondo il remittente la disposizione censurata determina

una  irragionevole disparita’ di trattamento tra il soggetto indagato

per  un  reato  di  competenza  del  giudice  di  pace,  che si trova

nell’impossibilita’  di  svolgere  adeguatamente  la sua difesa, e il

soggetto  sottoposto  a  indagini per reati di competenza del giudice

ordinario,  e  si  pone  altresi’  in contrasto con l’art. 111, terzo

comma,  della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona

accusata  di  un  reato  deve  essere  informata nel piu’ breve tempo

possibile  dell’accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo

e delle condizioni necessari per preparare la difesa;

        che,  con  le  ordinanze  n. 85 del 2005, n. 349 e n. 201 del

2004,  questa  Corte  ha dichiarato manifestamente infondate analoghe

questioni di legittimita’ costituzionale, sollevate in riferimento ai

medesimi  parametri,  sul  rilievo  che  il  procedimento  davanti al

giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con

il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe

ad  essere  snaturato  dall’innesto  dell’avviso di conclusione delle

indagini  preliminari,  posto  che  tale procedura incidentale appare

incompatibile  con  le  finalita’  di  snellezza,  semplificazione  e

rapidita’  che  connotano  questa  particolare forma di giurisdizione

penale;

        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata

manifestamente infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

                           Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 15  del  decreto  legislativo

28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del

giudice  di pace, a norma dell’artt. 14 della legge 24 novembre 1999,

n. 468),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24 e 111, terzo

comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  di pace di Rutigliano con

l’ordinanza in epigrafe.

    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.

                      Il Presidente: Capotosti

                      Il redattore: Finocchiaro

                       Il cancelliere:Di Paola

    Depositata in cancelleria il 3 novembre 2005..

              Il direttore della cancelleria: Di Paola