Ambiente

Wednesday 18 May 2005

Gestione della qualità delle acque di balneazione. La posizione comune del consiglio UE n. 14/2005

Gestione della qualità delle acque di
balneazione. La posizione comune del consiglio UE n. 14/2005

CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N.
14/2005

definita dal Consiglio il 20 dicembre 2004 in vista dell’adozione
della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …,
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la
direttiva 76/160/CEE – (2005/C 111 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle
regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

(1) Sulla base della comunicazione
della Commissione sullo sviluppo sostenibile il Consiglio europeo ha
individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori
prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

(2) L’acqua è una risorsa naturale
limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa,
gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse
rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo
un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3) La politica ambientale della
Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a
perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità
dell’ambiente e di proteggere la salute umana.

(4) Nel dicembre del 2000 la Commissione ha
adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo
di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una
consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L’esito
principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una
nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un
accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico.

(5) La decisione n. 1600/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto
programma comunitario di azione in materia di ambiente, contiene l’impegno di
garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione
procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio,
dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione.

(6) Ai sensi del trattato, nel
predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene
conto, tra l’altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente
direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell’applicare i
parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi
microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato.
Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori
studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in
particolare nelle acque dolci.

(7) Per incrementare l’efficienza e
l’utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere
strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle
acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e la
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(8) Informazioni adeguate sulle misure
previste e sui progressi relativi all’attuazione dovrebbero essere divulgate ai
soggetti interessati. Il pubblico dovrebbe essere informato adeguatamente e
tempestivamente dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione e delle misure di gestione dei rischi per prevenire pericoli per la
salute, specialmente in caso di eventi di inquinamento
prevedibile a breve termine o anomali. Dovrebbero essere applicate le nuove
tecnologie che consentano al pubblico di essere
informato efficacemente e in maniera comparabile sulle acque di balneazione in
tutta la Comunità.

(9) Ai fini del monitoraggio è
necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. Occorre
osservare e valutare la qualità delle acque per un congruo periodo di tempo al
fine di giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione.

(10) La conformità dovrebbe dipendere da
adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non soltanto da
misurazioni e calcoli. È pertanto opportuno un sistema di profili delle acque
di balneazione che permetta una migliore
individuazione dei rischi quale base per le misure di gestione. Parallelamente,
occorrerebbe dedicare particolare attenzione al rispetto degli standard di
qualità e alla transizione coerente dalla direttiva 76/160/CEE.

(11) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha
firmato la convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto
comunitario dovrebbe essere correttamente allineato a tale convenzione ai fini
della sua ratifica da parte della Comunità. La presente direttiva dovrebbe
pertanto contenere disposizioni sull’accesso del pubblico all’informazione e
prevedere la partecipazione del pubblico alla sua attuazione. di standard comuni, di una buona qualità delle acque di
balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto
è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) Le misure necessarie per
l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(14) La continua rilevanza della
politica comunitaria nel settore delle acque di balneazione si manifesta in
ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere il pubblico da episodi di
inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione
della Comunità o nelle immediate vicinanze delle stesse. La qualità complessiva
delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da
quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva
rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi
anni settanta. Da allora le modalità d’uso delle acque sono
cambiate, così come si sono evolute le conoscenze scientifiche e
tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO
ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di
applicazione

1. La presente direttiva stabilisce
disposizioni in materia di:

a) monitoraggio e classificazione
della qualità delle acque di balneazione;

b) gestione della qualità delle acque
di balneazione; e

c) informazione al
pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente direttiva è
finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e a
proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.

3. La presente direttiva si applica a
qualsiasi parte di acque superficiali nella quale
l’autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la
balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un
avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (in seguito denominate
"acque di balneazione"). Non si applica a:

a) piscine e terme;

b) acque confinate soggette a
trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c) acque confinate create
artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque
sotterranee.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si
applicano le seguenti definizioni:

1) i termini "acque
superficiali", "acque sotterranee",
"acque interne", "acque di transizione", "acque
costiere" e "bacino idrografico" hanno gli stessi significati
definiti nella direttiva 2000/60/CE;

2) "autorità competente":
l’autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il
rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità
o organismo cui è stato delegato tale ruolo;

3)
"permanente/permanentemente": in relazione al
divieto di balneazione o all’avviso che sconsiglia la balneazione, della durata
almeno di un’intera stagione balneare;

4) "congruo numero": in relazione ai bagnanti, un numero che l’autorità
competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate
o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per
promuovere la balneazione;

5) "inquinamento": la
presenza di contaminazione microbiologica o di altri
organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione
e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli articoli 8 e 9 e
all’allegato I, colonna A;

6) "stagione balneare": il
periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti;

7) "misure di gestione": le
misure indicate di seguito riguardanti le acque di
balneazione:

a) istituzione e aggiornamento di un
profilo delle acque di balneazione;

b) istituzione di un calendario di
monitoraggio;

c) monitoraggio delle acque di
balneazione;

d) valutazione della qualità delle
acque di balneazione;

e) classificazione delle acque di
balneazione;

f) identificazione e valutazione
delle cause dell’inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione
e nuocere alla salute dei bagnanti;

g) informazione al pubblico;

h) azioni
volte a evitare l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;

i) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

8) "inquinamento di breve
durata": la contaminazione microbiologica, di cui all’allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili,
che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di
balneazione per più di 72 ore circa e per cui l’autorità competente ha
stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato
nell’allegato II;

9) "situazione anomala": un
evento o una combinazione di eventi che impattano
sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui
verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;

10) "serie di dati sulla qualità
delle acque di balneazione": i dati ottenuti a
norma dell’articolo 3;

11) "valutazione della qualità
delle acque di balneazione": il processo di
valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di
valutazione definito nell’allegato II;

12) "proliferazione cianobatterica": un accumulo di cianobatteri
sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

13) il termine "pubblico
interessato" ha lo stesso significato che nella
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

CAPO II

QUALITÀ E GESTIONE DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE

Articolo 3

Monitoraggio

1. Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la
durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all’inizio della stagione balneare
immediatamente successiva alla data di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono
affinché il monitoraggio dei parametri indicati nella colonna A dell’allegato I
sia effettuato secondo le modalità dell’allegato IV.

3. Il punto di monitoraggio è la zona
delle acque di balneazione nella quale:

a) si
prevede il maggior afflusso di bagnanti; o

b) si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di
balneazione.

4. Per ciascuna acqua
di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell’inizio di
ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell’inizio della terza
stagione balneare completa successiva all’entrata in vigore della presente
direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data
indicata nel calendario di monitoraggio.

5. Gli Stati membri possono avviare
il monitoraggio dei parametri indicati nella colonna A dell’allegato I, nel corso della prima stagione balneare completa
successiva all’entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il
monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell’allegato IV. I
risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le
serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione
di cui all’articolo 4. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai
sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di
cui all’allegato della direttiva 76/160/CEE.

6. I campioni prelevati durante
l’inquinamento di breve durata possono non essere
presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi
dell’allegato IV.

7. In caso di situazioni anomale, il
calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della
situazione anomala.

Appena possibile
dopo il termine della situazione anomala sono prelevati nuovi campioni in
sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.

8. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le
ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in
concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all’articolo 13.

9. Gli Stati membri garantiscono che
l’analisi della qualità delle acque di balneazione sia
effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell’allegato I e le
regole di cui all’allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire
l’applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare
che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi
specificati nell’allegato I e le regole di cui all’allegato V. Gli Stati membri
che consentono l’applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono
alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole
applicate e sulla loro equivalenza.

Articolo 4

Valutazione della qualità delle acque
di balneazione

1. Gli Stati membri garantiscono che
le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione
siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui
all’allegato I, colonna A.

2. Le valutazioni della qualità delle
acque di balneazione vengono effettuate:

a) in relazione a
ciascuna acqua di balneazione;

b) al termine di ciascuna stagione
balneare;

c) sulla base delle serie di dati
sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla
stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e

d) secondo la procedura di cui
all’allegato II.

Tuttavia, uno Stato membro può
decidere di effettuare valutazioni della qualità delle
acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque
di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La
Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato
membro decide di tornare a effettuare le valutazioni
sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono
modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque
anni.

3. La serie di dati sulla qualità
delle acque di balneazione utilizzati per effettuare
valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni,
o nelle circostanze particolari di cui all’allegato IV, punto 2, 12 campioni.

4. Tuttavia, purché:

siano soddisfatti i requisiti di cui al
paragrafo 3, o la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione
utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso
di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8
settimane, la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere
effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di
balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

a) le acque di balneazione sono di
nuova individuazione;

b) si sono verificate modifiche tali
da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma
dell’articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla
base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione
consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle
modifiche verificatesi; o

c) le acque di balneazione erano già
state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati
i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i
parametri 2 e 3 di cui all’allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti
equivalenti ai parametri 2 e 1 dell’allegato I, colonna
A, della presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono
suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle
valutazioni della qualità delle acque di balneazione.
Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti
solo se dette acque di balneazione:

a) sono contigue;

b) hanno ricevuto valutazioni simili
nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4,
lettera c); e

c) hanno profili che identificano
fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.

Articolo 5

Classificazione e stato qualitativo
delle acque di balneazione

1. A seguito della valutazione sulla
qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi
dell’articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti
nell’allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a) "scarsa";

b) "sufficiente";

c) "buona"; o

d) "eccellente".

2. La prima classificazione
conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3. Gli Stati membri assicurano che,
entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano
come minimo "sufficienti". Essi adottano quelle misure realistiche e
proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di
balneazione classificate di qualità "eccellente"
o "buona".

4. Tuttavia,
indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di
balneazione possono essere temporaneamente classificate "scarse" pur
rimanendo conformi alla presente direttiva. Le ragioni del mancato
raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente" vengono individuate. In tal caso gli Stati membri assicurano
che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) per ciascuna acqua
di balneazione classificata "scarsa", saranno adottate le seguenti
misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla
classificazione:

i) adeguate misure
di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l’avviso che sconsiglia
la balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento; e

ii) adeguate misure di gestione per
impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

b) se le acque di balneazione sono
classificate "scarse" per cinque anni consecutivi, è disposto un
divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la
balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente
di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima
della scadenza del termine di cinque anni se ritengono
che il raggiungimento di una qualità "sufficiente" non sia fattibile
o sia sproporzionatamente costoso.

5. Ogni qualvolta è disposto un
divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la
balneazione, il pubblico è informato che le acque dell’area in questione non sono
più acque di balneazione. Il declassamento è debitamente motivato.

Articolo 6

Profili delle acque di balneazione

1. Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai
sensi dell’allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può
riguardare una singola acqua di balneazione o più acque
di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno
predisposti per la prima volta entro … (*).

2. I profili delle acque di
balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell’allegato
III.

3. All’atto di predisporre,
riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno
in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni
effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente
direttiva.

Articolo 7

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate
qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero
verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di
balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione
del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

(*) Sei anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva.

Articolo 8

Rischi da cianobatteri

1. Qualora il profilo delle acque di
balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica,
viene effettuato un monitoraggio adeguato per
consentire un’individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2. Qualora si
verifichi una proliferazione cianobatterica e
si individui o si presuma un rischio per la salute, vengono adottate
immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l’esposizione, che
includano l’informazione al pubblico.

Articolo 9

Altri parametri

1. Qualora il profilo delle acque di
balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono
svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la
salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono
l’informazione al pubblico.

2. Si procede ad un’ispezione visiva
delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi,
vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si
riscontri tale inquinamento, si adotteranno adeguate misure di gestione, che
includono, se del caso, l’informazione al pubblico.

Articolo 10

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Se il bacino idrografico comporta un
impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati
membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente
direttiva, anche tramite l’opportuno scambio di informazioni
e un’azione comune per limitare tale impatto.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 11

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri incoraggiano la
partecipazione del pubblico all’attuazione della presente direttiva fornendo al
pubblico interessato opportunità di formulare suggerimenti, osservazioni o
reclami. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni
ottenute.

Articolo 12

Informazione al pubblico

1. Gli Stati membri assicurano che le
seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con
tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente
accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua
di balneazione:

a) la classificazione corrente delle
acque di balneazione;

b) una descrizione generale delle
acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle
acque di balneazione predisposto in base all’allegato III;

c) nel caso di acque
di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:

notifica che l’acqua di balneazione è
soggetta ad inquinamento di breve durata, indicazione del numero di giorni nei
quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione
balneare precedente a causa di tale inquinamento, e avviso ogniqualvolta tale
inquinamento è previsto o presente;

d) informazioni sulla natura e la
durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi;

e) laddove la balneazione è vietata o
sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni; e

f) un’indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

2. Gli Stati membri sfruttano
adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, inclusa
Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle
acque di balneazione di cui al paragrafo 1 e le seguenti:

a) un elenco delle acque di
balneazione;

b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il
relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi
della presente direttiva dopo l’ultima classificazione;

c) nel caso di acque
di balneazione classificate "scarse", informazioni sulle cause
dell’inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l’esposizione dei
bagnanti all’inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell’articolo
5, paragrafo 4; e

d) nel caso di acque
di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali
relative:

alle condizioni che possono condurre a
inquinamento di breve durata, al grado di probabilità di tale inquinamento e
della sua probabile durata, alle cause dell’inquinamento e alle misure adottate
per prevenire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento e per affrontarne le
cause.

L’elenco di cui alla lettera a) è
disponibile ogni anno prima dell’inizio della stagione
balneare. I risultati del monitoraggio sono resi disponibili entro una
settimana.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e
con effetto a decorrere dall’inizio della quinta stagione balneare successiva
alla data indicata all’articolo 18, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri e la Commissione
forniscono, se possibile, informazioni al pubblico
utilizzando la tecnologia georeferenziata,
presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e
simboli.

Articolo 13

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità
delle acque di balneazione, nonché una descrizione
delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali
informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione
balneare precedente e, per la prima volta, dopo l’effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a
norma dell’articolo 4.

2. Gli Stati membri notificano
annualmente alla Commissione, prima dell’inizio della stagione balneare,
l’elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le
ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all’anno
precedente.

Essi procedono in tal senso per la
prima volta anteriormente all’inizio della stagione
balneare immediatamente successiva alla data indicata all’articolo 18,
paragrafo 1.

3. Dopo l’avvio del monitoraggio
delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva,
le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1
continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che
non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente
direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell’allegato della
direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione
nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell’allegato della direttiva
76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell’allegato I,
colonna A, della presente direttiva.

4. La Commissione pubblica
una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di
balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di
balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure
di gestione messe in atto. La
Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della
relazione la Commissione,
ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei
dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Relazione e riesame

1. La Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2018, una relazione sull’esame
dell’attuazione della presente direttiva.

2. La relazione tiene conto in
particolare dei seguenti aspetti:

a) risultati di uno studio
epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in
collaborazione con gli Stati membri;

b) altri sviluppi
scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la
qualità delle acque di balneazione; e

c) raccomandazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.

3. Alla luce della relazione e di
un’analisi di impatto approfondita, la Commissione può, se
del caso, presentare con la relazione proposte di modifica della direttiva.

Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

Secondo la procedura di cui
all’articolo 16, paragrafo 2, si può decidere di:

a) specificare la norma EN/ISO
sull’equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell’articolo 3, paragrafo
9;

b) fissare norme dettagliate per
l’attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo
12, paragrafo 4;

c) adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I al
progresso scientifico e tecnologico;

d) adattare l’allegato V al progresso
scientifico e tecnologico;

e) definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

Articolo 16

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un
comitato.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a
tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.

Articolo 17

Abrogazione

1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata
con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2,
l’abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini per il recepimento e l’applicazione istituiti
nella direttiva abrogata.

2. Non appena uno Stato membro adotta
tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per
conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è
applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3. I riferimenti alla direttiva
76/160/CEE abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi

alla presente direttiva entro … (*). Essi
ne informano immediatamente la
Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

(*) Tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE
ACQUE DI BALNEAZIONE

1. QUALITÀ SCARSA

Le acque di balneazione sono
classificate di "qualità scarsa" se, nella serie di dati sulla
qualità delle acque di balneazione per l’ultimo periodo di valutazione (1), i
valori percentuali (2) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (3)
rispetto ai valori corrispondenti alla "qualità sufficiente" indicati
nell’allegato I, colonna D.

2. QUALITÀ SUFFICIENTE Le acque di
balneazione sono classificate come acque di
"qualità sufficiente":

1) se, nella serie di dati sulla
qualità delle acque di balneazione per l’ultimo periodo di valutazione, i
valori percentuali delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla
"qualità sufficiente" indicati nell’allegato I, colonna D; e

2) se le acque di balneazione sono
soggette a inquinamento di breve durata, a condizione
che:

i) siano
adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di
allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l’esposizione dei bagnanti
mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione
adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a
norma dell’articolo 3, paragrafo 6,
a causa dell’inquinamento di breve durata durante
l’ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non
più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

3. QUALITÀ BUONA

Le acque di balneazione sono classificate
di "qualità buona":

1) se, nella serie di dati sulla
qualità delle acque di balneazione per l’ultimo periodo di valutazione, i
valori percentuali delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla
"qualità buona" indicati nell’allegato I, colonna C; e

2) se le acque di balneazione sono
soggette a inquinamento di breve durata, a condizione
che:

i) siano
adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di
allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l’esposizione dei bagnanti
mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione
adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a
norma dell’articolo 3, paragrafo 6,
a causa dell’inquinamento di breve durata
durante l’ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del
totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel
periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il
maggiore.

4. QUALITÀ ECCELLENTE Le acque di
balneazione sono classificate di "qualità eccellente":

1) se, nella serie di dati sulla
qualità delle acque di balneazione per l’ultimo periodo di valutazione, i
valori percentuali delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla
"qualità eccellente" indicati nell’allegato I, colonna B; e

(1) "Ultimo periodo di
valutazione" significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso,
il periodo specificato nell’articolo 4, paragrafo 2 o 4.

(2) Sulla base della valutazione del
percentuale della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei
dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il
percentuale viene così ricavato:

i) prendere il log10 di tutte le
enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un
valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);

ii) calcolare la media aritmetica dei
log10 (µ)

iii) calcolare la deviazione standard
dei log10 (s)

Il punto superiore del 90 percentuale
della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90
percentuale = antilog (1,282 s )

Il punto superiore del 95 percentuale
della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95
percentuale = antilog (1,65 s ).

(3) Per "peggiori" si
intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100
ml.

(4) Per "migliori" si
intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100
ml.

2) se le acque di balneazione sono
soggette a inquinamento di breve durata, a condizione
che:

i) siano
adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di
allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l’esposizione dei bagnanti
mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii) siano adottate misure di gestione
adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii) il numero di campioni scartati a
norma dell’articolo 3, paragrafo 6,
a causa dell’inquinamento di breve durata durante
l’ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non
più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

ALLEGATO II

PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Il profilo delle acque di
balneazione di cui all’articolo 6 contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche
fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di
balneazione e di altre acque di superficie nel bacino
drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una
fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come
previsto nella direttiva 2000/60/CE;

b) l’identificazione e la valutazione
delle cause di inquinamento che possono influire sulle
acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;

c) la valutazione del potenziale di
proliferazione cianobatterica;

d) la valutazione del potenziale di
proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;

e) se la valutazione di cui alla
lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento
di breve durata, le seguenti informazioni:

previsioni circa la natura, la frequenza e la
durata dell’inquinamento di breve durata previsto, informazioni dettagliate
sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e
le scadenze fissate per l’eliminazione di dette cause, le misure di gestione adottate
durante l’inquinamento di breve durata e l’identità e le coordinate degli
organismi responsabili della loro adozione;

f) l’ubicazione del punto di
monitoraggio.

2. Se le acque di balneazione sono
classificate come acque "buone", "sufficienti" o
"scarse", il profilo delle acque di balneazione
deve essere riesaminato su base regolare per valutare se gli aspetti di cui al
punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario,
occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite
sulla base del tipo e della gravità dell’inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la
frequenza specificata nella tabella seguente.

Classificazione delle acque di
balneazione "Qualità buona" "Qualità
sufficiente" "Qualità scarsa"

I riesami devono avvenire almeno ogni
4 anni 3 anni 2 anni

Aspetti da riesaminare

(lettere del punto 1)

da a) a f) da a) a f) da a) a f)

Nel caso di acque
di balneazione classificate in precedenza di "qualità eccellente", il
profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso,
aggiornato solo se la classificazione passa a "buona",
"sufficiente" o "scarsa". Il riesame deve riguardare tutti
gli aspetti di cui al punto 1.

3 In caso di rilevanti lavori di
costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture
nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo
delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell’inizio della
stagione balneare successiva.

4. Se del
caso le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate
su una mappa dettagliata.

5. Se
l’autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse
altre informazioni pertinenti.

ALLEGATO III

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Poco prima dell’inizio di ciascuna
stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione
aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati
e analizzati almeno quattro campioni.

2. Tuttavia, per ogni stagione
balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:

a) con una stagione balneare di
durata non superiore a 8 settimane; oppure

b) situate in una
regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

3. Le date di prelievo sono
distribuite nell’arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le
date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.

4. In caso di inquinamento
di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la
conclusione dell’evento. Questo campione non deve essere parte della serie di
dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Se è necessario sostituire un campione
scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la
conclusione dell’inquinamento di breve durata.

ALLEGATO IV

NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI
CAMPIONI PER LE ANALISI MCROBIOLOGICHE

1. PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Laddove possibile i campioni devono
essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell’acqua e in acque profonde almeno 1 metro.

2. STERILIZZAZIONE
DEI CONTENITORI DEI CAMPIONI I contenitori dei campioni sono:

sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a
121 ° C; o

sterilizzati a secco a una temperatura compresa
tra 160 ° C e 170 ° C per almeno un’ora; o contenitori per campioni, forniti
irradiati direttamente dal fabbricante.

3. CAMPIONAMENTO

Il volume del contenitore di
campionamento dipende dalla quantità di acqua
necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250
ml.

I contenitori sono di materiale
trasparente, non colorato (vetro, polietene o
polipropilene)

Per evitare la contaminazione
accidentale del campione, chi effettua il prelievo
impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il
campionamento viene effettuato correttamente non sono
necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o
tubo di campionamento) Il campione è identificato chiaramente con inchiostro
indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.

4. STOCCAGGIO E TRASPORTO DEI
CAMPIONI PRIMA DELL’ANALISI

In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro
l’esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione è conservato ad una
temperatura di 4 °C circa in una borsa frigo o, in
base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all’arrivo in
laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo
che intercorre tra il campionamento e l’analisi è ridotto al minimo. Si
raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile
per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore.
Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una
temperatura di 4 °C ± 3 °C.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta riguardante una nuova direttiva relativa alla qualità delle acque di balneazione
nell’ottobre 2002 e la proposta modificata nell’aprile 2004.

Il Parlamento europeo ha adottato un
parere in prima lettura nell’ottobre 2003.

Il Comitato economico e sociale ha
adottato un parere nel giugno 2003.

Il Comitato delle regioni ha adottato
un parere nell’aprile 2003.

Il Consiglio ha adottato una
posizione comune il 20 dicembre 2004.

II. OBIETTIVO

La nuova direttiva è destinata ad
abrogare e sostituire la direttiva 76/160/CEE e si propone di accrescere la
tutela della salute pubblica rendendo più rigorose le norme in materia di qualità delle acque dibalneazione e
più moderno il quadro giuridico per la loro gestione. È intesa in
particolare a:

integrare la direttiva 2000/60/CE
("direttiva quadro sulle acque"); ridurre i parametri oggetto di
monitoraggio ai fini della classificazione della qualità delle acque di
balneazione e introdurre un nuovo metodo di classificazione; tener conto di
misure di gestione proattive e non solo di risultati
statistici; promuovere l’informazione del pubblico sulle acque di balneazione,
predisponendo anche profili delle acque di balneazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.

Osservazioni generali

La posizione comune incorpora,
letteralmente, in parte o quanto allo spirito, la maggior parte degli
emendamenti presentati in prima lettura dal Parlamento europeo. Non tiene conto
tuttavia di alcuni emendamenti poiché:

non sarebbero coerenti con il disposto
dell’articolo 174 del trattato (emendamento 1); costituirebbero, a parere del
Consiglio e della Commissione, inutili doppioni rispetto alle attuali
prescrizioni della direttiva quadro sulle acque (emendamenti 2, 58, 4, 16 e
33); o il Consiglio li ritiene superflui e possibile fonte di confusione
(emendamenti 6, 8 e 12).

Essa comprende anche una serie di altre modifiche. Di seguito sono illustrate le modifiche
sostanziali. Sono state apportate altresì modifiche redazionali per chiarire il
testo o assicurare la coerenza generale della direttiva.

2.

Oggetto, ambito di applicazione
e definizioni (articoli 1 e 2)

L’articolo 1, paragrafo 1, tiene
conto in parte dell’emendamento 65 del Parlamento
europeo. Il Consiglio non può tuttavia accettare che l’ambito di applicazione della direttiva sia esteso, oltre alle attività
di balneazione, anche ad altre attività ricreative. Pertanto, la posizione
comune non fa riferimento a tali attività né tiene conto degli emendamenti 5, 7
o 22.

La definizione di "acque di
balneazione" figura ora all’articolo 1, paragrafo 3, in quanto l’espressione
determina l’ambito di applicazione della direttiva.

L’articolo 2 include nuove
definizioni tratte dalla direttiva quadro sulle acque ed è in linea con l’emendamento
10 del Parlamento europeo. Definisce inoltre altri termini chiave, segnatamente
"autorità competente", "permanente", "congruo
numero", "inquinamento", "inquinamento
di breve durata", "proliferazione cianobatterica"
e "pubblico interessato".

3.

Monitoraggio (articolo 3 e allegati
IV e V)

L’articolo 3 tiene ampiamente conto
degli emendamenti 11, 52 e 54 del Parlamento europeo ma offre maggiore
flessibilità quanto all’ubicazione del punto di monitoraggio. Contiene inoltre
disposizioni relative all’inquinamento di breve durata
e prevede l’applicazione di metodi o regole equivalenti a determinate
condizioni, alcuni dei quali possono essere chiariti tramite la procedura del
comitato.

L’allegato IV prevede un aumento del
requisito minimo di campionamento, rispetto a quanto enunciato nella proposta
iniziale della Commissione, per accrescere l’affidabilità della metodologia
statistica. Tuttavia, tiene conto anche delle stagioni balneari particolarmente
brevi che prevalgono nel nord dell’UE e di specifici vincoli geografici (per
esempio isole remote). Non vi è più alcun nesso diretto fra la frequenza del
campionamento e la classificazione.

L’allegato V è in linea con
l’emendamento 35 del Parlamento europeo e, in parte, con l’emendamento 75.

4.

Valutazione della qualità (articolo
4)

La posizione comune fissa il normale
periodo di valutazione a quattro stagioni balneari ma prevede
che gli Stati membri abbiano la possibilità di scegliere un periodo di tre
stagioni a determinate condizioni. Precisa il numero minimo di campioni
necessari e le circostanze in cui le acque di balneazione possono essere suddivise
o raggruppate.

5.

Classificazione e stato qualitativo
(articolo 5 e allegati I e II)

L’articolo 5 introduce varie novità
di rilievo rispetto alla proposta iniziale della Commissione.

Prevede in particolare di:

differire l’applicazione obbligatoria del
nuovo sistema di classificazione fino al 2015 (per coerenza con il calendario
previsto dalla direttiva quadro sulle acque);

introdurre una nuova classificazione
("sufficiente") che assicuri almeno lo stesso livello di protezione
della salute previsto dai requisiti minimi della direttiva esistente e
costituisca un passo

verso il raggiungimento delle qualità
"buona" ed "elevata"; e chiarire le circostanze in cui le
acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di
qualità "scadente" (usando anche una formulazione che sia in linea
con lo scopo dell’emendamento 17 del Parlamento europeo).

L’allegato I prevede che le
classificazioni siano effettuate sulla base di due
parametri microbiologici. I requisiti previsti per altri tipi di inquinamento (articolo 9) sono mantenuti, ma non incidono
sulla classificazione. La posizione comune non tiene conto
pertanto dell’emendamento 31 del Parlamento europeo.

L’allegato I prevede valutazioni
basate sui valori sia del 95° che del 90° percentuale.
I valori limite delle classificazioni "elevata" e "buona"
sono basati sulla valutazione del 95° percentuale, mentre quello relativo alla qualità "sufficiente" è basato sulla
valutazione del 90° percentuale, per ridurre i rischi di anomalie statistiche
in caso di utilizzo di una serie limitata di dati.

Sono previsti valori limite diversi
per le acque interne e costiere. I dati scientifici esistenti indicano che la
presenza dello stesso livello di contaminazione microbiologica comporta un
rischio per la salute maggiore in acqua salata rispetto all’acqua
dolce.

Il titolo della colonna E è coerente con l’emendamento 57 del Parlamento europeo.

L’allegato II è coerente con il
principio generale che sottende l’emendamento 19 del Parlamento europeo in
quanto prevede che l’inquinamento di breve durata non influisce sulla
classificazione delle acque di balneazione, se l’autorità competente adotta le
misure appropriate per proteggere la salute dei bagnanti.

6.

Profilo delle acque di balneazione
(articolo 6 e allegato III)

La posizione comune
precisa che potrebbe esservi un unico profilo per acque di balneazione contigue. Estende il termine entro il quale devono essere predisposti i primi profili e il lasso di
tempo intercorrente fra i singoli riesami, tenuto conto della mole di lavoro
prevista. L’allegato III è in linea con gli emendamenti 32 e 34 del Parlamento
europeo.

7.

Partecipazione dei cittadini (articolo 11)

La posizione comune tiene conto in parte dell’emendamento 20 del Parlamento europeo. La definizione di "pubblico interessato" di cui
all’articolo 2 comprende chiaramente le parti interessate a livello locale.
Il resto dell’emendamento è superfluo alla luce dell’articolo
18 e della direttiva 2003/4/CE.

8.

Informazione dei cittadini (articolo
12)

La posizione comune riunisce in un unico articolo tutti i requisiti generali per
l’informazione dei cittadini. Tali requisiti sono in linea con lo scopo degli
emendamenti 15 e 18 del Parlamento europeo.

Promuovendo l’uso di pittogrammi e
segnali e prevedendo l’adozione di norme armonizzate in materia, secondo la
procedura del comitato articolo 12, paragrafo 4, e articolo
15, paragrafo 1, lettera b), la posizione comune è parzialmente in linea
con lo scopo degli emendamenti 21, 23 e 27 (e dell’emendamento 24, se tali
disposizioni sono lette in combinato disposto con l’articolo 7).

La posizione comune è in linea anche
con l’emendamento 26 e con parte dell’emendamento 25
in quanto dispone la pronta divulgazione delle informazioni su Internet.

9.

Relazione e riesame (articolo 14)

Il Consiglio concorda con il
Parlamento europeo che la
Commissione è tenuta a riesaminare l’attuazione e il
funzionamento della direttiva. La posizione comune è pertanto in linea con lo scopo dell’emendamento 28. Indica tuttavia alcuni aspetti
essenziali che dovrebbero essere contemplati dalla relazione della Commissione,
in particolare:

i risultati dello studio
epidemiologico che la Commissione deve intraprendere urgentemente per ottenere
maggiori certezze scientifiche in relazione ai rischi per la salute connessi
alla balneazione, in particolare in acqua dolce, le raccomandazioni dell’OMS,
da equiparare piuttosto alla classificazione "buona" anziché ai
requisiti minimi della direttiva.

10.

Procedura del comitato (articoli 15 e
16)

La posizione comune contiene una sola
disposizione in cui sono enumerate le decisioni tecniche che possono essere
adottate secondo la procedura del comitato (articolo 15).

Tuttavia, il Consiglio ritiene che
queste decisioni debbano essere facoltative, non obbligatorie. Non concorda
inoltre sull’inserimento di nuovi parametri riguardanti la rilevazione dei
virus attraverso la procedura del comitato. La posizione comune non tiene conto
pertanto degli emendamenti 29 e 30 del Parlamento europeo.

11.

Varie La posizione comune contiene
inoltre:

disposizioni semplificate relative ai
provvedimenti in circostanze eccezionali, la cui portata è ora uguale al resto
della direttiva (articolo 7); e l’obbligo che gli Stati membri effettuino un
monitoraggio adeguato e adottino i necessari provvedimenti di gestione per
proteggere la salute dei cittadini da rischi cianobatterici
(articolo 8).

IV.

CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione
comune costituisca un pacchetto equilibrato di misure tale da consentire
l’aggiornamento altamente necessario delle
disposizioni comunitarie sulla qualità delle acque di balneazione e da
accrescere il livello di protezione della salute pubblica in modo progressivo e
ragionevole senza comportare oneri eccessivi per le autorità competenti.
Auspica che si svolgano discussioni costruttive con il Parlamento europeo per
una rapida adozione della direttiva.