Civile

Tuesday 08 February 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Privacy e videofonini. Provvedimento 20 gennaio 2005

Privacy e videofonini.
Il Garante per la Privacy
lancia l’allarme

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI – Provvedimento 20 gennaio 2005 Videofonini:
cautele per un uso legittimo – 20 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in
tema di uso di videotelefoni;

Visto il Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

RILEVATO

1. Premessa

Il presente provvedimento attiene ai
trattamenti di dati personali effettuati mediante apparecchi di telefonia
dotati di videocamere.

I terminali di nuova generazione sono
applicati specie alla telefonia mobile, sono in fase di evoluzione
costante e consentono con crescente facilità di registrare fotografie e filmati
tramite diverse tecnologie di rete, quali Gprs, Edge o Umts, comunicando e diffondendo
immagini e suoni in tempo reale.

Si tratta di apparecchiature
impiegate per lo più per applicazioni lecite nell’ordinaria vita di relazione
interpersonale, ma che, per le loro potenzialità, possono essere utilizzate
violando, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla
comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa.

Si pongono in primo luogo problemi
analoghi a quelli già esaminati a proposito dei telefoni dotati di fotocamera e abilitati all’invio di messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service), sui quali il Garante si è già pronunciato
richiamando alcuni principi con il provvedimento del 12 marzo 2003 (in
www.garanteprivacy.it) che vanno in questa sede riaffermati.

Rispetto a questi ultimi apparecchi,
i c.d. videotelefoni sono dotati anche di videocamere di dimensioni assai
ridotte, orientabili in vario modo sull’apparecchio e dotate
di diverse funzioni, anche di ingrandimento di immagini. Attraverso tali
videocamere si possono effettuare riprese prima e
durante una conversazione, caratterizzate da un grado crescente di risoluzione
e realizzabili anche clandestinamente, grazie alla frequente assenza
nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la
ripresa in atto.

É possibile raccogliere immagini e
suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative
al chiamante, al chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.

Si tratta di un uso
ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del mezzo telefonico
volta a veicolare voci e testi tra due o più soggetti, risultando assai agevole
raccogliere, archiviare, condividere con terzi immagini e suoni anche in rete e
diffonderli in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto a fotocamere e videocamere digitali il collegamento diretto
con lo strumento telefonico rappresenta un elemento
distintivo di rilievo.

Dopo aver richiamato i principi del
menzionato provvedimento del Garante, l’Autorità si sofferma in questa sede
solo sulle questioni specifiche poste da dispositivi in rapida e costante
evoluzione e che, come altre utili tecnologie, possono essere impiegati anche
per usi invasivi – in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati – della
sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà
fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversare e di comunicare in
assenza di molestie ed intercettazioni indebite.

Va richiamata a tal fine l’attenzione
su diritti, pericoli ed obblighi che l’ordinamento prefigura già e che non
sembrano richiedere, allo stato, interventi di carattere normativo.

Il Garante interviene in argomento
perché le immagini e i suoni realizzati con videocamere possono contenere
"dati personali" relativi al chiamante, al chiamato o a terzi, che in
alcuni casi possono essere anche "sensibili"
riguardando lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le
abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. b) e d) del Codice). Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni
può arrecare maggiori fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni
indesiderate o di disturbo (art. 127 e 130 del Codice).

2. Usi personali delle videocamere

Come per gli
mms, le videochiamate
possono avvenire e circolare tra alcune persone fisiche per fini esclusivamente
personali.

In questi casi, se i dati non sono
diffusi o comunicati sistematicamente a terzi, il complesso normativo del
Codice in materia di protezione dei dati non è
applicabile.

Ciò non significa che chi utilizza
l’apparecchio non debba tener conto dei diritti dei
terzi: l’utente deve infatti rispettare almeno alcuni obblighi di sicurezza
(art. 31 del Codice), deve risarcire i danni anche morali eventualmente
cagionati a terzi (art. 15 del Codice) e non deve ledere i diritti che gli
interessati hanno soprattutto per ciò che riguarda il diritto alla
riservatezza, all’immagine e al ritratto, richiamati nel predetto provvedimento
del Garante cui nuovamente si rinvia.

3. Usi ai quali è
applicabnile il Codice

Le immagini e i suoni ripresi per uso
personale potrebbero riguardare terzi ed essere comunicati sistematicamente,
oppure diffusi, ad esempio attraverso Internet, anche
mediante un proprio sito web personale.

I videotelefoni potrebbero essere
inoltre utilizzati per scopi diversi da quelli personali, ad esempio nei luoghi
di lavoro.

In entrambi i casi, il trattamento
dei dati personali, che si concreta già al momento della sola raccolta (art. 4,
comma 1, lett. a), del Codice) è lecito unicamente se sono rispettate tutte le
disposizioni applicabili del predetto Codice.

Ciò comporta, in primo luogo, il
dovere di informare preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di
raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che deve essere
manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le
altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati
(art. 11 del Codice). L’informativa e il consenso riguardano non solo le
persone in conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati
o identificabili.

Tra le disposizioni del Codice vi
sono, peraltro, anche quelle che attengono a temperamenti e limiti posti
all’esercizio della professione di giornalista e alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
(artt. 136 ss. del Codice).

Va osservato anche l’obbligo per
l’utente di informare l’altro utente quando, nel corso della conversazione, è
consentito l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti (art. 131, comma 3, del Codice).

Va richiamata l’attenzione anche
sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati
o aperti al pubblico, l’uso di videotelefoni sia
inibito in tutto o in parte. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi
introdotti anche con apposite norme legislative) che
possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che
condizionano, in tal caso, la liceità e la correttezza del trattamento dei
dati: l’utilizzo delle immagini e dei suoni raccolti in violazione di tali
prescrizioni non può infatti considerarsi lecito o corretto (art. 11, comma 1,
lett. a), del Codice).

Infine, alcune segnalazioni pervenute
hanno evidenziato la specificità dei trattamenti di dati connessi
all’eventualità che i detentori di telefonini abilitati partecipino
a cosiddette "comunità virtuali" di persone che possono essere
contattate consensualmente con videochiamate da parte
di utenti di siti web che mettono a disposizione appositi spazi sulla rete.

In tal caso, i fornitori di tali
servizi devono informare compiutamente anche on line gli utenti che intendono accedere al servizio, in modo che risulti chiaro, in
particolare, l’ambito di conoscibilità dei dati registrati (ad esempio, il
fatto che possono accedervi solo gli altri soggetti registrati e muniti di
particolari codici personali).

I medesimi fornitori potranno tra
l’altro conservare i dati raccolti esclusivamente per il periodo di tempo
strettamente necessario alla fornitura del servizio (art. 11 del Codice),
prestando particolare attenzione ai profili di sicurezza, anche con riguardo
alla gestione dei suddetti codici personali di accesso
(art. 31 e ss. del Codice).

L’Autorità si riserva di valutare con
separato provvedimento le eventuali implicazioni relative
alla conservazione dei dati di traffico.

4. Dispositivi utili

In applicazione anche del principio
di necessità di cui all’art. 3 del Codice , va
segnalata a imprese produttrici o impegnate nella realizzazione di sistemi
informativi e programmi informatici l’opportunità di dotare i futuri apparecchi
di telefonia di segnali, in particolare luminosi, che contribuiscano a rendere
meglio evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure funzioni
di agevole blocco della trasmissione dell’immagine senza che si interrompa
necessariamente la conversazione.

Accorgimenti del genere sono già
utilmente presenti -e attivabili dall’utente- in alcuni apparecchi in commercio
e la loro più diffusa disponibilità potrebbe fornire
anch’essa un contributo a garanzia dei terzi rispetto
a riprese indesiderate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett.
c), del Codice, segnala ai titolari del trattamento interessati la necessità di
conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi
richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 20 gennaio 2005

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli