Civile

Tuesday 11 September 2007

Garante Comunicazioni Delibera n. 415/07/CONS – sito web 4.9.2007. Disposizioni regolamentari riguardanti l’ introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile

Garante
Comunicazioni Delibera n. 415/07/CONS – sito web 4.9.2007. Disposizioni
regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile

L’Autorità

NELLA riunione del Consiglio del
2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Ministro
delle comunicazioni dell’8 luglio 2002, recante "Piano Nazionale di
Ripartizione delle Frequenze" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche";

VISTA la delibera n. 4/CIR/99,
del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)";

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del
7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di
servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale
di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 87 del 13 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 324/06/CONS
del 30 maggio 2006 recante "Avvio di una indagine
conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi
di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione:
aspetti di mercato e profili concorrenziali", la cui relazione conclusiva
è stata approvata nella riunione di Consiglio del 7 marzo 2007;

VISTA la delibera n. 713/06/CONS del
13 dicembre 2006, recante "Consultazione pubblica sugli aspetti
regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo
fisso-mobile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

VISTA la delibera n. 168/07/CONS
del 19 aprile 2007 recante "Avvio del procedimento :
Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle
chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" ai sensi degli art. 18 e
19 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2007;

VISTA la delibera n. 342/07/CONS
del 28 giugno 2007 recante "Avvio del procedimento :
Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato
n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n.
2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese
aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25
luglio 2007;

VISTA la delibera n. 343/07/CONS del
28 giugno 2007 recante "Consultazione pubblica sull’utilizzo delle bande
di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei
sistemi radiomobili";

VISTO lo schema di provvedimento
recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi
integrati di tipo fisso-mobile" adottato dal Consiglio dell’Autorità in
data 6 giugno 2007;

VISTO il parere dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 24 luglio
2007, relativo allo schema di provvedimento concernente "Disposizioni
regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile";

VISTA la lettera della
Commissione Europea DG INFSO/B5/PM/LeM/ak – D(2007) 828127 – A(2007) 426124 del 13 luglio 2007, relativa allo schema di
provvedimento concernente "Disposizioni regolamentari riguardanti
l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile";

CONSIDERATO quanto segue :

1. Il percorso istruttorio

Nel corso del 2006 alcuni
operatori (Vodafone e Telecom Italia) hanno proposto sul
mercato offerte di servizi integrati del tipo fisso-mobile che hanno
rappresentato un elemento di novità nello scenario delle comunicazioni
elettroniche. La innovatività di tali offerte è
rappresentata dalla possibilità, per il cliente, di usufruire, attraverso il
medesimo terminale ed il medesimo numero telefonico, di servizi con
caratteristiche assimilabili, di volta in volta ed in funzione della locazione
geografica, a quelli di rete fissa o a quelli di rete mobile per condizioni
economiche e per prestazioni.

Se tuttavia le offerte dei due
operatori sono analoghe dal punto di vista delle funzionalità offerte alla clientela,
esse si differenziano, come meglio precisato nel seguito, nella
piattaforme e configurazioni di reti utilizzate per la realizzazione del
servizio. Infatti in un caso (Vodafone) il servizio
integrato viene svolto con l’utilizzo esclusivo della rete mobile, mentre
nell’altro (Telecom Italia) attraverso un’integrazione tra la rete mobile e la
rete fissa a larga banda, anche di operatori interconnessi, richiedendo altresì
l’uso di connessioni wireless in tecnologia WiFi o DECT.

In ogni caso, le caratteristiche
di novità dei servizi in questione hanno richiesto una approfondita
analisi da parte dell’Autorità, al fine di verificare se, con l’introduzione
nel mercato di tali nuovi servizi, fosse necessario o meno adeguare le norme
regolamentari vigenti per assicurare il rispetto delle condizioni di corretta
concorrenza e di tutela dell’utenza.

Scopo del presente provvedimento
è quindi quello di prescrivere gli adeguamenti alla disciplina regolamentare
vigente che, sulla scorta delle valutazioni effettuate dall’Autorità, si
rendono necessari per l’offerta di servizi integrati di tipo fisso-mobile.

1.1 Il servizio proposto da
Vodafone

Nel mese di ottobre del 2006 la
società Vodafone Omnitel NV (nel seguito solo Vodafone) ha proposto un servizio
innovativo di comunicazione vocale di natura convergente.

Il servizio, denominato
"Vodafone Casa Numero Fisso", consente infatti
di utilizzare entro un’area territorialmente limitata, chiamata "Area
Vodafone Casa", il terminale mobile similmente ad un terminale di rete
fissa, con un suo numero geografico (eventualmente portato da un precedente
abbonamento di rete fissa) e con condizioni economiche analoghe, tanto per le
chiamate destinate a detto numero geografico quanto per quelle in uscita da
esso, alle condizioni normalmente offerte per i servizi su rete fissa (sempre
fintanto che il terminale rimanga nell’area predefinita).

Il cliente avrà peraltro
complessivamente a disposizione, sul proprio terminale, due
numerazioni, una geografica, e l’altra per i servizi mobili e personali.
Per le chiamate effettuate o ricevute al di fuori della c.d. "Area Casa
" (Home Zone), infatti, il terminale si avvale del numero mobile, e le
condizioni economiche del servizio sono quelle previste dal contratto di rete
mobile. Nel caso di chiamate dirette al numero geografico mentre il terminale è
al di fuori dell’Area Casa, invece, il terminale risulta non raggiungibile.
Tuttavia il cliente può attivare all’uopo un servizio di segreteria telefonica
di rete, oppure il servizio di trasferimento di chiamata, effettuato a proprio
carico. Inoltre, secondo quanto proposto da Vodafone, quando il cliente si
trova nell’Area Casa, le chiamate uscenti sono caratterizzate
dall’identificativo di linea chiamante (CLI) di rete mobile: tuttavia il cliente
può scegliere di far presentare il CLI "geografico" per le chiamate
verso alcune direttrici specifiche (p.es. chiamate dirette a numerazioni di
addebito al chiamato).

Il Ministero delle comunicazioni,
con il provvedimento della Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica e radiodiffusione del 7 dicembre 2006, ha determinato che
il servizio in esame è riconducibile ai titoli autorizzatori rilasciati a
Vodafone ed è coerente, nella sua predisposizione progettuale ex ante, al
vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tuttavia, considerato
il carattere innovativo del servizio in relazione alla normativa vigente, il
Ministero delle comunicazioni ha disposto, nel suo provvedimento, limitazioni
alla fornitura del servizio di natura sia temporale (per il periodo dal 15
dicembre 2006 al 14 febbraio 2007) che quantitativa, in termini di numero
massimo di clienti attivabili nel periodo predetto (15.000).

1.2 Il servizio proposto da
Telecom Italia

Telecom Italia ha proposto, nel mese di maggio 2006, l’offerta di un proprio servizio
convergente fisso-mobile, denominato "Unico" o UMA. A differenza del
servizio proposto da Vodafone, esclusivamente basato su rete mobile, il
servizio UMA prevede che lo specifico terminale utilizzi la rete a larga banda,
attraverso una connessione senza fili del tipo Wi-Fi/DECT in ambiente
domestico, e la rete mobile al di fuori dell’ambiente domestico. Infatti, il
servizio UMA si sostanzia nell’aggiunta di una prestazione all’offerta
"Alice voce" di telefonia VoIP, che già consente attraverso l’impiego
in sede di utente di un apparato denominato IAD, di gestire fino a cinque
terminali cordless via radio Wi-Fi/DECT in ambiente domestico (c.d. indoor),
ciascuno individuato da numerazione aggiuntiva (di rete mobile) alla
numerazione geografica assegnata alla stesso utente.

Su tale base, la prestazione UMA
consente di inserire al posto di uno dei terminali Wi-Fi uno speciale terminale
che riunisce in sé le funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità
di un normale terminale mobile GSM.

Al di fuori dell’ambiente
domestico dell’utente (cioè in situazione c.d. outdoor), il terminale UMA si
comporta come un normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile e
svolge il servizio attraverso le reti mobili GSM.

In ambiente domestico, invece,
nell’ambito del servizio Alice Voce, il terminale UMA si comporta come un
normale terminale cordless attraverso il quale si esplica il servizio
telefonico con tecnologia VoIP. In ogni caso, però, i pacchetti voce IP
generati dal terminale sono associati al numero mobile e
riconoscibili dalla rete e dall’utente chiamato attraverso lo stesso
numero mobile. Il servizio utilizza quindi la sola numerazione mobile in decade 3 associata alla carta SIM ed al terminale.
Quest’ultimo è chiamato attraverso la propria numerazione mobile, e nelle
chiamate, anche in ambiente domestico, è identificato dalla stessa numerazione.
Il traffico del terminale UMA è conteggiato dalla rete mobile.

L’offerta è stata dedicata, in un
primo momento ai soli clienti residenziali TIM, titolari di un abbonamento
mobile GSM post-pagato, prevedendo un canone aggiuntivo per un terminale UMA
configurato su Alice Voice, comprensivo di una certa quantità di traffico effettuate però attraverso le rete fissa sotto la copertura
di Alice Voce (modalità indoor). Superata la soglia, il prezzo applicato è
quello corrispondente al profilo tariffario mobile dell’utente, così come per
le comunicazioni effettuate attraverso la rete mobile.

1.3 Le attività svolte
dall’Autorità

Relativamente al servizio Unico
di Telecom Italia, l’Autorità, nel mese di agosto 2006, a seguito di
un’analisi istruttoria, ha rilevato che un rapido avvio delle offerte
convergenti fisso-mobile, nel costituire una opportunità
per i consumatori di avere a disposizione nuovi servizi, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, non deve però al contempo prefigurare una
restrizione della concorrenza, ed ha quindi ritenuto necessario che la
commercializzazione dell’offerta UMA venisse subordinata ad alcune condizioni.
In particolare, nel consentire la commercializzazione per 6 mesi, l’Autorità ha
indicato in 30.000 il numero massimo di terminali da immettere nel mercato in
tale periodo ed ha richiesto a Telecom Italia la conclusioni
delle negoziazioni per accordi di interconnessione con operatori di rete fissa
e di rete mobile sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e nel
rispetto delle condizioni di replicabilità del servizio Unico.

Inoltre, l’Autorità,
con delibera 713/06/CONS del 13 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007,
ha avviato una consultazione pubblica finalizzata ad
acquisire elementi di informazione e documentazione, nonché osservazioni utili
ai fini delle valutazioni di propria competenza in merito agli aspetti
regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo
fisso-mobile.

Nel documento di consultazione vengono affrontate anche talune questioni inerenti ai
profili concorrenziali e, in via prospettica, gli eventuali impatti sui mercati
di riferimento come allo stato definiti. Sotto questo aspetto, peraltro, la
consultazione pubblica ha anche permesso di aggiornare, alla luce
dell’introduzione sul mercato dei primi servizi integrati, quanto già acquisito
dall’Autorità nel corso della propria indagine conoscitiva sui processi di
integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile nella
transizione verso le reti di nuova generazione, di cui alla delibera n.
324/06/CONS.

Hanno partecipato alla consultazione
e sono stati audite le società AIIP, BT, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Tiscali,Vodafone, Welcome Italia e Wind; mentre hanno solo inviato
il proprio contributo le società Eutelia, Fastweb, Spal Telecommunications e
Tele 2.

Sulla base dei contributi
pervenuti e delle posizioni espresse, l’Autorità è pervenuta alle valutazioni
rappresentate nel seguito.

2. Le valutazioni dell’Autorità

2.1 Il servizio proposto da
Vodafone

Dalla descrizione del servizio si
evidenziano le caratteristiche di marcata novità ed atipicità dello stesso, in
quanto, da una parte, pur utilizzando la rete mobile, il medesimo non assume
certo le normali caratteristiche dei servizi di comunicazioni mobili e
personali; dall’altra, però, esso non potrebbe neppure qualificarsi tout court
come servizio di rete fissa, per svariati motivi tra cui, ad esempio, la
mobilità, ancorché ridotta, e la conseguente impossibilità di localizzare il
cliente in modo preciso in caso di chiamate ai servizi di emergenza.

Appare quindi subito di tutta
evidenza come il servizio proposto da Vodafone risulti di difficile e complessa
qualificazione regolamentare, con riferimento alle distinte normative dei
servizi mobili e fissi, potendosi definire quasi un tertium genus, e comunque
inequivocabilmente un offerta di tipo ibrido rispetto
ai servizi tradizionali.

Gli elementi di novità ed
atipicità che l’offerta presenta, che sotto più profili risultano fonti di
possibili incertezze e ambiguità, conducono ad evidenziare la necessità di un
intervento regolamentare da adottarsi preventivamente all’avvio del servizio.

L’intervento regolamentare dovrà
riguardare, in primo luogo, l’adeguamento della disciplina relativa alle
risorse scarse (frequenze e numerazioni) utilizzate dall’offerta in esame, da
realizzarsi con l’integrazione dei titoli vantati dall’operatore interessato a mezzo di appropriate nuove clausole. Inoltre, l’intervento
dovrà riguardare la definizione di puntuali condizioni regolamentari
sull’offerta del servizio. I profili di intervento sono giustificati dalla
necessità di salvaguardare le corrette condizioni di mercato, doverosamente
tutelando l’utenza e la concorrenza.

2.1.1 Titolo
autorizzatorio

In ordine alla sussistenza, in
capo a Vodafone, di un valido titolo autorizzatorio per lo svolgimento del
servizio proposto, occorre preliminarmente osservare che quella in esame è una
fattispecie che non si presta ad una nitida classificazione secondo le
consolidate categorie del servizio mobile o fisso.

Ove si ravvisasse nel servizio
"Vodafone Casa Numero Fisso" un comune servizio mobile, sarebbe di
importanza centrale rammentare che Vodafone è legittimata ad offrire servizi
mobili in virtù delle proprie licenze per servizi mobili e personali GSM
(delibera n. 128/01/CONS) ed UMTS (delibera n. 4/01/CONS). Va osservato
tuttavia che, mentre il nuovo servizio in disamina prevede anche un contestuale
utilizzo del numero geografico, subordinato ad una mobilità limitata, il titolo
autorizzatorio appena detto non consente l’utilizzazione dei numeri geografici
(e questo in coerenza con il piano nazionale di numerazione, che prevede per i
servizi mobili e personali l’utilizzazione della decade 3).

Ove si fosse, invece, più
propensi ad assimilare il servizio di cui si discute ad un servizio fisso all’interno
di una determinata area, verrebbe allora in maggiore rilievo il punto che la Società dispone di
un titolo abilitativo rilasciato con delibera n. 77/99,
recante "Licenza individuale per la prestazione del servizio di
telefonia vocale", ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale
25 novembre 1997 ("Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni").

La definizione di "servizio
di telefonia vocale" utilizzata nella predetta delibera va reperita nell’allora
vigente disciplina dei servizi di comunicazione elettronica di cui al d.P.R. n.
318/97, "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni", all’art. 1, lettera s) :
" servizio di telefonia vocale, la fornitura al pubblico del trasporto
diretto e della commutazione della voce in tempo reale, in partenza e a
destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che
consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".

Con la successiva entrata in
vigore del nuovo Codice delle comunicazioni di cui al d.Lgs. 259/2003, il
d.P.R. 318/97 ed il d.m. 25.11.97 sono stati abrogati e la disciplina dei
titoli abilitativi per l’esercizio di attività di
comunicazioni elettroniche è stata mutata, pervenendosi all’introduzione di un
regime "autorizzatorio" generalizzato. Tuttavia il Codice, all’art.
38 ("Concessioni e autorizzazioni preesistenti"), ha fatto salvi tutti
i titoli preesistenti, conservandoli fino alla loro scadenza naturale,
assoggettandoli però alle disposizioni del medesimo Codice.

Risulta evidente, comunque, che
la licenza per fornire servizi di rete fissa non ricomprende le frequenze
radiomobili, che sono solamente utilizzabili per i servizi di telefonia mobile
e personali.

In definitiva, il nuovo servizio
ibrido di cui si tratta genera situazioni e problematiche nuove, le quali
esorbitano da una mera sommatoria meccanica tra i due modelli della telefonia
fissa e mobile, ed i relativi titoli autorizzatori..

L’incalzare del progresso
tecnologico e la proposizione di forme di convergenza dei servizi fissi e
mobili impongono, tuttavia, di sviluppare ulteriori considerazioni in merito.

Soccorre ai fini della presente
disamina anche il principio di neutralità tecnologica, che nel Codice delle
comunicazioni elettroniche è definito come la "non discriminazione tra
particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia
rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine
di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata".

Nella possibilità da parte
dell’Autorità di adottare tutti i ragionevoli provvedimenti per promuovere
servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, risiede quindi il
potere-dovere dell’Autorità stessa di disciplinare nel caso di specie le
precise condizioni di fornitura ed autorizzazione del nuovo servizio.

Tenendo conto del principio di
neutralità tecnologica, l’Autorità ritiene quindi necessario disciplinare, con
precisi limiti e condizioni, la fornitura del servizio di cui trattasi, ed
esprime la necessità di definire, sulla base della regolamentazione generale,
le condizioni aggiuntive di autorizzazione che permetteranno di integrare i
titoli autorizzatori esistenti, con riguardo in particolare alle condizioni
relative all’utilizzazione nei servizi integrati delle frequenze i cui diritti
d’uso sono già in possesso degli operatori mobili ai fini dell’offerta dei
servizi radiomobili, così adeguando i detti titoli all’atipicità della figura
di servizio che viene proposta e alle nuove
problematiche e necessità da essa poste.

2.1.2 Natura
e qualificazione del servizio

Da quanto fin qui osservato
emerge con evidenza la difficoltà di qualificare il servizio nelle categorie
tipizzate dalla normativa attualmente vigente. In ogni caso, il tentativo di
qualificare il servizio come fisso o mobile non appare propriamente essenziale
ai fini regolatori.

In coerenza con quanto sopra
considerato, infatti, circa la necessità di un adattamento dei titoli
autorizzatori attualmente detenuti da Vodafone, e stante la natura ibrida del
servizio in esame, piuttosto che volerne qualificare l’insieme nell’ambito
della disciplina esistente, si ritiene maggiormente proficuo considerare
pragmaticamente il servizio proposto come un’ulteriore opportunità offerta
dalla tecnologia, e, di conseguenza, verificare di volta in volta quali regole
sia più appropriato applicare, siano esse già
esistenti (e pertinenti al mondo dei servizio fissi, ovvero a quello dei
servizi mobili) oppure da stabilire ex-novo.

Non è senza significato, del
resto, che l’indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di
telefonia fissa e mobile, condotta dall’Autorità attraverso la delibera n.
324/06/CONS, sia recentemente pervenuta ad analoghe conclusioni sulle
difficoltà di inquadramento dei servizi integrati e sulla necessità di
procedere ad un adeguamento della pertinente regolamentazione.

Sul piano definitorio, finisce
per assumere maggiore utilità a fini orientativi l’interrogativo circa la
possibilità (o meno) di qualificare il servizio in trattazione nell’ambito dei
servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS).

La definizione di servizio
telefonico accessibile al pubblico (PATS) data dal Codice delle comunicazioni è
la seguente: "un servizio accessibile al pubblico
che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di
accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un
piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se
necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un
operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni
pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la
fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali
particolari e la fornitura di servizi non geografici".

Dal mero punto di vista della
definizione, il servizio, così come proposto da Vodafone, sembra rientrare
perciò nei canoni PATS, dal momento che consente al suo utente l’espletamento
delle funzioni descritte.

Si sottolinea, inoltre, che nella
definizione del Codice appena riportata non viene fatta
alcuna distinzione in merito alla circostanza che la possibilità di effettuare
chiamate sia offerta da postazione fissa o in mobilità, da un terminale di
utente di rete fissa o di rete mobile. Il Codice, più in generale, non fornisce
alcuna definizione specifica di servizi fissi o servizi mobili, limitandosi ad
utilizzare nell’articolato le dizioni "rete fissa", "rete
mobile", "da postazione fissa", "servizio di comunicazioni
mobili e personali", in maniera funzionale a circostanziare di volta in
volta il significato e la portata delle varie disposizioni.

Sul tema si richiama anche un
recente documento di lavoro della Commissione , il
quale, a proposito dei servizi fissi, così si esprime: "The most common
technology currently employed still is via traditional telephone networks using
metallic twisted pairs. Alternatives
include cable TV networks offering telephone service, mobile cellular networks
that have been adapted to provide service to fixed locations or which are
confined to a limited radius around a fixed location and other wireless based
networks." In altri termini, il documento considera la possibilità
di fornire servizi di tipo fisso mediante una rete mobile, a condizione però
che il servizio sia svolto in un raggio limitato
attorno ad una locazione fissa, ancorché il documento nulla dica sull’ampiezza
ammissibile di tale raggio, né indichi in proposito criteri di valutazione.

2.1.3 Il problema dei servizi di
emergenza

Se il servizio in questione può
quindi essere considerato come PATS, esso non può certo considerarsi, però,
stricto sensu, un "servizio in postazione fissa" ai sensi della
Direttiva Servizio universale.

Infatti
l’art. 73 del Codice pone in capo agli operatori dei precisi obblighi inerenti
all’accesso da postazione fissa : "Le imprese fornitrici di servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le
misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di
emergenza". Sennonché, tale disposizione non può ritenersi applicabile nel
caso in esame, in quanto qui non viene fornito un
accesso da postazione fissa (e l’uso del numero geografico non ne fa mutare la
natura).

Si fa poi notare che anche le
reti mobili devono in via di principio consentire, ovviamente, l’accesso ai
servizi di emergenza.

L’art 76 del Codice, al comma 2,
prescrive : "Il Ministero provvede affinché
"gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all’ubicazione del chiamante".

La prescrizione sulla
localizzazione delle chiamate è quindi subordinata in questo caso alla
fattibilità tecnica. Pertanto, nel caso delle chiamate effettuate attraverso
una rete mobile, quali anche quelle in questione, la localizzazione è limitata
all’individuazione della cella interessata o, eventualmente, alla integrazione
di tale informazione con altre fornite dalla stessa rete ed
utili ai fini di una più precisa circoscrizione dell’area in cui si
trova il terminale mobile.

In questo contesto, un problema
di particolare delicatezza riguarda l’obbligo di localizzazione del chiamante
nel caso di chiamata ai servizi di emergenza.

La raccomandazione della
Commissione sull’accesso ai numeri di emergenza prevede due casi:

1.
localizzazione in caso di servizio fisso, dove l’informazione da
comunicare riguarda l’indirizzo fisico dell’utente;

2.
localizzazione mobile, dove l’informazione da comunicare riguarda la
posizione il più possibile precisa dell’utente

Ora, risulta di tutta evidenza
come nel caso del servizio Vodafone non possa essere
garantita la localizzazione di tipo 1), che è tipica dei servizi in postazione
fissa. Si deve quindi considerare che ai fini dei servizi di emergenza il
servizio si presenta di tipo mobile, e dovrà soddisfare lo standard sub 2)).

Per completezza, si segnala che
dinanzi a problematiche per più versi analoghe, con la delibera n. 11/06/CIR,
l’Autorità ha introdotto il caso dei servizi nomadici di tipo VoIP come diversi
da quelli in postazione fissa, con caratteristiche di mobilità nell’ambito del
distretto. La questione della compatibilità con il diritto comunitario di tale
disciplina introdotta per il VoIP è peraltro ancora (non solo nel caso
italiano) una questione aperta. La Commissione ha, allo stato, mostrato una certa
tolleranza per i servizi VoIP per quanto riguarda il requisito della
localizzazione.

2.1.4 Diritti d’uso delle
frequenze

Il Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministero delle
comunicazioni dell’8 luglio 2002, attribuisce le bande che dovrebbero essere
utilizzate dal servizio in questione ai "servizi mobili", da
intendersi, questi, conformemente alle definizioni che lo stesso decreto
riporta (mutuandole dalle definizioni del Regolamento Radio dell’UIT), come
"Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri o
tra stazioni mobili", dove per "stazione mobile" si definisce
una "stazione del servizio mobile destinata ad essere impiegata
quando è in movimento o in sosta in punti non determinati".

L’uso proposto da Vodafone, in
astratto, non contraddirebbe le definizioni suddette, dal momento che nulla viene mutato (almeno in apparenza) rispetto all’uso delle
frequenze: i terminali rimangono "stazioni mobili" a tutti gli
effetti, ancorché siano identificate e raggiungibili in determinate aree
mediante una numerazione geografica.

Rimane però, in concreto, tutto
da valutare il delicato profilo dell’impatto, sull’impiego della risorsa
frequenziale, di modalità di fruizione del servizio e di distribuzione del
traffico (nel tempo e nello spazio) che potrebbero mutare con il diffondersi di
impieghi, in realtà, ibridi, quale appunto quello proposto.

La concessione delle frequenze
presuppone l’utilizzo efficiente delle stesse (cfr. anche
l’art. 13, comma 4, lettera d), del Codice) per una fornitura secondo i normali
parametri di progetto di una rete mobile. Quale effetto del nuovo servizio in
esame, tuttavia, l’utenza fissa potrebbe insistere in una maniera anomala
(rispetto alle normali condizioni di operatività delle reti mobili) in una
determinata cella, determinando potenzialmente nelle aree a grande densità di
traffico delle possibili situazioni di saturazione delle celle stesse, nonché
l’aumento dell’interferenza nelle celle adiacenti. Conseguenze di questo tipo sarebbero però in chiara contraddizione con lo scopo per cui
le frequenze sono state concesse, quello della fornitura efficiente di un
servizio di comunicazione mobile e personale.

Appare di tutta evidenza, allora,
che la fornitura del servizio di comunicazione mobile e personale deve rimanere
lo scopo principale della concessione dei diritti d’uso. L’utilizzo delle
frequenze mobili per la fornitura di servizi di tipo "fisso" deve
essere quindi considerato di natura residuale, e comunque tale da non
pregiudicare in alcun modo il servizio di comunicazione mobile e personale.

Si noti inoltre che, ove fosse ipotizzata una potestà di trasformazione unilaterale, da
parte dell’operatore, dell’utilizzo prevalente da mobile e personale a fisso,
essa si configurerebbe potenzialmente come diritto speciale vietato dalla
Direttiva Concorrenza. Anche per questa ragione, appare evidente che lo
svolgimento del servizio in esame non potrebbe costituire titolo o aspettativa
per l’assegnazione di ulteriori frequenze mobili.

Il delineato problema della
possibile degradazione dei servizi mobili potrebbe non manifestarsi nella prima
fase di sviluppo del servizio, quando il numero di sottoscrittori avrà una incidenza non rilevante sul totale degli utenti della
rete, ma potrebbe concretamente porsi nel prosieguo, specialmente nelle aree
metropolitane.

D’altra parte, tale aspetto non
risulta certo adeguatamente chiarito dalla sperimentazione effettuata da
Vodafone in seguito alla Determinazione ministeriale del 7 dicembre 2006, in quanto il
ristrettissimo numero di utenti coinvolti nella sperimentazione stessa non ha
consentito di verificare le concrete dinamiche del servizio a fronte delle
problematiche sopra evidenziate.

Si ritiene quindi opportuno che
l’Autorità indichi appropriati criteri e limiti per l’utilizzo delle frequenze.

In primo luogo, è necessario che
il titolo di assegnazione delle risorse frequenziali alla società Vodafone, per
risultare idoneo alla fornitura dei servizi convergenti di cui trattasi, sia
adeguatamente integrato per consentire l’uso delle frequenze per il servizio in
esame.

Inoltre, risulta necessario
integrare la regolamentazione di settore e le condizioni di autorizzazione,
indicando espressamente che:

– l’offerta di tali servizi non
deve in alcun modo compromettere le caratteristiche di qualità del servizio
offerte agli utenti dei servizi di comunicazione mobile e personale;

– l’operatore non potrà far
valere alcun titolo preferenziale, al fine di superare eventuali problematiche
legate alla scarsità delle risorse, per l’assegnazione di ulteriori frequenze.

Occorre infine osservare che
l’Autorità ha di recente avviato una consultazione pubblica riguardante
l’utilizzo, da parte dei sistemi radiomobili, delle frequenze nelle bande a
900, 1800 e 2100 MHz. Nel relativo provvedimento è
stato analizzato lo stato di assegnazione delle frequenze ai gestori nazionali
e sono state proposte alcune ipotesi per la riallocazione ed il c.d. refarming
delle frequenze a 900 MHz. Si è
infatti rilevato che tali frequenze, che risultano essere quelle più
interessanti per i servizi oggetto del presente provvedimento, sono assegnate
in maniera inefficiente in vista di un eventuale processo di refarming, da
effettuare in un’ottica di riequilibrio della banda assegnata a tutti gli
operatori radiomobili. In tal senso, un processo di riallocazione delle
frequenze a 900 MHz, che includa anche quelle
precedentemente assegnate al servizio radiomobile analogico (TACS), potrà
consentire un maggior grado di concorrenza nei servizi radiomobili, con
riferimento, tra l’altro, ai servizi in esame.

2.1.5 La portabilità del numero

Nel presente paragrafo ed in
quelli successivi vengono valutate le specifiche
condizioni regolamentari che l’Autorità ritiene di dover imporre ai fini del
corretto espletamento del servizio sotto il profilo concorrenziale e di tutela
dell’utenza.

Occorre premettere che la identificazione delle aree nelle quali il servizio
prevede l’utilizzo del numero geografico, così come proposta dalla società,
individua delle zone associate a ciascuna cella al cui interno è ubicata la
sede dell’utente, zone di norma costituite in modo da racchiudere la cella
stessa e quelle immediatamente confinanti. Tale configurazione è finalizzata a
garantire un determinato grado di accessibilità alla rete da parte del
terminale operante nella zona, soprattutto negli ambienti urbani ed indoor. Un ipotesi di limitazione alla singola cella non
garantirebbe infatti un grado di accessibilità adeguato, costituendo perciò un
vincolo inaccettabile per l’utenza.

Si ritiene quindi che la modalità
di configurazione delle zone proposta dall’operatore, la quale identifica, al
fine di costituire la c.d. "Area Casa", la cella radio su cui insiste
la sede dell’utente e le celle ad essa adiacenti,
consenta l’offerta del servizio con qualità adeguata e non risulti incoerente
con la normativa vigente. Al riguardo non appare quindi opportuno introdurre
ulteriori o diverse limitazioni alla configurazione delle c.d. "Aree
Casa".

Tanto premesso, in merito alla
portabilità del numero si osserva subito che la stessa è oggi già consentita
tra servizi PATS forniti in postazione fissa e servizi PATS nomadici: vale a
dire che ai fini della portabilità non rileva che il numero che ne deve formare
oggetto non sia utilizzato in una postazione fisica fissa. Per cui, una volta
convenuto che la numerazione geografica sia attribuibile al servizio in esame,
già ne scaturirebbe la possibilità di estendere i diritti ed obblighi stabiliti
dalla normativa vigente in tema di portabilità anche con riferimento a tecniche
realizzative innovative, tali da consentire una mobilità all’interno del
distretto.

Per quanto concerne la possibilità
di utilizzare i numeri geografici, quindi, sembrano valide le stesse
considerazioni già effettuate dall’Autorità con riferimento ai servizi PATS
nomadici: ovverossia l’uso del numero in associazione al servizio in esame è
consentito solo ed esclusivamente all’interno del distretto.

Si precisa d’altra parte che non
si ritiene che eventuali fisiologici debordamenti del confine del distretto,
connaturati all’impiego di tecnologie radio, possano costituire un impedimento
alla fornitura di tale servizio. Ora, il servizio di Vodafone si basa su una
struttura di rete mobile che non si sovrappone al reticolo dei distretti, ma è
caratterizzata dall’insieme delle aree di servizio delle radiobasi, aree che,
pur essendo di dimensioni inferiori a quella media dei distretti, comunque
possono porsi a cavallo tra due o più distretti. In tal caso, un debordamento
dai confini del distretto risulta quindi "fisologico", sia per
l’impossibilità di confinare rigidamente la propagazione radio entro precisi
termini geografici sia perché la pianificazione delle stazioni radiobase
potrebbe non tener conto, ad esempio per motivi orografici, degli stessi
confini distrettuali.

Sul punto della portabilità più
analiticamente, occorre, peraltro, innanzitutto riflettere sull’eventuale
sussistenza di obblighi di portabilità del numero geografico conseguenti
all’approvazione in via sperimentale rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni alla soc. Vodafone per il servizio in parola e, più in generale,
nell’ottica della regolamentazione dei servizi integrati fisso-mobile.

La lettura delle norme (Direttiva
2002/22/CE ed art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche) fa emergere
che la portabilità del numero geografico è, in via teorica, ammissibile e
conforme al quadro regolatorio comunitario anche nell’ipotesi di
interconnessione tra rete fissa e mobile: ma in questo caso essa necessita di
una specifica decisione regolamentare, che la direttiva comunitaria stessa
rimette all’autonomia di ciascuno Stato, ovvero, in Italia, in base alla
trasposizione della direttiva, all’Autorità.

Per quanto attiene
però al servizio di Vodafone "Vodafone Casa Numero Fisso",
così come qualsiasi servizio con analoghe caratteristiche realizzato attraverso
una rete mobile, si è dell’avviso che in tema di portabilità non si debba far
riferimento alle previsioni del comma 2 dell’art. 80 Codice, bensì a quelle del
comma l dello stesso articolo ovvero del paragrafo 1, lett. a), dell’art. 30
della Direttiva), che permette senz’altro la conservazione del numero
geografico dell’abbonato "in un luogo specifico".In proposito si
rileva, infatti, che la delibera n. 4/CIR/99, che ha fissato le prime regole in
materia di portabilità del numero tra operatori, precisa che "il luogo
specifico" entro il quale doveva essere garantita la conservazione del
numero coincide con l’area locale come definita dall’art. 1, del decreto
ministeriale 25 novembre 1997, provvedimento che suddivide il territorio
nazionale in 21 compartimenti, suddivisi in 232 distretti, a loro volta ulteriormente
suddivisi in 696 aree locali.

Ciò premesso, in
presenza di una limitazione dell’uso del numero geografico ad un luogo
specifico o entro un’area limitata, e pur non in postazione fissa, il servizio
di Vodafone potrebbe essere considerato, ai fini del problema in disamina, come
un servizio fisso associato alla rete mobile, ricadendo il relativo caso,
dunque, nella distinta fattispecie della portabilità del numero in un luogo
specifico, diritto che il legislatore garantisce immediatamente all’utente.

Non va sottaciuto infatti che, pur rivestendo un ruolo essenziale per la
concorrenza, la portabilità del numero costituisce principalmente un diritto
dell’utente, tant’è vero che non solo la relativa norma è stata collocata
nell’ambito delle norme a tutela degli utenti, ma la direttiva comunitaria
(come trasposta dall’art. 80, comma 3, del Codice) intende assicurare
effettività al relativo diritto, prescrivendo che gli oneri per gli abbonati
non siano tali da disincentivare la richiesta di portabilità. Stante dunque la
prevalente ratio della norma, qualsiasi valutazione in materia di conservazione
del numero deve prioritariamente considerare che la portabilità rappresenta un
diritto dell’utente, occorrendo perciò accertare se gli ostacoli alla fruizione
di tale prestazione rappresentino una irragionevole
limitazione delle possibilità di scelta dell’utente e una fonte di possibili
disagi del tutto ingiustificati.

Per tutto quanto precede, si
ritiene necessario garantire la portabilità del numero geografico al servizio
in esame, ritenendo che ciò rientri nelle previsioni del comma 1 dell’art. 80
del Codice delle comunicazioni elettroniche, ancorché il servizio proposto
utilizzi una struttura tecnologica mobile.

In connessione con il tema della
limitazione geografica appare, infine, necessario trattare la questione
dell’ammissibilità dell’ hand over, ovvero della
possibilità, per l’utente che abbia iniziato una conversazione nell’Area Casa,
di muoversi nel frattempo sul territorio e di mantenere tale conversazione
attiva anche al di fuori dei limiti dell’Area Casa (ma in ambito comunque
limitato). Tale possibilità si riferisce sia al caso che il cliente di Vodafone
Casa sia l’utente chiamante, sia a quello che egli sia l’utente chiamato (in
quest’ultimo caso il cliente sarà stato raggiunto sul numero geografico
assegnato al terminale mobile).

Nel corso della consultazione
pubblica è stato osservato che l’ hand-over dovrebbe
essere vietato a meno che non venga praticata, nel corso della conversazione,
una modifica tariffaria nel momento in cui l’utente esce dall’Area Casa. Non
sembra però concretamente praticabile dall’operatore, né tanto meno
soddisfacente per l’utenza, la possibilità di proseguire una conversazione
durante la quale viene effettuato un cambio di
tariffazione, con il passaggio alla normale tariffa mobile. D’altro lato, non
ci si può nascondere che vietare tout court l’hand over potrebbe costituire una
pregiudizievole limitazione per l’utenza, che assisterebbe nel momento
dell’uscita dall’Area casa ad un abbattimento della chiamata che potrebbe
essere inatteso, in particolare nel caso di spostamenti ridotti. Pertanto si è
dell’avviso che non sia opportuno porre condizioni
sulla possibilità di portare a termine la comunicazione, ancorché l’utente esca
dall’area definita, purché egli rimanga di norma nell’ambito del distretto.

2.1.6 Tutela dell’utenza

La consapevolezza del piano
tariffario in concreto applicabile e la trasparenza della tariffa costituiscono
importanti presupposti, su cui si basa buona parte delle vigenti regole di
tutela degli utenti (si vedano la direttiva generale sulla qualità e le carte dei servizi emanata dall’Autorità ed il Codice
delle comunicazioni).

Nel caso in esame, in relazione
agli aspetti appena evidenziati rileva in modo particolare la modalità con la
quale l’operatore intenda comunicare all’utente, in modo automatico e momento
per momento, la sua collocazione rispetto all’Area Casa, comunicazione che vale
a fargli sapere se alle sue chiamate verrà applicata
la tariffa del servizio mobile ovvero quella del servizio fisso (discriminante
che costituisce una delle attrattive del servizio c.d. "integrato").

In proposito, si può senz’altro
ritenere che la misura all’uopo adottata potrà essere considerata sufficiente a
patto che le modalità rese disponibili dall’operatore consentano, conformemente
all’obbligo che sul medesimo deve gravare, l’acquisizione agevole di tale
informazione in corrispondenza di ciascuna chiamata.

2.1.6.1 Carrier Selection (CS) e
Carrier Preselection (CPS)

Allo stato, Telecom Italia è
l’unico operatore notificato per la fornitura di collegamenti in postazione
fissa, per il quale sussistono obblighi di fornitura dei servizi di CS o CPS.
Vodafone non ha perciò alcun obbligo di fornire la CS o CPS ai propri clienti come
conseguenza dell’utilizzo del numero geografico.

È indubbio, peraltro, che
l’offerta di Vodafone si caratterizzi fortemente come servizio che aspira ad
essere sostitutivo di quello di rete fissa: quindi è indispensabile che il cliente
sia reso da Vodafone stessa pienamente consapevole della "perdita"
del diritto ad attivare tali prestazioni, come conseguenza del venir meno dei
relativi obblighi in capo all’operatore da lui scelto. L’informazione al
cliente su tali aspetti deve essere chiara e completa in tutte le forme di
comunicazione, di pubblicità del servizio e nei documenti contrattuali.

In
riferimento a tale questione, nel corso della consultazione pubblica alcuni
operatori hanno sollevato il tema dell’introduzione di obblighi di fornitura
dell’operatore mobile virtuale. Sul punto si ritiene, peraltro, che la
possibile introduzione di obblighi in tema di accesso in originazione dalle
reti mobili non possa che essere valutata nel ben altrimenti conferente ambito
dell’analisi del mercato di riferimento (mercato n. 15 tra quelli definiti
dalla Raccomandazione europea sui mercati rilevanti), analisi che l’Autorità ha
avviato con la propria delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 e nell’ambito
della quale si terrà conto dell’introduzione di servizi di natura convergente
quale quelli in esame.

2.1.6.2 Blocco selettivo

Sempre in tema di tutela
dell’utenza e di corretta informazione alla medesima, va rammentato che la
delibera 78/02/CONS, riguardante il blocco selettivo di chiamate, prescrive
l’obbligo di fornire tale prestazione unicamente agli organismi di
telecomunicazione che forniscono servizio PATS con accesso diretto alle reti
fisse: ne consegue che tale obbligo non grava su Vodafone.

Resta tuttavia fermo l’obbligo
derivante dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 145 del 2 marzo 2006,
concernente la regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, in base al quale
tutti gli operatori che offrono accesso a rete fissa o mobile rendono
disponibile la prestazione di blocco selettivo in modalità controllata
dall’utente mediante un codice, per tutte le numerazioni sulle quali sono
previsti servizi a sovrapprezzo.

2.1.6.3
Identificazione della linea chiamante

Quando il cliente di Vodafone si
trova nell’Area Casa ed effettua una chiamata alla tariffa prevista per tale
area, si ritiene che la sua presentazione all’utente chiamato attraverso il
proprio CLI di numerazione geografica costituisca un elemento di tutela degli
interessi economici del chiamato. L’Autorità ritiene per tale
ragione opportuno imporre il relativo vincolo, ferma restando la libertà
di scelta per il cliente chiamante di utilizzare invece, ancorché si trovi
all’interno dell’Area Casa, il normale collegamento radiomobile, nel qual caso
il CLI ricevuto dal chiamato sarà, coerentemente, quello mobile.

La realizzazione della condizione
suddetta relativa al CLI richiede naturalmente delle attività sul sistema di
gestione della rete mobile, per la cui implementazione è necessario consentire
all’operatore un periodo temporale di adeguamento dei propri sistemi, pur
potendosi permettere nelle more l’avvio della commercializzazione del servizio,
al fine di non ritardare l’introduzione sul mercato di una ulteriore
opportunità a beneficio dell’utenza.

Si ritiene pertanto opportuno
prescrivere che tale prestazione venga resa
disponibile, al più tardi, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Appare evidente, in ogni caso,
che l’utenza dovrà essere compiutamente informata di eventuali limitazioni
temporanee in ordine alla presentazione del CLI di numerazione geografica.

2.1.6.4 Prezzo
delle chiamate verso utenti del servizio Vodafone Casa a carico del chiamante

Allo stato Telecom Italia è
sottoposta al vincolo di non differenziare il prezzo delle chiamate praticato
al pubblico sulla base dell’operatore di terminazione. Pertanto, una volta consentito l’impiego, nel servizio in esame, della
numerazione geografica, ne dovrebbe derivare l’impossibilità per Telecom di
differenziare i propri prezzi per le chiamate dirette alle numerazioni
geografiche di Vodafone (fatta salva l’eventuale applicazione del meccanismo
c.d. di stop loss previsto dal comma 8 dell’art. 13 della delibera 642/06/CONS
relativa ai mercati 3 e 5).

Il vincolo appena detto grava
solo su Telecom Italia. Peraltro, per gli altri operatori sussistono vincoli di
trasparenza tariffaria nei confronti dell’utenza, in virtù dei quali risulta
non praticabile una differenziazione dei loro prezzi per le sole chiamate
dirette a numeri geografici di Vodafone: già da ciò deriva la necessità che
Vodafone rimuova ogni ostacolo al riguardo sulle proprie tariffe di
terminazione, praticando, come del resto proposto dalla stessa società, livelli
di terminazione congruenti con quelli di rete fissa.

2.1.7 Prezzo
di terminazione praticabile da Vodafone agli altri operatori

Risulta di tutta evidenza che
occorre definire una disciplina "ad hoc" per
la terminazione applicabile a questo servizio. È difficile considerare che
sulla stessa rete su cui l’operatore mobile è considerato dominante e
conseguentemente notificato (mercato 16), lo stesso, in virtù della fornitura
di un servizio differente, possa conseguire un
differente status. Questo non significa, però, che il costo di questo specifico
servizio di terminazione debba essere identico a
quello della terminazione mobile. Per quanto prima detto, infatti, il costo di
terminazione, che nelle reti mobili riflette la copertura dell’intero
territorio ed il c.d. "premio di mobilità" relativo alle attività
svolte dalla rete per localizzare il terminale chiamato sull’intero territorio
coperto, nel caso di specie si riduce, tenuto conto della ridotta mobilità, a
valori corrispondenti alla remunerazione della componente fissa di commutazione
e trasporto della rete dell’operatore mobile. In ogni caso, in sede di
revisione delle analisi dei mercati pertinenti potranno adeguatamente essere
valutati tutti i profili specifici del nuovo servizio e potranno essere con fondatezza previsti, se del caso, obblighi inerenti alla
rendicontazione e alla separazione contabile.

Si può perciò ritenere, almeno in
prima approssimazione, che la migliore strategia sia al momento quella di non
assoggettare ad uno specifico sistema di controllo di prezzo il costo di questo
servizio di terminazione. La determinazione del prezzo di terminazione per le
chiamate dirette ai numeri geografici di Vodafone dovrebbe essere rimessa alla
libera contrattazione tra le parti, nel rispetto dei principi di
ragionevolezza, equità e buona fede.

A simile conclusione sul piano
regolamentare si giungerebbe anche per altra via, ovvero considerando
l’interconnessione in discussione come elemento di un sistema fisso-fisso.
Anche da questa angolazione si arriva alla conclusione che non esiste alcuna
rete di accesso alternativa (ULL o fibra) da remunerare.

Da che tutto ciò deriva la non
sostenibilità di una eventuale richiesta di Vodafone,
per il servizio di cui trattasi, di applicare prezzi necessariamente
asimmetrici rispetto all’operatore dominante, a parità di livello di
interconnessione. Né si potrebbe ragionevolmente sostenere che Vodafone risulti
operatore "nuovo entrante" nella telefonia fissa, e a tale titolo
abbia diritto a coprire i maggiori costi infrastrutturali legati alla
predisposizione di una propria rete di accesso in tecnica fissa.

2.2 Il servizio di Telecom Italia

Al paragrafo
1.2 sono state illustrate le caratteristiche di base del servizio
"UMA" o "Unico" proposto da Telecom Italia.

A completamento di quanto già
esposto si rappresenta che al termine del primo periodo di commercializzazione
dell’offerta Telecom Italia ha richiesto una proroga di tale periodo,
ravvisando la necessità di meglio caratterizzare l’offerta anche alla luce di
innovazioni tecniche nel frattempo intervenuto. L’Autorità ha quindi consentito
che la commercializzazione continuasse, sulla base delle medesime condizioni
comunicate nel mese di agosto 2006, per ulteriori 3 mesi a partire dal marzo
2006.

In concomitanza con la scadenza
dell’ulteriore periodo di commercializzazione, Telecom Italia ha comunicato la
propria intenzione di estendere la commercializzazione del servizio UMA anche
alla propria clientela mobile titolare di contratti pre-pagati. L’operatore ha
altresì comunicato che, a seguito dei riscontri emersi dal mercato nella prima
fase di commercializzazione del servizio in oggetto, intendeva aggiornare la
propria offerta con una rimodulazione tariffaria, facendo anche presente di
voler consentire ai propri clienti una maggiore possibilità di scelta con
l’introduzione di nuovi terminali.

Telecom Italia, infine, nel
confermare la propria piena disponibilità a negoziare su base commerciale
l’implementazione di accordi di interoperabilità con altri operatori
interessati a replicare il servizio UMA, ha richiesto di poter commercializzare
il servizio fino al prossimo 31 dicembre 2007.

Riguardo a tutto ciò l’Autorità
ritiene, in primo luogo, che la commercializzazione dell’offerta UMA debba essere subordinata al rispetto delle necessarie norme
a tutela dell’utenza, che, laddove applicabili, non possono che essere le
stesse previste per il servizio Vodafone Casa. Ci si riferisce in particolare
alla necessità che il cliente venga compiutamente
informato della propria ubicazione in area indoor e quindi della tariffa
applicabile in caso di chiamate effettuate dalla medesima area. Inoltre il
cliente deve essere adeguatamente informato, all’atto della sottoscrizione
contrattuale, in merito all’eventuale disponibilità delle prestazioni di
Carrier Selection (CS) o Carrier Preselection (CPS) e del blocco selettivo di
chiamata, anche alla luce di quanto previsto, per i servizi mobili, dal decreto
Ministro delle comunicazioni n. 145 del 2 marzo 2006.

In merito agli aspetti legati
all’interconnessione ed all’interoperabilità del servizio con le reti degli operatori
concorrenti, siano essi di rete mobile o rete fissa, l’Autorità osserva poi che
le condizioni da essa introdotte con la determinazione
del 4 agosto 2006 risultavano necessarie per non prefigurare una restrizione
della concorrenza in un contesto nel quale l’operatore interessato risulta
essere dotato di significativo potere di mercato nel mercato n. 12, relativo ai
servizi all’ingrosso a larga banda. Tali condizioni sono di
seguito elencate :

1. Telecom Italia dovrà
concludere le negoziazioni di accordi sia con gli operatori di rete mobile
intenzionati ad offrire ai propri clienti – che siano
anche clienti a larga banda di Telecom Italia – la prestazione UMA, sia con gli
operatori di rete fissa che vogliano offrire ai propri clienti a larga banda la
prestazione UMA su rete TIM, nonché mettere a disposizione i relativi servizi
all’ingrosso entro 60 giorni.

2. Con riguardo al modello di
interconnessione con OLO mobile, nel considerare in via di principio
ragionevole la definizione di condizioni basate sulla replicabilità del
servizio finale di Telecom Italia, si è previsto che Telecom Italia dovrà negoziare in buona fede tali condizioni con gli
operatori mobili, e che, in mancanza di accordo sulle condizioni economiche,
applicherà quelle che saranno determinate dall’Autorità, sulla base principi di
equità e ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità, in
maniera retroattiva dall’avvio del servizio all’ingrosso in parola.

3. Per quanto concerne il modello
di interconnessione con OLO fisso, si deve fare qui riferimento al servizio di
roaming, in quanto gli OLO fissi offrono l’accesso dalla propria "cella
radiomobile" realizzata in tecnologia Wi-Fi ad un cliente di una rete
"ospite". Saranno quindi gli OLO fissi a determinare le proprie condizioni
per l’accesso dei clienti di TIM, sulla base dei principi di equità e
ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità. Tali
condizioni dovrebbero riguardare anche la definizione dei compensi di
terminazione delle chiamate dirette ai clienti UMA TIM. Anche in questo caso,
relativamente alle condizioni economiche, in mancanza di accordo, Telecom
Italia applicherà le condizioni economiche che saranno determinate
dall’Autorità, sempre sulla base dei principi di equità e ragionevolezza e nel
rispetto delle condizioni di replicabilità, in maniera retroattiva dall’avvio
del servizio all’ingrosso.

4. Relativamente alla
acquisizione, da parte di Telecom Italia delle informazioni relative ai clienti
degli operatori concorrenti, con particolare riguardo a quelli degli OLO fissi
a larga banda, Telecom Italia richiederà i dati strettamente necessari ai fini
dell’attivazione del servizio e della gestione tecnica dello stesso dei soli
clienti che intendono sottoscrivere il servizio UMA. Nel rispetto di quanto
previsto dalla delibera n. 152/02/CONS con riguarda
alla separazione amministrativa, Telecom Italia dovrà garantire che tali dati
saranno trattati per i soli fini sopra indicati, provvedendo, se del caso, ad
integrare opportunamente i propri sistemi e fornendone adeguata comunicazione
all’Autorità.

Tali condizioni erano pertanto
funzionali alla necessità di garantire che operatori di rete mobile, non dotati
di reti di accesso fisse a larga banda, possano offrire servizi analoghi a
quelli della prestazione UMA contando sui servizi all’ingrosso di Telecom
Italia. Quanto all’interconnessione con OLO fisso, le corrispondenti condizioni
già previste risultavano necessarie per garantire a tali
operatori condizioni adeguate di remunerazione dei servizi offerti ai
propri clienti a larga banda che, in qualità di clienti di telefonia mobile di
Telecom Italia, volessero aderire alla prestazione UMA.

3. Il parere dell’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato e la lettera della Commissione Europea

Il Consiglio dell’Autorità, nella
sua seduta del 6 giugno 2007,
ha adottato uno schema di provvedimento predisposto
sulla scorta delle considerazioni che precedono.

In particolare, in tale sede
l’Autorità ha ritenuto che i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali
quelli in esame, possano essere offerti al pubblico
secondo le condizioni regolamentari che disciplinano gli aspetti rilevanti
esaminati al punto 2 delle premesse.

L’Autorità ha ritenuto tuttavia
opportuno, prima di adottare definitivamente lo schema di provvedimento,
sottoporre lo schema stesso alla valutazione della Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Commissione Europea, alla luce delle
novità introdotte dai servizi in argomento, che hanno richiesto la valutazione
e la definizione di specifiche condizioni regolamentari atte a consentire un
rapido avvio nel mercato dei servizi in esame, nell’interesse ed a beneficio
degli utenti.

Lo schema di provvedimento è
stato quindi trasmesso agli organismi suddetti in data 21 giugno 2007. Si
riportano, nel seguito ed in maniera sintetica, le osservazioni formulate sullo
schema di provvedimento dall’AGCM e dalla Commissione Europea.

3.1. Il parere dell’AGCM

Il parere reso dall’AGCM,
relativo allo schema di provvedimento in oggetto è pervenuto in data 24 luglio
2007.

L’AGCM sostiene che lo sviluppo e
la commercializzazione di servizi integrati, quali quelli in esame, possano
rappresentare un’opportunità rilevante a beneficio dei consumatori, sempre che
lo sviluppo delle medesime tecnologie e delle soluzioni alternative avvenga nel
rispetto delle condizioni di concorrenzialità.

L’AGCM ritiene, inoltre,
necessario assicurare agli utenti la totale trasparenza sia delle condizioni
tariffarie, sia delle condizioni di uso dei servizi integrati di tipo
fisso-mobile.

Nel parere reso l’AGCM condivide
la posizione espressa dall’Autorità di non individuare, allo stato attuale, un
nuovo mercato per i servizi integrati in esame, fatta salva la necessità di
monitorare le dinamiche competitive nonché di chiarire, in sede di analisi dei
mercati, se i servizi in oggetto possano
effettivamente configurare un nuovo mercato, distinto da quelli esistenti.

L’AGCM condivide anche la
posizione dell’Autorità secondo la quale la prestazione di un servizio
integrato fisso-mobile non può costituire un titolo preferenziale per
l’assegnazione di nuove frequenze mobili.

In particolare, ancora in merito
all’utilizzo delle frequenze mobili ai fini della prestazione dei servizi
integrati di tipo fisso-mobile, l’AGCM concorda con l’Autorità nel riconoscere
la necessità di assicurare che la prestazione dei servizi in oggetto non
costituisca un ostacolo alla fornitura di servizi mobili e personali, per
l’erogazione dei quali sono assegnate le frequenze mobili.

In relazione alla replicabilità
dell’attuale offerta "UMA" di Telecom Italia, l’AGCM condivide la
previsione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie enunciata
nello schema di provvedimento adottato dall’Autorità, al fine di consentire ad
un operatore alternativo l’offerta di un analogo servizio integrato attraverso
la rete mobile e la rete fissa a larga banda.

Quanto alla replicabilità
dell’offerta integrata di Vodafone, l’AGCM, nel riconoscere i benefici, sul
piano pratico ed economico, che potranno derivare dall’ingresso nel mercato di
un siffatto servizio, osserva tuttavia che l’assenza, in capo agli operatori
mobili, di obblighi a concludere negoziazioni con operatori che volessero
replicare tale offerta, potrebbe rappresentare un ostacolo all’ingresso di
nuovi operatori interessati ad offrire un analogo servizio integrato, e ciò con
particolare riferimento alla negoziazione di condizioni sostenibili. L’AGCM
tuttavia riconosce che tale aspetto rappresenta un fenomeno generalizzato
dovuto alla stessa definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove
nessun operatore risulta notificato.

Infine, l’AGCM evidenzia una
potenziale criticità nella definizione di un prezzo di terminazione per le
chiamate dirette ai numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile
analogo a quello di rete fissa, rilevando che, seppure tale circostanza
determina un vantaggio per gli utenti in termini economici e di trasparenza
delle tariffe, essa comporta peraltro l’applicazione di tariffe di terminazione
attestate a valori differenti rispetto a quelli definiti per la
terminazione su rete mobili in base ai costi sottostanti alla fornitura
del servizio di terminazione su rete mobile.

3.2 La lettera della Commissione
Europea

La Commissione Europea
ha fornito le proprie osservazioni sullo schema di provvedimento in una lettera
pervenuta in data 13 luglio 2007.

In via preliminare, la Commissione fa
presente di aver esaminato lo schema di provvedimento allo scopo di definire le
proprie conclusioni preliminari in merito agli aspetti procedurali che
riguardano le disposizione comunitarie.

Nel prosieguo la Commissione Europea,
nel rilevare che l’Autorità ha proposto, nello schema di provvedimento,
l’introduzione di misure concernenti, allo stesso tempo, la regolamentazione al dettaglio e all’ingrosso, e relative a due servizi
contraddistinti da tecnologie differenti, rammenta che qualsivoglia obbligo
previsto in capo agli operatori Vodafone e Telecom Italia deve essere
esclusivamente imposto, nel caso che gli stessi siano identificati come aventi
significativo potere di mercato, in esito ad un’analisi di mercato condotta in
conformità all’articolo 14, 15 e 16 della Direttiva Quadro e notificati alla
Commissione europea. Tale strada sarebbe stata seguita dalle
ANR austriaca e tedesca, includendo l’offerta "Vodafone
Zuhause" nell’ambito dell’analisi del mercato n. 16.

La Commissione Europea
osserva anche, tuttavia, che laddove l’Autorità intenda
invece avvalersi di quanto disposto dall’art. 5 della Direttiva Accesso come
base giuridica per l’adozione dello schema di provvedimento in esame in tema,
dovrà tener conto che gli obblighi di interconnessione possono essere imposti
in capo ad imprese che controllano l’accesso agli utenti finali solo nella
misura necessaria a garantire l’interconnessione da punto a punto.

La Commissione Europea
fa quindi presente che, qualora l’Autorità intenda optare per tale seconda
alternativa, dovrà provare, distintamente e per ciascuno dei due servizi in
esame, le criticità connesse all’interconnessione da punto a punto che
richiedono un intervento regolamentare.

La Commissione Europea
fa infine presente che alcune delle misure proposte nello schema di
provvedimento, in particolare quelle poste a tutela dell’utenza, all’utilizzo
dei numeri geografici e all’utilizzo delle frequenze, non rientrano in quanto
previsto ai sensi della Direttiva Quadro, art. 7, e che pertanto non devono
essere notificate, di per sè, secondo quanto indicato da quest’ultima
previsione.

4. Le ulteriori valutazioni
dell’Autorità

In primo luogo si osserva,
dall’analisi delle osservazioni rese, che nessuna criticità sussiste in merito
agli aspetti generali e specifici riguardanti la tutela dell’utenza, le
prestazioni obbligatorie, l’utilizzo del numero geografico su reti mobili e la
relativa portabilità del numero, nonché l’utilizzo delle frequenze. Le
valutazioni dell’Autorità su tali aspetti sono largamente condivise dall’AGCM,
e, a parere della Commissione Europea, possono essere approvate senza notifica
alla Commissione stessa ed ai Paesi membri, non ricadendo tali previsioni
nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della Direttiva Quadro.

Relativamente alle previsioni
espresse dall’Autorità come orientamento in merito alla disciplina
dell’interconnessione e dell’interoperabilità, mentre la Commissione Europea
si sofferma su alcuni aspetti procedurali, l’AGCM rileva alcune potenziali
criticità, come sopra esposto.

In merito a tali osservazioni
l’Autorità svolge le seguenti considerazioni.

Relativamente alla potenziale
criticità inerente la replicabilità dell’offerta integrata di Vodafone, si
evidenzia in primo luogo che la stessa AGCM riconosce che l’assenza di obblighi
specifici sul tema costituisce un "fenomeno generalizzato e dovuto alla stessa
definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore
risulta notificato di significativo potere di mercato". D’altra parte,
nello stesso parere l’AGCM condivide la posizione dell’Autorità di non
individuare, almeno allo stato, uno specifico mercato per i servizi in
questione, in virtù, tra l’altro, del loro carattere di assoluta novità e
dell’impossibilità di stabilire a priori il grado di diffusione che i servizi
stessi avranno presso i consumatori. Appare quindi sin d’ora che subordinare
l’avvio dei servizi in questione all’imposizioni di
specifici obblighi in tema di accesso alle reti mobili risulterebbe non
giustificato, stante l’impossibilità di identificare posizioni di dominanza nei
servizi in questione, oltre che non proporzionato, in quanto gli stessi servizi
si trovano appena in fase emergente.

Si condivide tuttavia l’esigenza
di monitorare le dinamiche competitive e di verificare la necessità di
individuare ed imporre nel prosieguo, ove del caso, specifiche misure. Ciò
potrà essere, già a breve termine, effettuato nelle
appropriata sede della revisione del mercato dell’accesso da rete
mobile, la cui procedura di analisi di mercato l’Autorità ha, come prima detto,
riavviato.

Infine, l’AGCM dedica un rilievo
alla potenziale criticità nella definizione di un prezzo di terminazione per le
chiamate dirette ai numeri geografici dell’offerta integrata fisso-mobile,
analogo a quello praticato per la rete fissa.

Al riguardo si ribadisce, in
primo luogo, quanto già rilevato al punto 2.1.7 delle
premesse, ossia che si ritiene ragionevole che i costi sottostanti questo
specifico servizio di terminazione possano risultare inferiori a quelli
relativi al generico servizio di terminazione su rete mobile, stante il diverso
ed allo stato marginale utilizzo, per il servizio di terminazione su numero
geografico, degli elementi della rete radio e della gestione della grande
mobilità, e possono essere reputati assimilabili ai costi corrispondenti alla
remunerazione della componente fissa di commutazione e trasporto della rete
dell’operatore notificato tipici di una rete fissa con fattori di scala
analogamente elevati.

D’altra parte, occorre
considerare che l’utilizzo, per il servizio di terminazione su numero
geografico, di un valore di riferimento definito su una base di analogia con i
prezzi del servizio di terminazione su rete fissa, risponde ai principi ed alle
norme generali di tutela dell’utenza in termini di trasparenza tariffaria e
massimo beneficio in termini di prezzo, sicura essendo
la sostenibilità di tariffe finali analoghe a quelle offerte per le chiamate a
rete fissa (tali vantaggi per gli utenti sono stati riconosciuti anche
dall’AGCM).

In ogni caso, rilevando i
vantaggi a favore degli utenti in termini economici e di trasparenza delle
tariffe conseguibili dalla definizione di un siffatto prezzo di terminazione,
vantaggi riconosciuti peraltro dall’AGCM, si ribadisce che tutti i profili
specifici del nuovo servizio saranno adeguatamente valutati in sede di
revisione delle analisi dei mercati pertinenti, al fine di definire i remedies
che all’esito della specifica istruttoria di rito e alla luce delle concrete
dinamiche future di mercato dovessero rivelarsi appropriati.

Passando alla trattazione
dell’aspetto delle specifiche misure per garantire l’interconnessione e
l’interoperabilità da punto a punto, l’Autorità osserva che la situazione di
mercato pre-esistente all’avvio del procedimento sugli aspetti regolamentari
riguardanti l’introduzione dei servizi integrati fisso-mobile è venuta
modificandosi, come di seguito illustrato, in maniera tale da consentire un
adeguamento delle valutazioni precedentemente espresse.

In particolare, in relazione ai
servizi integrati basati su rete mobile, Vodafone ha comunicato di avere già
sottoscritto, in data 6 luglio 2007 , un contratto di
interconnessione inversa con Telecom Italia che include, appunto, la
terminazione delle chiamate provenienti dalla rete TI e destinate a numeri
geografici utilizzati sulla rete mobile di Vodafone. Quest’ultimo operatore ha
altresì manifestato la propria piena disponibilità a negoziare contratti a
condizioni non discriminatorie con gli operatori direttamente interconnessi.

Quanto ai servizi integrati
basati su rete mobile e su reti a larga banda, si rammenta che le previsioni
relative all’obbligo per Telecom Italia di sottoscrizione di accordi con
operatori di rete fissa e mobile per l’offerta di servizi analoghi al servizio
"Unico" erano state già poste a carico del
medesimo operatore in occasione dell’autorizzazione all’avvio sperimentale del
servizio fornita il 2 agosto 2006. Tali condizioni erano state definite
all’esito di un procedimento istruttorio cui avevano partecipato, oltre a
Telecom Italia, anche gli operatori di rete fissa e mobile
interessati, i quali avevano fornito contributi scritti e partecipato a
specifiche audizioni sul tema.

Al riguardo, giova ricordare che
Telecom Italia aveva ampiamente manifestato, nel corso
del suddetto procedimento, la propria disponibilità ad applicare tali
condizioni, sotto il controllo dell’Autorità, agli operatori intenzionati ad
offrire analogo servizio. Nel periodo sino ad oggi intercorso, se non sono
stati comunicati all’Autorità accordi sottoscritti a tal fine, non sono però
stati segnalati, da parte degli operatori concorrenti, nemmeno comportamenti
ostativi di Telecom Italia alla conclusione degli accordi in questione.

L’Autorità, in considerazione
della effettiva situazione attuale di mercato, in seno al quale non è stato manifestato per il momento alcun interesse specifico
all’avvio di tali servizi, ritiene quindi allo stato sufficiente prevedere che
Telecom Italia sia comunque tenuta a negoziare accordi a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per
l’offerta di servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra decritti.

Si ritiene, infatti, che gli
obiettivi che l’Autorità si era prefissata di
perseguire con il proprio intervento, ovvero quello di massimizzare il
benessere dell’utente, garantire la trasparenza tariffaria, assicurare
l’interoperabilità fra utenti di operatori diversi e, infine, evitare
distorsioni della concorrenza, possono essere sufficientemente perseguiti in
questa fase, alla luce dell’attuale contesto di mercato, attraverso una
esplicita indicazione, rivolta a Telecom Italia e, laddove applicabile, agli
altri operatori dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano
offrire servizi integrati fisso-mobile analoghi al servizio "Unico",
al rispetto delle norme che regolano gli obblighi di negoziazione relativi
all’accesso ed all’interconnessione, di cui all’art. 40 e 41 del Codice delle
comunicazioni, che del resto sono comunque integrate e presidiate dalla
possibilità di un successivo e rapido intervento dell’Autorità ai sensi dell’art
23 del Codice medesimo.

La soluzione indicata, nel mentre
permette nell’immediato di sottrarsi ad appesantimenti procedurali non
necessari allo scopo, lascia ferma, tuttavia, la possibilità di valutare nel
prosieguo le questioni di dettaglio sottese alla disciplina
dell’interconnessione ed interoperabilità dei servizi in questione nell’ambito
dell’analisi dei mercati pertinenti, con riguardo ai mercati n. 15 e 16, allo
stato in corso di svolgimento, al fine di definire le misure che risulteranno alla
prova dei fatti essenziali per inquadrare correttamente, sotto il profilo
regolamentare, la materia, e proporzionate allo scopo,oltre
che utili a definire gli eventuali ulteriori aspetti normativi occorrenti a
garantire lo sviluppo dei nuovi servizi in un quadro pienamente concorrenziale.

L’Autorità, laddove lo ritenga
necessario, dopo l’avvio di tali servizi, potrebbe poi pur sempre intervenire
per stabilire termini e condizioni specifiche anche ai sensi dell’art. 42 del
Codice, secondo quanto fatto palese dalla nota della Commissione Europea.

5. La definizione delle
condizioni per l’avvio dei servizi integrati di tipo fisso-mobile

In definitiva, nel riconoscere il
presumibile beneficio per l’utenza che può derivare dalla diffusione di servizi
convergenti fisso-mobile, occorre quindi rilevare che gli aspetti di novità che
tale nuovo modulo presenta impongono di accompagnarne l’introduzione sul
mercato con una regolamentazione ad hoc.

Deve essere evitato, tra l’altro,
che l’utenza possa essere indotta ad accedere ad un
servizio con caratteristiche attrattive, che però potrebbero non essere
confermate nel tempo perché, eventualmente, in contrasto con le norme;
soprattutto, deve essere massimamente curata la corretta e completa
informazione degli utenti, specialmente in considerazione degli aspetti di
novità del servizio proposto.

Più specificatamente, dunque,
l’Autorità ritiene che i servizi convergenti del tipo fisso-mobile, quali
quelli in esame, potranno essere offerti al pubblico alle condizioni regolamentari
di seguito indicate, comuni o, laddove necessario, differenziate per il tipo di
servizio offerto.

Relativamente alle norme comuni
di tutela dell’utenza, risulta necessario che :

a) siano adottati accorgimenti
adeguati al fine di consentire al cliente sottoscrittore di conoscere, in
concomitanza con ciascuna chiamata, se si trova all’interno o all’esterno
dell’area in cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata,
diversa da quella di norma praticata per i servizi mobili;

b) il cliente sottoscrittore sia
informato adeguatamente di tutte le eventuali limitazioni sussistenti in merito
alla possibilità di attivazione di CS e CPS, nonché in merito al blocco
selettivo delle chiamate;

c) siano assicurate tutte le
prestazioni obbligatorie consentite dalla tecnologia utilizzata e siano
adeguatamente informati gli enti competenti per tali aspetti.

Relativamente ai
servizi fisso-mobile offerti esclusivamente attraverso la rete mobile si
ritiene aggiuntivamente necessario che :

d) il titolo di assegnazione
delle risorse frequenziali dell’operatore mobile che intende offrire tali
servizi, per risultare idoneo alla fornitura dei servizi integrati
fisso-mobile, sia adeguatamente integrato per consentire il relativo uso delle
frequenze;

e) l’utilizzo del numero
geografico sia limitato all’ambito di una zona associata costituita dall’area
di copertura della cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle aree
di copertura delle celle ad essa adiacenti;

f) per le comunicazioni ricevute
su numero geografico o effettuate alla particolare tariffa prevista per la zona
fissa, la funzionalità di hand over può essere consentita, al fine di non
creare disservizi all’utenza con l’interruzione di comunicazioni in corso;

g) siano messi in atto dagli
operatori mobili adeguati metodi di localizzazione della chiamata, con
l’introduzione di sistemi per migliorare la precisione della localizzazione del
chiamante in caso di accesso ai servizi di emergenza; tali sistemi dovranno
consentire l’inoltro delle necessarie informazioni ai
centri servizi di emergenza, purché questi ultimi siano in grado di trattare
tali informazioni;

h) per le chiamate effettuate
dall’area all’interno della quale possono essere ricevute chiamate al numero
geografico, il chiamato riceva il CLI corrispondente (geografico o mobile),
coerente con la scelta del cliente chiamante di utilizzare o
meno la funzionalità associata al numero geografico; in merito a tale
aspetto, considerati i tempi necessari agli adeguamenti di rete, l’operatore
potrà garantire tale prestazione anche successivamente all’avvio del servizio,
purché entro la data del 31 dicembre 2007;

i) siano
adottati accorgimenti adeguati al fine di consentire al cliente sottoscrittore
di conoscere se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è
consentito ricevere chiamate al numero geografico;

j) sia consentito al cliente,
quando si trova al di fuori dell’area prestabilita, di scegliere di non
ricevere alcuna chiamata sul numero geografico, di attivare un servizio di
segreteria di rete oppure di trasferire la chiamata, a suo carico, verso la
propria numerazione mobile;

Per quanto attiene alla specifica
disciplina delle radiofrequenze e della numerazione, inoltre, occorre precisare
che :

k) l’offerta di tali servizi, in
particolare nelle specifiche aree predeterminate non deve in alcun modo
compromettere le caratteristiche di qualità del servizio offerto agli utenti
dei servizi di comunicazione mobile e personale;

l) gli operatori offerenti il
nuovo servizio non potranno far valere alcun titolo preferenziale, al fine di
superare eventuali problematiche legate alla scarsità delle risorse, per
l’assegnazione di ulteriori frequenze.

m) la portabilità del numero
geografico è garantita e, per quanto detto, include il caso di utilizzo del
numero mediante una rete mobile sulla base di quanto previsto dall’art. 80, c.
1 del Codice, con le relative modalità e procedure (con riferimento tra l’altro
all’istradamento delle chiamate dirette a numeri portati).

Relativamente ai
servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e le reti a larga
banda, l’Autorità ritiene necessario che l’offerta di tali servizi venga
subordinata alle medesime norme a tutela dell’utenza, ove applicabili, degli
altri servizi integrati di tipo fisso-mobile.

Relativamente alla disciplina
dell’interconnessione ed interoperabilità si ritiene necessario ribadire,
congiuntamente per i servizi fisso-mobile offerti
attraverso la rete mobile e per quelli offerti attraverso la rete mobile e le
reti a larga banda, gli obblighi per gli operatori a negoziare accordi relativi
all’interconnessione e l’accesso, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e
41 del Codice delle comunicazioni.

Con riferimento, in particolare, ai servizi fisso-mobile offerti esclusivamente attraverso la
rete mobile, l’Autorità ritiene opportuno specificare che gli operatori che
offrono tali servizi debbano provvedere a negoziare con gli altri operatori
interconnessi un prezzo di terminazione per le chiamate in entrata al numero
geografico, a parità di livello di interconnessione.

Con riferimento, infine, ai servizi fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile e
le reti a larga banda, si ricorda che l’Autorità aveva ritenuto opportuno, nel
mese di agosto 2006, subordinare l’offerta del servizio "Unico" di
Telecom Italia ad una serie di condizioni, tra cui quella relativa alla
conclusione di accordi con operatori di rete fissa e mobile intenzionati a
replicare il servizio di Telecom Italia. Come precedentemente rilevato, non è
stato tuttavia manifestato dal mercato un interesse specifico all’avvio di tali
servizi. L’Autorità quindi, in considerazione della effettiva situazione,
ancora embrionale, di mercato, e dell’esigenza di consentire un rapido avvio di
tali servizi, ribadisce, secondo quanto esposto nel paragrafo 4, la sufficienza
della previsione, in questa fase, che Telecom Italia, e, qualora applicabile,
gli operatori dotati di reti di accesso mobile ed a larga banda che intendano offrire servizi integrati fisso-mobile di tale
tipologia, sono tenuti a negoziare accordi a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie con gli operatori di rete fissa e mobile per l’offerta di
servizi integrati fisso-mobile quali quelli sopra decritti.

In ogni caso, l’Autorità, nel
vigilare sull’ordinato sviluppo delle situazione di
mercato in relazione ai servizi in oggetto, interviene, se necessario, su
propria iniziativa, ai sensi dell’art. 42 del Codice delle comunicazioni, o su
richiesta di una delle parti interessate ai sensi dell’art. 23 del Codice
medesimo.

6. I futuri possibili impatti
sulla concorrenza della disciplina dei servizi integrati fisso-mobile

Definite le misure regolamentari
specifiche nel rispetto delle quali possono essere offerti servizi fisso mobile
di tipo convergente quali quelle in esame, l’Autorità ritiene opportuno in
ordine ai profili di impatto sulla concorrenza dell’avvio dei servizi integrati
fisso-mobile svolgere le seguenti considerazioni.

L’avvio di servizi integrati
fisso-mobile necessita, tra le altre cose, anche di una valutazione circa i
possibili effetti concorrenziali della diffusione di questi nuovi servizi,
tenuto conto che le loro caratteristiche di novità ed atipicità tendono a
configurarli come servizi – e quindi potenzialmente mercati – distinti rispetto
ai tradizionali servizi di rete fissa e di rete mobile.

In via preliminare, si deve
considerare che l’indubbio beneficio per l’utenza connesso
alla promozione di offerte di servizi integrati fisso-mobile potrebbe
accompagnarsi ad eventuali pregiudizi per la concorrenza, ed in ultima analisi
per la stessa utenza, qualora per alcuni operatori – di rete fissa o di rete
mobile – non risultasse possibile replicare tali offerte integrate. In questa
circostanza, ossia in presenza di problemi di replicabilità
dell’offerta, si determinerebbe infatti una riduzione del grado di competizione
nel medio periodo, dal momento che alcuni operatori sarebbero – di fatto –
esclusi dal nuovo mercato dei servizi integrati fisso-mobile.

In questa prospettiva, peraltro,
andrebbe chiarito – nel corso del secondo ciclo delle analisi di mercato, a
valle di una verifica dell’effettivo grado di sviluppo concretamente
attingibile da questi servizi – se i nuovi servizi integrati fisso-mobile configurino effettivamente l’avvento di un nuovo e distinto
mercato, contiguo a quelli di telefonia fissa e di telefonia mobile, oppure
possano – di volta in volta – essere ricondotti ad uno dei tradizionali mercati
dei servizi di telecomunicazione.

Inoltre, una riflessione
specifica deve essere condotta con riferimento alle offerte integrate
fisso-mobile promosse da imprese che detengano una
notevole forza di mercato nei mercati di rete fissa o di rete mobile (sia
wholesale che retail). A tale riguardo, l’esigenza di garantire a tutti gli
operatori la possibilità di offrire servizi integrati fisso-mobile deve essere
contemperata con la necessità di evitare che si precostituiscano o si
trasferiscano posizioni dominanti nei nuovi mercati.

Le considerazioni che precedono
non costituiscono – al momento – un fattore ostativo all’avvio dei nuovi
servizi integrati fisso-mobile, secondo le condizioni previste dal presente
provvedimento, ma indicano tuttavia la necessità di un accorto monitoraggio –
in prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che effettivamente
si determineranno, teso alla sollecita introduzione dei rimedi atti a fornire
una risposta appropriata e proporzionata alle problematiche di competitività
che dovessero insorgere..

RITENUTO, in conclusione, che la
novità ed atipicità dei servizi integrati di comunicazione fisso-mobile fanno
sì che i medesimi pongano delle problematiche ed esigenze nuove, in dipendenza
delle quali si ravvisa, anche alla luce del principio di neutralità
tecnologica, la inderogabile necessità di una
appropriata disciplina regolamentare , tesa a garantire certezza del diritto e
tutela ai consumatori e al mercato;

RITENUTA, per le motivazioni
sopra esposte, la necessità di disciplinare, fatte salve
eventuali revisioni alla luce dell’esperienza conseguente all’effettivo
esercizio, gli aspetti salienti più immediatamente connessi all’introduzione
dei servizi telefonici integrati del tipo fisso-mobile;

UDITA la relazione dei Commissari
Michele Lauria ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’articolo 29 del
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

CAPO I

(Norme
comuni ai servizi integrati fisso-mobile)

Articolo 1

(Norme a
tutela dell’utenza)

1. Gli operatori che offrono
servizi integrati di tipo fisso-mobile, indipendentemente dalla propria
configurazione di rete assicurano che :

a) sono adottati accorgimenti
adeguati per consentire al cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza
di ciascuna chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è
consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa da quella
di norma praticata per i servizi mobili;

b) il cliente sottoscrittore è
informato adeguatamente di tutte le eventuali limitazioni tecniche esistenti,
in particolare in materia di localizzazione delle chiamate, in merito alla
impossibilità di attivazione di servizi CS e CPS ovvero alla impossibilità di
mantenere le prestazioni di CS e CPS eventualmente in essere, nonché in merito
alla perdita della configurazione del blocco selettivo delle chiamate; analoga
informazione è parimenti presente in tutte le forme di pubblicità del servizio.

Articolo 2

(Prestazioni
obbligatorie)

1. In relazione all’accesso
ai servizi di emergenza, gli operatori mobili, in coordinamento con gli enti
preposti agli stessi servizi, assicurano la disponibilità di informazioni
idonee finalizzate alla localizzazione della chiamata, nei limiti consentiti
dalla fattibilità tecnica.

2. Gli operatori assicurano tutte
le prestazioni di giustizia consentite dalla tecnologia impiegata ed informano
adeguatamente gli enti competenti per tali aspetti.

CAPO II

(Servizi
integrati fisso-mobile offerti attraverso la rete mobile)

Articolo 3

(Utilizzo
dei numeri geografici su reti mobili)

1.I
numeri geografici possono essere utilizzati per effettuare e ricevere chiamate
su terminali di reti mobili per realizzare un servizio di comunicazioni a
mobilità limitata entro una zona definita (nel seguito detta anche "zona
associata"), costituita dall’area di copertura della cella radio relativa
all’indirizzo dell’utente e dalle aree di copertura delle celle ad essa
adiacenti.

2. Le comunicazioni verso il
numero geografico associato al terminale mobile od originate dall’utente
all’interno della zona associata al numero geografico sono comunque portate a
termine;

Articolo 4

(Portabilità
del numero geografico)

1. L’obbligo di portabilità dei
numeri geografici di cui all’art. 80,comma 1 lettera
a) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, si applica anche nel caso
di numeri geografici utilizzati per servizi di comunicazione a mobilità
limitata comunque realizzati, purché in conformità con le disposizioni del
presente regolamento.

2. Alla portabilità del numero
geografico nel caso di servizi di telefonici a mobilità limitata realizzati
attraverso reti di comunicazioni mobili si applicano le disposizioni della
delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

(Utilizzo
delle frequenze)

1. L’offerta di servizi che prevedono
l’uso di numeri geografici su reti mobili non deve in alcun modo compromettere
le caratteristiche di qualità del servizio offerte agli utenti dei servizi di
comunicazione mobili e personali. Gli operatori autorizzati all’utilizzo delle
frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personali che intendono
offrire servizi integrati si adoperano affinché la qualità del servizio mobile
non risulti degradata dall’ introduzione dei servizi
integrati.

2. La fornitura di servizi
integrati fisso mobile non costituisce titolo preferenziale o di precedenza per
l’ assegnazione di nuove frequenze per i servizi di
comunicazione mobile e personale.

Articolo 6

(Norme
specifiche a tutela dell’utenza)

1. Gli operatori che offrono un
servizio che fa uso di numerazione geografica su rete mobile assicurano che:

a) per le chiamate effettuate
dalla zona all’interno della quale è attivo il numero geografico, il servizio
consente la presentazione del CLI geografico secondo le disposizioni previste
dalla normativa vigente. Il servizio può consentire al cliente sottoscrittore
di scegliere, predefinendo la modalità ovvero in occasione di ciascuna
chiamata, se associare la chiamata al CLI mobile;

b) sia consentito all’utente,
quando si trova al di fuori della zona associata al numero geografico, il
trasferimento di chiamata verso la propria numerazione mobile.

CAPO III

(Norme
relative all’interconnessione ed all’interoperabilità)

Articolo 7

(Interconnessione
ed interoperabilità)

1. Gli operatori che offrono
servizi integrati di tipo fisso-mobile negoziano accordi di accesso ed
interconnessione per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità da punto
a punto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice.

2. Nel caso di utilizzo di numeri
geografici per servizi realizzati mediante reti mobili, le tariffe di
interconnessione per le chiamate dirette ai predetti numeri geografici sono
negoziate tra gli operatori interconnessi.

3. Gli operatori che offrono
servizi integrati fisso-mobile attraverso la rete mobile e la rete a larga
banda negoziano accordi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,
ove applicabili in virtù degli obblighi regolamentari già previsti dalle
analisi di mercato, con gli operatori di rete mobile e di rete fissa per
l’offerta dei medesimi servizi.

4. In difetto di accordo si
applica l’articolo 23 del Codice dellecomunicazioni elettroniche.

CAPO IV

(Disposizioni
transitorie e finali)

Articolo 8

1. Il mancato rispetto delle
disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. La prestazione di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera a) è resa disponibile
entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Delle eventuali temporanee limitazioni nella presentazioni del CLI geografico è data nel frattempo
informativa all’utente.

3. Il presente provvedimento
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale e
sul sito web dell’Autorità.

Roma, 2 agosto 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a
quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola