Lavoro e Previdenza
Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Fissati i criteri di ripartizione tra le Regioni. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 21 luglio 2003
Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Fissati i criteri di ripartizione tra le Regioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2003
Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n. 214 del 15-9-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Visto l’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con
apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro
20.658.275,96 per l’anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro
30.987.414,00 a decorrere dall’anno 2000, ai sensi del citato art.
13, comma 6;
Visto l’art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle regioni;
Visto l’art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i
criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del
Fondo, tenuto conto dell’effettiva attuazione delle iniziative
regionali in materia d’inserimento dei disabili e dei risultati
concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
regioni ai sensi dell’art. 4 comma 1, nonche’ delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2003,
relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2002, e’
stata concordata fra Ministero, regioni e province autonome
l’individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori
numerici gli elementi qualitativi, secondo l’attribuzione di punteggi
in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al
beneficio della fiscalizzazione;
Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato
sull’opportunita’, secondo le priorita’ stabilite dall’art. 6 del
citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l’80 per cento
dell’intero importo sulla base dei programmi ammessi alla
fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati,
nonche’ di ripartire il restante 20 per cento delle risorse
complessive in finzione del numero dei lavoratori disabili avviati
con convenzione non fiscalizzate di cui all’art. 11 della citata
legge n. 68 del 1999;
Considerato, altresi’, che per il corrente anno il riparto tiene
parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti
annualita’ ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni
delle regioni e province autonome;
Tenuto conto delle restanti somme gia’ assegnate alle regioni e
province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non
programmate, che rimangono nella disponibilita’ delle rispettive
tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e,
conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli
interventi di fiscalizzazione di cui all’art. 13 della legge n. 68
del 1999;
Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti
nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l’esame e la
valutazione delle proposte di ripartizione avanzate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, definitivamente concordate nella
riunione del 25 giugno 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento e’ autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l’anno
2003, pari a euro 30.987.414,00, e’ ripartito tra le regioni secondo
l’elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sara’ trasmesso per il visto e la registrazione
all’Ufficio centrale del bilancio.
Roma, 21 luglio 2003
Il direttore generale: Battistoni
Tabella 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER
L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE – DIVISIONE III – FONDO PER
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, ANNO 2003 – LEGGE n. 68/1999.
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Regioni | Ripartizione definitiva
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Valle D’Aosta | euro –
Piemonte | euro 2.751.981,47
Lombardia | euro 6.353.094.08
Liguria | euro 2.268.293,00
Prov. Aut. Trento | euro 106.848,61
Prov. Aut. Bolzano | euro 20.664,84
Veneto | euro 4.630.762,98
Friuli V. G. | euro –
Emilia Romagna | euro 3.615.573,95
Toscana | euro 2.436.916.75
Umbria | euro 255.638,87
Marche | euro 1.714.948,21
Lazio | euro 4.247.039,15
Abruzzo | euro 41.906,14
Molise | euro –
Campania | euro –
Puglia | euro –
Basilicata | euro –
Calabria | euro 2.543.745,95
Sicilia | euro –
Sardegna | euro –
Totale . . . | Euro 30.987.414,00