Enti pubblici
Fondi per la ricerca. Alcune novità nel decreto 26.1.2004 del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Fondi per la ricerca. Alcune novità nel decreto 26.1.2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 26 Gennaio 2004
Rettifica al decreto 24 luglio 2000 relativo a progetti autonomi gia’ ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (GU n. 43 del 21-2-2004 )
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio per lo sviluppo
e il potenziamento delle attivita’ di ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del «Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori
dell’economia di rilevanza nazionale» che, all’art. 7, prevede che la
preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione
degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al
Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita’ ivi
specificate;
Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto lecislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori», e in particolare gli
articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove
modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata»;
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina del comitato, cosi’ come previsto dall’art. 7 del predetto
decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 4 e 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Visto il decreto dirigenziale n. 534 del 24 luglio 2000 con il
quale la A.T.E. S.p.a. Applicazioni e Tecnologie Industriali e’ stata
ammessa al finanziamento;
Vista la nota dell’istituto San Paolo IMI S.p.a. del 16 gennaio
2003 pervenuta in data 29 gennaio 2003 prot. n. 670, con la quale
viene comunicata la modifica delle attivita’ originariamente previste
per lo svolgimento del programma di ricerca e la variazione della
titolarita’;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunione
del 16 settembre 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in
merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dal
soggetto richiedente;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nella predetta riunione esiste o e’ in corso di acquisizione la
certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
Decreta:
Articolo unico
1. All’art. 1 del decreto dirigenziale n. 534 del 24 luglio 2000,
le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 5304 presentato
dalla A.T.E. – Applicazioni e Tecnologie Industriali ora ATE – TVS
S.p.a., gia’ ammesso al finanziamento, sono sostituite dalle
seguenti.
Dec. – relativo al CTS del 4 marzo 2003.
Ditta: A.T.E. S.p.a. – TVS S.p.a. (gia’ ATE S.p.a.) – Vicenza – VI
(classificata piccola media impresa).
Progetto n. 5304.
Titolo del progetto: sistema di teleallarme/teleattivazione e
videosorveglianza con trasmissioni di dati, audio e video su canali
di comunicazione a banda stretta.
Durata e data inizio progetto: mesi 24 dal 1° settembre 1999.
Ammissibilita’ dei costi a decorrere 1° settembre 1999.
Costo ammesso Euro 687.920,59, cosi’ suddiviso in via previsionale
e non vincolante in funzione delle tipologie di attivita’ e delle
zone geografiche di imputazione:
attivita’ di ricerca industriale: Euro 240.152,46;
attivita’ di sviluppo precompetitivo: Euro 447.768,13.
=====================================================================
Luogo di svolgimento |Non eleg. | Ea | Ec |Extra U.E.
=====================================================================
Attivita’ di ricerca industriale |240.152,46|0,00|0,00| 0,00
Attivita’ di sviluppo precompetitivo |447.768,13|0,00|0,00| 0,00
Agevolazioni deliberate:
credito agevolato (CA) fino a Euro 424.759,97;
contributo nella spesa (CS) fino a Euro 161.599,36.
Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi
sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle
seguenti percentuali d’intervento:
=====================================================================
Luogo di svolgimento | Non eleg. | Ea | Ec
=====================================================================
Tipo agevolazione | CA CS | CA CS | CA CS
Ricerca industriale | 60 35 | 50 45 | 55 40
Sviluppo precompetitivo | 60 20 | 50 30 | 55 25
Durata dell’intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo
di ricerca.
Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate,
comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda
scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione
della ricerca.
Condizioni: il predetto intervento e’ subordinato all’acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
Ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.
954, e’ data facolta’ all’azienda di richiedere una anticipazione,
purche’ garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.
2. Il credito agevolato concesso, per effetto del presente decreto
e’ ridotto di Euro 212.341,26 e il contributo alla spesa e’ ridotto
di Euro 124.034,36.
Resta fermo il resto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2004
Il direttore generale: Criscuoli