Tributario e Fiscale

Friday 27 October 2006

FINANZIARIA 2007: Emendamento del Governo al decreto fiscale 25.10.2006

FINANZIARIA
2007: Emendamento del Governo al decreto fiscale 25.10.2006

ART. 2.

(Misure
in materia di riscossione).

Sostituire l’articolo 2 con il
seguente:

Art. 2.

1. All’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la
maggioranza" a: "ed" sono soppresse.

2. All’articolo
3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è
inserito il seguente: "6-bis. L’attività di riscossione a mezzo ruolo delle
entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con
esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso
maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la
riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo
17:

1) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. L’aggio
di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura
determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore
al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso,
la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;

b) integralmente, in caso
contrario.";

2) dopo il comma 3 è inserito il
seguente: "3-bis. Nel caso previsto dall’articolo 32,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1
e 2 è a carico:

a) dell’ente creditore, se il
pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;

b) del debitore, in caso
contrario.";

3) al comma 7-ter è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della
stessa cartella di pagamento.";

b) nell’articolo 20, comma 3, le
parole: "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 7-ter".

4. All’articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito
il seguente:

"7-bis. A seguito
dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7,
primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".

5. All’articolo 3, comma 22,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 118".

6. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’articolo 72-bis è sostituito dal
seguente:

"Art. 72-bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi) – 1. Salvo che per i
crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di
cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura
civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni
dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto
alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per
le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza
all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72,
comma 2.".

7. All’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito
il seguente: "25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro,
gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed
al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione
dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti
di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.".

8. L’articolo 75-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito
dal seguente:

"Art. 75-bis. –
(Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Decorso inutilmente il termine
di cui all’articolo 50, comma 1,
l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi
degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti
del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle
azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati,
di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme
da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai
sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento

non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio
locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione
possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

9. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il
seguente:

"Art. 48-bis (Disposizioni
sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) – 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,
a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.".

10. All’articolo
156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. La riscossione volontaria della tariffa può
essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere
affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All’articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152".

12. All’articolo 3, comma 28, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma
7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti
della riscossione,".

13. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito
il seguente:

"Art. 28-ter (Pagamento
mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di
un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo,
mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze in data 1o febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di
cui al comma 1, l’agente
della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il
credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di
recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende
accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione
della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1
e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della
predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente
della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

5. All’agente della riscossione
spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a
quello di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di
compensazione.

6. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di
richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.".

14. Nel decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

"20-bis (Ambito di
applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602). – 1. Può essere effettuato mediante la
compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate
iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte
le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli
enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle
entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui
il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a
ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche
la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti
all’agente della riscossione.".

15. Il comma 2
dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è
sostituito dal seguente: "2.
L’agente della riscossione può essere rappresentato dai
dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio
personalmente, salvo che non debba procedersi
all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di
credito di cui all’articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di
cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di
procedura civile.".

16. L’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni
nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4
giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di
riscossione dei contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto
all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il
servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi,
nonché il rimborso delle spese relativi alle

operazioni
di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle
entrate e gli enti interessati.

18. All’articolo
36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal
seguente:

"7. Ai fini del calcolo
delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati
strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione
e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle
predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di
acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali
si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.";

b) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:

"7-bis. Le disposizioni del
comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai
fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione
dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione
del periodo precedente.";

c) il comma 8 è sostituito dal
seguente:

"8. In deroga all’articolo 3,
comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing
relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta
precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del
maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree
esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della
presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui
al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo
bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo.".

19. All’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al
credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato,
anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite
dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il
regime previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente
a pronti".

20. La
disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All’articolo
1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: " 20 per cento".

22. Il comma 13
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: "13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta

ferma
l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.".

23. Il comma 11
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta
che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta
precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.".

24. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla
data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l’articolo 188 è inserito il seguente:

"188-bis. (Campione
d’Italia) – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente
articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo
si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia,
sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.".

26. Le disposizioni dell’articolo
188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere
dall’anno 2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’articolo 188
del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l’anno 2007, il tasso
convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 è
pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi
secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell’articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile
non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui
l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga
per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento siano
ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo
d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".

30. L’ultimo periodo del
comma 34 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei
corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su
richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’articolo 1,
commi da 429 a
430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

31. Il comma 6
dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli
che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000
euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma
1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono
emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al
produttore agricolo e registrarla separatamente a norma
dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di
avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il
limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno
facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni".

32. All’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei
soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive, la lettera
d) è sostituita dalla seguente:

"d) i produttori agricoli
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 29 del predetto testo unico,
esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si
avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34".

33. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati
dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1o
gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori – riconosciuti ai
fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 – esonerano i soggetti tenuti
all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo
precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli elementi
per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai
fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta
sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da
rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione della suddetta
dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure
informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti
dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti
alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto
dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti
reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi
dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno in
cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della
banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni
di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe
a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del
territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei
diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi
redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti
disposizioni, dal 1o gennaio 2006.
In tale caso non sono dovute le
sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.

35. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e
cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che
l’AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e
cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo
agricolo nazionale).

36. L’Agenzia del territorio,
anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche
(amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa
effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché
quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è
notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione
delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga
alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1o gennaio dell’anno di notifica della
richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del territorio, da adottarsi entro

90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative
per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.

37. All’articolo 9, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l’immobile è asservito" sono inserite le seguenti:
"sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo,
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580".

38. I fabbricati per i quali a
seguito del disposto del comma 37 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in
favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in
relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 31 a 38, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari
censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non
possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli
stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per
effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono
una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal
comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma
41.

43. Le rendite catastali
dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto
fiscale a decorrere dal 1o gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il
termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile
l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi
provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dall’entrata
in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto
dal comma 5 dell’articolo 52, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite

catastali
dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura
del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in
favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in
relazione all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l’imposta sulle
successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte,
per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre
2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

48. I trasferimenti di beni e
diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui
al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei
beni:

a) devoluti a favore del coniuge
e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri
parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri
soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti
di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di
vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle
seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri
da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli
indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta
congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei
parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8
per cento.

50. Per quanto non disposto dai
commi da 47 a
49 e da 51 a
54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento
degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della
vita.

52. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a) articolo 7,
commi da 1 a
2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-bis e
1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18
ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli
atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti,

per le
scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3
ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e
catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di
cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai commi da 47
a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 41 milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per l’anno
2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il
livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da
istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All’articolo 2, primo comma,
lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o
più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione
continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

56. L’aliquota di accisa sui
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante,
di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi
di prodotto.

57. L’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I citato
nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57
è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal
regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini
delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi
finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i
veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,
appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità
successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia
alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti
provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità
successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive
modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed
N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

62. Le cinque annualità di cui al
comma 61 decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell’installazione del sistema
di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa
automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale
avviene il collaudo dell’istallazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti
successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui
motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al
presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla Tabella delle tasse
ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero
d’ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente:
"55,00";

b) al numero d’ordine 4.1 le Note
sono sostituite dalle seguenti: "L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La
tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o
sezione staccata.";

c) il numero d’ordine 7 è
sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica
di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 –
L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà
fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione del servizio di
trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua
ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo
pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori
entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro
per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro per l’anno 2007, è istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo
di cui al presente comma è comunque incrementato, per l’anno 2008, di 10
milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito
dall’allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da
quello di cui alla tabella 2 allegata al presente
decreto.

68. Le consultazioni catastali
sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio.

69. All’articolo
14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".

70. Nell’articolo
50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole:
"30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

71. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) nell’articolo 164, comma 1:

1) al primo periodo, le parole:
"secondo i seguenti criteri" sono sostituite
dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste
nelle successive lettere a), b) e b-bis)";

2) alla lettera a), numero 2, le
parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta" sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da:
"nella misura del 50 per cento" fino a:
"per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura dell’80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle predette lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività
di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella
suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera b), è aggiunta
la seguente: "b-bis) per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti, è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro.".

72. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli
fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli
successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle
misure recate dal comma 71, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti
dalla concessione all’Italia da parte del Consiglio dell’Unione europea
dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977,
a stabilire una misura ridotta della percentuale di
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e
delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici
derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.

73. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all’articolo 26, comma 1, nel secondo
periodo, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas metano", sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al
31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui
alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

75. Le proposte di contratti di
programma già approvate dal CIPE ai sensi dell’articolo 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005
in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle
condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e
riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l’eventuale concessione
delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di
cui al comma 76.

76. In conseguenza degli
effetti della deroga di cui al comma 74 e delle
disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di
cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per
la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai
citati commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai
sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della
copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero
dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli
interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le
intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla
ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di
spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004,
sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e
50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361,
per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di
euro per l’anno 2006, a
135 milioni per l’anno 2007 ed a 100 milioni per l’anno 2008, affluiscono al
Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare
l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma 33, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in
conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo
economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri
strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il
tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell’investimento mediante
agevolazioni a valere sui contratti d’area, per le quali sia stata necessaria
la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del
comma 3 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n.
320, deve intendersi decorrere dall’ultima autorizzazione amministrativa
necessaria per l’esecuzione dell’opera, se posteriore alla ricezione
dell’autorizzazione della Comunità europea.

80. All’articolo 1, comma 276,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo
periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle
seguenti: "Dipartimento del tesoro";

b) al secondo
periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle
seguenti: "Dipartimento del tesoro";

c) l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "L’anticipazione è regolata con prelevamento dall’apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti.".

81. All’articolo 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le
parole: "di proprietà di Ferrovie dello Stato
S.p.a." sono inserite le seguenti: "o delle società dalla stessa
direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo
aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della
convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché
quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in
una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle
derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi
atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell’aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti
per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione
unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in
modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio
di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica
dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai
concessionari;

b) la destinazione della
extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di
attività commerciali;

c) il recupero della parte degli
introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli
adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti,
accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro
informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS
S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi
dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente
disponibili al Ministro delle infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni
di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e
trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione
del momento successivamente al quale l’eventuale variazione degli oneri di
realizzazione dei lavori rientra nel rischio d’impresa del concessionario,
salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti
concessori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali
ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali
rispetto a quelli della rete autostradale;

h)
l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento;

i) l’introduzione di meccanismi
tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di
decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed
economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione
unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83,
sentiti il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni
rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di
consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici
giorni, sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso
di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione
all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono
essere comunque adottate.

85. All’articolo
11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai
seguenti:

"5. Le società
concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche
se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in
quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti
di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come
amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all’approvazione
dell’ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione;
vietare la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti nei
confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato
la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a
decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato
stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto
che l’assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di
speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere
c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza
dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio
dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il
presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis). Con decreto del Ministro
delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle
opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie

devono
essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la
loro valutazione tecnico-economica.".

86. L’ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed
effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri
provvedimenti;

b) emana direttive concernenti
l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i
livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente,
sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;

d) irroga,
salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro
25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano
agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il
concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario
ovvero della prima revisione della convenzione di cui al
comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione
unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio
si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle
attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in
gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di
stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del
concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un
anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l’esercizio delle
eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la
convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al
comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest’ultimo decade, previa
contestazione dell’addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del
comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora
ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che
il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza
del termine di cui al comma 82.

89. All’articolo
21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:

a) il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre
di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il
silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e
secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario
comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei
successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta,
ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.";

b) i commi 1, 2 e 6 sono
abrogati.

90. Dall’attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All’articolo 1 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole:
"ad una società per azioni al cui capitale
sociale partecipi direttamente o indirettamente l’Istituto per la ricostruzione
industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS
S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo
Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì
autorizzata a svolgere all’estero, quale impresa di diritto comune ed anche
attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di
opere connesse";

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie
inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di
Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente,
una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni della
Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere
infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in
Calabria".

93. Le risorse di cui al comma
92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per
cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad
interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse
sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per
la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di
utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi
infrastrutturali, con decreto

del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte
relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della
spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attività culturali, l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. – (Ordinamento). –
1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali
centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati
da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il
Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell’articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale
presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del
Ministero.

2. L’individuazione e l’ordinamento
degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4.".

95. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 94, entra in vigore a decorrere dal 1o
gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano
comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, in
quanto compatibili con l’articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, le
parole: "dal Capo del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal
Segretario generale del Ministero";

b) all’articolo 7, comma 2, le
parole: "del Dipartimento per i Beni culturali e
paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all’articolo 7, comma 3, le
parole: "sentito il capo del Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti:
"sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All’articolo
6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "3
anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".

98. All’articolo 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-bis, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Per l’esercizio di tali funzioni è
istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali
di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-quater, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono
trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle
attività produttive";

c) al comma 19-quater, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al
trasferimento alla Presidenza

del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione
generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

99. Le modalità di attuazione dei
commi da 94 a
98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l’invarianza della spesa da
assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici
di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni
interessate.

100. Per fronteggiare
indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare
riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella
qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli
ed esami.

101. Per le finalità di cui al
comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2007.

102. Per l’anno 2007, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli
interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la
vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività
culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È
affidata ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l’attuale stazione
appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All’articolo 1 della legge
11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, nel primo periodo,
le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la parola:
"2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la
celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro
Petruzzelli di Bari, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto,
il comune di Bari acquista la proprietà dell’intero immobile
sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e
le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti,
il prefetto di Bari determina l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi
della vigente normativa

in
materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e
dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari
cura, altresì, l’immediata immissione del comune di Bari nel possesso
dell’intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma
105.

107. È assegnato al Ministero per
i beni e le attività culturali un contributo di otto

milioni
di euro per l’anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del
Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All’articolo
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il
seguente:

"12-bis. Ai Presidenti, ai
vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai
componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi
quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta
un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della
Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001".

109. Al fine di garantire la
razionalizzazione dei controlli ambientali e l’efficienza dei relativi
interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le
istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici – APAT – di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l’APAT è persona giuridica di
diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria e contabile;

b) sono organi dell’Agenzia:

– il presidente, con funzioni di
rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone
aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

– il consiglio di
amministrazione, composto da quattro membri oltre al
presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli
emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono
fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

– il collegio dei revisori dei
conti, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

c) il direttore
generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è responsabile dell’attuazione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di
comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla
scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal
consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto
dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto
delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in
vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili
con le presenti disposizioni;

e) all’attuazione delle lettere
a) e b) si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
dell’APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All’articolo
3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. La Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di
orientamenti, linee e priorità dell’attività di vigilanza.";

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

"1-bis. La Commissione, sulla
base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni
anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità
dell’attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi
strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da
apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell’attività di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale
anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243.";

c) al comma 2, dopo le parole
"Comandante generale della Guardia di finanza", sono inserite le
seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale
entrate della Guardia di finanza, dal Comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri e dal Comandante del Comando Carabinieri tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole:
"invitati a partecipare" sono inserite le
seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì
invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza.".

111. All’articolo
4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole:
"comandante regionale della Guardia di
finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale
dell’Arma dei carabinieri;";

b) al comma 4, sono soppresse le
seguenti parole: "ed il comandante regionale
dell’Arma dei carabinieri".

112. All’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza," sono
inserite le seguenti: "il comandante provinciale dell’Arma dei
carabinieri,";

b) il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su questioni di
carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
invitato il Questore.".

113. L’articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Diritto
di interpello) – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti
previdenziali.

2. L’adeguamento alle
indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.".

114. All’articolo 11, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da:
"con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale" fino a: "dell’INAIL" sono sostituite dalle
seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza
dei servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti
dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All’articolo
1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni".
Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l’anno 2006, si provvede con
l’utilizzo della somma di pari importo già affluita all’INPS ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad
apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di
cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge
1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il
versamento di quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e
di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per
cento.

117. Con regolamenti adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di
quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella
disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino
dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto
dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento
delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi
ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di
istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare,
anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al
perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza,
occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul
territorio, con particolare riguardo a:

1. occupazione;

2. tutela del prodotto editoriale
primario;

3. livelli ottimali di costi di
produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti
previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta
giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni
obbligatorie previste dall’articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio
1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi
statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale
fattispecie.

120. All’articolo 11, comma 1,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a
decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al
rimborso dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
rimborso del 60 per cento".

121. All’articolo 8, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a
decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al
rimborso dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo
comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:

"Sono considerate a
diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in
abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione
utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che
abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di
dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai
contributi relativi all’anno 2007, le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono
richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite,
riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai
contributi relativi all’anno 2006, all’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera a), le
parole: "della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti:
"dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le
parole: "della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti:
"dei costi risultanti dal bilancio".

125. All’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le
parole: "precedente a quello" sono
soppresse.

126. All’articolo 3, comma 3,
primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a 30 mila copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione
dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il
recupero di contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza
previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All’articolo 1, comma 455
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei
costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti:
"degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la
composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi all’ anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di
cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma, della stessa
legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è
effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca di cui all’articolo 24,
comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla
conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle
sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la
spesa annua di 250.000 euro per l’anno 2006, di euro 2,2 milioni di euro per il
2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per l’istituzione presso
il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di
prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli
indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria
interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione,
da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a
valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli
enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie
e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla
remunerazione dei prestiti. All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale
non è dovuta alcuna remunerazione" sono
soppresse.

133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l’anno 2006, 2,2
milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per
l’anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1
milione per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
utilizzando per l’anno 2007 la proiezione dell’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e
con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All’articolo
98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite
dalle seguenti "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole:
"di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro
50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a
venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole:
"articolo 32," sono inserite le seguenti:
"ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte
nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00;". Le parole: "da euro 1.500,00 ad euro
115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad
euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 è inserito il
seguente: "17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".

137. All’articolo
1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed
in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale
ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni."; nel comma 8-bis del medesimo articolo 1
sono soppresse le parole: ", il Ministero dell’università e della
ricerca".

138. Al fine di razionalizzare il
sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di
incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti
attribuzioni:

a) valutazione esterna della
qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma
annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e
vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle
attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività
di valutazione dell’Agenzia costituiscono criterio di riferimento per
l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento
dell’Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e
pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato;

b) la nomina e la durata in
carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati
esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140,
contestualmente alla effettiva operatività dell’Agenzia, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito
dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il
Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi da 138
a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare
le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento
degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad
adottare, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli
enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di
strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione
e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli
articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al
comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti
relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall’attuazione dei
regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.

146. Il comma
2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è sostituito dal seguente:

"2-ter. Le disposizioni di
cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti
didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall’anno
accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico
delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un
anno.".

147. All’articolo 22, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti:
"può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali
crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere
superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui
all’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con
regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull’attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già
abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, non può essere autorizzata l’istituzione di nuove
università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento
della spesa pubblica e di razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche,
gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l’individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica,
monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all’ottenimento di riduzioni di
costi di acquisto dell’energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle
società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di
eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza
dell’attività svolta.

151. Nell’ambito delle autorità
nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l’Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle finanze
raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in
applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al
ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro
sospette di falsità, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
409 del 2001, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e
le informazioni inerenti all’identificazione dei sospetti
casi di falsità, secondo modalità stabilite nell’ambito delle rispettive
competenze, dalla Banca d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

153. Nelle more dell’adozione
delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all’inoltro all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle
vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle
ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell’articolo 8 della legge 17
agosto 2005, n. 166, in
merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di
sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui
mezzi di pagamento e sugli strumenti per l’erogazione del credito al consumo, è
autorizzata la spesa di euro 758.000 per l’esercizio finanziario 2007, euro
614.000 per l’esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l’esercizio finanziario
2009.

155. Il comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"4. Per lo svolgimento di
particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio
decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non
superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto
istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di
missione già operanti: in tale caso si applica l’articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il
Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che
implicano l’azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili,
il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall’attuazione del presente comma
non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.".

156. Al comma 22-bis
dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo,
sono inseriti i seguenti: "L’Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra
l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato
interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione
l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".

157. Al fine di monitorare il
rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi
all’applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a
valere sulle disponibilità per l’anno 2006 previste dall’articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento
per l’attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare
di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e
amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino
al pieno funzionamento dell’assetto istituzionale conseguente ai predetti
provvedimenti normativi. L’attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle
normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con
tali prioritarie funzioni.

158. All’articolo 16, secondo
comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai Ministri dell’università e della
ricerca e della pubblica istruzione".

159. All’articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma
3", sono aggiunte le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al
personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma
6,".

160. Le disposizioni di cui
all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima
applicazione dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160, gli incarichi ivi
previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi
conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L’eventuale maggiore
spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le
disponibilità del fondo di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di
incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve
essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per
cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di
seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine
degli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni,
cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n.
286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre
2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee
guida per l’adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di
riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei
servizi resi all’utenza.

164. Al comma 2
dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito
dal seguente:

"La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.";

b) il sesto periodo è sostituito
dal seguente:

"Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso
persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a
euro 1.000.".

165. Il punteggio decurtato, ai
sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto,
dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito
d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente
accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione
dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma
6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui
abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del
presente comma.

166. All’articolo
97, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole:
"il certificato di circolazione" sono
inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 è sostituito dal
seguente:

"14. Alle violazioni
previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione
prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8
e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

167. All’articolo
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste
dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai
commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta
giorni.".

168. All’articolo
171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte,
una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per
novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello
stesso".

169. All’articolo
213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. È sempre disposta
la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo
sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
conducente minorenne".

170. Il Registro italiano dighe
(RID), istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni
facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonché dell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative
individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai
sensi dell’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Fino all’adozione del citato
regolamento, l’attività facente capo agli uffici periferici del
Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e
gli uffici già individuati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese
occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al
Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi
previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello
Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità
previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente
iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli
oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi
comprese quelle di cui all’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro
italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario
straordinario per l’espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati
all’ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in
servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti,
di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di
segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai
sensi del comma 171. A tale fine, resta
fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato
articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All’articolo 29, comma 4,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti
dall’articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107,
116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a milioni 27,05 per
l’anno 2006, a
milioni 390,5 per l’anno 2007,
a milioni 402,3 per l’anno 2008, a milioni 391,3 per l’anno
2009 ed a milioni 241,7 a
decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per
l’anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, è
iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione.

Tabella 1

(prevista
dall’art. 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore
ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:

Tariffe:

a) euro 0

fino a 11 kw euro 26;

per i
motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;

b) euro 1

fino a 11 kw euro 23;

per i
motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;

c) euro 2

fino a 11 kw euro 21;

per i
motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;

d) euro 3

fino a 11 kw euro
19,11;

per i
motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

——————————————————————————–

——————————————————————————–

Tabella 2

(prevista
dall’art. 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.

OGGETTO

Tariffa in Euro

1

Certificati, copie ed estratti delle
risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:

1.1

per ogni certificato,
copia o estratto.

16,00

Per i certificati richiesti dai privati per
comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della
legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica
istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.

1.1.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del
precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni
di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: particella, per gli estratti e
le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;

– foglio di mappa, per la copia
dei quadri di unione;

– vertice o caposaldo, per le
copie di monografia;

– punto, per il quale si
determinano le coordinate;

– unità immobiliare, per gli
estratti storici e per soggetto;

– unità immobiliare urbana per il
rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.

4,00

Il tributo non si applica ai primi quattro
elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.

1.2

Per ogni estratto di mappa rilasciato in
formato digitale.

16,00

L’estratto è utilizzabile esclusivamente per
la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.

1.2.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del
precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di
quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro
particelle.

2

Definizione ed introduzione delle volture,
delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali,
particellari e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni
nei catasti e all’anagrafe tributaria:

2.1

per ogni domanda di
voltura;

55,00

Nei territori ove vige il sistema del libro
fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si
riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

2.2

per ogni unità di
nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;

50,00

2.3

per ogni tipo, fino ad
un massimo di 10 particelle edificate o derivate;

65,00

2.3.1

per ogni particella
eccedente.

3,00

3

Attestazione di conformità degli estratti di
mappa per tipi di aggiornamento geometrico:

3.1

per ogni estratto di
mappa.

10,00

3.1.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del
precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di
quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro
particelle.

L’esenzione dal pagamento dei
tributi speciali di cui alla presente tabella viene
applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di
legge.

Per unità immobiliare è da
intendersi, sia la particella dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana.

Conseguentemente, sopprimere gli
articoli da 3 a
47-bis.

2. 500. Governo.