Tributario e Fiscale
FINANZIARIA 2004 II parte
FINANZIARIA 2004 –II parte-
186. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
187. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui al comma 183 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
188. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
189. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.
190. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche.
191. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 183 a 190 è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee.
192. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
193. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
194. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi S.p.a., a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
195. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo”, e nel secondo periodo, le parole: “diversi da” sono sostituite dalla seguente: “inclusi”.
196. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1o gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
197. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1o maggio 2004”.
198. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “pari al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 30 per cento”.
199. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.
200. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
201. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 199 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.
202. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
203. Il credito di imposta di cui al comma 202 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
204. Il credito di imposta di cui al comma 202, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
205. Il credito di imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005.
206. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.
207. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”. Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
208. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: “Lampedusa,” sono inserite le seguenti: “nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, Messina e Foggia ed i principali aeroporti nazionali,”.
209. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.
210. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “sono abrogate le disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione le disposizioni”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006”.
211. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
212. Ai fini di cui al comma 211, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: “nell’anno 2000” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2003”.
213. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 211, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.
214. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
215. I contributi previsti dal comma 214 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
216. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 214.
217. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006.
218. Il fondo di cui al comma 217 è destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
219. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 218 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi.
220. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali”;
b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono affidare” sono inserite le seguenti: “anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili”; dopo le parole: “presente decreto” è inserito il seguente periodo: “I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione”.
221. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: “è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “può essere effettuato anche”.
222. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione” sono soppresse.
223. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione”.
224. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
“1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento”.
225. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
226. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
227. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
228. All’articolo 7, comma 3, lettera r) della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 come novellata dal decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 è aggiunto alla fine, il seguente periodo:”sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, delle somme riconosciute ad R.F.I. s.p.a. per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo di Programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti.
229. All’articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,dei trasporti, delle telecomunicazioni,delle fonti di energie,e degli altri pubblici servizi,sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e finanze, d ’intesa con il Ministro delle attività produttive,nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti,prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione all’assunzione,da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite ai possesso azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci,qualora il Ministro ritenga che l ’operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l ’esercizio del potere di opposizione,il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante,sono sospesi.In caso di esercizio del potere di opposizione,attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato,il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno.In caso di mancata ottemperanza il tribunale,su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e finanze con proprio decreto.Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione la Consob informa il Ministro dell’economia e finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione,debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato,gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l ’adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro 60 giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all’adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell’azienda,di fusione, di scissione,di trasferimento della sede sociale all’estero,di cambiamento dell’oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo.Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.”.
230. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,n. 474,come modificato dal presente articolo, è esercitabile con riferimento alla singola operazione.Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione,anche attraverso singoli atti di acquisto,registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tal caso l’atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze, la titolarità di uno o più dei poteri speciali.
232. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
233. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.
234. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi S.p.A., a titolo di apporto al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004″.
235. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
236. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio;
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente;
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1o ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipata a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore”;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
15-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati.
237. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole “aziende agricole” sono sostituite dalle seguenti: ” aziende artigianali, agricole e di pesca”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
238. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.
239. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di nove milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
240. Con effetto dal 1o gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
241. Al Comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare l’emergenza profughi.
242. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
243. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
244. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
245. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
246. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
247. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
248. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
249. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
250. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
251. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
252. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di venticinque milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l’anno 2004.
253. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2004.
254. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 28, 29, 29-bis, 29-ter, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-bis, 45-ter, 46, 46-bis, 47, 48, 49, 49-bis, 51, 52, 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 54, 54-bis, 55, 55-bis, 56, 57, 57-bis, 57-ter, 58, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-bis, 68, 68-bis, 68-ter, 69, 70.
Conseguentemente, allegare le seguenti tabelle:
Tabella 1
(Articolo 62, comma 1)
2004
2005
2006
Anno terminale
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – cap. 7443/p).
15.000
2019
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 – cap. 7528)
3.000
2018
7.000
2019
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)
50.000
2019
50.000
2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 – cap. 7421)
10.000
30.000
2019
MINISTERO DELL’INTERNO
Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (2.2.3.6 – cap. 7253)
2.500
2024
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 – cap. 7645)
20.000
2019
(Segue: Tabella 1)
2004
2005
2006
Anno terminale
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 – cap. 7060/p)
195.500
2019
245.000
2020
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374)
7.500
2019
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 – cap. 7900)
20.000
2019
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 – capp. 8186-8169)
2.000
2019
Totale limiti di impegno autorizzati
10.000
349.500
295.000
SPESA COMPLESSIVA ANNUA
10.000
359.500
654.500
Allegato 1
(Articolo 69, comma 7)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI (Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
Anno terminale
(in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
1.549.000
796.000
910.000
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 – cap. 1688)
214.000
40.000
40.000
2007
2. Somme da rimborsare all’Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 – cap. 1620)
350.000
150.000
200.000
P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 – cap. 1587)
797.000
507.000
569.000
P
4. INPS – Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 – cap. 1583)
149.000
79.000
81.000
P
5. Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 – cap. 2829)
39.000
20.000
20.000
P
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
2.227.000
1.362.000
1.419.000
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 – cap. 2310)
1.843.000
1.019.000
1.019.000
P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all’amianto (3.1.2.28 – cap. 2307)
141.000
239.000
285.000
P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 – cap. 1711)
243.000
104.000
115.000
P
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
310.000
310.000
310.000
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 – cap. 1360)
310.000
310.000
310.000
P
P onere permanente.
(Segue: Allegato 1)
2004
2005
2006
Anno terminale
(in migliaia di euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
21.565
21.565
21.565
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 – cap. 2202)
532
532
532
P
2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 – cap. 2302)
72
72
72
P
3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 – cap. 2740)
15
15
15
P
4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 cap. 2752/1)
8.941
8.941
8.941
P
5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/3)
21
21
21
P
6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/4)
17
17
17
P
7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 – cap. 2752/5)
40
40
40
P
8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 – cap. 2752/6)
1.026
1.026
1.026
P
9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 – cap. 2752/7)
378
378
378
P
10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 – cap. 3104)
723
723
723
P
11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 – cap. 3108/1)
1.002
1.002
1.002
P
12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 – cap. 3393/13)
291
291
291
P
13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 – cap. 3394)
1.734
1.734
1.734
P
14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 – cap. 3750/3)
4.777
4.777
4.777
P
15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 – cap. 3750/2)
1.050
1.050
1.050
P
16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 – cap. 3751)
197
197
197
P
17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 – cap. 4051/1)
749
749
749
P
P onere permanente.
(Segue: Allegato 1)
2004
2005
2006
Anno terminale
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL’INTERNO
505.191
230.106
230.106
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 – cap. 1316)
97.191
26.106
26.106
P
2. Finanziamento enti locali – Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 – cap. 7232)
408.000
204.000
204.000
P
Totale
4.612.756
2.719.671
2.890.671
P onere permanente.
Allegato 2
(Articolo 69, comma 8)
AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Ministero dell’economia e delle finanze
Calamità naturali
168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1
168.558.000
Incentivi alle imprese
333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono
25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2
25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1
281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale
319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12
258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97
61.481.000
Totale Ministero dell’economia e delle finanze
821.898.000
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria
137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259
20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787
116.708.931
Totale Ministero della giustizia
137.367.207
(segue: Allegato 2)
AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Università e ricerca
238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5
28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6
10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104
115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28
34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127
49.063.405
Edilizia universitaria
196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8
153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2
820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90
42.399.000
Totale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
435.067.015
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale
937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49
206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344
13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36
1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93
1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366
11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267
206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
41.316.552
(segue: Allegato 2)
AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534
2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183
200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179
7.453.000
Totale Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
937.168.772
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Opere strategiche
391.650.000
Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 13
391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
391.650.000
Ministero della difesa
Ricerca scientifica
115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264
115.000.000
Totale Ministero della difesa
115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali
Agricoltura, foreste e pesca
222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441
1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268
1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39
2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423
2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2
6.870.908
(segue: Allegato 2)
AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4
103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1
10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto
551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19
67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1
25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali
222.267.520
Ministero per i beni e le attività culturali
Patrimonio culturale
323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1
5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1
206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32
2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83
77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441
896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
6.504.001
Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1
5.000.000
Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6
2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127
516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali
323.624.661
Prospetto di Copertura
(Articolo 70, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato:
6.858
6.256
6.527
Disposizioni per enti locali
154
154
154
Pubblico impiego
2.048
3.130
3.234
Eccedenze di spesa
2.419
2.516
2.687
Missioni di pace
1.200
0
0
Altri interventi
911
298
281
Effetti indotti
127
159
172
Tabella “A”
191
438
492
Tabella “C”
772
140
151
Minori entrate correnti
Articolato:
625
380
173
Sgravi fiscali
625
380
173
Totale oneri da coprire
8.447
7.214
7.342
Segue: Prospetto di copertura
2004
2005
2006
(importi in milioni di euro)
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato:
540
829
837
Effetti indotti
380
700
706
Interventi vari
160
130
131
Riduzione spese correnti
Articolato:
760
1.418
1.415
Effetti indotti (effetto netto)
723
1.281
1.308
Interventi vari
37
137
108
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici
9.126
8.315
8.649
Totale mezzi di copertura
10.426
10.562
10.902
Margine
1.979
3.348
3.559
Segue: Prospetto di copertura
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
Assestato 2003
Iniziali 2004
2005
2006
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Competenza
Entrate . . .
19.887
19.887
23.663
23.663
24.842
26.258
Rimborsi Iva
16.268
16.268
18.774
18.774
19.953
21.369
Anticipo concessionari
3.619
3.619
4.889
4.889
4.889
4.889
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato
Spesa Corrente . . .
35.119
37.051
27.773
27.773
28.609
30.025
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)
16.268
16.268
18.774
18.774
19.953
21.369
R.S.O. – perdita gettito accisa benzina
343
343
343
343
Invalidi civili
Anticipazioni pregresse INPS
2.224
2.224
Enti locali
Fondo speciale di parte corrente
617
617
617
617
617
617
Anticipo concessionari
3.619
3.619
4.889
4.889
4.889
4.889
Regolazioni anni pregressi-fondo pen- sioni FS
Ammassi agricoli
FSN-saldo IRAP
1.906
Tassa concessione governativa
Rimborso imposte dirette pregressi
3.410
3.410
3.150
3.150
3.150
3.150
Chiusura servizi autonomi di cassa
99
99
Regolazione concessionari riscossioni
195
608
Ferrovie (mancato impegno)
387
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi
2.700
2.700
Rimborsi altre imposte pregresse
2.610
2.610
Fondo riassegnazione residui passivi
2.647
2.647
Spesa in conto capitale . . .
8.247
13.247
101
101
101
101
Fondo globale
Disavanzi USL
1.549
6.549
rofughi istriani e dalmati
26
26
26
26
26
26
Enti locali
1
1
Cartolarizzazione immobili
6.596
6.596
Disavanzi pregressi università
75
75
75
75
75
75
Totale spesa . . .
43.366
50.298
27.874
27.874
28.710
30.126
Segue: Prospetto di copertura
Assestato 2003
Iniziali 2004
2005
2006
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Competenza
Tab. C FSN Irap 1999
903
903
Debiti pregressi:
Spese di giustizia
823
823
Accasermamento e fitto locali PS
171
171
171
171
Eccedenze di spesa – quota 2003 (1)
1.786
1.786
Debiti pregressi ex Ministero finanze
100
100
150
150
Fondo globale nuova legislazione
-598
-598
-617
-617
Totale spesa con legge finanziaria . . .
43.366
50.298
31.059
31.059
28.414
29.830
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste
145
145
IPOST
175
175
Copertura del disavanzo fondo pensioni ferrovie
357
357
INPS: abolite imposte di consumo
73
73
Invalidi civili
933
933
Fondo nazionale politiche sociali
103
103
TABELLE
Tabella A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
Tabella D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
Tabella E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Tabella F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Ministero dell’economia e delle finanze
64.674
85.830
73.716
Di cui:
regolazione debitoria
2004:
2005:
2006:
Ministero delle attività produttive
3.374
3.280
3.316
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
529.558
770.841
771.048
Ministero della giustizia
40.869
38.480
41.519
Ministero degli affari esteri
193.656
167.489
175.861
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
3.000
11.500
11.500
Ministero dell’interno
35.623
54.706
55.273
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
3.293
2.793
7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
372
58.756
87.558
Ministero delle comunicazioni
4.578
658
672
Segue: Tabella A
MINISTERI
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Ministero della difesa
12.427
405.082
406.568
Ministero delle politiche agricole e forestali
41.087
39.736
40.242
Ministero per i beni e le attività culturali
600
1.600
3.100
Ministero della salute
146.025
141.389
148.950
Totale Tabella A . . .
974.633
1.716.517
1.759.438
Di cui regolazione debitoria . . .
Di cui limite d’impegno . . .
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Ministero dell’economia e delle finanze
541.919
1.051.120
1.116.120
Di cui:
limite di impegno
2004:4.520
2005:20
2006:20
Ministero delle attività produttive
32.750
32.750
15.000
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
4.100
4.100
Ministero dell’interno
17.800
4.500
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
75.550
72.050
–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
80.048
146.368
57.758
Di cui:
limite di impegno
2004:2005:12.500
2006:12.500
Ministero delle politiche agricole e forestali
1.500
1.500
Ministero per i beni e le attività culturali
79.059
83.884
59.155
Segue: Tabella B
MINISTERI
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Ministero della salute
23.400
7.900
Totale Tabella B . . .
1.045.204
1.453.172
1.335.033
Di cui regolazione debitoria . . .
Di cui limite d’impegno . . .
4.520
12.520
12.520
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 – Consiglio superiore della magistratura – cap. 2195)
27.358
27.358
27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell’assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (3.1.5.18 – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – cap. 2192)
14.742
14.742
14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560)
27.768
27.768
27.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 – Scuola superiore della pubblica amministrazione – cap. 5217)
11.026
11.026
11.026
Legge n.385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 – Fondi da ripartire per oneri di personale – cap. 3026 )
50.000
50.000
50.000
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
508.914
161.000
162.000
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (3.2.3.29 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7256)
25.823
25.823
25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – cap. 1680)
149.235
149.235
149.235
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria – cap. 2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria – cap. 7442)
480.119
475.119
480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato – cap. 1539)
286
286
286
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)
154.937
154.937
154.937
– Art. 6, comma 1, punto 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)
103.294
103.294
103.294
Legge n.225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
– Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 2184)
46.198
41.648
41.648
– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7447)
555.884
555.884
555.884
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
– Art. 4: Istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 – Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione – cap. 1707)
11.820
11.820
11.820
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
– Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160)
223.633
223.633
223.633
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – cap. 1702)
18.710
18.710
18.710
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1613)
2.214
2.214
2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della privacy – cap. 1733)
10.018
10.018
10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
– Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 – Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali – cap. 1321)
10.173
10.173
10.173
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575)
22.768
22.768
22.768
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
– Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 2701)
902.500
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee:
– Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – cap. 1723)
4.554
4.554
4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185)
119.239
119.239
119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 – SVIMEZ – cap. 7330)
1.753
1.753
1.753
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525)
250.425
250.425
250.425
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 – FORMEZ – cap. 5200)
13.706
13.706
13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 – Scuola superiore dell’economia e delle finanze – cap. 3935)
17.736
4.650
4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775)
2.316.307
2.316.310
2.316.310
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del demanio – capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 – Agenzia del demanio – cap. 7777)
211.970
211.970
211.970
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 – Agenzia del territorio – capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 – Agenzia del territorio – cap. 7779)
428.014
428.014
428.014
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 – Agenzia delle dogane – cap. 7781)
528.820
528.820
528.820
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)
315.408
295.908
300.826
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
– Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170)
156.738
156.738
156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 – Interventi diversi – cap. 2820)
10.329
10.329
10.329
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
– Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156)
154.937
154.937
154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7513/p)
5.000
5.000
5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
– Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – cap. 5223)
4.098
4.098
4.098
7.898.874
6.611.327
6.617.245
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 – Autorità garante della concorrenza e del mercato – cap. 2275)
22.768
22.768
22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 – Ente nazionale italiano per il turismo – cap. 2270)
25.171
24.171
24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 – Ente nazionale energia e ambiente – cap. 7630)
201.419
201.419
201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2280)
34.968
34.968
34.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:
– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 – Istituto commercio estero – cap. 5101)
111.784
111.784
111.784
– Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 – Istituto commercio estero – cap. 5102)
73.034
73.034
73.034
469.144
468.144
468.144
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 – Vigilanza sui fondi pensione – cap. 1990)
2.277
2.277
2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
– Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1395)
2.277
2.277
2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
– Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711)
1.215.333
1.215.333
1.215.333
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
– Art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale – cap. 1771)
–
–
–
1.219.887
1.219.887
1.219.887
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti – cap. 1768)
5.678
5.678
5.678
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1160)
137
137
137
5.815
5.815
5.815
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:
– Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2201)
3.132
3.132
3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 4131)
2.559
2.559
2.559
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 3749)
944
944
944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 4052)
273
273
273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)
616.516
616.516
616.516
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero (11.1.2.3 – cap. 3105)
2.744
2.744
2.744
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 – Collettività italiana all’estero – capp. 4061, 4063)
2.733
2.733
2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1163)
7.216
7.216
7.216
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) relativo all’applicazione dell’articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull’Unione europea (20.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 4534)
4.968
4.968
4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2210)
2.582
2.582
2.582
643.667
643.667
643.667
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell’ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 8973)
4.648
4.648
4.648
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (25.1.2.9 – Altri interventi per le università statali – cap. 5547)
7.830
7.830
7.830
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell’accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l’articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 – Interventi diversi – cap. 2193)
373
373
373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 – Piani e programmi di sviluppo dell’università – cap. 5496)
121.724
121.724
121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502)
114.149
114.149
114.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 – Diritto allo studio – cap. 5517)
144.208
144.208
144.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
– Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507)
6.545.000
6.545.000
6.545.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 – Ricerca scientifica – cap. 5483)
18.500
18.500
18.500
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722)
198.732
198.723
198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)
1.639.705
1.639.705
1.639.705
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8967)
30.987
30.987
30.987
8.825.856
8.825.847
8.825.847
MINISTERO DELL’INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo “Fondo scorta” per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2674)
24.842
24.842
24.842
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): “Fondo scorta” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 1916)
19.873
19.873
19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2668; 5.1.1.4 – Potenziamento – cap. 2815)
3.378
3.378
3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1286)
122
122
122
48.215
48.215
48.215
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 – Difesa del mare – capp. 1644, 1646)
47.696
47.696
47.696
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1388, 1389)
248
248
248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551)
58.672
58.672
58.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – cap. 3621; 7.2.3.2 – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – cap. 8831)
93.216
93.216
93.216
199.832
199.832
199.832
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2661)
4.968
4.968
4.968
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 – Mezzi operativi e strumentali – cap. 2719)
1.495
1.495
1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2032)
409
409
409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al “Centro internazionale radio-medico CIRM” (4.1.2.7 – Centro internazionale radio-medico – cap. 2098)
727
727
727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 – Ente nazionale per l’aviazione civile – cap. 2161)
63.441
63.441
63.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690)
246.010
246.010
246.010
317.050
317.050
317.050
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
– Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 1253)
45.460
45.460
45.460
– Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 4840)
16.147
16.147
16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1352)
910
910
910
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 – Agenzia industrie difesa – capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 – Agenzia industrie difesa – cap. 7145)
14.800
14.800
14.800
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
– Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1354)
4.394
4.394
4.394
– Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell’IHO (3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 1345)
68
68
68
81.779
81.779
81.779
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 – Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo – cap. 1467; 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482)
30.358
30.358
30.358
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2200)
5.641
5.641
5.641
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 – Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo – cap. 2083)
19.377
19.377
19.377
55.376
55.376
55.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma (3.1.1.0 – Funzionamento – cap. 1941)
2.732
2.732
2.732
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1942, 1943)
6.056
6.056
6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645)
500.000
500.000
500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363)
967
967
967
Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2052)
3.188
3.188
3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100)
35.626
33.248
33.248
548.569
546.191
546.191
MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all’Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 – Organizzazione Mondiale della Sanità – cap. 4320)
19.631
19.631
19.631
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 – Croce Rossa Italiana – cap. 3453)
34.467
34.467
34.467
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
– Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 – Ricerca scientifica – cap. 3392)
206.809
206.809
206.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 – Istituto superiore di sanità – cap. 3443/p)
91.070
91.070
91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 – Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – cap. 3447)
68.302
68.302
68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 3412)
6.400
6.400
6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 – Prevenzione del randagismo – cap. 4340)
4.635
4.635
4.635
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 – Agenzia per i servizi sanitari regionali – cap. 3457)
5.829
5.829
5.829
437.143
437.143
437.143
Totale generale
20.751.207
19.460.273
19.466.191
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera b) – Fondo per Trieste (4.2.3.7 – cap. 7490)
3.078
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)
500.000
500.000
1.950.000
Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
– Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)
10.000
Legge n.86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)
50.000
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)
50.000
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
Legge n.185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)
100.000
100.000
100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)
6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)
1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576)
100.000
1.611.000
6.350.000
– Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)
10.000
– Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)
10.000
780.000
2.211.000
16.990.000
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Legge n. 752 del 1982: Norme per l’attuazione della politica mineraria:
– Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)
1.000
– Art. 17: Ricerca mineraria all’estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)
1.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)
50.000
50.000
50.000
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:
– Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475)
2.000
54.000
50.000
50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione:
– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)
218.000
218.000
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
2005
2006
(migliaia di euro)