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Thursday 30 April 2020

Fase 2, parola d’ordine per i settori produttivi (e non solo): prudenza

Nelle ultime settimane si assiste a una sensibile diminuzione dei contagi da infezione da Covid-19 in diverse regioni del Paese.
Per questo motivo l’ultimo Dpcm del 26 aprile ha previsto la riapertura di alcuni settori produttivi.
Per evitare una nuova ricaduta che avrebbe effetti catastrofici sotto diversi punti di vista (sanitario, sociale e soprattutto economico), è essenziale che l’azienda adotti precauzioni finalizzate al contenimento dei contagi negli ambienti lavorativi che si ripopoleranno dal 4 maggio.
Due sono gli strumenti che offrono fondamentali indicazioni per garantire ambienti lavorativi salubri:

  • il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, redatto da Inail il 23 aprile;
  • il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, condiviso con i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e con le parti sociali il 24 aprile.

Il Documento.
Il ‘’Documento’’ è diviso in due parti.
La prima parte è dedicata a un metodo innovativo per individuare i settori produttivi maggiormente esposti al rischio di contagio, mediante il confronto di due variabili e le relative scale di valori: esposizione al rischio contagio e prossimità, ovvero la distanza tenuta tra un lavoratore e l’altro.
Al valore ottenuto dal confronto si deve sommare il fattore che tiene conto della terza scala: l’aggregazione, cioè la possibile presenza di soggetti terzi all’interno dei locali aziendali.
Nella seconda parte ci sono una serie di indicazioni rivolte all’organizzazione aziendale che dovrà essere il più possibile improntata al distanziamento sociale compatibilmente con l’attività produttiva svolta.
Saranno pertanto adottate dal datore di lavoro per garantire la rarefazione della compresenza di personale all’interno di locali aziendali comuni, misure quali: la turnazione, gli ingressi a orari differenziati, limitazioni delle trasferte, l’incentivo a raggiungere gli ambienti lavorativi con mezzi privati oppure l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici e l’installazione di barriere di plexiglass come divisori tra una postazione e l’altra.
Grande importanza assume l’informazione sulle misure che devono essere tenute dai lavoratori e da chi interagisce con i luoghi di lavoro, in modo da creare una gestione reciproca della sensazione di insicurezza e assicurare il rispetto delle norme di prevenzione.

Il Protocollo.
Nella sua premessa viene stabilito che la prosecuzione delle attività produttive potrà svolgersi solo garantendo la protezione dei lavoratori e che la mancata adozione delle misure contenute dal Protocollo comporta l’automatica sospensione dell’attività.
Oltre a richiamare le disposizioni di contenimento previste nel Dpcm dell’11 marzo e a quelle contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, introduce delle novità quali, in forma esemplificativa:

  • l’obbligo per il lavoratore che rientra nei locali aziendali dopo essere risultato positivo al Covid-19 di presentazione di certificazione medica di avvenuta negativizzazione;
  • l’utilizzo dei DPI conformi a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS, o quantomeno dalle indicazioni dall’autorità sanitaria compatibilmente alla disponibilità in commercio dei dispositivi;
  • la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio;
  • la rimodulazione degli spazi produttivi per garantire il distanziamento sociale per esempio, mediante il riposizionamento del personale in zone non utilizzate e la turnazione.

Contagio da Covid-19 in occasione di lavoro.
In ultimo si evidenzia che il D.l.18 del 17 marzo 2020 all’art.42.2 ha prescritto che il contagio da Covid-19 in occasione di lavoro è da considerarsi infortunio sul lavoro, equiparando la causa virulenta, ossia quella da affezioni morbose, con la causa violenta.
Pertanto il lavoratore iscritto all’Inail che contrae l’infezione da Coronavirus sarà coperto da assicurazione.
Inail ha precisato nella Circolare del 3 aprile che per le professioni sanitarie la dimostrazione del nesso causale avverrà per presunzione semplice, ma non solo, individua anche altre professioni che a causa dell’elevata interazione con il pubblico o l’utenza sono considerate maggiormente a rischio contagio e che quindi anche per queste sarà possibile provare per presunzione semplice, la contrazione del virus sul luogo di lavoro.

 Dott.ssa Elisa Pedrotti