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Wednesday 25 May 2005

Extracomunitari e sanatoria. Il TAR Lazio accoglie il precetto della Consulta: no all’ automatismo denuncia – diniego Tar Lazio – Sezione prima ter – sentenza 5-20 maggio 2005, n. 4000

Extracomunitari e sanatoria. Il TAR Lazio accoglie il precetto della Consulta: no allautomatismo denuncia – diniego

Tar Lazio Sezione prima ter sentenza 5-20 maggio 2005, n. 4000 – Presidente estensore Tosti – Ricorrente Boukhassi contro

per lannullamento

del decreto 16 giugno 2004 del Prefetto di Roma, di rigetto della domanda di regolarizzazione riguardante il ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dellarticolo 1 comma 8 del Dl 195/02 (convertito in legge 222/02), motivato con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero per reati rientranti in una delle ipotesi previste dagli articoli 380-381 Cpp.

Valutate le censure di violazione di legge, peraltro dedotte prima della conoscenza degli atti del procedimento;

Vista la documentazione successivamente acquisita al fascicolo di causa, dalla quale si evince che il ricorrente è stato arrestato in data 9 novembre 2003 per il reato di violazione della proprietà intellettuale di cui alla legge 633/41;

Udito alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2005, fissata per lesame della domanda di sospensiva, il relatore Luigi Tosti e udito altresì il difensore del ricorrente;

Valutata la completezza del contraddittorio e dellistruttoria e ritenuta lesistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente fondato;

Considerato che il citato articolo 1, al 4 e 5 comma, faceva obbligo allamministrazione di definire le domande di regolarizzazione nel breve termine di settanta giorni dalla loro presentazione;

Ritenuto quindi, secondo costante giurisprudenza di questa Sezione, che la verifica dei presupposti richiesti dallottavo comma dello stesso articolo 1 doveva essere condotta con riguardo alla data di presentazione della domanda o, al limite, di quella prescritta per la sua definizione, e non ad elementi o fatti sopravvenuti, se non espressamente  valorizzati dal legislatore;

Considerato inoltre che, successivamente al deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio n. 78 della Corte costituzionale, che ha dichiarato lillegittimità della normativa in esame, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dellistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 Cpp prevedono larresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento dellatto impugnato;

Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

PQM

Il Tar del Lazio Sezione prima teraccoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla latto con lo stesso impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.