Penale
Evasione fiscale. Il sequestro della documentazione contabile può estendersi ad anni di esercizio precedenti all’ anno relativamente al quale si indaga. Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 30 settembre-5 novembre 2003, n. 42186
Evasione fiscale. Il sequestro della documentazione contabile può estendersi ad anni di esercizio precedente allanno relativamente al quale si indaga
Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 30 settembre-5 novembre 2003, n. 42186
Presidente Raimondi relatore Piccialli
Pg Di Zenzo ricorrente Pg in proc. Albanese
Fatto e diritto
Con decreto in data 21 ottobre 2002, nel procedimento a carico di Filippo Albanese, indagato del delitto previsto e punito dallarticolo 2 decreto legislativo 74/2000 commesso in Pescara nel giugno-settembre 1999, il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale dispose il sequestro probatorio, previa perquisizione di documentazione inerente ad alcune società rappresentate dal suddetto, implicate in operazioni commerciali ritenute insussistenti, indicate nelle dichiarazioni fiscali, fraudolente a termini dellaccusa, presentate nel suddetto periodo.
Il provvedimento veniva eseguito, con acquisizione di documentazione contabile e bancaria relativa non solo allanno 1999, ma a che a periodi precedenti.
Ma a seguito di richiesta di riesame proposta nellinteresse dellindagato, ladito Tribunale con lordinanza in epigrafe riteneva, in considerazione della data di consumazione del contestato reato, che solo i documenti relativi al 1999 costituissero corpo di reato, mentre invece quelli di precedente risalenza fossero palesemente estranei alloggetto dellindagine, conseguentemente ordinando la restituzione di questi ultimi.
Avverso tale decisione il Pm interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 decreto legislativo 74/2000, 253 e 324 Cpp per non avere i giudici del riesame considerato che le fraudolente dichiarazioni di cui allarticolo 2 citato, si riferiscono ai redditi percepiti ed alle operazioni imponibili effettuate nellanno precedente, nella specie nel 1998, e che comunque anche la documentazione relativa a precedenti esercizi può essere probatoriamente rilevante ai fini della ricostruzione e verifica dei rapporti commerciali oggetto dellindagine.
Il ricorso è fondato.
Palesemente erronea è lesclusione di rilevanza probatoria della documentazione attinente allanno 1998, considerato che le dichiarazioni fiscali presentate nellanno 1999, ritenute fraudolente dallaccusa, notoriamente attengono ai redditi prodotti ed alle operazioni soggette ad Iva eseguite nellanno precedente: vedi al riguardo, rispettivamente gli articoli 9 del Dpr 600/73 (poi sostituito dallarticolo 2 del Dpr 322/98) e 28 Dpr 633/72 (poi sostituito dallarticolo 8 Dpr 322/98). È evidente allora come, pur consumandosi il delitto de quo con la presentazione della (o delle) dichiarazioni fraudolente, il corpo di reato sia essenzialmente costituito dai documenti rappresentati le operazioni o componenti negative fittizie indicate nellatto consumativo finale, costituito da una dichiarazione di scienza, in tutto o in parte fallace, relativa a vicende commerciali e contabili pregresse, fiscalmente rilevanti, verificatesi nellanno dimposta precedente a quello della dichiarazione.
Ma anche documenti di risalenza ancora anteriore possono assumere rilevanza ai fini dellaccertamento del reato ipotizzato, tenuto conto delle possibilità offerte dalla normativa tributaria di utilizzare, in detrazione, eventuali crediti risultanti dai precedenti esercizi e, comunque, della necessità di ricostruire le effettive vicende commerciali, con i relativi rapporti di dare-avere, tra i soggetti implicati nellindagine: trattasi, dunque, di cose comunque pertinenti al reato e allaccertamento della relativa sussistenza, come tali soggette allapprensione prevista dallarticolo 253 comma 1 Cpp.
Le suesposte considerazioni comportano lannullamento senza rinvio dellordinanza impugnata, con conseguente integrale ripristino del vincolo sulla documentazione acquisita.
PQM
Annulla senza rinvio lordinanza impugnata, ripristinando il sequestro dei documenti acquisiti.